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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 218/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BARRELLA LUIGI, Presidente e Relatore
MINNITI MASSIMO, Giudice
PETROLO PAOLO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1365/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale VI Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SC - VI Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Camera Di Commercio Catanzaro, Crotone E VI Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000374000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000374000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000374000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000374000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000374000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000374000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000374000 REGISTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000374000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000374000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000374000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000374000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000374000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000374000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000374000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000374000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale VI Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SC - VI Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920010017853890000 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920030010086740000 REGISTRO proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - VI Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920120001452434000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920120001452434000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920150004605883000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920150004605883000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920160003851960000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920160003851960000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920180003722534000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920180003722534000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - VI Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio Catanzaro, Crotone E VI Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920120000239588000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920130002654036000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920140001209178000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920140009896489000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920150007895356000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920160007730161000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso e memoria illustrativa, depositata in data 21.01.2026, in atti.
Resistente: come da memorie di costituzione AdER, AdE e Regione Calabria, in atti;
Camera di Commercio non costituita in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 139 72 2025 000003 74 000, notificata in data 07.07.2025, l'Agenzia delle Entrate SC preavvisava Ricorrente_1 che, in caso di mancato pagamento dell'importo di euro 133.271,99, relativo a vari tributi, sarebbe stata iscritta ipoteca sui beni immobili di proprietà a norma dell'art. 77 del Dpr. n. 602/1973.
Con ricorso in data 06.10.2025 Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di VI Valentia, impugnava la suddetta comunicazione di iscrizione ipotecaria, limitatamente a n. 12 cartelle di pagamento per euro 5.501,11, relative a Irpef, Iva, tassa auto e diritti camerali, e ne chiedeva l'annullamento, eccependo: 1) l'omessa notifica degli atti prodromici;
2) l'intervenuta prescrizione.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso alle parti resistenti in data 06.10.2025 (cfr. fascicolo telematico di parte ricorrente), la parte ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data
04.11.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituivano in giudizio le parti resistenti AdER, AdE e
Regione Calabria, le quali impugnavano l'avverso ricorso e ne chiedevano il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto;
invece, non si costituiva in giudizio la Camera di Commercio, nonostante la rituale notifica del ricorso in data 06.10.2025.
All'udienza pubblica in data 12.02.2026, depositata la memoria illustrativa da parte del ricorrente in data
21.01.2026, il Presidente relatore ha esposto i fatti di causa e le questioni della controversia;
indi, le parti presenti hanno illustrato le loro difese, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi;
di poi, la Corte, in composizione collegiale, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 06.10.2025 (cfr. D. Lgs. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il ricorso proposto da Ricorrente_1 è infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
Innanzitutto è infondata l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti, cioè le n. 12 cartelle di pagamento, oggetto della comunicazione di iscrizione ipotecaria: invero, agli risulta la notifica degli atti prodromici in data 29.10.2001, 3009.2003, 01.02.2012, 25.02.2012, 24.04.2014, 30.07.2015, 30.07.2015,
28.08.2015, 04.03.2016, 21.09.2016, 19.09.2017 e 13.07.2018 (cfr. all. nn. 3, 4 e 5 del fascicolo telematico della resistente AdER).
In proposito, quanto alle copie delle relate allegate dall'Agenzia resistente, si ritiene di dare continuità all'indirizzo espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di prova documentale, 1'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, la quale consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr. Cass.
n. 28096/09; Cass. n. 14416/13). Peraltro, va esclusa in generale, ai fini del disconoscimento della genuinità delle fotocopie delle relazioni di notificazione delle cartelle di pagamento prodotte dall'Agenzia della
SC, l'efficacia di una contestazione formulata dalla parte ricorrente, come nel caso di specie, in maniera vaga e generica, trattandosi di dichiarazione inidonea a concretare un reale disconoscimento di conformità delle fotocopie agli originali.
Inoltre, non va trascurata la circostanza che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, di cui all'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2), cod. proc. civ., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, viceversa la contestazione ai sensi dell'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. n. 2419/06; Cass. n. 11269/04; Cass. n. 9439/10).
