CGT2
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 182/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 3, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CELENZA FABRIZIO, Presidente e Relatore
BAGNAI FRANCESCO, Giudice
BELLE BRUNELLA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 912/2023 depositato il 27/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Livorno - Piazza Del Municipio 1 57123 Livorno LI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LIVORNO sez. 1 e pubblicata il 09/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0015487 TARI a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente_1 s.r.l. (appellante) chiede: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di II° grado di Firenze accogliere il presente appello annullando e/o comunque riformando la sentenza n. 1/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Livorno depositata in segreteria in data 09-01-2023 e, per l'effetto, previa occorrendo disapplicazione dei regolamenti del Comune di Livorno indicati in narrativa,
A) In via principale, accertare e dichiarare la non debenza dell'imposta in ordine a tutte le superfici aziendali non produttive di rifiuti solidi urbani o ad essi assimilati, quali imballaggi terziari;
e, per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato n. 0015487 del 26-05-2021, notificato il 14-06-2021, nonché gli atti tutti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali, previa disapplicazione del Regolamento Comunale approvato con la delibera del C.C. n. 44/2014, della delibera di C.C. n. 126/2015, della delibera di C.C. n.
106/2016 e delle tariffe per l'annualità in contestazione approvate con delibera del C.C. n. 43/2015. Per l'effetto, dichiarare inoltre non dovute le sanzioni e gli interessi di mora di cui all'avviso di accertamento impugnato, per i motivi espressi al punto 4 del presente atto. In via dichiaratamente subordinata e salvo gravame, dichiarare il diritto della Ricorrente_1 s.r.l. alla riduzione e, per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato e rideterminare l'importo dovuto in riduzione, considerando l'autosmaltimento documentato, per quanto evidenziato al punto 3.2 del presente ricorso. Anche in questa ipotesi subordinata, dichiarare inoltre non dovute le sanzioni e gli interessi di mora di cui all'avviso di accertamento impugnato, per i motivi espressi al punto 4 del presente atto. C) In via ulteriormente subordinata e salvo gravame, dichiarare il diritto della Ricorrente_1 s.r.l. all'esenzione della quota variabile della tariffa TARI e, per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato, dichiarando non dovuta la quota variabile suddetta.
Anche in questa ulteriore ipotesi subordinata, dichiarare inoltre non dovute le sanzioni e gli interessi di mora di cui all'avviso di accertamento impugnato, per i motivi espressi al punto 4 del presente atto D) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Comune di Livorno (appellato) chiede: “Voglia l'on. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, contrariis reiectis, respingere l'appello e per l'effetto disporre la conferma della sentenza 1/2023 della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Livorno. Con vittoria di spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Livorno, indicata in epigrafe, che ha respinto il ricorso presentato contro l'avviso di intimazione per pagamento TARI
2016 per un importo di euro 14.643,29, oltre a sanzioni pari ad euro 4.233,81.
L'appellante svolge attività di spedizione internazionale di merci, di immagazzinamento e di deposito merci, con produzione di rifiuti speciali da imballaggio, utilizzando ampie aree nella sua disponibilità quali magazzino merci. In particolare, oltre alla sede originaria situata in Indirizzo_1, di 1.558 mq (di cui 968 mq destinati a magazzino, 350 mq ad uffici ed ancora 240 mq a laboratori di produzione), la società disponeva di ulteriori 8.849 mq destinati a deposito containers, di cui alla dichiarazione ICI del 1996 (doc. n° 6 in I° grado), nonché, dal 2007, di altri 7.000 mq sempre situati in Indirizzo_1. Inoltre, negli anni seguenti, dal 2007 in poi, la Società ha destinato quale magazzino merce anche il capannone di
Indirizzo_2 (mq 5.180). Infine, dal 2016, ha stipulato un contratto di locazione di un capannone e prospiciente piazzale di mq 3.800, in sostituzione di quello di Indirizzo_2.
Secondo l'appellante, in tutti questi depositi vengono prodotti soltanto rifiuti speciali da imballaggio, integralmente smaltiti a propria cura e spese dalla Ricorrente_1 S.r.l. tramite imprese specializzate.
L'appellante lamenta: il difetto di motivazione della sentenza di primo grado, in quanto la Corte ha ritenuto che fosse già intervenuta una decisione definitiva sulle questioni oggetto dell'originario ricorso;
la violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., per asserita sussistenza di una decisione definitiva sulle questioni esaminate;
l'omessa pronuncia sulla domanda di non debenza dell'imposta all'interno delle aree indicate in precedenza. Chiede, in via eventuale, la disapplicazione delle norme dei regolamenti che classificano come tassabili le aree destinate a deposito container, ed in particolare l'art. 17 del Regolamento per l'Imposta Unica. In via subordinata, formula richiesta di esenzione del pagamento della quota variabile del tributo o di rideterminazione in riduzione di almeno il 30% dell'importo dovuto considerando l'autosmaltimento degli imballaggi, in applicazione dell'art. 10 del Regolamento Comunale.
Infine, chiede, in via subordinata, che sia riconosciuta l'inapplicabilità degli interessi di mora e delle sanzioni per omessa dichiarazione, che invece sarebbe stata effettuata nel 2016 come una sorta di rettifica, nonché a causa delle condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme. Più precisamente, la contribuente si sarebbe conformata alla risoluzione del Ministero dell'Economia e delle
Finanze N. 2/DF del 9/12/2014, secondo cui la previsione del primo periodo dell'art. 1 comma 649 della
Legge n. 147/2013, contiene un principio di carattere generale in base al quale “…il verificarsi della condizione della produzione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali determina l'esclusione dalla TARI delle superfici produttive di tali rifiuti”.
Il Comune di Livorno si è costituito e ha chiesto la conferma della sentenza. Evidenzia che difettano le condizioni per fruire dell'esenzione, in quanto la contribuente non ha affatto dimostrato in modo analitico e puntuale, come impone l'art. 1 comma 649 della Legge 147/2013, in quali specifiche aree del suo compendio siano prodotti unicamente rifiuti speciali smaltiti autonomamente dalla contribuente nel rispetto della normativa di settore. Inoltre, ancor prima, non ha assolto all'onere di presentazione di una specifica e completa dichiarazione al Comune, con planimetrie e documentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Tale non è la generica dichiarazione del 1996, che non è stata seguita da adeguate integrazioni.
Il Comune ha allegato una relazione del gestore del servizio rifiuti urbani Società_1 s.p.a., da cui si evince che è attivato il servizio di consegna dei rifiuti, costituiti soprattutto da carte, cartoni e multimateriali.
Inoltre, rileva il Comune, dalla documentazione prodotta dall'appellante risulta lo smaltimento dei rifiuti terziari con formulari D15 (deposito preliminare che potrebbe essere seguito da D1 (deposito sul o nel suolo, ossia discarica, che sarebbe vietato per tale tipologia di rifiuti) e dunque mancherebbe la dimostrazione del loro “avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”, imposto dall'art. 1 comma 649.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Senza dubbio, la motivazione della sentenza impugnata appare carente, in quanto si limita a cennare, in modo erroneo e generico, ad un profilo di ammissibilità del ricorso, senza affrontarne il merito.
In particolare, per l'anno d'imposta 2016 l'appellante aveva ricevuto avviso di tassazione bonario di tutte le superfici aziendali ubicate in Indirizzo_1, con applicazione alle aree destinate a depositi di containers dell'aliquota di euro 0,480/mq per la parte fissa e di euro 0,150/mq per la parte variabile.
L'appellante aveva quindi presentato sia un'istanza di riesame per la rideterminazione dell'imposta
TARI per l'annualità 2016 e, contestualmente, una richiesta di rimborso dell'imposta ritenuta non dovuta per le precedenti annualità ancora non prescritte.
Il silenzio serbato dal Comune sulle due istanze dava luogo ad un lungo ed articolato contenzioso: veniva proposto ricorso, respinto dalla C.T.P. di Livorno con sentenza n. 487/2017; tale decisione veniva confermata in appello dalla C.T.R. con sentenza n. 889/2019. Successivamente, la Cassazione annullava con rinvio (ord. 8665/2023) per carenza di motivazione sull'istanza di rimborso. L'ultima pronuncia è stata quella della Sezione I di questa Corte, che, in sede di giudizio di rinvio, ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso in quanto non era stato impugnato alcun atto impositivo (sentenza 656/2024 del 6/5/2024). Pertanto, l'impugnazione del successivo ed autonomo l'avviso di intimazione per pagamento, oggetto del presente giudizio, non era affatto preclusa da pronunce irrevocabili su un medesimo atto d'imposizione, in quanto tale carattere non è stato riconosciuto all'avviso bonario del 2016.
Poste queste premesse, sul merito l'appello e l'originario ricorso risultano infondati, come è già stato statuito dalla Corte livornese e da questa Corte in relazione ad analoga impugnazione contro un analogo atto impositivo del Comune per gli anni d'imposta 2018 e 2019 (sentenza n. 1118/2025).
La S.C. ha ribadito recentemente che “le esclusioni dall'imposizione previste dall'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, in difetto di una regolamentazione specifica a livello locale, non sono applicabili in maniera automatica, ma postulano che il contribuente dia indicazione dei relativi presupposti nella denuncia originaria o in quella di variazione in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, non essendo all'uopo sufficiente la sola dimostrazione successiva della sussistenza di un'ipotesi di esenzione connessa alla tipologia di rifiuto prodotto” (Cass., Sez. V, 1° aprile 2025 n. 8595).
Più precisamente, per quanto attiene alla quantificazione della tassa, è posto a carico dell'interessato, oltre all'obbligo della denuncia, ex art. 70 del citato D.lgs. n. 507 del 1993, un onere di informazione e di prova circa “la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale” (Cass., Sez. V, 6 luglio 2022 n. 21335).
Per quanto riguarda l'adempimento del primo obbligo, si deve evidenziare che la dichiarazione presentata dalla società il 21/9/1996 appare incompleta, difettando la compilazione della colonna del modulo in cui dovevano essere indicate nel dettaglio le superfici produttive di rifiuti speciali. Ciò ha comportato il mancato rispetto dell'art. 10 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, disposizione funzionale a consentire al Comune di esercitare il necessario controllo preventivo circa la sussistenza dei presupposti per beneficiare delle agevolazioni fiscali.
Anche l'istanza di riesame e di rimborso presentata in data 11/5/2016 con specifico riferimento all'annualità
2016 non vale a superare la lacuna, proprio a causa della genericità delle indicazioni delle aree produttive di rifiuti speciali e in carenza delle prescritte planimetrie delle superfici con gli identificativi catastali.
Va rilevata anche l'incompletezza della documentazione prodotta dalla contribuente a sostegno della tesi secondo cui le aree indicate nel ricorso sono produttive di soli rifiuti speciali.
Parte di questa documentazione, costituita da formulari poco leggibili e relativi ad annualità diverse da quella in esame, è stata prodotta in giudizio e, addirittura, in grado di appello senza alcuna reale giustificazione, visto che si trattava di bolle, fatture ed attestazioni in possesso della Ricorrente_1, la quale non ha osservato l'art. 10 del regolamento citato, che impone di mettere a disposizione del Comune, unitamente alla dichiarazione, tutta la documentazione amministrativa e fiscale (copie fatture e formulari), attestante la quantità totale dei rifiuti speciali prodotti nell'anno precedente, distinti per codice Cer, con le indicazioni del soggetto cui gli stessi sono stati conferiti e del costo complessivo sostenuto, nonché del completamento del ciclo di smaltimento dei rifiuti prodotti nel rigoroso rispetto della normativa di settore.
In ogni caso, in base ai documenti prodotti in giudizio, non è possibile stabilire con certezza se all'interno delle aree indicate nell'originario ricorso siano prodotti esclusivamente rifiuti speciali, ovvero se tali superfici siano destinate esclusivamente a lavorazioni sugli imballaggi terziari o secondari delle merci stoccate e non ad attività di mero deposito di mezzi o di merci.
Quest'ultima situazione giustifica l'applicazione delle tariffe indicate nell'atto impositivo, non potendo escludersi che le aree di deposito siano suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilabili (in tal senso, Cass.,
Sez. V, 22 settembre 2017 n. 22130).
Infine, non ricorrono le condizioni per escludere l'applicazione delle sanzioni e degli interessi di mora, in quanto il richiamo alla circolare MEF N. 2/DF del 9/12/2014, riferibile agli opifici industriali, non è affatto pertinente, e, comunque, le rilevate mancanze di Ricorrente_1 in relazione agli adempimenti dichiarativi e probatori, descritte in precedenza, sono reiterate e di tale natura da non consentire di ipotizzare seriamente un errore incolpevole della contribuente nell'individuazione dei suoi oneri fiscali, tenuto conto del costante e chiaro orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo all'attività complessiva svolta dalle parti, al valore della controversia ed alla natura delle questioni trattate, vengono determinate nella misura di euro 2.000,00 per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria conferma la sentenza appellata e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che quantifica in euro 2.000,00.
Così deciso in Firenze, il 28 gennaio 2026
Il Presidente estensore
Dott. Fabrizio Celenza
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 3, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CELENZA FABRIZIO, Presidente e Relatore
BAGNAI FRANCESCO, Giudice
BELLE BRUNELLA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 912/2023 depositato il 27/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Livorno - Piazza Del Municipio 1 57123 Livorno LI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LIVORNO sez. 1 e pubblicata il 09/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0015487 TARI a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente_1 s.r.l. (appellante) chiede: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di II° grado di Firenze accogliere il presente appello annullando e/o comunque riformando la sentenza n. 1/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Livorno depositata in segreteria in data 09-01-2023 e, per l'effetto, previa occorrendo disapplicazione dei regolamenti del Comune di Livorno indicati in narrativa,
A) In via principale, accertare e dichiarare la non debenza dell'imposta in ordine a tutte le superfici aziendali non produttive di rifiuti solidi urbani o ad essi assimilati, quali imballaggi terziari;
e, per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato n. 0015487 del 26-05-2021, notificato il 14-06-2021, nonché gli atti tutti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali, previa disapplicazione del Regolamento Comunale approvato con la delibera del C.C. n. 44/2014, della delibera di C.C. n. 126/2015, della delibera di C.C. n.
106/2016 e delle tariffe per l'annualità in contestazione approvate con delibera del C.C. n. 43/2015. Per l'effetto, dichiarare inoltre non dovute le sanzioni e gli interessi di mora di cui all'avviso di accertamento impugnato, per i motivi espressi al punto 4 del presente atto. In via dichiaratamente subordinata e salvo gravame, dichiarare il diritto della Ricorrente_1 s.r.l. alla riduzione e, per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato e rideterminare l'importo dovuto in riduzione, considerando l'autosmaltimento documentato, per quanto evidenziato al punto 3.2 del presente ricorso. Anche in questa ipotesi subordinata, dichiarare inoltre non dovute le sanzioni e gli interessi di mora di cui all'avviso di accertamento impugnato, per i motivi espressi al punto 4 del presente atto. C) In via ulteriormente subordinata e salvo gravame, dichiarare il diritto della Ricorrente_1 s.r.l. all'esenzione della quota variabile della tariffa TARI e, per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato, dichiarando non dovuta la quota variabile suddetta.
Anche in questa ulteriore ipotesi subordinata, dichiarare inoltre non dovute le sanzioni e gli interessi di mora di cui all'avviso di accertamento impugnato, per i motivi espressi al punto 4 del presente atto D) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Comune di Livorno (appellato) chiede: “Voglia l'on. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, contrariis reiectis, respingere l'appello e per l'effetto disporre la conferma della sentenza 1/2023 della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Livorno. Con vittoria di spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Livorno, indicata in epigrafe, che ha respinto il ricorso presentato contro l'avviso di intimazione per pagamento TARI
2016 per un importo di euro 14.643,29, oltre a sanzioni pari ad euro 4.233,81.
L'appellante svolge attività di spedizione internazionale di merci, di immagazzinamento e di deposito merci, con produzione di rifiuti speciali da imballaggio, utilizzando ampie aree nella sua disponibilità quali magazzino merci. In particolare, oltre alla sede originaria situata in Indirizzo_1, di 1.558 mq (di cui 968 mq destinati a magazzino, 350 mq ad uffici ed ancora 240 mq a laboratori di produzione), la società disponeva di ulteriori 8.849 mq destinati a deposito containers, di cui alla dichiarazione ICI del 1996 (doc. n° 6 in I° grado), nonché, dal 2007, di altri 7.000 mq sempre situati in Indirizzo_1. Inoltre, negli anni seguenti, dal 2007 in poi, la Società ha destinato quale magazzino merce anche il capannone di
Indirizzo_2 (mq 5.180). Infine, dal 2016, ha stipulato un contratto di locazione di un capannone e prospiciente piazzale di mq 3.800, in sostituzione di quello di Indirizzo_2.
Secondo l'appellante, in tutti questi depositi vengono prodotti soltanto rifiuti speciali da imballaggio, integralmente smaltiti a propria cura e spese dalla Ricorrente_1 S.r.l. tramite imprese specializzate.
