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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 253/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente e Relatore COSCARELLA FRANCESCO, Giudice SARACO ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1976/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Mt Spa - 02638260402
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6089/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 5 e pubblicata il 29/11/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 56190 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 56191 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti: COME DA RISPETTIVI ATTI
Fatto e diritto
La signora Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza 6089/23 della Corte di Giustizia di Primo
Grado di Cosenza, che ha rigettato il ricorso avverso gli accertamenti indicati in epigrafe, emessi da MT s.p.a., relativi ai IMU per gli anni 2017 e 2018 del Comun di Rende.
In primo grado la parte ricorrente aveva sollevato i seguenti motivi di ricorso: a) difetto di legittimazione attiva del concessionario in quanto non iscritto nel relativo albo abilitante alla riscossione per l'ambito territoriale della Provincia di Cosenza e per assenza di delega al concessionario territorialmente competente;
b) inesistenza giuridica della notifica degli avvisi di accertamento;
c) assenza di sottoscrizione autografa;
d) assenza di poteri di firma in capo al soggetto firmatario;
e) violazione dell'obbligo del contraddittorio e difetto di motivazione;
f) illegittimità del cumulo di sanzioni per la stessa violazione – violazione dell'art. 12 D.l.vo
472/1997.
In primo grado la MT s.p.a., costituendosi, chiedeva il rigetto del ricorso.
La sentenza appellata ha rigettato tutti i motivi di ricorso, che sono stati reiterati con l'atto d'appello.
Si è costituita anche nel presente grado di giudizio M.T. s.p.a., producendo consulenza di parte e chiedendo il rigetto dell'appello.
Con successive memorie la parte ricorrente ha eccepito l'inammissibilità della produzione documentale della
M.T. s.p.a. nel presente grado di giudizio.
Ciò posto, si ritiene che l'appello debba essere rigettato, ritenendo corretta la decisione di primo grado in ordine a tutti i motivi di ricorso.
Ed invero:
1) Il motivo sub a) è infondato in quanto risulta dalla documentazione prodotta da parte resistente che la legittimazione di M.T. s.p.a. poggia sul contratto di affidamento dell'attività di accertamento e riscossione tributi stipulato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 e che M.T. s.p.a. è iscritta nell'apposito Albo, di cui al successivo articolo 53, comma 2, istituito presso il Ministero delle Finanze;
la normativa richiamata da parte ricorrente è inconferente in quanto riguarda la fase di riscossione coattiva da parte di ufficio della Riscossione diverso da quello in cui ha sede il contribuente, circostanza che non ricorre nel caso di specie, in assenza di articolazioni territoriali del concessionario;
in ogni caso, alcun pregiudizio è derivato alla contribuente, alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale 44/2016, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 d.lvo 546/1992, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari dei servizi di riscossione è competente la Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione i funzionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente.
2) Il motivo sub b) è infondato in quanto è oramai granitica da più di un decennio la giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che è legittima la notifica diretta degli atti di accertamento e riscossione a mezzo posta, senza necessità di relata da parte dell'Ufficiale Giudiziario;
le notifiche sono quindi perfettamente regolari.
3) Il motivo sub c) è infondato in quanto la sottoscrizione a mezzo stampa è prevista dalla legge e non è necessaria alcuna produzione dell'autorizzazione all'utilizzo di siffatta forma di sottoscrizione (in termini, da ultimo, ex plurimis, Cass. 11045/2024: “In tema di atti di liquidazione
e accertamento di tributi regionali e locali, prodotti da sistemi informativi automatizzati, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, alla firma autografa è equiparata
l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, il quale deve essere individuato, unitamente alla fonte dei dati utilizzati, con un apposito provvedimento di livello dirigenziale, sicché non è necessaria alcuna autorizzazione della sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del soggetto predetto”).
4) Il motivo sub d) è inammissibile in quanto la parte ricorrente non ha specificato le ragioni per cui il soggetto sottoscrittore non sarebbe legittimato alla firma, visto che si tratta dell'amministratore delegato della M.T., che è il legale rappresentante della stessa, cosicchè non si pone neppure un problema di validità di delega;
5) Il motivo sub e) è infondato.
Si osserva in proposito che sul punto la Suprema Corte ha sancito l'efficacia della delibera del consiglio comunale o della giunta che stabilisca i valori dei terreni, sul presupposto che essa abbia funzione analoga, in subiecta materia, agli studi di settore (si veda in termini Cass. 15555/2010: “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la delibera con cui la giunta municipale provvede, ai sensi dell'art. 52 della legge n. 446 del 1997, ad indicare i valori di riferimento delle aree edificabili, come individuati dall'ufficio tecnico comunale sulla base di informazioni acquisite presso operatori economici della zona, è legittima, costituendo esercizio del potere, riconosciuto al consiglio comunale dall'art. 59, lett. g), della legge n. 446 cit. e riassegnato alla giunta dal d.lgs. n. 267 del 2000, di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della delimitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, e, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza, idonei a costituire supporti razionali offerti dall'Amministrazione al giudice, ed utilizzabili, quali indici di valutazione, anche retroattivamente”; Cass. 5068/15: “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), è legittimo l'avviso di accertamento emanato sulla base di un regolamento del consiglio comunale che, in forza degli artt. 52 e 59 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 48 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, abbia indicato periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, trattandosi di atto che ha il fine di delimitare il potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato e, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni idonea a costituire, anche con portata retroattiva, un indice di valutazione per l'Amministrazione ed il giudice, con funzione analoga agli studi di settore”).
Tuttavia proprio la presunzione di legittimità della delibera di Giunta (o del regolamento comunale), così ritenuta dall'orientamento di legittimità riportato, e la natura non imperativa della stessa, comporta, da un lato, che la stessa può indicare i valori anche relativamente ad anni pregressi (costituendo appunto il valore indicato una mera presunzione), dall'altro, in capo al ricorrente, l'onere di provare concretamente la non conformità dei valori di cui alla delibera a quelli di mercato, al fine di superare siffatta presunzione.
Orbene, nel caso di specie il ricorrente non ha affatto apportato elementi concreti a sostegno della pretesa erroneità della determinazione dei valori indicati, in quanto non ha specificato se e in che misura la servitù di passaggio di gasdotto avrebbe inciso sul valore dei terreni come determinato dal Comune, e ciò tanto più alla luce della perizia di stima prodotta da M.T. s.p.a. nel presente grado di giudizio.
In ordine a tale produzione, se ne rileva l'ammissibilità, alla luce della sentenza 36/2025 della Corte
Costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il divieto di nuove prove in giudizio di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo numero 220 del 2023, nella parte in cui prescrive che le modifiche apportate dall'articolo 1, comma 1, lettera bb) di tale decreto alla disciplina prevista dall'articolo
58 del decreto legislativo numero 546 del 1992 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, circostanza che ricorrente nel caso di specie, in quanto il presente giudizio è stato instaurato in primo grado prima dell'1.1.2024.
6) Il motivo sub f) è infine infondato, in quanto, come correttamente argomentato nella sentenza di primo grado, di fatto la ricorrente non ha avuto alcun pregiudizio dall'omessa applicazione del cumulo giuridico;
si rileva invero che, applicando alla sanzione più grave (euro 731,10) l'aumento fino al triplo, si sarebbe pervenuti, in concreto, ad una sanzione più alta rispetto a quella in concreto irrogata, pari a euro 1386,30, quindi corrispondente a meno del doppio della sanzione base e ben inferiore alla soglia massima del triplo prevista in caso di cumulo.
