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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/12/2025, n. 3416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3416 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 19.12.2025, promossa da:
rappresentata e difesa dall' avv. Angelo Gigante Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
NT RI
Resistente
Oggetto: contribuzione figurativa ex art. 80 co. 3 l. 388/00
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 27.03.2024 la ricorrente in epigrafe, sul presupposto di essere bracciante agricola con anzianità contributiva dal 2001 e di essere stata dichiarata invalida in misura del 67%, agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento di una percentuale invalidante pari o superiore al 74% dalla domanda amministrativa del
28.07.2023 al fine di sentir dichiarare il proprio diritto ad ottenere i benefici di cui alla l. 388/2000 art 80 co. 3 con conseguente condanna dell'Istituto all'aggiornamento contributivo figurativo nella misura di legge, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' il quale, con propria memoria, eccepiva CP_1
l'inammissibilità del ricorso per mancanza di preventiva domanda amministrativa e contestava, nel merito, la sussistenza dei requisiti per l'accesso al beneficio concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 24.01.2025, con ordinanza resa a verbale, veniva rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall' stante la prova in atti della CP_1 proposizione di domanda amministrativa diretta ad ottenere il beneficio richiesto, avvenuta in data 12.03.2024.
La causa, istruita a mezzo di Ctu medico-legale veniva discussa oralmente all'udienza del 19.12.2025 ed era decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
L'art. 80 co. 3 l. 388/2000 prevede che “A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”.
Il Ctu nominato, nella relazione peritale depositata in atti, le cui conclusioni si condividono, ha riconosciuto la ricorrente affetta da “Spondiloartrosi diffusa in osteocondrosi e discopatie multiple in radicolopatia cronica AAII in esiti di meniscectomia destra, diabete mellito di tipo 2 in trattamento, cardiopatia ipertensiva in terapia in labile compenso in obesa” con conseguente riconoscimento di un grado di invalidità pari al 79% con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Pertanto, stante la sussistenza del requisito sanitario e l'assenza di specifica contestazione in ordine alla sussistenza degli altri presupposti di legge per il godimento del beneficio, la domanda va accolta con diritto della ricorrente ad ottenere i benefici di cui all'art. 80 co.3 l. 388/00 e conseguente aggiornamento dei contributi figurativi.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14. Analogamente le spese di Ctu, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1.Accoglie il ricorso e dichiara la ricorrente invalida in misura del 79% a decorrere dalla domanda amministrativa (28.07.2023), ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'art. 80 co. 3 l. 388/2000;
2.Condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente CP_1 giudizio che liquida, ai sensi del Dm 55/14, in complessivi € 1.300,00 oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
3.pone definitivamente a carico dell' le spese di Ctu liquidate con separato CP_1 decreto
Taranto, 19.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 19.12.2025, promossa da:
rappresentata e difesa dall' avv. Angelo Gigante Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
NT RI
Resistente
Oggetto: contribuzione figurativa ex art. 80 co. 3 l. 388/00
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 27.03.2024 la ricorrente in epigrafe, sul presupposto di essere bracciante agricola con anzianità contributiva dal 2001 e di essere stata dichiarata invalida in misura del 67%, agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento di una percentuale invalidante pari o superiore al 74% dalla domanda amministrativa del
28.07.2023 al fine di sentir dichiarare il proprio diritto ad ottenere i benefici di cui alla l. 388/2000 art 80 co. 3 con conseguente condanna dell'Istituto all'aggiornamento contributivo figurativo nella misura di legge, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' il quale, con propria memoria, eccepiva CP_1
l'inammissibilità del ricorso per mancanza di preventiva domanda amministrativa e contestava, nel merito, la sussistenza dei requisiti per l'accesso al beneficio concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 24.01.2025, con ordinanza resa a verbale, veniva rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall' stante la prova in atti della CP_1 proposizione di domanda amministrativa diretta ad ottenere il beneficio richiesto, avvenuta in data 12.03.2024.
La causa, istruita a mezzo di Ctu medico-legale veniva discussa oralmente all'udienza del 19.12.2025 ed era decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
L'art. 80 co. 3 l. 388/2000 prevede che “A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”.
Il Ctu nominato, nella relazione peritale depositata in atti, le cui conclusioni si condividono, ha riconosciuto la ricorrente affetta da “Spondiloartrosi diffusa in osteocondrosi e discopatie multiple in radicolopatia cronica AAII in esiti di meniscectomia destra, diabete mellito di tipo 2 in trattamento, cardiopatia ipertensiva in terapia in labile compenso in obesa” con conseguente riconoscimento di un grado di invalidità pari al 79% con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Pertanto, stante la sussistenza del requisito sanitario e l'assenza di specifica contestazione in ordine alla sussistenza degli altri presupposti di legge per il godimento del beneficio, la domanda va accolta con diritto della ricorrente ad ottenere i benefici di cui all'art. 80 co.3 l. 388/00 e conseguente aggiornamento dei contributi figurativi.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14. Analogamente le spese di Ctu, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1.Accoglie il ricorso e dichiara la ricorrente invalida in misura del 79% a decorrere dalla domanda amministrativa (28.07.2023), ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'art. 80 co. 3 l. 388/2000;
2.Condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente CP_1 giudizio che liquida, ai sensi del Dm 55/14, in complessivi € 1.300,00 oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
3.pone definitivamente a carico dell' le spese di Ctu liquidate con separato CP_1 decreto
Taranto, 19.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli