TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/12/2025, n. 3366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3366 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 5675/2024
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 17.12.2025, promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Bosco Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
NO OV
Resistente
Oggetto: Differenze retributive tempo tuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 2.06.2024, la ricorrente di cui in epigrafe asseriva di essere dipendente dell' e di prestare servizio con mansioni di infermiera Cat CP_2
D CCNL Comparto Sanità. Tanto premesso deduceva che, in considerazione del ruolo professionale rivestito, aveva l'obbligo di rendere le prestazioni lavorative, dall'inizio alla fine di ciascun turno di servizio, utilizzando precipui indumenti di Contr lavoro (casacche, pantaloni, calzature) forniti dalla e tenuti presso i luoghi di lavoro, dove venivano obbligatoriamente indossati e dismessi rispettivamente subito prima e subito dopo ogni turno.
In particolare, la ricorrente asseriva di essere tenuta, prima dell'inizio del turno, a recarsi presso l'apposito locale spogliatoio, messogli a disposizione dall'Azienda, per munirsi della relativa divisa;
allo stesso modo era tenuta a riporla presso il medesimo locale dopo la fine del turno e dopo aver atteso alle operazioni di cambio turno con il collega subentrante.
Per lo svolgimento di tali attività di vestizione/svestizione la ricorrente era costretta a recarsi a lavoro e a cessare la propria attività rispettivamente con 15 minuti di anticipo e di ritardo rispetto all'orario contrattuale di lavoro per compiere le richiamate operazioni di vestizione e svestizione.
Tanto considerato, la ricorrente si doleva del fatto che la non aveva CP_2 riconosciuto, per il periodo ricompreso tra gennaio 2015 - giugno 2019, il tempo occorrente alla vestizione/svestizione quale tempo di lavoro e, pertanto, non le aveva liquidato la relativa retribuzione.
Per tali ragioni agiva in giudizio chiedendo che l'Azienda convenuta fosse condannata per una somma complessivamente pari a € 3.355,80 a titolo di compenso per lavoro straordinario assertivamente espletato nel periodo da gennaio
2015 a giugno 2019, in relazione al tempo impiegato prima dell'inizio della prestazione lavorativa e al termine della stessa per indossare e dismettere la divisa di lavoro.
Si costituiva in giudizio la la quale in via preliminare eccepiva la CP_2 prescrizione quinquennale del credito;
nel merito contestava quanto dedotto da parte ricorrente negando che vi fosse una etero-direzione che imponesse le modalità di vestizione/svestizione come dedotte in ricorso e precisava che, in ogni caso, si trattava di mere attività preparatorie non ricomprese nell'orario di lavoro, concludendo per il rigetto del ricorso.
Nel corso del giudizio veniva formulata proposta transattiva alla quale le parti non aderivano.
Inoltre, con dichiarazione a verbale del 26.03.2025, parte ricorrente riduceva l'entità delle differenze retributive richieste a € 2.655,80, essendo emerso nel corso del giudizio un accordo transattivo con il quale nel 2021 la ricorrente aveva conseguito una parte delle differenze retributive oggi vantate (€ 700,00).
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e, previamente discussa, veniva decisa all'odierna udienza con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per intervenuta prescrizione del credito fatto valere.
Deve infatti dichiararsi fondata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla convenuta, atteso che, in difetto di atti interruttivi stragiudiziali, invero non rinvenibili nella produzione documentale di parte ricorrente, devono ritenersi prescritte le mensilità maturate oltre il quinquennio precedente la data di notifica del ricorso, avvenuta in data 23.08.2024 (cfr. all. Asl ricorso notificato). E' pacifico, infatti, che i crediti di lavoro sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 co.1 n. 4 c.c., sicchè il primo atto interruttivo della prescrizione coincide con la notifica del ricorso, nel caso di specie avvenuta in data 23.08.2024.
Si osserva che, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione ex art. 2943 c.c.,
è irrilevante, nel rito lavoro, il deposito del ricorso dovendo piuttosto aversi unicamente riguardo alla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
L'art. 2943 c.c., nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla
"notificazione" dell'atto introduttivo del giudizio, stabilisce una innegabile connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell'atto, con la conseguenza che la mancata introduzione, nella sfera giuridica del destinatario, dell'atto non consentirà in alcun modo a quest'ultimo di risultare funzionale alla produzione dell'effetto invocato (cfr. Cass. n. 15489 del 07/07/2006).
In tal senso si è pronunciata la costante e recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che “in linea generale, quando una domanda giudiziale venga introdotta con la vocatio iudicis e non con la vocatio in ius, l'effetto interruttivo di cui all'art. 2943 c.c. si produce al momento in cui l'atto introduttivo perviene nella conoscenza di fatto o legale della controparte. Questo principio è stato ripetutamente affermato da questa Corte: a) con riferimento ai giudizi in materia di lavoro (Cass.,
Sez. lav., 24 giugno 2009, n. 14862; Sez. L, Sentenza n. 13588 del 11/06/2009, Rv.
608824 - 01; Sez. L, Sentenza n. 6343 del 30/03/2004, Rv. 571681 - 01; Sez. L,
Sentenza n. 3373 del 06/03/2003, Rv. 560944 - 01; Sez. L, Sentenza n. 6423 del
08/05/2001, Rv. 546523 - 01; Sez. L, Sentenza n. 543 del 17/01/1992, Rv. 475360
- 01; Sez. L, Sentenza n. 2290 del 04/03/1987, Rv. 451498 - 01)” (così Cass. civ. sez. III n. 8096 del 14.03.2022).
Né può ritenersi che il pagamento di € 700,00 effettuato nel novembre 2021 abbia avuto efficacia interruttiva dal momento che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, “il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata” (Cassazione civile , sez. VI ,
27/03/2017 , n. 7820). Nel caso di specie, come emerge dalla documentazione in atti, non si tratta di pagamento parziale in quanto espressamente effettuato “a saldo di ogni pendenza sino a tutto il 30.06.2019”, senza riconoscimento del debito per importi superiori a quelli erogati (cfr. comunicazione avvenuto pagamento); non vi è neppure, in ogni caso, la dicitura “in acconto” con la conseguenza che all'intervenuto pagamento non può attribuirsi la valenza di atto interruttivo della prescrizione in relazione ad ulteriori importi richiesti.
Pertanto, considerato che la domanda è volta al riconoscimento delle differenze retributive maturate dal gennaio 2015 al giugno 2019, dovranno ritenersi prescritte tutte le mensilità richieste, in quanto tutte precedenti al 23.08.2019.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, sono poste a carico della ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €
1.030,00 oltre IVA, CAP se dovuti e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.
Taranto 17 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 17.12.2025, promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Bosco Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
NO OV
Resistente
Oggetto: Differenze retributive tempo tuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 2.06.2024, la ricorrente di cui in epigrafe asseriva di essere dipendente dell' e di prestare servizio con mansioni di infermiera Cat CP_2
D CCNL Comparto Sanità. Tanto premesso deduceva che, in considerazione del ruolo professionale rivestito, aveva l'obbligo di rendere le prestazioni lavorative, dall'inizio alla fine di ciascun turno di servizio, utilizzando precipui indumenti di Contr lavoro (casacche, pantaloni, calzature) forniti dalla e tenuti presso i luoghi di lavoro, dove venivano obbligatoriamente indossati e dismessi rispettivamente subito prima e subito dopo ogni turno.
In particolare, la ricorrente asseriva di essere tenuta, prima dell'inizio del turno, a recarsi presso l'apposito locale spogliatoio, messogli a disposizione dall'Azienda, per munirsi della relativa divisa;
allo stesso modo era tenuta a riporla presso il medesimo locale dopo la fine del turno e dopo aver atteso alle operazioni di cambio turno con il collega subentrante.
Per lo svolgimento di tali attività di vestizione/svestizione la ricorrente era costretta a recarsi a lavoro e a cessare la propria attività rispettivamente con 15 minuti di anticipo e di ritardo rispetto all'orario contrattuale di lavoro per compiere le richiamate operazioni di vestizione e svestizione.
Tanto considerato, la ricorrente si doleva del fatto che la non aveva CP_2 riconosciuto, per il periodo ricompreso tra gennaio 2015 - giugno 2019, il tempo occorrente alla vestizione/svestizione quale tempo di lavoro e, pertanto, non le aveva liquidato la relativa retribuzione.
Per tali ragioni agiva in giudizio chiedendo che l'Azienda convenuta fosse condannata per una somma complessivamente pari a € 3.355,80 a titolo di compenso per lavoro straordinario assertivamente espletato nel periodo da gennaio
2015 a giugno 2019, in relazione al tempo impiegato prima dell'inizio della prestazione lavorativa e al termine della stessa per indossare e dismettere la divisa di lavoro.
