Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01977/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01559/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1559 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Serena Riccio, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Montepaone, via Nazionale 84;
contro
Questura di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del decreto prot. n. -OMISSIS- del Questore di Catanzaro di revoca della licenza di porto di fucile uso caccia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. TU VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente agisce per l’annullamento del decreto prot. n. -OMISSIS-, con cui il Questore di Catanzaro gli ha revocato, a seguito di contraddittorio procedimentale, la licenza di porto di fucile per uso caccia, in conseguenza della querela del -OMISSIS- per minacce e lesioni sporta nei suoi confronti da-OMISSIS-.
Il deducente prospetta quindi l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione degli artt. degli art. 3 L. n. 241/1990, 43 R.D. n. 773/1931 nonché per vizio di eccesso di potere.
2. Resiste la p.a. intimata con memoria di stile.
3. All’udienza straordinaria del 14 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
4.1. Con la prima censura l’esponente lamenta che la Questura avrebbe omesso di motivare in ordine alla irrilevanza delle proprie deduzioni difensive.
L’assunto va disatteso in aderenza al consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, secondo cui “ la pubblica amministrazione, nell'ambito di un procedimento amministrativo, non ha un obbligo di puntuale motivazione e/o confutazione delle controdeduzioni presentate a seguito del preavviso di rigetto dell'istanza, considerato che le ragioni che ostano all'accoglimento delle controdeduzioni possono evincersi dalla motivazione del provvedimento di diniego ”, come nella vicenda in esame ( ex plurimis , T.A.R., Campania, Napoli, Sez. III, 8 febbraio 2021, n. 803).
4.2. Con una serie di rilievi, suscettibili di trattazione congiunta, il ricorrente contesta la congruenza e l’idoneità degli elementi posti a base della determinazione avversata e l’adeguatezza della motivazione, attesa la sua incensuratezza nonché l’ulteriore circostanza di avere egli stesso sporto querela nei riguardi di -OMISSIS-, avendo da lui subito un’aggressione.
Gli assunti vanno disattesi.
Utile, in via preliminare, è una ricognizione del quadro normativo inerente alla fattispecie in esame.
In particolare, l’art. 11 R.D. n. 773/1931 dispone che “ Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ”, mentre il successivo capoverso stabilisce che “ Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta ”.
Oltre al riportato comma 1 dell’art. 11, con riguardo ai reati che comportano l'automatismo preclusivo della conservazione o ottenimento della licenza di uso e detenzione di armi, l'art. 43, comma 1, R.D. n. 773/1931 dispone che “ … non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi ”. Il comma 2 dell’art. 43 aggiunge che “ La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi ”.
Delineato il quadro normativo di riferimento, rileva il Collegio che la resistente p.a. ha revocato al ricorrente il rinnovo del titolo di polizia non per l’automatismo previsto per i delitti e le condanne di cui agli artt. 11, comma 1, e dell’art. 43, comma 1 -posto che la fattispecie in esame non rientra in tali previsioni- ma in ragione di un non positivo apprezzamento sulla sua affidabilità e buona condotta dell’esponente, rispetto alle quali assume rilievo l’art. 11, comma 2 e l’art. 43, comma 2, R.D. n. 773/1931.
In base al tenore letterale dei sopra indicati precetti il giudizio soggettivo circa l’affidabilità del singolo sull’utilizzo delle armi è espressione di una valutazione che rientra nell’ambito della discrezionalità amministrativa, non sindacabile pertanto in sede giurisdizionale, se non ab externo, a fronte di un apprezzamento illogico e irragionevole.
All’autorità procedente è quindi riconosciuto un ampio margine di valutazione in ordine ai presupposti che giustificano o meno il rilascio o il mantenimento in capo agli interessati dei requisiti per il possesso di armi, non risultando dunque necessario che il comportamento da cui emerge il presupposto dell'atto di diniego sia acclarato nella sua rilevanza penale, bastando l’autonoma valutazione del comportamento medesimo da parte dell’amministrazione per prevenire eventuali effetti negativi per la sicurezza pubblica (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 maggio 2021, n. 3819).
In tale prospettiva quindi “è sufficiente che dalla considerazione del comportamento, quale si desume dai fatti oggetto di indagine, emerga anche per meri indizi l’assenza della perfetta sicurezza circa il buon utilizzo delle armi; né è necessaria un’istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale, poiché si tratta di un giudizio prognostico orientato a prevenire i pericoli che conseguono dall’uso delle armi ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 7 gennaio 2021, n. 137).
La giurisprudenza ha inoltre statuito che “ l'affidabilità e la buona condotta dell'istante possono essere desunti da sue condotte comunque significative, …, con la precisazione, però, che il relativo giudizio parte dai dati per giungere ad una ragionevole valutazione complessiva della loro rilevanza, così da desumerne il serio e non remoto pericolo di sua inaffidabilità e cattiva condotta inerente all'attività e, da qui, l'abuso del titolo stesso ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 4 luglio 2019, n. 4595; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 3 aprile 2018, n. 796).
Inoltre, “ il diniego di rinnovo del porto di fucile non contraddice un precedente provvedimento di rilascio, avendo l'autorità di polizia un'ampia potestà di riesame delle determinazioni già adottate, ove sopraggiungano o si riconsiderino circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego di autorizzazione; infatti, il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, il diniego di licenza e la revoca del porto d'armi non richiedono un oggettivo ed accertato abuso delle armi, bastando il motivato accertamento che il soggetto non dia affidamento di non abusarne ” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 14 aprile 2023, n. 591).
Alla luce delle riportate coordinate normative ed in applicazione della richiamata giurisprudenza, il compendio di elementi posto a base della determinazione avversata resiste ai rilievi del ricorrente.
L’autorità procedente ha invero ritenuto non plausibili le giustificazioni addotte dall’esponente, poiché dallo scambio di denunce tra il ricorrente e -OMISSIS-, proprio vicino di fondo, emerge l’attualità di tensioni ancora irrisolte tra le parti, riconducibili alla gestione di terreni agricoli contigui, incidenti negativamente sul possesso dei requisiti di affidabilità.
La valutazione compiuta del Questore, pertanto, è adeguatamente motivata, ragionevole e coerente, a fronte dell’esigenza di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, da presidiare anche rispetto all’interesse alla detenzione dell’arma da parte del singolo.
5. La domanda di annullamento è pertanto respinta.
6. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della mera difesa di stile dell’intimato Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO EA, Presidente
TU VA, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Caputi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TU VA | VO EA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.