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Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2024, n. 16100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16100 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza DE 30/11/2022 DEla CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EN SESSA;
letta la requisitoria DE Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore IC LETTIERI, che ha concluso chiedendo il rigetto DE ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza DE 30 novembre 2022 la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma DEla pronuncia emessa in primo grado nei confronti di NÒ ME, che lo aveva dichiarato colpevole DE reato di tentato furto aggravato, ha rideterminato, riducendola, la pena al predetto inflitta previo riconoscimento DEl'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., confermando nel resto la decisione DE primo giudice. 2. Avverso la suindicata sentenza ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato la nullità DE giudizio di appello per omessa notifica DEl'avviso DEl'udienza in appello all'imputato, per essere stato esso notificato a NÒ MO - la cui posizione era stata stralciata - invece che a NÒ ME. Non potrebbe valere a sanare la nullità la circostanza che la notificazione sia Penale Sent. Sez. 5 Num. 16100 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SESSA EN Data Udienza: 09/01/2024 stata poi effettuata presso il difensore di fiducia ai sensi DEl'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., non potendosi escludere che la notificazione disposta presso il domicilio eletto possa non essere andata a buon fine, proprio a causa DEl'errata indicazione DE nominativo DE destinatario. 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi DEl'art. 23, comma 8, DE d.l. n. 137 DE 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che continua ad applicarsi, in virtù DE comma secondo DEl'art. 94 DE d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento DEle parti che hanno concluso per iscritto. Il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Dagli atti processuali - ai quali questa Corte ha accesso, trattandosi di valutare una questione processuale - emerge innanzitutto che lo stesso decreto di citazione per il giudizio di appello indica quale imputato-destinatario DEl'avviso NÒ MO, nato a [...] il [...], invece che l'imputato NÒ ME, nato a [...] il [...], che è l'effettiva, unica, persona condannata con la sentenza emessa dal Tribunale di Patti il 21.4.2021 oggetto di appello da parte DE difensore di fiducia DE predetto. Anche la notificazione DE decreto interveniva nei confronti di NÒ MO presso il luogo di residenza di questi in S. Agata di Militello c.da Torreforti 27/f, con consegna a mani di persona convivente. Non solo, anche nell'attestazione di notifica, avvenuta ex art. 161 comma 4 cod.proc.pen., a mezzo p.e.c., nei confronti DE difensore di fiducia, era erroneamente indicato NÒ MO in luogo di NÒ ME. Tali circostanze impongono di ritenere la citazione a giudizio omessa e non affetta da nullità sanabile in caso di mancata deduzione prima DEla conclusione DE giudizio di appello, non potendosi ritenere che una notificazione sia comunque intervenuta in maniera tale da consentire la possibilità di conoscenza da parte DEl'imputato, anche perché colui che è stato erroneamente indicato nel decreto di citazione, ed è stato il destinatario DEla notificazione, è il fratello DEl'imputato che era a sua volta imputato in concorso con AN ME DE medesimo reato, la cui posizione è stata però stralciata avendo egli optato per il rito abbreviato;
con la conseguenza che a nulla potrebbe rilevare che l'atto fu comunque recapitato presso il luogo ove PA ME aveva eletto domicilio - la residenza DE 2 fratello - dal momento che il destinatario indicato era un soggetto che era anch'egli imputato e ben poteva essere stato destinatario di una citazione in giudizio. L'errore che si è verificato nel caso di specie ha pertanto ingenerato una confusione che non consente di ritenere che l'atto abbia potuto comunque raggiungere il suo scopo;
non è in altri termini ravvisabile neppure l'astratta idoneità DEla notificazione alla conoscenza DEl'atto (che si risolve in una nullità a regime intermedio). Si deve concludere che nel caso in esame si versi, piuttosto, nell'ipotesi DEl'omessa citazione a giudizio: l'errata notificazione, che ha riguardato un soggetto diverso dall'imputato, si è risolta in una sostanziale omessa citazione DEl'imputato da cui discende la nullità assoluta, DE giudizio di appello e DEla sentenza di secondo grado, di cui al combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1, cod. proc. pen., rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado DE processo (cfr. quanto alla differenza tra notificazione DEla citazione 'irregolare' e notificazione omessa, Sez. U, Sentenza n. 119 DE 27/10/2004 Ud., dep. 07/01/2005, Rv. 229540, Sez. U, n. 19602 DE 27/03/2008, Rv. 239396 - 01; e da ultimo Sez. U, Sentenza n. 58120 DE 22/06/2017, Rv. 271771 - 01). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appe lo di Messina per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Messina per il nuovo giudizio Così deciso il 9/1/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere EN SESSA;
letta la requisitoria DE Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore IC LETTIERI, che ha concluso chiedendo il rigetto DE ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza DE 30 novembre 2022 la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma DEla pronuncia emessa in primo grado nei confronti di NÒ ME, che lo aveva dichiarato colpevole DE reato di tentato furto aggravato, ha rideterminato, riducendola, la pena al predetto inflitta previo riconoscimento DEl'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., confermando nel resto la decisione DE primo giudice. 2. Avverso la suindicata sentenza ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato la nullità DE giudizio di appello per omessa notifica DEl'avviso DEl'udienza in appello all'imputato, per essere stato esso notificato a NÒ MO - la cui posizione era stata stralciata - invece che a NÒ ME. Non potrebbe valere a sanare la nullità la circostanza che la notificazione sia Penale Sent. Sez. 5 Num. 16100 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SESSA EN Data Udienza: 09/01/2024 stata poi effettuata presso il difensore di fiducia ai sensi DEl'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., non potendosi escludere che la notificazione disposta presso il domicilio eletto possa non essere andata a buon fine, proprio a causa DEl'errata indicazione DE nominativo DE destinatario. 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi DEl'art. 23, comma 8, DE d.l. n. 137 DE 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che continua ad applicarsi, in virtù DE comma secondo DEl'art. 94 DE d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento DEle parti che hanno concluso per iscritto. Il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Dagli atti processuali - ai quali questa Corte ha accesso, trattandosi di valutare una questione processuale - emerge innanzitutto che lo stesso decreto di citazione per il giudizio di appello indica quale imputato-destinatario DEl'avviso NÒ MO, nato a [...] il [...], invece che l'imputato NÒ ME, nato a [...] il [...], che è l'effettiva, unica, persona condannata con la sentenza emessa dal Tribunale di Patti il 21.4.2021 oggetto di appello da parte DE difensore di fiducia DE predetto. Anche la notificazione DE decreto interveniva nei confronti di NÒ MO presso il luogo di residenza di questi in S. Agata di Militello c.da Torreforti 27/f, con consegna a mani di persona convivente. Non solo, anche nell'attestazione di notifica, avvenuta ex art. 161 comma 4 cod.proc.pen., a mezzo p.e.c., nei confronti DE difensore di fiducia, era erroneamente indicato NÒ MO in luogo di NÒ ME. Tali circostanze impongono di ritenere la citazione a giudizio omessa e non affetta da nullità sanabile in caso di mancata deduzione prima DEla conclusione DE giudizio di appello, non potendosi ritenere che una notificazione sia comunque intervenuta in maniera tale da consentire la possibilità di conoscenza da parte DEl'imputato, anche perché colui che è stato erroneamente indicato nel decreto di citazione, ed è stato il destinatario DEla notificazione, è il fratello DEl'imputato che era a sua volta imputato in concorso con AN ME DE medesimo reato, la cui posizione è stata però stralciata avendo egli optato per il rito abbreviato;
con la conseguenza che a nulla potrebbe rilevare che l'atto fu comunque recapitato presso il luogo ove PA ME aveva eletto domicilio - la residenza DE 2 fratello - dal momento che il destinatario indicato era un soggetto che era anch'egli imputato e ben poteva essere stato destinatario di una citazione in giudizio. L'errore che si è verificato nel caso di specie ha pertanto ingenerato una confusione che non consente di ritenere che l'atto abbia potuto comunque raggiungere il suo scopo;
non è in altri termini ravvisabile neppure l'astratta idoneità DEla notificazione alla conoscenza DEl'atto (che si risolve in una nullità a regime intermedio). Si deve concludere che nel caso in esame si versi, piuttosto, nell'ipotesi DEl'omessa citazione a giudizio: l'errata notificazione, che ha riguardato un soggetto diverso dall'imputato, si è risolta in una sostanziale omessa citazione DEl'imputato da cui discende la nullità assoluta, DE giudizio di appello e DEla sentenza di secondo grado, di cui al combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1, cod. proc. pen., rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado DE processo (cfr. quanto alla differenza tra notificazione DEla citazione 'irregolare' e notificazione omessa, Sez. U, Sentenza n. 119 DE 27/10/2004 Ud., dep. 07/01/2005, Rv. 229540, Sez. U, n. 19602 DE 27/03/2008, Rv. 239396 - 01; e da ultimo Sez. U, Sentenza n. 58120 DE 22/06/2017, Rv. 271771 - 01). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appe lo di Messina per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Messina per il nuovo giudizio Così deciso il 9/1/2024.