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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 02/12/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3841/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ER OR Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 2/9/2025 da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato SILVIA PERNA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Viale Giusti n. 403, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori con collocamento, Persona_1 Per_2 domicilio prevalente e stabile residenza anagrafica presso la madre in Camigliano (LU) – Via delle Ralle n. 32. Ex art. 337 ter c.c. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli e Persona_1 Per_2
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza del figlio presso di sé. 2) I tempi di permanenza dei figli presso il padre sono regolati nel modo seguente: due giorni alla settimana oltre un fine settimana alternato dal sabato alla domenica sera, salvo diversi accordi tra i genitori. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con i genitori due settimane, anche non
1 consecutive, nel periodo che ciascuno di essi comunicherà all'altro entro il 30 Giugno di ogni anno. Per i giorni di Natale, Capodanno, Epifania e Pasqua nonché per le ulteriori principali festività verrà seguito il criterio dell'alternanza. Sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nel rispetto delle esigenze e dei desideri dei figli minori nonché degli impegni lavorativi dei genitori stessi. 3) Il Signor si impegna e obbliga a corrispondere alla Signora Parte_2 Parte_1 entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e la somma mensile di Euro 600,00 (Euro seicento/00) rivalutabile Persona_1 Per_2 annualmente in base agli indici Istat prendendo come parametro di riferimento il mese di aprile di ogni anno.
4) Il Signor si impegna ed obbliga altresì a corrispondere alla moglie il 50% delle spese Parte_2 straordinarie dalla stessa anticipate nell'interesse dei figli minori che dovranno essere giustificate a livello documentale alla fine di ogni mese e rimborsate dall'altro genitore con il versamento del contributo ordinario al mantenimento del mese successivo da intendersi quelle previste e dettagliate nell'Allegato 2 del Protocollo di Intesa intercorso tra l'intestato Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca in data 07.10.2020, da intendersi qui integralmente richiamato (Doc.7). Tutte le spese straordinarie, ad eccezione di quelle indifferibili e/o urgenti e di quelle per le quali non si pongono problemi di scelta, dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori.
5) I genitori concordano che l'assegno unico sarà percepito per intero dalla madre, collocataria dei figli minori, e anche le detrazioni fiscali relative ai figli saranno beneficiate al 100% dalla madre.
6) I coniugi, per quanto occorrer possa, prestano il consenso per il rilascio reciproco di ogni e qualsiasi autorizzazione di carattere amministrativo per la quale sia necessario il consenso del coniuge ivi compreso il rilascio o l'eventuale rinnovo dei rispettivi passaporti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Buggiano (PT) l'8/7/2007, dal quale sono nati i due figli (nato Persona_1 il 18/2/2011) e (nata il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente Per_2 richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
2 La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
in Buggiano (PT) in data 8/7/2007, debitamente trascritto
[...] Parte_2 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Buggiano (PT) all'Atto Numero 24, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2007; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Buggiano (PT) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 12/11/2025.
Il Presidente estensore
ER OR
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ER OR Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 2/9/2025 da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato SILVIA PERNA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Viale Giusti n. 403, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori con collocamento, Persona_1 Per_2 domicilio prevalente e stabile residenza anagrafica presso la madre in Camigliano (LU) – Via delle Ralle n. 32. Ex art. 337 ter c.c. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli e Persona_1 Per_2
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza del figlio presso di sé. 2) I tempi di permanenza dei figli presso il padre sono regolati nel modo seguente: due giorni alla settimana oltre un fine settimana alternato dal sabato alla domenica sera, salvo diversi accordi tra i genitori. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con i genitori due settimane, anche non
1 consecutive, nel periodo che ciascuno di essi comunicherà all'altro entro il 30 Giugno di ogni anno. Per i giorni di Natale, Capodanno, Epifania e Pasqua nonché per le ulteriori principali festività verrà seguito il criterio dell'alternanza. Sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nel rispetto delle esigenze e dei desideri dei figli minori nonché degli impegni lavorativi dei genitori stessi. 3) Il Signor si impegna e obbliga a corrispondere alla Signora Parte_2 Parte_1 entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e la somma mensile di Euro 600,00 (Euro seicento/00) rivalutabile Persona_1 Per_2 annualmente in base agli indici Istat prendendo come parametro di riferimento il mese di aprile di ogni anno.
4) Il Signor si impegna ed obbliga altresì a corrispondere alla moglie il 50% delle spese Parte_2 straordinarie dalla stessa anticipate nell'interesse dei figli minori che dovranno essere giustificate a livello documentale alla fine di ogni mese e rimborsate dall'altro genitore con il versamento del contributo ordinario al mantenimento del mese successivo da intendersi quelle previste e dettagliate nell'Allegato 2 del Protocollo di Intesa intercorso tra l'intestato Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca in data 07.10.2020, da intendersi qui integralmente richiamato (Doc.7). Tutte le spese straordinarie, ad eccezione di quelle indifferibili e/o urgenti e di quelle per le quali non si pongono problemi di scelta, dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori.
5) I genitori concordano che l'assegno unico sarà percepito per intero dalla madre, collocataria dei figli minori, e anche le detrazioni fiscali relative ai figli saranno beneficiate al 100% dalla madre.
6) I coniugi, per quanto occorrer possa, prestano il consenso per il rilascio reciproco di ogni e qualsiasi autorizzazione di carattere amministrativo per la quale sia necessario il consenso del coniuge ivi compreso il rilascio o l'eventuale rinnovo dei rispettivi passaporti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Buggiano (PT) l'8/7/2007, dal quale sono nati i due figli (nato Persona_1 il 18/2/2011) e (nata il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente Per_2 richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
2 La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
in Buggiano (PT) in data 8/7/2007, debitamente trascritto
[...] Parte_2 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Buggiano (PT) all'Atto Numero 24, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2007; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Buggiano (PT) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 12/11/2025.
Il Presidente estensore
ER OR
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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