Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 128
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancanza dei presupposti per l'imposizione

    La motivazione dell'avviso risulta insufficiente poiché legata all'estensione dei terreni e alla loro inclusione nel perimetro consortile, piuttosto che all'indicazione dei concreti benefici apportati ai terreni del ricorrente. La motivazione non può essere integrata in sede di giudizio.

  • Accolto
    Carenza di motivazione dell'atto impugnato

    La motivazione indicata nel provvedimento impugnato risulta generica e non contiene l'indicazione dei benefici, se non in via generale e astratta. La motivazione non può essere integrata in sede di giudizio.

  • Accolto
    Illegittimità del provvedimento per caducazione della norma di riferimento

    La cartella di pagamento reca il riferimento all'art. 23, comma 1 lett. A) della legge n. 11 del 2003 caducato dalla Corte Costituzionale, cosa che basterebbe a dichiarare illegittimo il provvedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 128
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 128
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo