CASS
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2025, n. 35172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35172 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - MA RI LM IM CO AN IM AN OR SENTENZA Sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA avverso la sentenza del 29/01/2025 del Tribunale di Bergamo: visti gli atti del procedimento a carico di: OU SS nato il [...] visti il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CA TA, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore Generale della Corte di Appello di Brescia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 29 gennaio 2025 con cui il Tribunale di Bergamo ha assolto EM UI dal reato di ricettazione perché il fatto non costituisce reato.
2. Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 648 cod. pen. Il Tribunale avrebbe erroneamente trascurato che l’UI -al momento dell’intervento delle forze dell’ordine- ha tentato di darsi alla fuga;
tale condotta costituirebbe, ad avviso del ricorrente, indice inequivocabile della consapevolezza della provenienza delittuosa del mezzo rinvenuto nella materiale disponibilità dell’imputato. Inoltre, l’imputato non avrebbe fornito (né agli operanti nell’immediatezza né successivamente nel corso del procedimento) qualsivoglia spiegazione attendibile circa l’origine del possesso del veicolo, circostanza che non sarebbe stata in alcun modo valutata dal Tribunale con conseguente carenza della motivazione sul punto Il giudice avrebbe, quindi, trascurato di valorizzare gli elementi indiziari emersi nel corso del dibattimento che dimostrerebbero la piena consapevolezza, in capo all’UI, dell’origine illecita del motociclo rubato ad Alan Favretto;
il richiamo alla circostanza che il motociclo presentasse le chiavi inserite al momento del furto si rivelerebbe del tutto inconferente, non avendo, a giudizio della parte pubblica, alcuna incidenza sulla ritenuta insussistenza dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. Penale Sent. Sez. 2 Num. 35172 Anno 2025 Presidente: BE IO Relatore: IM AN Data Udienza: 18/09/2025 La motivazione della sentenza impugnata risulta apparente in ordine alla ritenuta insussistenza dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione;
il Tribunale si è limitato ad affermare, con motivazione stringata e carente, che la disponibilità da parte dell’UI delle chiavi del ciclomotore sottratto al Favretto impedirebbe di dedurre in modo univoco in capo all’agente – stanti gli scarni elementi disponibili – la consapevolezza in ordine alla provenienza furtiva del bene, rimarcando la ritenuta assenza di elementi fattuali, univocamente valutabili, tali da indurre anche soltanto il sospetto che l’imputato fosse a conoscenza della provenienza furtiva del mezzo. Tale apodittica affermazione non tiene adeguatamente conto di elementi logico-probatori, emersi nel corso dell’istruttoria dibattimentale e dettagliatamente indicati nel ricorso proposto dal Pubblico ministero (il tentativo di darsi alla fuga al momento del controllo;
la circostanza che il ciclomotore fosse privo della carta di circolazione, presente nel sotto sella al momento del furto, ed il fatto che l’imputato circolasse a bordo del veicolo nonostante l’assenza di copertura assicurativa); elementi che dovevano essere necessariamente valutati al fine di accertare la sussistenza o l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione. Il Tribunale ha, inoltre, omesso di confrontarsi con il consolidato principio di diritto secondo cui la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento del reo, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede, in assenza di elementi che colleghino il possesso alla commissione del furto (vedi Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01; da ultimo Sez. 2, n. 28341 del 10/06/2025, Amodio, non massimata). In conclusione, deve darsi atto di come la motivazione del provvedimento impugnato sia priva di una qualsivoglia valutazione critica delle risultanze istruttorie sopra menzionate, carenza che, oltre a non consentire di ritenere che il giudice abbia fatto propri gli elementi logico-probatori richiamati, impedisce di sottoporre a verifica la correttezza delle conclusioni cui è giunto il Tribunale. Ne consegue l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo in diversa composizione, che si pronuncerà sulle criticità esaminate dal Collegio, in piena aderenza ai principi ermeneutici indicati, ma con altrettanta ampia libertà del giudice del rinvio di orientarsi nel senso di riproporre l'esito decisorio già adottato ovvero di discostarsene.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo in diversa composizione. Così è deciso, 18/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AN IM IO BE 2
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CA TA, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore Generale della Corte di Appello di Brescia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 29 gennaio 2025 con cui il Tribunale di Bergamo ha assolto EM UI dal reato di ricettazione perché il fatto non costituisce reato.
2. Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 648 cod. pen. Il Tribunale avrebbe erroneamente trascurato che l’UI -al momento dell’intervento delle forze dell’ordine- ha tentato di darsi alla fuga;
tale condotta costituirebbe, ad avviso del ricorrente, indice inequivocabile della consapevolezza della provenienza delittuosa del mezzo rinvenuto nella materiale disponibilità dell’imputato. Inoltre, l’imputato non avrebbe fornito (né agli operanti nell’immediatezza né successivamente nel corso del procedimento) qualsivoglia spiegazione attendibile circa l’origine del possesso del veicolo, circostanza che non sarebbe stata in alcun modo valutata dal Tribunale con conseguente carenza della motivazione sul punto Il giudice avrebbe, quindi, trascurato di valorizzare gli elementi indiziari emersi nel corso del dibattimento che dimostrerebbero la piena consapevolezza, in capo all’UI, dell’origine illecita del motociclo rubato ad Alan Favretto;
il richiamo alla circostanza che il motociclo presentasse le chiavi inserite al momento del furto si rivelerebbe del tutto inconferente, non avendo, a giudizio della parte pubblica, alcuna incidenza sulla ritenuta insussistenza dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. Penale Sent. Sez. 2 Num. 35172 Anno 2025 Presidente: BE IO Relatore: IM AN Data Udienza: 18/09/2025 La motivazione della sentenza impugnata risulta apparente in ordine alla ritenuta insussistenza dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione;
il Tribunale si è limitato ad affermare, con motivazione stringata e carente, che la disponibilità da parte dell’UI delle chiavi del ciclomotore sottratto al Favretto impedirebbe di dedurre in modo univoco in capo all’agente – stanti gli scarni elementi disponibili – la consapevolezza in ordine alla provenienza furtiva del bene, rimarcando la ritenuta assenza di elementi fattuali, univocamente valutabili, tali da indurre anche soltanto il sospetto che l’imputato fosse a conoscenza della provenienza furtiva del mezzo. Tale apodittica affermazione non tiene adeguatamente conto di elementi logico-probatori, emersi nel corso dell’istruttoria dibattimentale e dettagliatamente indicati nel ricorso proposto dal Pubblico ministero (il tentativo di darsi alla fuga al momento del controllo;
la circostanza che il ciclomotore fosse privo della carta di circolazione, presente nel sotto sella al momento del furto, ed il fatto che l’imputato circolasse a bordo del veicolo nonostante l’assenza di copertura assicurativa); elementi che dovevano essere necessariamente valutati al fine di accertare la sussistenza o l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione. Il Tribunale ha, inoltre, omesso di confrontarsi con il consolidato principio di diritto secondo cui la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento del reo, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede, in assenza di elementi che colleghino il possesso alla commissione del furto (vedi Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01; da ultimo Sez. 2, n. 28341 del 10/06/2025, Amodio, non massimata). In conclusione, deve darsi atto di come la motivazione del provvedimento impugnato sia priva di una qualsivoglia valutazione critica delle risultanze istruttorie sopra menzionate, carenza che, oltre a non consentire di ritenere che il giudice abbia fatto propri gli elementi logico-probatori richiamati, impedisce di sottoporre a verifica la correttezza delle conclusioni cui è giunto il Tribunale. Ne consegue l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo in diversa composizione, che si pronuncerà sulle criticità esaminate dal Collegio, in piena aderenza ai principi ermeneutici indicati, ma con altrettanta ampia libertà del giudice del rinvio di orientarsi nel senso di riproporre l'esito decisorio già adottato ovvero di discostarsene.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo in diversa composizione. Così è deciso, 18/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AN IM IO BE 2