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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 17/02/2026, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1046/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ODDI AN, Presidente BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Relatore CASTIELLO AN, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4550/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio - Via Marcello Boglione N. 73 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17499/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 23 e pubblicata il 12/08/2015 Atti impositivi:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 67978 IRES-SOCIETA' DI COMODO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 249/2026 depositato il 23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 s.p.a. ricorre in riassunzione contro l'AGENZIA
DELLE ENTRATE – D.R. del LAZIO all'esito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, sez. V, 03/02/2025, n. 2577, esponendo che:
Con ricorso alla Commissione Provinciale di Roma del 13.11.2012, la Società Edilizia Ricorrente_1 S.p.A impugnava il provvedimento del Direttore Regionale dell'Agenzia delle
Entrate del Lazio di rigetto dell'istanza di disapplicazione, presentata in relazione agli anni di imposta 2009-2010-2011, prevista dall'art. 30, co.
4-bis, della legge n. 724 del 1994, della disciplina antielusiva dettata per le società in perdita sistematica, dettata dall'art. 2, comma
36-decies, del D.L. n. 138 del 2011, ai sensi dell'art. 37-bis, co. 8, del D.P.R. n. 600 del 1973, chiedendone l'annullamento, in quanto contrastante con la indicata normativa di riferimento oltreché erroneamente motivato e contrario ad altro provvedimento di accoglimento di analoga precedente istanza di disapplicazione del 2007, per le medesime circostanze fattuali e giuridiche.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, contestando l'ammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Con sentenza n. 17499/23/15 del 12.8.2015, la C.T.P. di Roma, ritenendo “giustificata la situazione di sistematica perdita […] della società”, accoglieva il ricorso.
Avverso tale decisione, proponeva appello l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio, con atto notificato il 20.11.2015.
Ricorrente_1Con comparsa del 16.9.2016, si costituiva la S.p.A., contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello e riproponendo tutte le difese svolte in prime cure.
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza n. 6277/VI/16 del
Ricorrente_120.10.2016, accoglieva l'appello, sul rilievo che la S.p.A. non “ha fornito prova di trovarsi in una situazione oggettiva che non consente il conseguimento di ricavi”. Ricorrente_1Avverso la suddetta decisione, la S.p.A. proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., deduceva la nullità della sentenza per mancanza della motivazione, violazione degli artt. 132, comma 2,
n. 4, c.p.c., 111, comma 6, Cost., 118 disp. att. c.p.c. e 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992; con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., deduceva la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 30, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1994 n.
724 e dell'art. 2, commi 2 e 36-decies, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138.
L'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato il 30.5.2017 e proponeva ricorso incidentale, formulando un unico motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
e, in subordine, all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., con cui deduceva la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 100 c.p.c.
Con Ordinanza n. 2577 del 3.2.2025, la Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale, ha accolto il secondo motivo del ricorso principale ed ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, a cui ha demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
In particolare, il giudice di legittimità, dopo aver premesso che “in tema di processo tributario, la tassatività dell'elencazione degli atti di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 non esclude che il provvedimento agenziale del rigetto dell'istanza di interpello, avendo natura e contenuto di diniego definitivo della disapplicazione di norme antielusive (a differenza di quello interlocutorio), possa essere impugnato giudizialmente dal contribuente”
e che “Tale principio è stato esteso anche a fattispecie, come quella in esame, di interpello disapplicativo di norme antielusive” ha affermato quanto segue.
“E' pacifico che la società abbia richiesto la disapplicazione della disciplina prevista per le società in perdita sistematica dettata all'art.2 comma 36 decies del d.l. n. 138 del 2011, secondo cui «Pur non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le società e gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi sono considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta ai fini e per gli effetti del citato articolo 30. Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cui a predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994». Secondo l'art. 30 comma 4 bis della l. n.
724 del 1994, «In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinanti ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600».
5.2. La CTR è incorsa in una violazione di legge laddove ha subordinato l'applicazione di tale normativa alla ricorrenza di presupposti sostanziali («presenza di situazioni particolari di natura economica che potrebbero aver causato i risultati negativi») che la norma non richiede;
i giudici di appello avrebbero dovuto valutare , invece, se la rilevata «situazione oggettiva derivante da vincoli amministrativi aventi efficacia illimitata» perfezionava il requisito di cui all'art. 30 comma 4 bis cit. e cioè l'esistenza di situazioni oggettive, indipendenti dalla volontà del contribuente, «di carattere straordinario e da valutarsi in relazione alle effettive condizioni del mercato» (Cass. n. 6459 del 2023; Cass. n. 13328 del
2023), che escludono l'applicazione della normativa pervista per le società non operative e comportano, quindi, la disapplicazione degli effetti di cui all'art. 30 cit.”.
Con il presente atto, la Ricorrente_1 p.A., come sopra rappresentata e difesa, avendone interesse, riassume il giudizio chiedendo, in applicazione del suenunciato principio di diritto, attesa l'impugnabilità del provvedimento di diniego, sancita con effetto di giudicato, che la presente controversia venga decisa con il rigetto del ricorso in appello proposto dalla Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Lazio, e la conferma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sez. 23, n. 17499/23/15 del
12.8.2015, alla stregua delle argomentazioni originariamente esposte che, per quanto qui rileva, vengono, all'uopo, di seguito riportate e trascritte.
Si è costituita l'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.R. del LAZIO la quale ha controdedotto esponendo che: Sull'inammissibilità del ricorso in riassunzione per carenza di interesse ad agire (art. 100
c.p.c.)
In via preliminare e assorbente, preme evidenziare come - diversamente da quanto argomentato nel ricorso in riassunzione - la controparte non abbia un concreto interesse, giuridicamente rilevante, a riassumere la causa dinanzi a codesta Corte.
Occorre a tal fine tener conto del fatto che l'istanza di disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistemica è relativa all'anno d'imposta 2009 – 2010 - 2011 e che il parere negativo reso dall'Agenzia avrebbe potuto avere, quale unica conseguenza pregiudizievole per la contribuente, la notifica di un avviso di accertamento, posto che la Società non risulta essersi adeguata nella dichiarazione dei redditi a quanto indicato dall'Ufficio nel parere.
Tuttavia, tale atto impositivo non è stato emesso e, allo stato, è ampiamente decorso il termine di decadenza entro cui l'attività di accertamento avrebbe potuto essere effettuata.
Conseguentemente, risulta del carente l'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Al riguardo, rammentato che “l'assenza di interesse ad agire, richiesto per qual-siasi domanda dall'art. 100 c.p.c., è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, poiché costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda e che, pertanto, la sua sussistenza va accertata dal giudice anche quando non vi è contrasto tra le parti sul merito della stessa" (Cass., n. 3330/2002; Cass., n. 19268/2016 e da ultimo
Cass. 5197/2024), occorre, altresì, ribadire come l'accertamento dello stesso interesse
“inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito" (Cass., SS. UU., 22 novembre 2022, n. 34388) e che "l'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire, sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall'art. 100, c.p.c., va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica" (Cass., 29 maggio 2018, n. 13395; Cass., 4 aprile 2004, n. 6546; Cass., 23 maggio 2008, n. 13373 e, da ultimo, Cass. 29/01/2024, n. 2604). Alla luce dei suddetti principi, non sussiste alcun concreto interesse alla decisione di rinvio, posto che non è dato ravvisare alcuna utilità concreta che possa derivare dall'eventuale accoglimento del ricorso nel merito.
Ne discende l'inammissibilità del ricorso in riassunzione.
Con memoria illustrativa dd. 02/01/2026 la contribuente ha rilevato come l'A.F. abbia riconosciuto “di essere decaduta da tempo dal potere impositivo, non avrebbe dovuto né proporre l'originario appello, né resistere, come invece ha fatto, al ricorso per cassazione proposto dalla Società, essendo consapevole di non potere più svolgere alcuna attività accertativa nei suoi confronti” e che “la suevidenziata situazione di riconosciuta decadenza dal potere impositivo, sostanziandosi in un evento sopravvenuto che esaurisce ogni interesse giuridicamente apprezzabile ad una decisione del giudice, non comporta l'inammissibilità del
Ricorrente_1ricorso della , come erroneamente sostenuto ex adverso, quanto piuttosto la cessazione della materia del contendere, cui deve conseguire la condanna alle spese dell'Agenzia, secondo il criterio della soccombenza virtuale”.
All'udienza del giorno 21 gennaio 2026, il Collegio, udita la relazione del Giudice Dott.
BRIGANTE, decideva la controversia come da motivazione e da dispositivo che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è improcedibile per la sopravvenuta carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., riconosciuta da entrambe le parti processuali, conseguente allo spirare del termine di decadenza dell'azione accertatrice da parte dell'A.F. per l'annualità più recente alla quale si riferisce l'istanza di disapplicazione, presentata in relazione agli anni di imposta 2009-2010-2011, prevista dall'art. 30, co.
4-bis, della legge n. 724 del 1994, da individuarsi nell'a.i. 2011 per il quale l'azione accertatrice doveva essere espletata entro il 31/12/2016
(quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ex artt. 43 D.P.R. n. 600/1973 e 57 D.P.R. n. 633/1972 nella versione precedente la modifica di cui alla legge n.
208/2015 applicabile solo a partire dall'a.i. 2016) e che, per come incontestato in giudizio, non risulta essere stata esercitata cosicchè non vi è alcun interesse giuridico della parte privata all'accoglimento del proprio originario ricorso.
2. Sul punto il Collegio osserva, infatti, che la legittimazione attiva è riconosciuta a ciascuna delle parti del giudizio di primo grado che sia portatrice di un interesse, inteso come possibilità di conseguire un vantaggio di carattere sostanziale a seguito della proposizione dell'appello e tale interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) deve perdurare sino alla pronuncia giurisdizionale.
3. Nella vicenda sottoposta all'attenzione di questa Corte tale interesse è venuto meno già durante l'originaria fase di appello dopo la proposizione dell'appello da parte dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.R. del LAZIO con atto notificato da quest'ultima in data
20/11/2015, ma prima del trattenimento dell'appello in decisione all'esito dell'udienza di trattazione celebratasi nel 2016 all'esito della quale, in data 23/10/2016, è stata pubblicata la sentenza di appello.
3.1. La pronuncia di cessazione della materia del contendere è, com'è noto, codificata all'interno del processo tributario, la cui disciplina (D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 46) ne individua l'effetto processuale nell'estinzione del giudizio.
3.2. La Suprema Corte (sez. V, 27/02/2020, n. 5351; conforme sez. V, 06/08/2020, n. 16764) ha affermato che “le ipotesi comunemente ricondotte alla cessazione della materia del contendere - differenziandosi da quelle che comportano l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso (D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 44)- presuppongono la cessazione della posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali (quali l'annullamento dell'atto oggetto di impugnazione) idonei a far venir meno l'interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia;
il che equivale a dire che il fatto in questione deve incidere sul petitum e sulla causa petendi della lite contestata (la cui definizione, per via diversa da quella giudiziale, abbia determinato il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia)”.
4. Va pertanto emessa la declaratoria di estinzione del giudizio per l'avvenuta cessazione della materia del contendere, a norma dell'art. 46-I co. D. Lgs. n. 546/92 conformemente a quanto già statuito da questa Corte con sentenza n. 6923/2024 per quanto riguardava l'istanza di disapplicazione a valere per l'a.i. 2013.
5. La Corte osserva che, in materia di avvenuta cessazione della materia del contendere nel corso del giudizio, le spese del giudizio vanno regolate sulla base della c.d. soccombenza virtuale la quale presuppone che il Giudice debba “deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, ovvero per decidere se la domanda avrebbe dovuto essere accolta o rigettata ove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere” (Cass. civ., sez. V, 24/04/2024, n. 11088; conformi ex multis Cass. civ., sez. I, 31/08/2020, n. 18128; Cass. civ., sez. III, 20/06/2023, n.
17614; Cass. civ., sez. V, 09/01/2024, n. 860) non senza precisare che “nel processo tributario le «gravi ed eccezionali ragioni» indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio non possono essere illogiche o erronee … (Cass., Sez. 6^-5, 9 settembre 2021, n. 24365; Cass.,
Sez. 6^-5, 27 dicembre 2021, n. 41535; Cass., Sez. 6^-5, 8 febbraio 2022, n. 3915; Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2024, n. 7583)” (Cass. civ., sez. V, 24/04/2024, n. 11088).
5.1. Il principio della cosiddetta soccombenza virtuale, infatti, trova le proprie fondamenta nella fondatezza o meno delle ragioni iniziali delle parti e prescinde da sopravvenute circostanze di fatto che possano aver determinato la cessazione della materia del contendere.
5.1.1 Come sostenuto dalla stessa giurisprudenza (Cass. civ., sez. VI, 21/01/2021, n. 1098) «ai fini dell'accertamento della soccombenza virtuale deve farsi riferimento all'esistenza di un interesse ad agire al tempo in cui è stata proposta l'opposizione, risultando irrilevante il fatto che la stessa sia stata successivamente dichiarata estinta».
5.2. L'originario ricorso della contribuente era fondato -nel merito- sulla scorta delle valide considerazioni addotte da quest'ultima poichè il mancato svolgimento dell'attività dell'impresa
è attribuibile a fatto imputabile alla P.A. in quanto l'unico bene dell'azienda è stato oggetto di un provvedimento di esproprio divenuto definitivo cosicchè la società ricorrente si è trovata in perdita sistematica a causa di una situazione oggettiva di carattere straordinario derivante da vincoli amministrativi ed indipendente dalla volontà del contribuente: infatti la Suprema Corte
(sez. V, 14/06/2024, n. 16631) “ha avuto modo di precisare che può costituire elemento rilevante ai fini del superamento della presunzione relativa derivante dal mancato superamento del reddito minimo previsto per le società non operative l'accertata impossibilità di utilizzare un immobile per lo svolgimento della propria attività d'impresa, determinata dalla protrazione dei lavori di realizzazione o dal ritardo nel rilascio delle necessarie autorizzazioni, ove il contribuente dimostri che la causa di tale protrazione o ritardo non sia da individuare in un comportamento a lui imputabile, bensì in fattori estranei alla propria sfera di volontà (cfr. Cass. n. 23384/2021)”.
5.3. A ciò si aggiunga pure che la contribuente, di fronte all'originaria decisione di appello a sè stessa sfavorevole, per evitare il suo passaggio in giudicato ha dovuto proporre e coltivare il giudizio di legittimità e quello presente di rinvio senza che l'A.F. avesse fatto rilevare in giudizio all'epoca dell'originario grado di appello oppure mediante autotutela la sopravvenuta carenza di interesse la quale avrebbe dato luogo -in quella fase- alla definizione del presente giudizio.
6. Le spese processuali di tutti i gradi e le fasi di giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 D.M. n. 55/2014 e s.m.i.).
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.R. del LAZIO alla rifusione delle spese di tutti i
Ricorrente_1gradi e fasi del giudizio in favore di s.p.a. che liquida in Euro 12.300,00 (di cui Euro 2.500,00 per il primo grado, Euro 3.500,00 per il giudizio di appello, Euro 2.800,00 per la fase di legittimità ed Euro 3.500,00 per il presente giudizio di rinvio) oltre spese forfetarie 15% ed accessori.
Così deciso in Roma il giorno 21 gennaio 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Antonio BRIGANTE Dott. Francesco ODDI
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ODDI AN, Presidente BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Relatore CASTIELLO AN, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4550/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio - Via Marcello Boglione N. 73 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17499/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 23 e pubblicata il 12/08/2015 Atti impositivi:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 67978 IRES-SOCIETA' DI COMODO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 249/2026 depositato il 23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 s.p.a. ricorre in riassunzione contro l'AGENZIA
DELLE ENTRATE – D.R. del LAZIO all'esito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, sez. V, 03/02/2025, n. 2577, esponendo che:
Con ricorso alla Commissione Provinciale di Roma del 13.11.2012, la Società Edilizia Ricorrente_1 S.p.A impugnava il provvedimento del Direttore Regionale dell'Agenzia delle
Entrate del Lazio di rigetto dell'istanza di disapplicazione, presentata in relazione agli anni di imposta 2009-2010-2011, prevista dall'art. 30, co.
4-bis, della legge n. 724 del 1994, della disciplina antielusiva dettata per le società in perdita sistematica, dettata dall'art. 2, comma
36-decies, del D.L. n. 138 del 2011, ai sensi dell'art. 37-bis, co. 8, del D.P.R. n. 600 del 1973, chiedendone l'annullamento, in quanto contrastante con la indicata normativa di riferimento oltreché erroneamente motivato e contrario ad altro provvedimento di accoglimento di analoga precedente istanza di disapplicazione del 2007, per le medesime circostanze fattuali e giuridiche.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, contestando l'ammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Con sentenza n. 17499/23/15 del 12.8.2015, la C.T.P. di Roma, ritenendo “giustificata la situazione di sistematica perdita […] della società”, accoglieva il ricorso.
Avverso tale decisione, proponeva appello l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio, con atto notificato il 20.11.2015.
Ricorrente_1Con comparsa del 16.9.2016, si costituiva la S.p.A., contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello e riproponendo tutte le difese svolte in prime cure.
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza n. 6277/VI/16 del
Ricorrente_120.10.2016, accoglieva l'appello, sul rilievo che la S.p.A. non “ha fornito prova di trovarsi in una situazione oggettiva che non consente il conseguimento di ricavi”. Ricorrente_1Avverso la suddetta decisione, la S.p.A. proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., deduceva la nullità della sentenza per mancanza della motivazione, violazione degli artt. 132, comma 2,
n. 4, c.p.c., 111, comma 6, Cost., 118 disp. att. c.p.c. e 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992; con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., deduceva la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 30, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1994 n.
724 e dell'art. 2, commi 2 e 36-decies, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138.
L'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato il 30.5.2017 e proponeva ricorso incidentale, formulando un unico motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
e, in subordine, all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., con cui deduceva la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 100 c.p.c.
Con Ordinanza n. 2577 del 3.2.2025, la Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale, ha accolto il secondo motivo del ricorso principale ed ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, a cui ha demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
In particolare, il giudice di legittimità, dopo aver premesso che “in tema di processo tributario, la tassatività dell'elencazione degli atti di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 non esclude che il provvedimento agenziale del rigetto dell'istanza di interpello, avendo natura e contenuto di diniego definitivo della disapplicazione di norme antielusive (a differenza di quello interlocutorio), possa essere impugnato giudizialmente dal contribuente”
e che “Tale principio è stato esteso anche a fattispecie, come quella in esame, di interpello disapplicativo di norme antielusive” ha affermato quanto segue.
“E' pacifico che la società abbia richiesto la disapplicazione della disciplina prevista per le società in perdita sistematica dettata all'art.2 comma 36 decies del d.l. n. 138 del 2011, secondo cui «Pur non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le società e gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi sono considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta ai fini e per gli effetti del citato articolo 30. Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cui a predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994». Secondo l'art. 30 comma 4 bis della l. n.
724 del 1994, «In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinanti ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600».
5.2. La CTR è incorsa in una violazione di legge laddove ha subordinato l'applicazione di tale normativa alla ricorrenza di presupposti sostanziali («presenza di situazioni particolari di natura economica che potrebbero aver causato i risultati negativi») che la norma non richiede;
i giudici di appello avrebbero dovuto valutare , invece, se la rilevata «situazione oggettiva derivante da vincoli amministrativi aventi efficacia illimitata» perfezionava il requisito di cui all'art. 30 comma 4 bis cit. e cioè l'esistenza di situazioni oggettive, indipendenti dalla volontà del contribuente, «di carattere straordinario e da valutarsi in relazione alle effettive condizioni del mercato» (Cass. n. 6459 del 2023; Cass. n. 13328 del
2023), che escludono l'applicazione della normativa pervista per le società non operative e comportano, quindi, la disapplicazione degli effetti di cui all'art. 30 cit.”.
Con il presente atto, la Ricorrente_1 p.A., come sopra rappresentata e difesa, avendone interesse, riassume il giudizio chiedendo, in applicazione del suenunciato principio di diritto, attesa l'impugnabilità del provvedimento di diniego, sancita con effetto di giudicato, che la presente controversia venga decisa con il rigetto del ricorso in appello proposto dalla Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Lazio, e la conferma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sez. 23, n. 17499/23/15 del
12.8.2015, alla stregua delle argomentazioni originariamente esposte che, per quanto qui rileva, vengono, all'uopo, di seguito riportate e trascritte.
Si è costituita l'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.R. del LAZIO la quale ha controdedotto esponendo che: Sull'inammissibilità del ricorso in riassunzione per carenza di interesse ad agire (art. 100
c.p.c.)
In via preliminare e assorbente, preme evidenziare come - diversamente da quanto argomentato nel ricorso in riassunzione - la controparte non abbia un concreto interesse, giuridicamente rilevante, a riassumere la causa dinanzi a codesta Corte.
Occorre a tal fine tener conto del fatto che l'istanza di disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistemica è relativa all'anno d'imposta 2009 – 2010 - 2011 e che il parere negativo reso dall'Agenzia avrebbe potuto avere, quale unica conseguenza pregiudizievole per la contribuente, la notifica di un avviso di accertamento, posto che la Società non risulta essersi adeguata nella dichiarazione dei redditi a quanto indicato dall'Ufficio nel parere.
Tuttavia, tale atto impositivo non è stato emesso e, allo stato, è ampiamente decorso il termine di decadenza entro cui l'attività di accertamento avrebbe potuto essere effettuata.
Conseguentemente, risulta del carente l'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Al riguardo, rammentato che “l'assenza di interesse ad agire, richiesto per qual-siasi domanda dall'art. 100 c.p.c., è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, poiché costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda e che, pertanto, la sua sussistenza va accertata dal giudice anche quando non vi è contrasto tra le parti sul merito della stessa" (Cass., n. 3330/2002; Cass., n. 19268/2016 e da ultimo
Cass. 5197/2024), occorre, altresì, ribadire come l'accertamento dello stesso interesse
“inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito" (Cass., SS. UU., 22 novembre 2022, n. 34388) e che "l'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire, sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall'art. 100, c.p.c., va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica" (Cass., 29 maggio 2018, n. 13395; Cass., 4 aprile 2004, n. 6546; Cass., 23 maggio 2008, n. 13373 e, da ultimo, Cass. 29/01/2024, n. 2604). Alla luce dei suddetti principi, non sussiste alcun concreto interesse alla decisione di rinvio, posto che non è dato ravvisare alcuna utilità concreta che possa derivare dall'eventuale accoglimento del ricorso nel merito.
Ne discende l'inammissibilità del ricorso in riassunzione.
Con memoria illustrativa dd. 02/01/2026 la contribuente ha rilevato come l'A.F. abbia riconosciuto “di essere decaduta da tempo dal potere impositivo, non avrebbe dovuto né proporre l'originario appello, né resistere, come invece ha fatto, al ricorso per cassazione proposto dalla Società, essendo consapevole di non potere più svolgere alcuna attività accertativa nei suoi confronti” e che “la suevidenziata situazione di riconosciuta decadenza dal potere impositivo, sostanziandosi in un evento sopravvenuto che esaurisce ogni interesse giuridicamente apprezzabile ad una decisione del giudice, non comporta l'inammissibilità del
Ricorrente_1ricorso della , come erroneamente sostenuto ex adverso, quanto piuttosto la cessazione della materia del contendere, cui deve conseguire la condanna alle spese dell'Agenzia, secondo il criterio della soccombenza virtuale”.
All'udienza del giorno 21 gennaio 2026, il Collegio, udita la relazione del Giudice Dott.
BRIGANTE, decideva la controversia come da motivazione e da dispositivo che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è improcedibile per la sopravvenuta carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., riconosciuta da entrambe le parti processuali, conseguente allo spirare del termine di decadenza dell'azione accertatrice da parte dell'A.F. per l'annualità più recente alla quale si riferisce l'istanza di disapplicazione, presentata in relazione agli anni di imposta 2009-2010-2011, prevista dall'art. 30, co.
4-bis, della legge n. 724 del 1994, da individuarsi nell'a.i. 2011 per il quale l'azione accertatrice doveva essere espletata entro il 31/12/2016
(quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ex artt. 43 D.P.R. n. 600/1973 e 57 D.P.R. n. 633/1972 nella versione precedente la modifica di cui alla legge n.
208/2015 applicabile solo a partire dall'a.i. 2016) e che, per come incontestato in giudizio, non risulta essere stata esercitata cosicchè non vi è alcun interesse giuridico della parte privata all'accoglimento del proprio originario ricorso.
2. Sul punto il Collegio osserva, infatti, che la legittimazione attiva è riconosciuta a ciascuna delle parti del giudizio di primo grado che sia portatrice di un interesse, inteso come possibilità di conseguire un vantaggio di carattere sostanziale a seguito della proposizione dell'appello e tale interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) deve perdurare sino alla pronuncia giurisdizionale.
3. Nella vicenda sottoposta all'attenzione di questa Corte tale interesse è venuto meno già durante l'originaria fase di appello dopo la proposizione dell'appello da parte dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.R. del LAZIO con atto notificato da quest'ultima in data
20/11/2015, ma prima del trattenimento dell'appello in decisione all'esito dell'udienza di trattazione celebratasi nel 2016 all'esito della quale, in data 23/10/2016, è stata pubblicata la sentenza di appello.
3.1. La pronuncia di cessazione della materia del contendere è, com'è noto, codificata all'interno del processo tributario, la cui disciplina (D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 46) ne individua l'effetto processuale nell'estinzione del giudizio.
3.2. La Suprema Corte (sez. V, 27/02/2020, n. 5351; conforme sez. V, 06/08/2020, n. 16764) ha affermato che “le ipotesi comunemente ricondotte alla cessazione della materia del contendere - differenziandosi da quelle che comportano l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso (D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 44)- presuppongono la cessazione della posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali (quali l'annullamento dell'atto oggetto di impugnazione) idonei a far venir meno l'interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia;
il che equivale a dire che il fatto in questione deve incidere sul petitum e sulla causa petendi della lite contestata (la cui definizione, per via diversa da quella giudiziale, abbia determinato il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia)”.
4. Va pertanto emessa la declaratoria di estinzione del giudizio per l'avvenuta cessazione della materia del contendere, a norma dell'art. 46-I co. D. Lgs. n. 546/92 conformemente a quanto già statuito da questa Corte con sentenza n. 6923/2024 per quanto riguardava l'istanza di disapplicazione a valere per l'a.i. 2013.
