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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 23/12/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Fabio Luongo - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 3949/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 03/04/2025 da e Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. PASCOLAT ROBERTO, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 03/04/2025, i signori e hanno presentato, ai sensi degli Parte_1 Parte_2
artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che con sentenza 427/2025, emessa dal Tribunale di Udine in data 05/06/2025 e pubblicata il 06/06/2025, nel procedimento n. 3949/2025
1 R.G., l'intestato Tribunale ha omologato la separazione personale dei sig.ri e passata in giudicato il 16/12/2025; Parte_1 Parte_2
- dato atto della ritualità della domanda di scioglimento del matrimonio e della sussistenza dei presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 05/06/2025);
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 07/06/2004) e (il Per_1 Per_2
13/04/2007), entrambi maggiorenni non economicamente indipendenti;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data
26/08/2000 in SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN), tra , Parte_1
nata a [...] l'[...], e Parte_2
nato a [...] il [...], alle seguenti condizioni:
[...]
1) dà atto che la casa di abitazione di Campoformido frazione
Basaldella via Regina Elena n. 28 int. 11 è di proprietà al 50%, come i mobili che la arredano, di ciascun coniuge e per la stessa il mutuo residuo al 21.03.25 pari a € 6.400,59 prima Cassa è già stato saldato dal sig. Parte_2
2) dà atto che i ricorrenti, per il resto, danno atto di avere risolto tutte le questioni economiche tra loro e di non pretendere nulla l'uno dall'altro essendo economicamente indipendenti;
3) dispone che la sig.ra abiti nella casa familiare assieme Parte_1
ai figli, anche se maggiorenni, in quanto non indipendenti economicamente, fino alla piena indipendenza economica dei figli;
2 mentre dà atto che il sig. ha già trovato altra Parte_2
sistemazione abitativa;
4) dispone che il padre, sig. versi € 325,00 al mese Parte_2
per il contributo al mantenimento ordinario di ciascun figlio alla madre sig.ra , per finali € 650,00 al mese, entro il 22 di Parte_1
ogni mese tramite bonifico o altro mezzo tracciabile;
tale importo sarà aggiornato all'indice Istat alla scadenza di un anno dalla data di deposito del ricorso;
5) le spese straordinarie scolastiche, educative, universitarie, compreso l'eventuale alloggio fuori sede e le utenze connesse allo stesso, medicospecialistiche sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e si farà riferimento al protocollo vigente presso il Tribunale di Udine;
6) dà atto che i rapporti tra i coniugi qui ricorrenti anche dopo il divorzio saranno improntati al dialogo e al reciproco rispetto con la finalità principale di portare a termine nel migliore dei modi il percorso educativo e di inserimento lavorativo dei figli non ancora autosufficienti;
7) dà atto che i contatti tra il padre e i figli, le visite e gli eventuali soggiorni degli stessi presso il padre, i periodi di vacanza, presso l'uno e l'altro genitore, tenuto conto della maggiore età dei figli saranno liberamente concordati tra le parti, dandone informazione all'altro genitore.
8) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
3 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN VITO AL
TAGLIAMENTO (PN) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n.
17, parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2000.
Udine, li 19/12/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott. Fabio Luongo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Fabio Luongo - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 3949/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 03/04/2025 da e Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. PASCOLAT ROBERTO, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 03/04/2025, i signori e hanno presentato, ai sensi degli Parte_1 Parte_2
artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che con sentenza 427/2025, emessa dal Tribunale di Udine in data 05/06/2025 e pubblicata il 06/06/2025, nel procedimento n. 3949/2025
1 R.G., l'intestato Tribunale ha omologato la separazione personale dei sig.ri e passata in giudicato il 16/12/2025; Parte_1 Parte_2
- dato atto della ritualità della domanda di scioglimento del matrimonio e della sussistenza dei presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 05/06/2025);
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 07/06/2004) e (il Per_1 Per_2
13/04/2007), entrambi maggiorenni non economicamente indipendenti;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data
26/08/2000 in SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN), tra , Parte_1
nata a [...] l'[...], e Parte_2
nato a [...] il [...], alle seguenti condizioni:
[...]
1) dà atto che la casa di abitazione di Campoformido frazione
Basaldella via Regina Elena n. 28 int. 11 è di proprietà al 50%, come i mobili che la arredano, di ciascun coniuge e per la stessa il mutuo residuo al 21.03.25 pari a € 6.400,59 prima Cassa è già stato saldato dal sig. Parte_2
2) dà atto che i ricorrenti, per il resto, danno atto di avere risolto tutte le questioni economiche tra loro e di non pretendere nulla l'uno dall'altro essendo economicamente indipendenti;
3) dispone che la sig.ra abiti nella casa familiare assieme Parte_1
ai figli, anche se maggiorenni, in quanto non indipendenti economicamente, fino alla piena indipendenza economica dei figli;
2 mentre dà atto che il sig. ha già trovato altra Parte_2
sistemazione abitativa;
4) dispone che il padre, sig. versi € 325,00 al mese Parte_2
per il contributo al mantenimento ordinario di ciascun figlio alla madre sig.ra , per finali € 650,00 al mese, entro il 22 di Parte_1
ogni mese tramite bonifico o altro mezzo tracciabile;
tale importo sarà aggiornato all'indice Istat alla scadenza di un anno dalla data di deposito del ricorso;
5) le spese straordinarie scolastiche, educative, universitarie, compreso l'eventuale alloggio fuori sede e le utenze connesse allo stesso, medicospecialistiche sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e si farà riferimento al protocollo vigente presso il Tribunale di Udine;
6) dà atto che i rapporti tra i coniugi qui ricorrenti anche dopo il divorzio saranno improntati al dialogo e al reciproco rispetto con la finalità principale di portare a termine nel migliore dei modi il percorso educativo e di inserimento lavorativo dei figli non ancora autosufficienti;
7) dà atto che i contatti tra il padre e i figli, le visite e gli eventuali soggiorni degli stessi presso il padre, i periodi di vacanza, presso l'uno e l'altro genitore, tenuto conto della maggiore età dei figli saranno liberamente concordati tra le parti, dandone informazione all'altro genitore.
8) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
3 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN VITO AL
TAGLIAMENTO (PN) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n.
17, parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2000.
Udine, li 19/12/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott. Fabio Luongo
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