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Articolo 4 della Legge 31 gennaio 1996, n. 49
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Legge 31 gennaio 1996, n. 49
Articolo 4 della Legge 31 gennaio 1996, n. 49
Versione
10 febbraio 1996
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 10 febbraio 1996
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