Si costituiva in giudizio la la quale in via preliminare eccepiva la CP_2 prescrizione quinquennale del credito;
nel merito contestava quanto dedotto da parte ricorrente negando che vi fosse una etero-direzione che imponesse le modalità di vestizione/svestizione come dedotte in ricorso e precisava che, in ogni caso, si trattava di mere attività preparatorie non ricomprese nell'orario di lavoro, concludendo per il rigetto del ricorso.
Nel corso del giudizio veniva formulata proposta transattiva alla quale le parti non aderivano.
Inoltre, con dichiarazione a verbale del 26.03.2025, parte ricorrente riduceva l'entità delle differenze retributive richieste a € 2.655,80, essendo emerso nel corso del giudizio un accordo transattivo con il quale nel 2021 la ricorrente aveva conseguito una parte delle differenze retributive oggi vantate (€ 700,00).
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e, previamente discussa, veniva decisa all'odierna udienza con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per intervenuta prescrizione del credito fatto valere.
Deve infatti dichiararsi fondata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla convenuta, atteso che, in difetto di atti interruttivi stragiudiziali, invero non rinvenibili nella produzione documentale di parte ricorrente, devono ritenersi prescritte le mensilità maturate oltre il quinquennio precedente la data di notifica del ricorso, avvenuta in data 23.08.2024 (cfr. all. Asl ricorso notificato). E' pacifico, infatti, che i crediti di lavoro sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 co.1 n. 4 c.c., sicchè il primo atto interruttivo della prescrizione coincide con la notifica del ricorso, nel caso di specie avvenuta in data 23.08.2024.
Si osserva che, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione ex art. 2943 c.c.,
è irrilevante, nel rito lavoro, il deposito del ricorso dovendo piuttosto aversi unicamente riguardo alla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
L'art. 2943 c.c., nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla
"notificazione" dell'atto introduttivo del giudizio, stabilisce una innegabile connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell'atto, con la conseguenza che la mancata introduzione, nella sfera giuridica del destinatario, dell'atto non consentirà in alcun modo a quest'ultimo di risultare funzionale alla produzione dell'effetto invocato (cfr. Cass. n. 15489 del 07/07/2006).
In tal senso si è pronunciata la costante e recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che “in linea generale, quando una domanda giudiziale venga introdotta con la vocatio iudicis e non con la vocatio in ius, l'effetto interruttivo di cui all'art. 2943 c.c. si produce al momento in cui l'atto introduttivo perviene nella conoscenza di fatto o legale della controparte. Questo principio è stato ripetutamente affermato da questa Corte: a) con riferimento ai giudizi in materia di lavoro (Cass.,
Sez. lav., 24 giugno 2009, n. 14862; Sez. L, Sentenza n. 13588 del 11/06/2009, Rv.
608824 - 01; Sez. L, Sentenza n. 6343 del 30/03/2004, Rv. 571681 - 01; Sez. L,
Sentenza n. 3373 del 06/03/2003, Rv. 560944 - 01; Sez. L, Sentenza n. 6423 del
08/05/2001, Rv. 546523 - 01; Sez. L, Sentenza n. 543 del 17/01/1992, Rv. 475360
- 01; Sez. L, Sentenza n. 2290 del 04/03/1987, Rv. 451498 - 01)” (così Cass. civ. sez. III n. 8096 del 14.03.2022).
Né può ritenersi che il pagamento di € 700,00 effettuato nel novembre 2021 abbia avuto efficacia interruttiva dal momento che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, “il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata” (Cassazione civile , sez. VI ,
27/03/2017 , n. 7820). Nel caso di specie, come emerge dalla documentazione in atti, non si tratta di pagamento parziale in quanto espressamente effettuato “a saldo di ogni pendenza sino a tutto il 30.06.2019”, senza riconoscimento del debito per importi superiori a quelli erogati (cfr. comunicazione avvenuto pagamento); non vi è neppure, in ogni caso, la dicitura “in acconto” con la conseguenza che all'intervenuto pagamento non può attribuirsi la valenza di atto interruttivo della prescrizione in relazione ad ulteriori importi richiesti.
Pertanto, considerato che la domanda è volta al riconoscimento delle differenze retributive maturate dal gennaio 2015 al giugno 2019, dovranno ritenersi prescritte tutte le mensilità richieste, in quanto tutte precedenti al 23.08.2019.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, sono poste a carico della ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €
1.030,00 oltre IVA, CAP se dovuti e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.
Taranto 17 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli