TAR Lecce, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 71
TAR
Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990

    Il Collegio ritiene che sussistano tutti i presupposti per l'accesso, dato che l'interesse conoscitivo è attuale, personale, concreto e serio, e la documentazione richiesta è strumentale alla difesa del diritto alla sepoltura. L'istanza è ritenuta sufficientemente motivata e la documentazione qualificabile come 'documento amministrativo'. Il diritto di accesso difensivo prevale sulle ragioni di riservatezza.

  • Accolto
    Infondatezza delle eccezioni di rito e di merito sollevate dall'Amministrazione resistente

    Il Collegio rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione, affermando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di accesso ai documenti. Rigetta altresì l'eccezione di inammissibilità per omessa impugnazione del silenzio-diniego, poiché il diniego espresso successivo ha superato il silenzio e riaperto i termini per l'impugnazione. I dinieghi espressi sono ritenuti privi di valida giustificazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 71
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 71
    Data del deposito : 15 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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