TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15284 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._1 dall'avv. MASSIMO NICOLETTA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Santa Lucia, 15;
E
nata a [...] l'[...], C.F. CP_2
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F._2 dall'avv. MASSIMO NICOLETTA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Santa Lucia, 15;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/07/2025, e Controparte_1
esponevano di aver contratto matrimonio in Napoli il CP_2
23/02/2004, e di avere due figli maggiorenni, (nato Persona_1
1 in Krasnogorsk il 13/06/2006) e (nata in [...] Persona_2 il 20/06/2007), adottati con provvedimento straniero emesso dal
Tribunale della Regione di Mosca in data 27/10/2011 e dichiarato conforme ai principi che regolano l'ordinamento interno italiano, il diritto di famiglia e dei minori, dal Tribunale per i Minorenni di
Napoli il 01/02/2012; che tra le parti era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. cronol. 3028/2017 del 15/02/2017 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere reso nel procedimento
RG 8403/2016; che tra le parti la separazione non si era mai interrotta;
pertanto, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM, formulate in data
07/08/2025, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare con sentenza che nessuno dei due coniugi dovrà emettere alcun assegno di mantenimento a favore dell'altro coniuge e dichiarare che entrambi, autonomi ed economicamente autosufficienti, rinunciano ad ulteriori e future pretese, in quanto già è stata regolamentata consensualmente ogni questione economica e patrimoniale con la conseguenza che gli stessi non hanno più nulla a pretendere reciprocamente;
2) dichiarare con sentenza che i figli e Persona_1 Persona_2 vivranno prevalentemente presso l'abitazione della madre, salva ogni contraria decisione degli stessi;
3) dichiarare con sentenza che il sig. verserà, a titolo Controparte_1 di assegno di mantenimento per i figli e , Persona_1 Persona_2
2 maggiorenni, entro il giorno 1 di ciascun mese, la somma complessiva di € 400,00 (Quattrocento/00), € 200,00 cadauno oltre spese straordinarie, mediche non coperte dal servizio sanitario, di perfezionamento degli studi, universitarie, sportive e sempre comunque in ragione del 50%;
4) l'assegno di mantenimento a favore dei figli così come determinato nella misura complessiva per entrambi di € 400,00 (Quattrocento/00) continuerà ad essere corrisposto con le stesse modalità attuali, in contanti o attraverso bonifico;
5) Ordinare all'Ufficiale di stato Civile del Comune di Napoli le prescritte annotazioni.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 23/02/2004 (atto n. 4, parte
II, s. A, sez. M, reg. Atti Matrimonio anno 2004);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le
3 ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/11/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
4