CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 108/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 172/2025 depositato il 10/01/2025, relativo alla sentenza n. Ricorrente_1 sezione 10
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola La Strada - Piazza Municipio N. 1 81020 San Resistente_1 La Strada CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. Difensore_3 depositato il 02/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:insiste per la condanna alle spese.
Resistente//
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_2 ricorre alla CGT di I grado di Caserta avanzando formale richiesta di ottemperare alla Sentenza indicata in epigrafe, passata in giudicato per omessa impugnazione, con cui questa Corte di Giustizia Tributaria, definendo il relativo giudizio, aveva condannato il Comune di San
Nicola la Strada al pagamento delle spese di lite.
Il Comune ha ottemperato e adempiuto all'obbligo di pagamento, con conseguente cessazione della materia del contendere essendo stata definita la controversia.
All'Udienza del 16/12/2025 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo il Comune di
San Nicola la Strada resistente provveduto d'ufficio, in esercizio del potere di autotutela, all'esecuzione della Sentenza.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara non luogo a provvedere per intervenuto pagamento.
Dichiara altresi chiuso il procedimento di ottemperanza.
Le spese di lite restano compensate tra le parti in considerazione del fatto che l'iter amministrativo diretto al rimborso delle somme, in esecuzione della Sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, risulta ragionevolmente tempestivo, tenendo conto dei tempi tecnici necessari ad individuare la effettiva disponibilità finanziaria dell'Ente Comune.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa tra le parti le spese di lite.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 172/2025 depositato il 10/01/2025, relativo alla sentenza n. Ricorrente_1 sezione 10
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola La Strada - Piazza Municipio N. 1 81020 San Resistente_1 La Strada CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. Difensore_3 depositato il 02/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:insiste per la condanna alle spese.
Resistente//
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_2 ricorre alla CGT di I grado di Caserta avanzando formale richiesta di ottemperare alla Sentenza indicata in epigrafe, passata in giudicato per omessa impugnazione, con cui questa Corte di Giustizia Tributaria, definendo il relativo giudizio, aveva condannato il Comune di San
Nicola la Strada al pagamento delle spese di lite.
Il Comune ha ottemperato e adempiuto all'obbligo di pagamento, con conseguente cessazione della materia del contendere essendo stata definita la controversia.
All'Udienza del 16/12/2025 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo il Comune di
San Nicola la Strada resistente provveduto d'ufficio, in esercizio del potere di autotutela, all'esecuzione della Sentenza.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara non luogo a provvedere per intervenuto pagamento.
Dichiara altresi chiuso il procedimento di ottemperanza.
Le spese di lite restano compensate tra le parti in considerazione del fatto che l'iter amministrativo diretto al rimborso delle somme, in esecuzione della Sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, risulta ragionevolmente tempestivo, tenendo conto dei tempi tecnici necessari ad individuare la effettiva disponibilità finanziaria dell'Ente Comune.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa tra le parti le spese di lite.