CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IV, sentenza 19/02/2026, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 715/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ER CARLO, Presidente BENEDETTI GIULIO, Relatore NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4635/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259032808849000 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820060119020513000 IRPEF-ALTRO 2001 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 273/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
come da difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano – Sezione 4 R.G.R. N.4635/2025 – Udienza del 29.1.2026 Ricorrente_1 – Agenzia Entrate Direzione Provinciale II di Milano – Agenzia Entrate Riscossione Atto impugnato: Intimazione di pagamento n. 06820259032808849/000 contenente la cartella di pagamento n. 06820060119020513000. Imposta: IRPEF + addizionali – anno di imposta 2020.
Ricorrente_1Con il presente ricorso impugnava l'intimazione di pagamento contenete la cartella di pagamento in epigrafe descritte con cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva il pagamento di euro 7.777,57 per IRPEF e delle Addizionali Regionali e Comunali per l'anno 2021. La ricorrente affermava l'illegittimità dell'atto impugnato per le seguenti ragioni:
*l'atto impugnato è illegittimo, poiché la cartella di pagamento non le è mai stata notificata e l'unico atto portato a sua conoscenza è l'atto di intimazione e neppure le è stato notificato un precedente avviso di accertamento prodromico alla predetta cartella di pagamento;
*l'atto impugnato è illegittimo poiché la pretesa tributaria è prescritta, riferendosi all'anno 2021, e in quanto non è intercorso alcun atto interruttivo della prescrizione;
*l'atto impugnato è illegittimo poiché è stato emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione Agente della Riscossione per la Provincia di Milano, mentre avrebbe dovuto essere emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per la Provincia di Catania, in quanto la ricorrente, fin dal 23.10.20027, è residente nel Comune di Aci Castello (CT). La ricorrente inoltre affermava che, nonostante l'accoglimento, in data 25.9.2025 ., della rateizzazione degli atti impugnati, e il pagamento della pima rata effettata il 23.10.2025 (sette giorni prima della scadenza del piano di ammortamento approvato) l'Agenzia delle Entrate per la Riscossione della Provincia di Milano avviava la riscossione coattiva degli atti impugnati notificando (notifica perfezionata per compiuta giacenza il 30.10.2025) l'esecuzione coattiva degli atti impugnati, notificando l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 DPR n. 602/1973.
Concludeva la ricorrente chiedendo, previa la sospensione, l'annullamento degli atti impugnati, la vittoria del ricorso e delle spese del giudizio. La ricorrente depositava una memoria con cui ribadiva le proprie difese e le proprie conclusioni. In particolare, la ricorrente contestava la validità della notifica del preavviso di fermo n. 06880201500051935000. La Corte di Giustizia Tributaria accoglieva l'istanza di sospensione. Si costituiva in giudizio l' Agenzia Entrate Direzione Provinciale II di Milano che ribatteva alle affermazioni della ricorrente, affermando l'inammissibilità del ricorso, poiché la CTP di Milano , con la sentenza n. 14/20/2007 depositata il 2.2.2207, passata in giudicato aveva respinto il ricorso della ricorrente avverso la cartella di pagamento n. 06820060119020513000, che era divenuta oramai inoppugnabile e concludeva , ritenendo i motivi del ricorso attinenti all'attività dell'Ente di riscossione, chiedendo la propria estromissione dal giudizio, con la vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva in giudizio l'Agenzia Entrate Riscossione che ribatteva alle dichiarazioni della ricorrente e sosteneva:
*l'inesistenza di una norma che variasse la sua competenza a svolgere la sua attività di riscossione al mutamento del domicilio del debitore;
*l'inammissibilità del ricorso per la tardiva impugnazione della cartella oramai definitiva;
*che non era necessario l'invio della raccomandata al destinatario nel caso in cui la predetta è avvenuta per posta, mediante la consegna a persona diversa dal medesimo;
*l'interruzione del termine della prescrizione a seguito della notifica alla ricorrente del preavviso di fermo n. 06880201500051935000 notificato il 3.12.2015 e per la sospensione della prescrizione a seguito della normativa COVID 19 e della legge n. 147/2013;
* non era trascorso il termine quinquennale di prescrizione. Concludeva l'Agenzia Entrate Riscossione chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il tutto con vittoria delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria ritiene ammissibile il ricorso che accoglie, in quanto condivide le seguenti argomentazioni giuridiche svolte dalla ricorrente:
*l'atto impugnato è illegittimo, poiché la cartella di pagamento non le è mai stata notificata e l'unico atto portato a sua conoscenza è l'atto di intimazione e neppure le è stato notificato un precedente avviso di accertamento prodromico alla predetta cartella di pagamento;
*l'atto impugnato è illegittimo poiché la pretesa tributaria è prescritta, riferendosi all'anno 2021, e in quanto non è intercorso alcun atto interruttivo della prescrizione;
*l'atto impugnato è illegittimo poiché è stato emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione Agente della Riscossione per la Provincia di Milano, mentre avrebbe dovuto essere emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per la Provincia di Catania, in quanto la ricorrente, fin dal 23.10.20027, è residente nel Comune di Aci Castello (CT).
*l'atto impugnato è illegittimo poiché la ricorrente inoltre affermava che, nonostante l'accoglimento, in data 25.9.2025 ., della rateizzazione degli atti impugnati, e il pagamento della pima rata effettata il 23.10.2025 (sette giorni prima della scadenza del piano di ammortamento approvato) l'Agenzia delle Entrate per la Riscossione della Provincia di Milano avviava la riscossione coattiva degli atti impugnati notificando (notifica perfezionata per compiuta giacenza il 30.10.2025) l'esecuzione coattiva degli atti impugnati, notificando l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 DPR n. 602/1973. La Corte di Giustizia ritiene equo compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ER CARLO, Presidente BENEDETTI GIULIO, Relatore NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4635/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259032808849000 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820060119020513000 IRPEF-ALTRO 2001 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 273/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
come da difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano – Sezione 4 R.G.R. N.4635/2025 – Udienza del 29.1.2026 Ricorrente_1 – Agenzia Entrate Direzione Provinciale II di Milano – Agenzia Entrate Riscossione Atto impugnato: Intimazione di pagamento n. 06820259032808849/000 contenente la cartella di pagamento n. 06820060119020513000. Imposta: IRPEF + addizionali – anno di imposta 2020.
Ricorrente_1Con il presente ricorso impugnava l'intimazione di pagamento contenete la cartella di pagamento in epigrafe descritte con cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva il pagamento di euro 7.777,57 per IRPEF e delle Addizionali Regionali e Comunali per l'anno 2021. La ricorrente affermava l'illegittimità dell'atto impugnato per le seguenti ragioni:
*l'atto impugnato è illegittimo, poiché la cartella di pagamento non le è mai stata notificata e l'unico atto portato a sua conoscenza è l'atto di intimazione e neppure le è stato notificato un precedente avviso di accertamento prodromico alla predetta cartella di pagamento;
*l'atto impugnato è illegittimo poiché la pretesa tributaria è prescritta, riferendosi all'anno 2021, e in quanto non è intercorso alcun atto interruttivo della prescrizione;
*l'atto impugnato è illegittimo poiché è stato emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione Agente della Riscossione per la Provincia di Milano, mentre avrebbe dovuto essere emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per la Provincia di Catania, in quanto la ricorrente, fin dal 23.10.20027, è residente nel Comune di Aci Castello (CT). La ricorrente inoltre affermava che, nonostante l'accoglimento, in data 25.9.2025 ., della rateizzazione degli atti impugnati, e il pagamento della pima rata effettata il 23.10.2025 (sette giorni prima della scadenza del piano di ammortamento approvato) l'Agenzia delle Entrate per la Riscossione della Provincia di Milano avviava la riscossione coattiva degli atti impugnati notificando (notifica perfezionata per compiuta giacenza il 30.10.2025) l'esecuzione coattiva degli atti impugnati, notificando l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 DPR n. 602/1973.
Concludeva la ricorrente chiedendo, previa la sospensione, l'annullamento degli atti impugnati, la vittoria del ricorso e delle spese del giudizio. La ricorrente depositava una memoria con cui ribadiva le proprie difese e le proprie conclusioni. In particolare, la ricorrente contestava la validità della notifica del preavviso di fermo n. 06880201500051935000. La Corte di Giustizia Tributaria accoglieva l'istanza di sospensione. Si costituiva in giudizio l' Agenzia Entrate Direzione Provinciale II di Milano che ribatteva alle affermazioni della ricorrente, affermando l'inammissibilità del ricorso, poiché la CTP di Milano , con la sentenza n. 14/20/2007 depositata il 2.2.2207, passata in giudicato aveva respinto il ricorso della ricorrente avverso la cartella di pagamento n. 06820060119020513000, che era divenuta oramai inoppugnabile e concludeva , ritenendo i motivi del ricorso attinenti all'attività dell'Ente di riscossione, chiedendo la propria estromissione dal giudizio, con la vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva in giudizio l'Agenzia Entrate Riscossione che ribatteva alle dichiarazioni della ricorrente e sosteneva:
*l'inesistenza di una norma che variasse la sua competenza a svolgere la sua attività di riscossione al mutamento del domicilio del debitore;
*l'inammissibilità del ricorso per la tardiva impugnazione della cartella oramai definitiva;
*che non era necessario l'invio della raccomandata al destinatario nel caso in cui la predetta è avvenuta per posta, mediante la consegna a persona diversa dal medesimo;
*l'interruzione del termine della prescrizione a seguito della notifica alla ricorrente del preavviso di fermo n. 06880201500051935000 notificato il 3.12.2015 e per la sospensione della prescrizione a seguito della normativa COVID 19 e della legge n. 147/2013;
* non era trascorso il termine quinquennale di prescrizione. Concludeva l'Agenzia Entrate Riscossione chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il tutto con vittoria delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria ritiene ammissibile il ricorso che accoglie, in quanto condivide le seguenti argomentazioni giuridiche svolte dalla ricorrente:
*l'atto impugnato è illegittimo, poiché la cartella di pagamento non le è mai stata notificata e l'unico atto portato a sua conoscenza è l'atto di intimazione e neppure le è stato notificato un precedente avviso di accertamento prodromico alla predetta cartella di pagamento;
*l'atto impugnato è illegittimo poiché la pretesa tributaria è prescritta, riferendosi all'anno 2021, e in quanto non è intercorso alcun atto interruttivo della prescrizione;
*l'atto impugnato è illegittimo poiché è stato emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione Agente della Riscossione per la Provincia di Milano, mentre avrebbe dovuto essere emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per la Provincia di Catania, in quanto la ricorrente, fin dal 23.10.20027, è residente nel Comune di Aci Castello (CT).
*l'atto impugnato è illegittimo poiché la ricorrente inoltre affermava che, nonostante l'accoglimento, in data 25.9.2025 ., della rateizzazione degli atti impugnati, e il pagamento della pima rata effettata il 23.10.2025 (sette giorni prima della scadenza del piano di ammortamento approvato) l'Agenzia delle Entrate per la Riscossione della Provincia di Milano avviava la riscossione coattiva degli atti impugnati notificando (notifica perfezionata per compiuta giacenza il 30.10.2025) l'esecuzione coattiva degli atti impugnati, notificando l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 DPR n. 602/1973. La Corte di Giustizia ritiene equo compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano accoglie il ricorso e compensa le spese.