5. La Corte osserva che, in materia di avvenuta cessazione della materia del contendere nel corso del giudizio, le spese del giudizio vanno regolate sulla base della c.d. soccombenza virtuale la quale presuppone che il Giudice debba “deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, ovvero per decidere se la domanda avrebbe dovuto essere accolta o rigettata ove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere” (Cass. civ., sez. V, 24/04/2024, n. 11088; conformi ex multis Cass. civ., sez. I, 31/08/2020, n. 18128; Cass. civ., sez. III, 20/06/2023, n.
17614; Cass. civ., sez. V, 09/01/2024, n. 860) non senza precisare che “nel processo tributario le «gravi ed eccezionali ragioni» indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio non possono essere illogiche o erronee … (Cass., Sez. 6^-5, 9 settembre 2021, n. 24365; Cass.,
Sez. 6^-5, 27 dicembre 2021, n. 41535; Cass., Sez. 6^-5, 8 febbraio 2022, n. 3915; Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2024, n. 7583)” (Cass. civ., sez. V, 24/04/2024, n. 11088).
5.1. Il principio della cosiddetta soccombenza virtuale, infatti, trova le proprie fondamenta nella fondatezza o meno delle ragioni iniziali delle parti e prescinde da sopravvenute circostanze di fatto che possano aver determinato la cessazione della materia del contendere.
5.1.1 Come sostenuto dalla stessa giurisprudenza (Cass. civ., sez. VI, 21/01/2021, n. 1098) «ai fini dell'accertamento della soccombenza virtuale deve farsi riferimento all'esistenza di un interesse ad agire al tempo in cui è stata proposta l'opposizione, risultando irrilevante il fatto che la stessa sia stata successivamente dichiarata estinta».
5.2. L'originario ricorso della contribuente era fondato -nel merito- sulla scorta delle valide considerazioni addotte da quest'ultima poichè il mancato svolgimento dell'attività dell'impresa
è attribuibile a fatto imputabile alla P.A. in quanto l'unico bene dell'azienda è stato oggetto di un provvedimento di esproprio divenuto definitivo cosicchè la società ricorrente si è trovata in perdita sistematica a causa di una situazione oggettiva di carattere straordinario derivante da vincoli amministrativi ed indipendente dalla volontà del contribuente: infatti la Suprema Corte
(sez. V, 14/06/2024, n. 16631) “ha avuto modo di precisare che può costituire elemento rilevante ai fini del superamento della presunzione relativa derivante dal mancato superamento del reddito minimo previsto per le società non operative l'accertata impossibilità di utilizzare un immobile per lo svolgimento della propria attività d'impresa, determinata dalla protrazione dei lavori di realizzazione o dal ritardo nel rilascio delle necessarie autorizzazioni, ove il contribuente dimostri che la causa di tale protrazione o ritardo non sia da individuare in un comportamento a lui imputabile, bensì in fattori estranei alla propria sfera di volontà (cfr. Cass. n. 23384/2021)”.
5.3. A ciò si aggiunga pure che la contribuente, di fronte all'originaria decisione di appello a sè stessa sfavorevole, per evitare il suo passaggio in giudicato ha dovuto proporre e coltivare il giudizio di legittimità e quello presente di rinvio senza che l'A.F. avesse fatto rilevare in giudizio all'epoca dell'originario grado di appello oppure mediante autotutela la sopravvenuta carenza di interesse la quale avrebbe dato luogo -in quella fase- alla definizione del presente giudizio.
6. Le spese processuali di tutti i gradi e le fasi di giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 D.M. n. 55/2014 e s.m.i.).
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.R. del LAZIO alla rifusione delle spese di tutti i
Ricorrente_1gradi e fasi del giudizio in favore di s.p.a. che liquida in Euro 12.300,00 (di cui Euro 2.500,00 per il primo grado, Euro 3.500,00 per il giudizio di appello, Euro 2.800,00 per la fase di legittimità ed Euro 3.500,00 per il presente giudizio di rinvio) oltre spese forfetarie 15% ed accessori.
Così deciso in Roma il giorno 21 gennaio 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Antonio BRIGANTE Dott. Francesco ODDI