L'appello va pertanto integralmente rigettato, con soccombenza delle spese del presente grado in capo all'appellante; le spese sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e ss.mm.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna parte appellante al pagamento, in favore di MT Spa, delle competenze di lite relative al presente grado di giudizio, liquidate in euro 463,00, oltre accessori come per legge, con distrazione su richiesta.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente e Relatore COSCARELLA FRANCESCO, Giudice SARACO ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1976/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Mt Spa - 02638260402
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6089/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 5 e pubblicata il 29/11/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 56190 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 56191 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti: COME DA RISPETTIVI ATTI
Fatto e diritto
La signora Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza 6089/23 della Corte di Giustizia di Primo
Grado di Cosenza, che ha rigettato il ricorso avverso gli accertamenti indicati in epigrafe, emessi da MT s.p.a., relativi ai IMU per gli anni 2017 e 2018 del Comun di Rende.
In primo grado la parte ricorrente aveva sollevato i seguenti motivi di ricorso: a) difetto di legittimazione attiva del concessionario in quanto non iscritto nel relativo albo abilitante alla riscossione per l'ambito territoriale della Provincia di Cosenza e per assenza di delega al concessionario territorialmente competente;
b) inesistenza giuridica della notifica degli avvisi di accertamento;
c) assenza di sottoscrizione autografa;
d) assenza di poteri di firma in capo al soggetto firmatario;
e) violazione dell'obbligo del contraddittorio e difetto di motivazione;
f) illegittimità del cumulo di sanzioni per la stessa violazione – violazione dell'art. 12 D.l.vo
472/1997.
In primo grado la MT s.p.a., costituendosi, chiedeva il rigetto del ricorso.
La sentenza appellata ha rigettato tutti i motivi di ricorso, che sono stati reiterati con l'atto d'appello.
Si è costituita anche nel presente grado di giudizio M.T. s.p.a., producendo consulenza di parte e chiedendo il rigetto dell'appello.
Con successive memorie la parte ricorrente ha eccepito l'inammissibilità della produzione documentale della
M.T. s.p.a. nel presente grado di giudizio.
Ciò posto, si ritiene che l'appello debba essere rigettato, ritenendo corretta la decisione di primo grado in ordine a tutti i motivi di ricorso.
Ed invero:
1) Il motivo sub a) è infondato in quanto risulta dalla documentazione prodotta da parte resistente che la legittimazione di M.T. s.p.a. poggia sul contratto di affidamento dell'attività di accertamento e riscossione tributi stipulato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 e che M.T. s.p.a. è iscritta nell'apposito Albo, di cui al successivo articolo 53, comma 2, istituito presso il Ministero delle Finanze;
la normativa richiamata da parte ricorrente è inconferente in quanto riguarda la fase di riscossione coattiva da parte di ufficio della Riscossione diverso da quello in cui ha sede il contribuente, circostanza che non ricorre nel caso di specie, in assenza di articolazioni territoriali del concessionario;
in ogni caso, alcun pregiudizio è derivato alla contribuente, alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale 44/2016, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 d.lvo 546/1992, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari dei servizi di riscossione è competente la Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione i funzionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente.
2) Il motivo sub b) è infondato in quanto è oramai granitica da più di un decennio la giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che è legittima la notifica diretta degli atti di accertamento e riscossione a mezzo posta, senza necessità di relata da parte dell'Ufficiale Giudiziario;
le notifiche sono quindi perfettamente regolari.
3) Il motivo sub c) è infondato in quanto la sottoscrizione a mezzo stampa è prevista dalla legge e non è necessaria alcuna produzione dell'autorizzazione all'utilizzo di siffatta forma di sottoscrizione (in termini, da ultimo, ex plurimis, Cass. 11045/2024: “In tema di atti di liquidazione
e accertamento di tributi regionali e locali, prodotti da sistemi informativi automatizzati, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, alla firma autografa è equiparata
l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, il quale deve essere individuato, unitamente alla fonte dei dati utilizzati, con un apposito provvedimento di livello dirigenziale, sicché non è necessaria alcuna autorizzazione della sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del soggetto predetto”).
