Art. 145.
Il numero massimo degli ufficiali di stato maggiore di complemento della marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell' articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1979, in 70 unita'.
Il numero massimo degli ufficiali di stato maggiore di complemento della marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell' articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1979, in 70 unita'.