L'appellante lamenta: il difetto di motivazione della sentenza di primo grado, in quanto la Corte ha ritenuto che fosse già intervenuta una decisione definitiva sulle questioni oggetto dell'originario ricorso;
la violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., per asserita sussistenza di una decisione definitiva sulle questioni esaminate;
l'omessa pronuncia sulla domanda di non debenza dell'imposta all'interno delle aree indicate in precedenza. Chiede, in via eventuale, la disapplicazione delle norme dei regolamenti che classificano come tassabili le aree destinate a deposito container, ed in particolare l'art. 17 del Regolamento per l'Imposta Unica. In via subordinata, formula richiesta di esenzione del pagamento della quota variabile del tributo o di rideterminazione in riduzione di almeno il 30% dell'importo dovuto considerando l'autosmaltimento degli imballaggi, in applicazione dell'art. 10 del Regolamento Comunale.
Infine, chiede, in via subordinata, che sia riconosciuta l'inapplicabilità degli interessi di mora e delle sanzioni per omessa dichiarazione, che invece sarebbe stata effettuata nel 2016 come una sorta di rettifica, nonché a causa delle condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme. Più precisamente, la contribuente si sarebbe conformata alla risoluzione del Ministero dell'Economia e delle
Finanze N. 2/DF del 9/12/2014, secondo cui la previsione del primo periodo dell'art. 1 comma 649 della
Legge n. 147/2013, contiene un principio di carattere generale in base al quale “…il verificarsi della condizione della produzione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali determina l'esclusione dalla TARI delle superfici produttive di tali rifiuti”.
Il Comune di Livorno si è costituito e ha chiesto la conferma della sentenza. Evidenzia che difettano le condizioni per fruire dell'esenzione, in quanto la contribuente non ha affatto dimostrato in modo analitico e puntuale, come impone l'art. 1 comma 649 della Legge 147/2013, in quali specifiche aree del suo compendio siano prodotti unicamente rifiuti speciali smaltiti autonomamente dalla contribuente nel rispetto della normativa di settore. Inoltre, ancor prima, non ha assolto all'onere di presentazione di una specifica e completa dichiarazione al Comune, con planimetrie e documentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Tale non è la generica dichiarazione del 1996, che non è stata seguita da adeguate integrazioni.
Il Comune ha allegato una relazione del gestore del servizio rifiuti urbani Società_1 s.p.a., da cui si evince che è attivato il servizio di consegna dei rifiuti, costituiti soprattutto da carte, cartoni e multimateriali.
Inoltre, rileva il Comune, dalla documentazione prodotta dall'appellante risulta lo smaltimento dei rifiuti terziari con formulari D15 (deposito preliminare che potrebbe essere seguito da D1 (deposito sul o nel suolo, ossia discarica, che sarebbe vietato per tale tipologia di rifiuti) e dunque mancherebbe la dimostrazione del loro “avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”, imposto dall'art. 1 comma 649.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Senza dubbio, la motivazione della sentenza impugnata appare carente, in quanto si limita a cennare, in modo erroneo e generico, ad un profilo di ammissibilità del ricorso, senza affrontarne il merito.
In particolare, per l'anno d'imposta 2016 l'appellante aveva ricevuto avviso di tassazione bonario di tutte le superfici aziendali ubicate in Indirizzo_1, con applicazione alle aree destinate a depositi di containers dell'aliquota di euro 0,480/mq per la parte fissa e di euro 0,150/mq per la parte variabile.
L'appellante aveva quindi presentato sia un'istanza di riesame per la rideterminazione dell'imposta
TARI per l'annualità 2016 e, contestualmente, una richiesta di rimborso dell'imposta ritenuta non dovuta per le precedenti annualità ancora non prescritte.
Il silenzio serbato dal Comune sulle due istanze dava luogo ad un lungo ed articolato contenzioso: veniva proposto ricorso, respinto dalla C.T.P. di Livorno con sentenza n. 487/2017; tale decisione veniva confermata in appello dalla C.T.R. con sentenza n. 889/2019. Successivamente, la Cassazione annullava con rinvio (ord. 8665/2023) per carenza di motivazione sull'istanza di rimborso. L'ultima pronuncia è stata quella della Sezione I di questa Corte, che, in sede di giudizio di rinvio, ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso in quanto non era stato impugnato alcun atto impositivo (sentenza 656/2024 del 6/5/2024). Pertanto, l'impugnazione del successivo ed autonomo l'avviso di intimazione per pagamento, oggetto del presente giudizio, non era affatto preclusa da pronunce irrevocabili su un medesimo atto d'imposizione, in quanto tale carattere non è stato riconosciuto all'avviso bonario del 2016.
Poste queste premesse, sul merito l'appello e l'originario ricorso risultano infondati, come è già stato statuito dalla Corte livornese e da questa Corte in relazione ad analoga impugnazione contro un analogo atto impositivo del Comune per gli anni d'imposta 2018 e 2019 (sentenza n. 1118/2025).
La S.C. ha ribadito recentemente che “le esclusioni dall'imposizione previste dall'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, in difetto di una regolamentazione specifica a livello locale, non sono applicabili in maniera automatica, ma postulano che il contribuente dia indicazione dei relativi presupposti nella denuncia originaria o in quella di variazione in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, non essendo all'uopo sufficiente la sola dimostrazione successiva della sussistenza di un'ipotesi di esenzione connessa alla tipologia di rifiuto prodotto” (Cass., Sez. V, 1° aprile 2025 n. 8595).
Più precisamente, per quanto attiene alla quantificazione della tassa, è posto a carico dell'interessato, oltre all'obbligo della denuncia, ex art. 70 del citato D.lgs. n. 507 del 1993, un onere di informazione e di prova circa “la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale” (Cass., Sez. V, 6 luglio 2022 n. 21335).
Per quanto riguarda l'adempimento del primo obbligo, si deve evidenziare che la dichiarazione presentata dalla società il 21/9/1996 appare incompleta, difettando la compilazione della colonna del modulo in cui dovevano essere indicate nel dettaglio le superfici produttive di rifiuti speciali. Ciò ha comportato il mancato rispetto dell'art. 10 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, disposizione funzionale a consentire al Comune di esercitare il necessario controllo preventivo circa la sussistenza dei presupposti per beneficiare delle agevolazioni fiscali.
Anche l'istanza di riesame e di rimborso presentata in data 11/5/2016 con specifico riferimento all'annualità
2016 non vale a superare la lacuna, proprio a causa della genericità delle indicazioni delle aree produttive di rifiuti speciali e in carenza delle prescritte planimetrie delle superfici con gli identificativi catastali.
Va rilevata anche l'incompletezza della documentazione prodotta dalla contribuente a sostegno della tesi secondo cui le aree indicate nel ricorso sono produttive di soli rifiuti speciali.
Parte di questa documentazione, costituita da formulari poco leggibili e relativi ad annualità diverse da quella in esame, è stata prodotta in giudizio e, addirittura, in grado di appello senza alcuna reale giustificazione, visto che si trattava di bolle, fatture ed attestazioni in possesso della Ricorrente_1, la quale non ha osservato l'art. 10 del regolamento citato, che impone di mettere a disposizione del Comune, unitamente alla dichiarazione, tutta la documentazione amministrativa e fiscale (copie fatture e formulari), attestante la quantità totale dei rifiuti speciali prodotti nell'anno precedente, distinti per codice Cer, con le indicazioni del soggetto cui gli stessi sono stati conferiti e del costo complessivo sostenuto, nonché del completamento del ciclo di smaltimento dei rifiuti prodotti nel rigoroso rispetto della normativa di settore.
In ogni caso, in base ai documenti prodotti in giudizio, non è possibile stabilire con certezza se all'interno delle aree indicate nell'originario ricorso siano prodotti esclusivamente rifiuti speciali, ovvero se tali superfici siano destinate esclusivamente a lavorazioni sugli imballaggi terziari o secondari delle merci stoccate e non ad attività di mero deposito di mezzi o di merci.
Quest'ultima situazione giustifica l'applicazione delle tariffe indicate nell'atto impositivo, non potendo escludersi che le aree di deposito siano suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilabili (in tal senso, Cass.,
Sez. V, 22 settembre 2017 n. 22130).
Infine, non ricorrono le condizioni per escludere l'applicazione delle sanzioni e degli interessi di mora, in quanto il richiamo alla circolare MEF N. 2/DF del 9/12/2014, riferibile agli opifici industriali, non è affatto pertinente, e, comunque, le rilevate mancanze di Ricorrente_1 in relazione agli adempimenti dichiarativi e probatori, descritte in precedenza, sono reiterate e di tale natura da non consentire di ipotizzare seriamente un errore incolpevole della contribuente nell'individuazione dei suoi oneri fiscali, tenuto conto del costante e chiaro orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo all'attività complessiva svolta dalle parti, al valore della controversia ed alla natura delle questioni trattate, vengono determinate nella misura di euro 2.000,00 per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria conferma la sentenza appellata e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che quantifica in euro 2.000,00.
Così deciso in Firenze, il 28 gennaio 2026
Il Presidente estensore
Dott. Fabrizio Celenza