4) Il motivo sub d) è inammissibile in quanto la parte ricorrente non ha specificato le ragioni per cui il soggetto sottoscrittore non sarebbe legittimato alla firma, visto che si tratta dell'amministratore delegato della M.T., che è il legale rappresentante della stessa, cosicchè non si pone neppure un problema di validità di delega;
5) Il motivo sub e) è infondato.
Si osserva in proposito che sul punto la Suprema Corte ha sancito l'efficacia della delibera del consiglio comunale o della giunta che stabilisca i valori dei terreni, sul presupposto che essa abbia funzione analoga, in subiecta materia, agli studi di settore (si veda in termini Cass. 15555/2010: “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la delibera con cui la giunta municipale provvede, ai sensi dell'art. 52 della legge n. 446 del 1997, ad indicare i valori di riferimento delle aree edificabili, come individuati dall'ufficio tecnico comunale sulla base di informazioni acquisite presso operatori economici della zona, è legittima, costituendo esercizio del potere, riconosciuto al consiglio comunale dall'art. 59, lett. g), della legge n. 446 cit. e riassegnato alla giunta dal d.lgs. n. 267 del 2000, di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della delimitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, e, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza, idonei a costituire supporti razionali offerti dall'Amministrazione al giudice, ed utilizzabili, quali indici di valutazione, anche retroattivamente”; Cass. 5068/15: “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), è legittimo l'avviso di accertamento emanato sulla base di un regolamento del consiglio comunale che, in forza degli artt. 52 e 59 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 48 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, abbia indicato periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, trattandosi di atto che ha il fine di delimitare il potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato e, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni idonea a costituire, anche con portata retroattiva, un indice di valutazione per l'Amministrazione ed il giudice, con funzione analoga agli studi di settore”).
Tuttavia proprio la presunzione di legittimità della delibera di Giunta (o del regolamento comunale), così ritenuta dall'orientamento di legittimità riportato, e la natura non imperativa della stessa, comporta, da un lato, che la stessa può indicare i valori anche relativamente ad anni pregressi (costituendo appunto il valore indicato una mera presunzione), dall'altro, in capo al ricorrente, l'onere di provare concretamente la non conformità dei valori di cui alla delibera a quelli di mercato, al fine di superare siffatta presunzione.
Orbene, nel caso di specie il ricorrente non ha affatto apportato elementi concreti a sostegno della pretesa erroneità della determinazione dei valori indicati, in quanto non ha specificato se e in che misura la servitù di passaggio di gasdotto avrebbe inciso sul valore dei terreni come determinato dal Comune, e ciò tanto più alla luce della perizia di stima prodotta da M.T. s.p.a. nel presente grado di giudizio.
In ordine a tale produzione, se ne rileva l'ammissibilità, alla luce della sentenza 36/2025 della Corte
Costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il divieto di nuove prove in giudizio di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo numero 220 del 2023, nella parte in cui prescrive che le modifiche apportate dall'articolo 1, comma 1, lettera bb) di tale decreto alla disciplina prevista dall'articolo
58 del decreto legislativo numero 546 del 1992 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, circostanza che ricorrente nel caso di specie, in quanto il presente giudizio è stato instaurato in primo grado prima dell'1.1.2024.
6) Il motivo sub f) è infine infondato, in quanto, come correttamente argomentato nella sentenza di primo grado, di fatto la ricorrente non ha avuto alcun pregiudizio dall'omessa applicazione del cumulo giuridico;
si rileva invero che, applicando alla sanzione più grave (euro 731,10) l'aumento fino al triplo, si sarebbe pervenuti, in concreto, ad una sanzione più alta rispetto a quella in concreto irrogata, pari a euro 1386,30, quindi corrispondente a meno del doppio della sanzione base e ben inferiore alla soglia massima del triplo prevista in caso di cumulo.
L'appello va pertanto integralmente rigettato, con soccombenza delle spese del presente grado in capo all'appellante; le spese sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e ss.mm.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna parte appellante al pagamento, in favore di MT Spa, delle competenze di lite relative al presente grado di giudizio, liquidate in euro 463,00, oltre accessori come per legge, con distrazione su richiesta.