Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 23/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 23/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2492 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Daniele Comperatore, con il quale è elettivamente domiciliata in
Locri (RC), Via Cultura n. 5
Ricorrent e
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Katya Lea Napoletano e Dario Cosimo Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Trento n. 44, presso la sede provinciale dell' CP_2
Resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna
udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/07/2023, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che, in data 18/02/2022, ha presentato all' domanda per ottenere CP_1
il riconoscimento della condizione di invalida civile e l'accertamento dello status di portatrice di handicap con connotazione di gravità, ex art. 3 comma 3
L. 104/1992;
- che la Commissione medica dell'Istituto l'ha riconosciuta: “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, grave 100%” e “portatore di Handicap comma 1 articolo 3 L. 104/92”, con decorrenza dal 18/02/2022;
- che ha proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi a questo Tribunale, all'esito del quale il C.T.U. non l'ha riconosciuta meritevole dei benefici richiesti;
- che le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente non sono condivisibili, essendo viziate da contraddizioni diagnostico valutative;
- che, in particolare, il C.T.U. ha richiesto un esame specialistico senza attendere l'esecuzione del medesimo da parte della ricorrente;
- che l'elaborato peritale è nullo per mancato invio della bozza al procuratore costituito nell'interesse della ricorrente;
- che è affetta dalle seguenti patologie: “cerebrovasculopatia cronica involutiva con psicosi senile e declino cognitivo;
Artrosi pluri distrettuale;
deficit statico dinamico;
incontinenza urinaria;
marcato disturbo depressivo con componente fobico-ossessivo”;
- che necessita di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana senza l'ausilio di un accompagnatore;
- che il quadro patologico, già presente dalla domanda amministrativa, 3
non è migliorato ma, al contrario, è connotato da patologie di carattere involutivo e ingravescente.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in funzione di Giudice del Lavoro e della
Previdenza: Disporre nuova CTU medico legale sulla persona della ricorrente al fine di determinare, che le patologie da cui è affetta determinano la concessione della indennità di accompagno ed il riconoscimento di persona portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92. 1) condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1
alla corresponsione della prestazione richiesta in favore della ricorrente dalla data della domanda amministrativa o da quella successiva riconosciuta che sarà riconosciuta in corso di causa dal CTU, nonché al pagamento dei ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dei singoli ratei, dalle rispettive scadenze al saldo. 2) condannare l' alle spese di lite da distrarsi a favore dei procuratori ex CP_1
art. 93 cpc.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 27/11/2023, questo giudicante ha disposto che il
C.T.U. che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo rendesse chiarimenti in ordine alle conclusioni formulate.
Con provvedimento del 23/01/2024, questo giudicante, preso atto che il
C.T.U. non ha depositato i richiesti chiarimenti, né ha trasmesso comunicazioni o richieste di proroga del termine assegnato, ha disposto il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
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Il ricorso è fondato e va accolto.
Va premesso che oggetto del presente giudizio è l'accertamento del requisito sanitario legittimante il conseguimento dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge 18/80, nonché l'accertamento dello stato di portatore di handicap in condizioni di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992.
L'art. 1 della legge 18/80 riconosce l'indennità di accompagnamento ai
Mutilati ed Invalidi Civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche, che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di assistenza continua.
Pertanto, le condizioni medico-legali per il riconoscimento dell'indennità in oggetto sono due:
1) l'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici;
2) l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Conseguentemente, non è sufficiente che l'autonomia del paziente sia compromessa, ma lo stesso, invalido al 100%, deve altresì trovarsi nell'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici e nell'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Invece, l'art, 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992, nel descrivere la situazione di handicap grave, fa riferimento all'ipotesi in cui la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, quando la situazione assume connotazione di gravità.
Orbene, la domanda proposta merita accoglimento, alla stregua delle conclusioni cui è pervenuto il CTU, nel corso del presente giudizio.
La consulenza tecnica forma piena prova in questo giudizio, in quanto trae 5
origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni medico- legali.
Il CTU, all'esito di accurate indagini e, dopo articolate e complete considerazioni medico-legali, ha concluso che la periziata è affetta da: ”Grave deficit statico-dinamico in soggetto con gonartrosi bilaterale ed artrosi polidistrettuali;
vasculopatia cerebrale senile;
sindrome vertiginosa;
cardiopatia sclerotica;
incontinenza sfinterica”, concludendo che la stessa è invalida al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento e portatrice di handicap in situazione di gravità, ex art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992, con decorrenza da Aprile 2023 (data della visita geriatrica).
Questo giudicante ritiene di condividere e fare proprie le conclusioni del
CTU, che fanno piena prova nel presente procedimento, perché persuasive e coerenti con la documentazione in atti.
Alla stregua delle conclusioni formulate, la domanda va accolta, con la decorrenza indicata.
Le spese di lite restano integralmente compensate tra le parti, in considerazione della decorrenza del beneficio, individuata in una data successiva al deposito della perizia nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, in virtù di un riscontrato aggravamento non imputabile all CP_1
Restano, altresì, a carico dell' le spese della CTU espletata nel CP_1
giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. , nonché le Persona_1
spese della CTU espletata nel corso del presente procedimento, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. . Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.R.G. 2492 / 2023, disattesa Parte_1
ogni contraria istanza, così provvede: 6
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la sig.ra è Parte_1
invalida al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento, nonché portatrice di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della
Legge n. 104/1992, con decorrenza da Aprile 2023;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata CP_1
nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. , nonché le Persona_1
spese della CTU espletata nel corso del presente procedimento, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. . Controparte_3
Locri, 23/01/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci