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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2025, n. 23165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23165 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SE IL nata a [...] il [...] parte civile: LE TE avverso la sentenza del 01/10/2024 della Corte d'appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Perla Lori, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 1.10.2024, la Corte di Appello di Catanzaro, all'esito di trattazione orale, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di SE IL, che l'aveva dichiarata colpevole del reato dì bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione alla distrazione di rimanenze di merci per euro 136.366,31. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 23165 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: SESSA EN Data Udienza: 16/05/2025 2.1.Col primo motivo deduce l'erronea applicazione delle norme sulla prescrizione, lamentando che la Corte di appello abbia omesso di rilevare la decorrenza del termine massimo di prescrizione del reato (pari a dodici anni e mezzo), sebbene intervenuta in data 21.9.2024, ossia prima della pronuncia della sentenza di secondo grado. Ed invero, erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che il rinvio disposto all'udienza del 14.9.2021 non fosse intervenuto per esigenze di acquisizione della prova ma su richiesta della difesa che si era invece limitata a rappresentare l'assenza del consulente della difesa, peraltro regolarmente citato. 2.2.Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 216, comma 1, n. 1 L.F. Con l'atto di appello, nel richiedere la riqualificazione del reato in quello di cui all'art. 2621 c.c., si era osservato come - in mancanza di un inventario fisico che potesse riscontrare la correttezza dell'importo del valore delle rimanenze asseritamente distratte per come indicato nel bilancio al 31/10/2010 - il Tribunale avrebbe dovuto, oltre a non ritenere raggiunta la prova inequivocabile della contestata distrazione, interrogarsi circa l'attendibilità del predetto bilancio che. Invece, anche la Corta distrettuale, senza fornire argomentazione a riguardo, ha ritenuto esatto. 2.3.Col terzo motivo deduce la mancanza di motivazione in relazione alle eccepita riqualificazione del reato. 3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni - in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata per essersi il reato prescritto anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello;
il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato limitatamente agli effetti penali, dovendosi rilevare, in accoglimento del primo motivo di ricorso, l'intervenuta prescrizione del reato;
esso è, invece, inammissibile agli effetti civili. 1.1.E, invero, ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 2 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Ricci Rv. 266819 - 01). Consegue che deve essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata col primo motivo di ricorso. Il reato qui contestato, e ritenuto, è infatti quello di cui all'art. 216 1.f. punito con la pena massima di anni dieci di reclusione, sicché il termine massimo di prescrizione, determinato ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., è pari ad anni dodici e mesi sei - in mancanza di aggravanti rilevanti a tal fine - con la conseguenza che, in assenza di periodi di sospensione (non potendosi prendere in considerazione il rinvio disposto all'udienza del 14.9.2021 per ragioni istruttorie, ossia per escutere il consulente tecnico della difesa, e non su istanza difensiva), tale termine è decorso in data 21.9.2024 (prima della sentenza di appello emessa il 1.10.2024). Rimane da precisare, quanto alla valutazione che compete in caso di maturazione del termine di prescrizione, essendovi stata condanna, in primo grado, al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile (cfr. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244273 - 01, nonché la recente pronuncia Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano Rv. 286880 - 01), che, nel caso di specie, prevale, agli effetti penali, la declaratoria di prescrizione nei termini suindicati dal momento che le deduzioni svolte col secondo e terzo motivo in punto di erronea applicazione dell'art. 216 Lf. e di riqualificazione giuridica del fatto al più come falso in bilancio - che potrebbero rilevare agli effetti penali oltre che a quelli civili - sono aspecifiche. Esse non considerano quanto ricostruito dai giudici di merito nelle conformi pronunce di primo e secondo grado che hanno, in buona sostanza, escluso, con argomenti congrui ed adeguati, che ciò che è rappresentato nel bilancio al 31.10.2010 fosse falso, risultando il suo contenuto anche avvalorato dal rinvenimento, da parte di un terzo, di cospicui beni della società fallita nel magazzino che l'ente aveva in precedenza avuto in locazione, beni che non risultavano ricompresí nell'inventario in precedenza allegato alla domanda di concordato (col quale era stato operato il confronto rispetto al bilancio al 31.10.2010). Sicché a questa Corte non resta che dichiarare la prescrizione, non emergendo elementi idonei neppure a porre in dubbio la vicenda accusatoria come ricostruita nelle conformi pronunce di primo e secondo grado e non oggetto di rilievi dirimenti neanche col ricorso in scrutinio (cfr. al riguardo Sez. U, Sentenza n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano Rv. 286880 - 01; Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273 - 01). Permanendo le statuizionì civili, trattandosi dì prescrizione non maturata nel primo grado del giudizio, residua da precisare che i due motivi proposti che 3 potrebbero avere riflessi anche ai fini della responsabilità civile - peraltro non oggetto di specifiche doglianze - sono, come già anticipato, proprio inammissibili per genericità (non possono, per essi, che valere le medesime considerazioni già svolte). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione, e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile agli effetti civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti civili. Così deciso il 16/5/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Perla Lori, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 1.10.2024, la Corte di Appello di Catanzaro, all'esito di trattazione orale, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di SE IL, che l'aveva dichiarata colpevole del reato dì bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione alla distrazione di rimanenze di merci per euro 136.366,31. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 23165 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: SESSA EN Data Udienza: 16/05/2025 2.1.Col primo motivo deduce l'erronea applicazione delle norme sulla prescrizione, lamentando che la Corte di appello abbia omesso di rilevare la decorrenza del termine massimo di prescrizione del reato (pari a dodici anni e mezzo), sebbene intervenuta in data 21.9.2024, ossia prima della pronuncia della sentenza di secondo grado. Ed invero, erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che il rinvio disposto all'udienza del 14.9.2021 non fosse intervenuto per esigenze di acquisizione della prova ma su richiesta della difesa che si era invece limitata a rappresentare l'assenza del consulente della difesa, peraltro regolarmente citato. 2.2.Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 216, comma 1, n. 1 L.F. Con l'atto di appello, nel richiedere la riqualificazione del reato in quello di cui all'art. 2621 c.c., si era osservato come - in mancanza di un inventario fisico che potesse riscontrare la correttezza dell'importo del valore delle rimanenze asseritamente distratte per come indicato nel bilancio al 31/10/2010 - il Tribunale avrebbe dovuto, oltre a non ritenere raggiunta la prova inequivocabile della contestata distrazione, interrogarsi circa l'attendibilità del predetto bilancio che. Invece, anche la Corta distrettuale, senza fornire argomentazione a riguardo, ha ritenuto esatto. 2.3.Col terzo motivo deduce la mancanza di motivazione in relazione alle eccepita riqualificazione del reato. 3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni - in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata per essersi il reato prescritto anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello;
il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato limitatamente agli effetti penali, dovendosi rilevare, in accoglimento del primo motivo di ricorso, l'intervenuta prescrizione del reato;
esso è, invece, inammissibile agli effetti civili. 1.1.E, invero, ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 2 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Ricci Rv. 266819 - 01). Consegue che deve essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata col primo motivo di ricorso. Il reato qui contestato, e ritenuto, è infatti quello di cui all'art. 216 1.f. punito con la pena massima di anni dieci di reclusione, sicché il termine massimo di prescrizione, determinato ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., è pari ad anni dodici e mesi sei - in mancanza di aggravanti rilevanti a tal fine - con la conseguenza che, in assenza di periodi di sospensione (non potendosi prendere in considerazione il rinvio disposto all'udienza del 14.9.2021 per ragioni istruttorie, ossia per escutere il consulente tecnico della difesa, e non su istanza difensiva), tale termine è decorso in data 21.9.2024 (prima della sentenza di appello emessa il 1.10.2024). Rimane da precisare, quanto alla valutazione che compete in caso di maturazione del termine di prescrizione, essendovi stata condanna, in primo grado, al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile (cfr. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244273 - 01, nonché la recente pronuncia Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano Rv. 286880 - 01), che, nel caso di specie, prevale, agli effetti penali, la declaratoria di prescrizione nei termini suindicati dal momento che le deduzioni svolte col secondo e terzo motivo in punto di erronea applicazione dell'art. 216 Lf. e di riqualificazione giuridica del fatto al più come falso in bilancio - che potrebbero rilevare agli effetti penali oltre che a quelli civili - sono aspecifiche. Esse non considerano quanto ricostruito dai giudici di merito nelle conformi pronunce di primo e secondo grado che hanno, in buona sostanza, escluso, con argomenti congrui ed adeguati, che ciò che è rappresentato nel bilancio al 31.10.2010 fosse falso, risultando il suo contenuto anche avvalorato dal rinvenimento, da parte di un terzo, di cospicui beni della società fallita nel magazzino che l'ente aveva in precedenza avuto in locazione, beni che non risultavano ricompresí nell'inventario in precedenza allegato alla domanda di concordato (col quale era stato operato il confronto rispetto al bilancio al 31.10.2010). Sicché a questa Corte non resta che dichiarare la prescrizione, non emergendo elementi idonei neppure a porre in dubbio la vicenda accusatoria come ricostruita nelle conformi pronunce di primo e secondo grado e non oggetto di rilievi dirimenti neanche col ricorso in scrutinio (cfr. al riguardo Sez. U, Sentenza n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano Rv. 286880 - 01; Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273 - 01). Permanendo le statuizionì civili, trattandosi dì prescrizione non maturata nel primo grado del giudizio, residua da precisare che i due motivi proposti che 3 potrebbero avere riflessi anche ai fini della responsabilità civile - peraltro non oggetto di specifiche doglianze - sono, come già anticipato, proprio inammissibili per genericità (non possono, per essi, che valere le medesime considerazioni già svolte). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione, e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile agli effetti civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti civili. Così deciso il 16/5/2025.