Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 17/12/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 199/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
IM AS Presidente Aurelio Laino Consigliere Giovanni Comite Consigliere EF TR Consigliere relatore Beatrice Meniconi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. 20518 del registro di segreteria, proposto da MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, Direzione Centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario delegato Dott.ssa Franca Franchi ed elettivamente domiciliato presso la sede in Roma, via Casilina n. 3, in virtù di mandato in calce all’atto di appello contro
OMISSIS (c.f. OMISSIS), nata a [...] il omissis ed ivi residente in via Omissis, deceduta in data 27 giugno 1999, non costituiti gli eredi avverso
la sentenza n. 635/2004 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, depositata in data 23 febbraio 2004;
VISTI l’atto d’appello, gli atti e documenti di causa;
UDITO, all’udienza del 5 dicembre 2025, con l’assistenza del segretario di udienza dott.ssa Serena Scippa, il relatore cons. EF
TR.
Non presente il Ministero dell’Economia e delle finanze, parte appellante.
Svolgimento del processo Con atto depositato presso l’ufficio del ruolo generale giudizi di appello in data 20 maggio 2004, il Ministero dell’Economia e delle finanze proponeva appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale venivano riconosciuti all’appellata Omissis i danni non patrimoniali conseguenti alla violenza sessuale subita durante il periodo bellico ad opera di truppe straniere ed il diritto alla pensione di settima categoria (tabella A), a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, oltre interessi legali.
Con unico ed articolato motivo di gravame, il Dicastero lamentava la violazione degli articoli 99 e 127 del d.P.R. n. 915/1978 reputando, in particolare, che il danno morale, differenziandosi dal danno fisico, avrebbe dovuto essere espressamente richiesto in sede di domanda pensionistica di guerra.
Secondo la prospettazione ministeriale, inoltre, una volta trascorsi i termini di prescrizione e di decadenza, il rapporto pensionistico avrebbe dovuto ritenersi esaurito.
In conclusione, il Ministero dell’Economia e delle finanze, parte appellante, chiedeva, previa sospensione, la riforma della pronuncia impugnata.
Il decreto di fissazione dell’udienza del 12 maggio 2006 veniva notificato, dall’ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Latina, alla figlia, stante il decesso dell’appellata verificatosi in data 27 giugno 1999.
Con decreto del Presidente di questa Sezione del 10 giugno 2025, rilevata l’assenza dell’atto di riassunzione o altra tipologia di deposito da parte delle parti in giudizio, veniva fissata l’odierna udienza.
All’udienza del 5 dicembre 2025, nessuno è comparso.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
Motivi della decisione Osserva il Collegio che, a seguito del verificarsi del decesso della parte appellata RE IG, è intervenuta l’interruzione del presente giudizio, ai sensi dell’art. 108, comma 1, c.g.c.
Tuttavia, dal momento dell’avvenuto evento interruttivo del giudizio per morte, non risulta depositato dalle parti in giudizio alcun atto di riassunzione o prosecuzione del processo, come, peraltro, rilevato dal su richiamato decreto di fissazione dell’odierna udienza.
Rileva, pertanto, il Collegio che, ai sensi dell’art. 111, comma 1, c.g.c., applicabile, ex art. 7, comma 1, del c.g.c., anche al giudizio pensionistico, oltre che nei casi previsti dall'articolo 110 per rinuncia agli atti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal Giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.
Il successivo comma 3 aggiunge che: “il processo si estingue, altresì, se per un anno non si sia presentata domanda di fissazione udienza o non si sia fatto alcun altro atto di procedura”.
Nella fattispecie all’odierno esame, non risulta, tuttavia, depositato alcun atto di riassunzione o prosecuzione dell’odierno giudizio.
Pertanto, il Collegio deve disporre la cancellazione dalla causa dal ruolo, con conseguente declaratoria di estinzione dell’odierno giudizio di gravame e definitivo passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute, ai sensi dell’art. 111, comma 8, c.g.c.
Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, dichiara l’estinzione del giudizio d’appello promosso dal MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, iscritto al n. 20518 del ruolo generale.
Spese a carico delle parti che le hanno sostenute.
Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
F.to EF TR
IL PRESIDENTE
F.to IM AS Depositata in Segreteria il 17/12/2025
IL DIRIGENTE
F.to IM Biagi