Pertanto, nella fattispecie in esame, alla stregua della valutazione comparativa del tenore delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento prodotte in giudizio dall'Inps si può fondatamente ritenere che la parte resistente abbia fornito idonea prova della notificazione dell'avviso in oggetto.
Inoltre, è appena il caso di evidenziare che l'onere probatorio incombente sulla parte opposta concerne esclusivamente l'attività di notificazione dell'atto impositivo;
pertanto, dimostrata la regolarità delle notificazioni, risulta affatto preclusa la deduzione di vizi propri dell'atto impositivo, che avrebbero dovuto essere fatti valere tempestivamente impugnando quest'ultimo; correlativamente, non sussiste alcun onere probatorio dell'Agente o dell'Ente impositore avente ad oggetto l'esibizione in giudizio della copia delle cartelle nel loro contenuto integrale, nemmeno ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma IV, che ne prevede la conservazione in alternativa alla "matrice" (la quale è l'unico documento che resta nella disponibilità dell'Agente nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie ovvero, comunque, con messo notificatore anziché con raccomandata con avviso di ricevimento
(cfr. Cass., Sez. III, sentenza n. 10326 in data 13.05.2014).
Inoltre, risulta egualmente infondata l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dalla parte ricorrente. Invero, in proposito, va evidenziato che successivamente alla notifica degli atti prodromici, cioè le n. 12 cartelle di pagamento, sono stati notificati all'odierna ricorrente numerosi atti interruttivi e precisamente: 1) intimazione di pagamento notificata in data 12.06.2017;
2) intimazione di pagamento notificata in data 24.09.2019;
3) intimazione di pagamento notificata in data 23.01.2020;
4) intimazione di pagamento notificata in data 16.04.2021;
5) intimazione di pagamento notificata in data 10.11.2021, a mani della moglie convivente;
6) intimazione di pagamento notificata in data 26.06.2023, a mani della moglie, persona di famiglia;
7) intimazione di pagamento notificata in data 06.02.2025 a mani della moglie, persona di famiglia (cfr. all. nn. 3, 4 e 5 del fascicolo telematico della resistente AdER).
In proposito, va evidenziato che, a norma dell'art 60 comma 1, lett. b-bis Dpr. n. 600/73 e dell'art. 139 cpc il messo esattoriale/notificatore, qualora recatosi presso uno dei luoghi indicati dalla legge per effettuare la notifica, non trova il destinatario dell'atto, questi può effettuare la notifica consegnando copia dell'atto ad uno dei soggetti previsti dalla norma in tema di notifica a persone diverse al destinatario;
tra questi soggetti
è indicata la notifica a persona di famiglia (come nel caso di specie, persona che ha sottoscritto per avvenuto ricevimento).
La notifica diretta di tale cartella mediante servizio postale ordinario si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da persona di famiglia convivente.
In tal caso, non è infatti necessario l'invio della raccomandata informativa, prevista invece nella differente ipotesi in cui la notifica della cartella a persona diversa dal destinatario viene effettuata mediante messo notificatore, messi comunali o messi speciali autorizzati dall'ufficio ai sensi del Dpr. n. 600/1973, ex art. 60, comma 1, lett. a), del Dpr. n. 600/1973.
Di conseguenza, non risulta decorso, nel caso in esame, in riferimento ai crediti portati dalla cartella oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata, il termine di prescrizione decennale applicabile alle imposte
Irpef, Iva e Irap, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte: “Il credito erariale per la riscossione dell'imposta non soggiace al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., per ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale, di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, in ragione dell'autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi” (cfr. Cass. sentenza n. 24322/2014; nonché ordinanze n. 25716/2020, n. 16232/2020 e n. 32308/2019);
egualmente non risulta decorso, nel caso in esame, in riferimento al credito portato dalla cartella oggetto del preavviso impugnato, il termine di prescrizione quinquennale applicabile alla fattispecie in oggetto, in riferimento al credito portato dall'atto impositivo impugnato, così come stabilito dalla Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cass. 23397/2016; Cass. n. 25790/2009; Cass. n. 2941/2007; CTP Salerno n. 2697/2018; CTR
Napoli n. 8464/2018);
egualmente non risulta decorso, nel caso in esame, in riferimento al credito portato dalla cartelle in oggetto, il termine di prescrizione triennale, posto che in data 07.07.2025 è stata notificata la comunicazione impugnata: infatti, ai sensi dell'art. 5, del D.L. n. 953/82, la tassa automobilistica si prescrive con il decorso di tre anni dal 31 dicembre dell'anno in cui il tributo doveva essere versato (cioè, entro il 31.12.2025).
Inoltre, non risulta decorso il termine di prescrizione degli accessori del credito, cioè sanzioni e interessi. Infatti, va evidenziato che la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 10549/2019, ha affermato, in tema di prescrizione degli accessori del tributo, che “ … la sentenza impugnata non risulta peraltro conforme a diritto neppure con riguardo all'affermata applicazione del termine quinquennale relativamente alle sanzioni, parimenti oggetto della cartella impugnata, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr. Cass. S.U. n. 25790/2009, Cass. n. 8814/2008); …”.
Tale orientamento risulta ripreso da numerose sentenze di merito, tra le quali la sentenza della CTR Toscana
n. 11/01/2021, nonché la sentenza n. 619/01/2020. Con tali pronunce la suddetta Commissione ha affermato che “l'art. 2948, n. 4, cod. civ., disposizione alla quale il primo giudice ha inteso dare attuazione, riguarda, in realtà, «gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi»: si tratta, dunque, di casi nei quali l'interesse del creditore viene ad essere soddisfatto attraverso più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo e autonome le une dalle altre: gli interessi ai quali si riferisce la norma in questione sono, dunque, in altre parole, quelli destinati ad essere periodicamente capitalizzati, con contestuale perdita del carattere giuridico di accessorietà rispetto ad altro credito;
nulla di tutto ciò in riferimento agli interessi dei quali si tratta nella presente vicenda, per i quali, in difetto di scadenze periodiche, non è neanche pensabile una considerazione autonoma rispetto al credito principale: per essi, dunque, vale ognora la caratteristica di accessorietà, la quale impedisce, per sua natura e in conformità al senso comune, che essi possano prescriversi in un termine inferiore o comunque diverso rispetto a quello previsto per il credito principale….”; e che “la prescrittibilità decennale, non solo dell'Irpef, ma anche delle relative addizionali, sanzioni e interessi, atteso che il carattere unitario dell'obbligazione tributaria impedirebbe una diversa soluzione giuridica…” (in questo senso, anche CTP di Pisa sentenza n.
207/01/2020; e CTP di Sassari sentenza n. 126/03/2021).
D'altra parte, se l'odierna parte ricorrente non ha provveduto ad impugnare i precedenti atti notificati
(cartelle di pagamento, intimazioni di pagamento), in questa sede alla stessa è oramai definitivamente preclusa l'impugnazione dei successivi atti notificati dalla società di riscossione, in particolare nel caso in cui (come nel caso in esame) vengano addotte eccezioni non afferenti l'atto impugnato in sé (vizi di forma, ecc.), ma eccezioni (quale l'intervenuta prescrizione del credito, l'omessa notifica degli atti prodromici ovvero inerenti il merito della controversia, ecc.) che il contribuente ben avrebbe potuto (e dovuto) sollevare nei confronti degli atti precedentemente ricevuti (tra le altre, Cass. n. 3231/2005).
Infine, poi. nel caso in esame, va tenuto in conto che i termini prescrizionali sono stati interrotti con vari interventi legislativi.
Innanzitutto l'art. 1, comma 623, della legge n. 147/2013 (legge stabilità 2014) ha previsto la sospensione della riscossione dal giorno 01.01.2014 al giorno 30.06.2014, con contestuale sospensione del termine di prescrizione per detto periodo di tempo.
Inoltre, va richiamata la disciplina emergenziale per l'epidemia Covid-19. Infatti, l'art. 68 del D.L. n. 18/2020 ha sancito che: “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre
2019, n. 160.
2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio
2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020”.
Altresì il comma 4-bis, lett. b) del citato articolo 68 ha disciplinato i termini di decadenza e di prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle e ha stabilito: “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono prorogati di dodici mesi: a) …………………; b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento.
Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159”.
Tali disposizioni, poi, vanno coordinate con le disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, così come richiamato dallo stesso art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020. Il suddetto art. 12 dispone che: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione….”.
Di conseguenza, nel periodo intercorrente tra il giorno 08.03.2020 (ovvero il giorno 21.02.2020 per i soggetti indicati al comma 2 bis dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020) e il giorno 28.02.2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, quindi, le attività di recupero, anche coattivo, relativi, tra l'altro, a carichi affidati agli Agenti della riscossione derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle in scadenza nello stesso periodo o già scaduti.
Per quanto riguarda, poi, il decorso del termine di prescrizione, la suddetta sospensione si coordina con il più generale principio sancito dall'art. 2935 c.c., in forza del quale il decorso della prescrizione è condizionato dalla possibilità di far valere il diritto di cui trattasi (cfr. Cass. 2387/2004; Cass. 7645/1994).
In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso risulta infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 15 del
D.Lgs. n. 546/1992, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti costituite, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I;
invece, nessuna statuizione sulle spese va adottata fra la parte ricorrente e la Camera di Commercio, in quanto questa non si è costituita in giudizio e, quindi, non ha sostenuto spese rimborsabili.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di VI Valentia, Sez. II, pronunziando sul ricorso proposto in data 06.10.2025 da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate SC, dell'Agenzia delle Entrate di VI Valentia, della Regione Calabria e della Camera di Commercio, ritualmente notificato in data 06.10.2025 e depositato in data 04.11.2025, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti, le quali vengono liquidate in euro 1.250,00 a AdER, euro 650,00 a AdE ed euro 750,00 a Regione Calabria per compenso, oltre Iva e Cassa e rimborso spese generali 15%;
3) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite fra il ricorrente e la resistente Camera di Commercio.
Così deciso in VI Valentia in data 12.02.2026.
Il Presidente estensore dott. Luigi Barrella
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BARRELLA LUIGI, Presidente e Relatore
MINNITI MASSIMO, Giudice
PETROLO PAOLO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1365/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale VI Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SC - VI Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Camera Di Commercio Catanzaro, Crotone E VI Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000374000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000374000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000374000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000374000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000374000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000374000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000374000 REGISTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000374000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000374000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000374000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000374000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000374000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000374000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000374000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000374000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale VI Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SC - VI Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920010017853890000 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920030010086740000 REGISTRO proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - VI Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920120001452434000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920120001452434000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920150004605883000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920150004605883000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920160003851960000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920160003851960000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920180003722534000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920180003722534000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - VI Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio Catanzaro, Crotone E VI Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920120000239588000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920130002654036000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920140001209178000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920140009896489000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920150007895356000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920160007730161000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso e memoria illustrativa, depositata in data 21.01.2026, in atti.
Resistente: come da memorie di costituzione AdER, AdE e Regione Calabria, in atti;
Camera di Commercio non costituita in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 139 72 2025 000003 74 000, notificata in data 07.07.2025, l'Agenzia delle Entrate SC preavvisava Ricorrente_1 che, in caso di mancato pagamento dell'importo di euro 133.271,99, relativo a vari tributi, sarebbe stata iscritta ipoteca sui beni immobili di proprietà a norma dell'art. 77 del Dpr. n. 602/1973.
Con ricorso in data 06.10.2025 Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di VI Valentia, impugnava la suddetta comunicazione di iscrizione ipotecaria, limitatamente a n. 12 cartelle di pagamento per euro 5.501,11, relative a Irpef, Iva, tassa auto e diritti camerali, e ne chiedeva l'annullamento, eccependo: 1) l'omessa notifica degli atti prodromici;
2) l'intervenuta prescrizione.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso alle parti resistenti in data 06.10.2025 (cfr. fascicolo telematico di parte ricorrente), la parte ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data
04.11.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituivano in giudizio le parti resistenti AdER, AdE e
Regione Calabria, le quali impugnavano l'avverso ricorso e ne chiedevano il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto;
invece, non si costituiva in giudizio la Camera di Commercio, nonostante la rituale notifica del ricorso in data 06.10.2025.
All'udienza pubblica in data 12.02.2026, depositata la memoria illustrativa da parte del ricorrente in data
21.01.2026, il Presidente relatore ha esposto i fatti di causa e le questioni della controversia;
indi, le parti presenti hanno illustrato le loro difese, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi;
di poi, la Corte, in composizione collegiale, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 06.10.2025 (cfr. D. Lgs. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il ricorso proposto da Ricorrente_1 è infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
Innanzitutto è infondata l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti, cioè le n. 12 cartelle di pagamento, oggetto della comunicazione di iscrizione ipotecaria: invero, agli risulta la notifica degli atti prodromici in data 29.10.2001, 3009.2003, 01.02.2012, 25.02.2012, 24.04.2014, 30.07.2015, 30.07.2015,
28.08.2015, 04.03.2016, 21.09.2016, 19.09.2017 e 13.07.2018 (cfr. all. nn. 3, 4 e 5 del fascicolo telematico della resistente AdER).
In proposito, quanto alle copie delle relate allegate dall'Agenzia resistente, si ritiene di dare continuità all'indirizzo espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di prova documentale, 1'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, la quale consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr. Cass.
n. 28096/09; Cass. n. 14416/13). Peraltro, va esclusa in generale, ai fini del disconoscimento della genuinità delle fotocopie delle relazioni di notificazione delle cartelle di pagamento prodotte dall'Agenzia della
SC, l'efficacia di una contestazione formulata dalla parte ricorrente, come nel caso di specie, in maniera vaga e generica, trattandosi di dichiarazione inidonea a concretare un reale disconoscimento di conformità delle fotocopie agli originali.
Inoltre, non va trascurata la circostanza che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, di cui all'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2), cod. proc. civ., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, viceversa la contestazione ai sensi dell'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. n. 2419/06; Cass. n. 11269/04; Cass. n. 9439/10).
Pertanto, nella fattispecie in esame, alla stregua della valutazione comparativa del tenore delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento prodotte in giudizio dall'Inps si può fondatamente ritenere che la parte resistente abbia fornito idonea prova della notificazione dell'avviso in oggetto.
Inoltre, è appena il caso di evidenziare che l'onere probatorio incombente sulla parte opposta concerne esclusivamente l'attività di notificazione dell'atto impositivo;
pertanto, dimostrata la regolarità delle notificazioni, risulta affatto preclusa la deduzione di vizi propri dell'atto impositivo, che avrebbero dovuto essere fatti valere tempestivamente impugnando quest'ultimo; correlativamente, non sussiste alcun onere probatorio dell'Agente o dell'Ente impositore avente ad oggetto l'esibizione in giudizio della copia delle cartelle nel loro contenuto integrale, nemmeno ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma IV, che ne prevede la conservazione in alternativa alla "matrice" (la quale è l'unico documento che resta nella disponibilità dell'Agente nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie ovvero, comunque, con messo notificatore anziché con raccomandata con avviso di ricevimento
(cfr. Cass., Sez. III, sentenza n. 10326 in data 13.05.2014).
Inoltre, risulta egualmente infondata l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dalla parte ricorrente. Invero, in proposito, va evidenziato che successivamente alla notifica degli atti prodromici, cioè le n. 12 cartelle di pagamento, sono stati notificati all'odierna ricorrente numerosi atti interruttivi e precisamente: 1) intimazione di pagamento notificata in data 12.06.2017;
2) intimazione di pagamento notificata in data 24.09.2019;
3) intimazione di pagamento notificata in data 23.01.2020;
4) intimazione di pagamento notificata in data 16.04.2021;
5) intimazione di pagamento notificata in data 10.11.2021, a mani della moglie convivente;
6) intimazione di pagamento notificata in data 26.06.2023, a mani della moglie, persona di famiglia;
7) intimazione di pagamento notificata in data 06.02.2025 a mani della moglie, persona di famiglia (cfr. all. nn. 3, 4 e 5 del fascicolo telematico della resistente AdER).
In proposito, va evidenziato che, a norma dell'art 60 comma 1, lett. b-bis Dpr. n. 600/73 e dell'art. 139 cpc il messo esattoriale/notificatore, qualora recatosi presso uno dei luoghi indicati dalla legge per effettuare la notifica, non trova il destinatario dell'atto, questi può effettuare la notifica consegnando copia dell'atto ad uno dei soggetti previsti dalla norma in tema di notifica a persone diverse al destinatario;
tra questi soggetti
è indicata la notifica a persona di famiglia (come nel caso di specie, persona che ha sottoscritto per avvenuto ricevimento).
La notifica diretta di tale cartella mediante servizio postale ordinario si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da persona di famiglia convivente.
In tal caso, non è infatti necessario l'invio della raccomandata informativa, prevista invece nella differente ipotesi in cui la notifica della cartella a persona diversa dal destinatario viene effettuata mediante messo notificatore, messi comunali o messi speciali autorizzati dall'ufficio ai sensi del Dpr. n. 600/1973, ex art. 60, comma 1, lett. a), del Dpr. n. 600/1973.
Di conseguenza, non risulta decorso, nel caso in esame, in riferimento ai crediti portati dalla cartella oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata, il termine di prescrizione decennale applicabile alle imposte
Irpef, Iva e Irap, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte: “Il credito erariale per la riscossione dell'imposta non soggiace al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., per ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale, di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, in ragione dell'autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi” (cfr. Cass. sentenza n. 24322/2014; nonché ordinanze n. 25716/2020, n. 16232/2020 e n. 32308/2019);
egualmente non risulta decorso, nel caso in esame, in riferimento al credito portato dalla cartella oggetto del preavviso impugnato, il termine di prescrizione quinquennale applicabile alla fattispecie in oggetto, in riferimento al credito portato dall'atto impositivo impugnato, così come stabilito dalla Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cass. 23397/2016; Cass. n. 25790/2009; Cass. n. 2941/2007; CTP Salerno n. 2697/2018; CTR
Napoli n. 8464/2018);
egualmente non risulta decorso, nel caso in esame, in riferimento al credito portato dalla cartelle in oggetto, il termine di prescrizione triennale, posto che in data 07.07.2025 è stata notificata la comunicazione impugnata: infatti, ai sensi dell'art. 5, del D.L. n. 953/82, la tassa automobilistica si prescrive con il decorso di tre anni dal 31 dicembre dell'anno in cui il tributo doveva essere versato (cioè, entro il 31.12.2025).
Inoltre, non risulta decorso il termine di prescrizione degli accessori del credito, cioè sanzioni e interessi. Infatti, va evidenziato che la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 10549/2019, ha affermato, in tema di prescrizione degli accessori del tributo, che “ … la sentenza impugnata non risulta peraltro conforme a diritto neppure con riguardo all'affermata applicazione del termine quinquennale relativamente alle sanzioni, parimenti oggetto della cartella impugnata, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr. Cass. S.U. n. 25790/2009, Cass. n. 8814/2008); …”.
Tale orientamento risulta ripreso da numerose sentenze di merito, tra le quali la sentenza della CTR Toscana
n. 11/01/2021, nonché la sentenza n. 619/01/2020. Con tali pronunce la suddetta Commissione ha affermato che “l'art. 2948, n. 4, cod. civ., disposizione alla quale il primo giudice ha inteso dare attuazione, riguarda, in realtà, «gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi»: si tratta, dunque, di casi nei quali l'interesse del creditore viene ad essere soddisfatto attraverso più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo e autonome le une dalle altre: gli interessi ai quali si riferisce la norma in questione sono, dunque, in altre parole, quelli destinati ad essere periodicamente capitalizzati, con contestuale perdita del carattere giuridico di accessorietà rispetto ad altro credito;
nulla di tutto ciò in riferimento agli interessi dei quali si tratta nella presente vicenda, per i quali, in difetto di scadenze periodiche, non è neanche pensabile una considerazione autonoma rispetto al credito principale: per essi, dunque, vale ognora la caratteristica di accessorietà, la quale impedisce, per sua natura e in conformità al senso comune, che essi possano prescriversi in un termine inferiore o comunque diverso rispetto a quello previsto per il credito principale….”; e che “la prescrittibilità decennale, non solo dell'Irpef, ma anche delle relative addizionali, sanzioni e interessi, atteso che il carattere unitario dell'obbligazione tributaria impedirebbe una diversa soluzione giuridica…” (in questo senso, anche CTP di Pisa sentenza n.
207/01/2020; e CTP di Sassari sentenza n. 126/03/2021).
D'altra parte, se l'odierna parte ricorrente non ha provveduto ad impugnare i precedenti atti notificati
(cartelle di pagamento, intimazioni di pagamento), in questa sede alla stessa è oramai definitivamente preclusa l'impugnazione dei successivi atti notificati dalla società di riscossione, in particolare nel caso in cui (come nel caso in esame) vengano addotte eccezioni non afferenti l'atto impugnato in sé (vizi di forma, ecc.), ma eccezioni (quale l'intervenuta prescrizione del credito, l'omessa notifica degli atti prodromici ovvero inerenti il merito della controversia, ecc.) che il contribuente ben avrebbe potuto (e dovuto) sollevare nei confronti degli atti precedentemente ricevuti (tra le altre, Cass. n. 3231/2005).
Infine, poi. nel caso in esame, va tenuto in conto che i termini prescrizionali sono stati interrotti con vari interventi legislativi.
Innanzitutto l'art. 1, comma 623, della legge n. 147/2013 (legge stabilità 2014) ha previsto la sospensione della riscossione dal giorno 01.01.2014 al giorno 30.06.2014, con contestuale sospensione del termine di prescrizione per detto periodo di tempo.
Inoltre, va richiamata la disciplina emergenziale per l'epidemia Covid-19. Infatti, l'art. 68 del D.L. n. 18/2020 ha sancito che: “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre
2019, n. 160.
2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio
2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020”.
Altresì il comma 4-bis, lett. b) del citato articolo 68 ha disciplinato i termini di decadenza e di prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle e ha stabilito: “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono prorogati di dodici mesi: a) …………………; b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento.
Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159”.
Tali disposizioni, poi, vanno coordinate con le disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, così come richiamato dallo stesso art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020. Il suddetto art. 12 dispone che: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione….”.
Di conseguenza, nel periodo intercorrente tra il giorno 08.03.2020 (ovvero il giorno 21.02.2020 per i soggetti indicati al comma 2 bis dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020) e il giorno 28.02.2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, quindi, le attività di recupero, anche coattivo, relativi, tra l'altro, a carichi affidati agli Agenti della riscossione derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle in scadenza nello stesso periodo o già scaduti.
Per quanto riguarda, poi, il decorso del termine di prescrizione, la suddetta sospensione si coordina con il più generale principio sancito dall'art. 2935 c.c., in forza del quale il decorso della prescrizione è condizionato dalla possibilità di far valere il diritto di cui trattasi (cfr. Cass. 2387/2004; Cass. 7645/1994).
In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso risulta infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 15 del
D.Lgs. n. 546/1992, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti costituite, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I;
invece, nessuna statuizione sulle spese va adottata fra la parte ricorrente e la Camera di Commercio, in quanto questa non si è costituita in giudizio e, quindi, non ha sostenuto spese rimborsabili.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di VI Valentia, Sez. II, pronunziando sul ricorso proposto in data 06.10.2025 da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate SC, dell'Agenzia delle Entrate di VI Valentia, della Regione Calabria e della Camera di Commercio, ritualmente notificato in data 06.10.2025 e depositato in data 04.11.2025, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti, le quali vengono liquidate in euro 1.250,00 a AdER, euro 650,00 a AdE ed euro 750,00 a Regione Calabria per compenso, oltre Iva e Cassa e rimborso spese generali 15%;
3) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite fra il ricorrente e la resistente Camera di Commercio.
Così deciso in VI Valentia in data 12.02.2026.
Il Presidente estensore dott. Luigi Barrella