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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/12/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 3729/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso congiuntamente presentato da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
difesi e rappresentati dagli Avv. PASTEGA GIOVANNI MARIA e BASILE ROSSANA, presso gli stessi elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
In punto: Separazione consensuale Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“Entrambi i coniugi confermano le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per
separazione consensuale depositato il 28.8.2025 e sottoscritto personalmente e chiedono che il Tribunale si pronunci in conformità.”
Per il Pubblico Ministero:
“Esprime parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.08.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio mediante rito civile in data 11.01.1997 a Venezia, regolarmente trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio al n. 6, Parte I, Ufficio 1, anno 1997, del medesimo Comune.
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 12.09.2025 per il 25.11.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 10.11.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 25.11.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigrafe.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis.51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite tra i coniugi:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto ed ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle annotazioni della emananda sentenza negli appositi registri;
2. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti, con vicendevole rinuncia alla corresponsione dell'assegno di mantenimento;
3. Non luogo a provvedere sulla assegnazione della casa coniugale cessata da oltre venti anni;
4. Non luogo a provvedere sui rapporti patrimoniali nascenti dal matrimonio, che i coniugi riconoscono di aver già tra loro integralmente regolato, con reciproca soddisfazione.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Nulla sulle spese di lite.
Venezia, 6.12.2025
La Presidente est. Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 3729/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso congiuntamente presentato da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
difesi e rappresentati dagli Avv. PASTEGA GIOVANNI MARIA e BASILE ROSSANA, presso gli stessi elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
In punto: Separazione consensuale Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“Entrambi i coniugi confermano le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per
separazione consensuale depositato il 28.8.2025 e sottoscritto personalmente e chiedono che il Tribunale si pronunci in conformità.”
Per il Pubblico Ministero:
“Esprime parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.08.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio mediante rito civile in data 11.01.1997 a Venezia, regolarmente trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio al n. 6, Parte I, Ufficio 1, anno 1997, del medesimo Comune.
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 12.09.2025 per il 25.11.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 10.11.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 25.11.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigrafe.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis.51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite tra i coniugi:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto ed ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle annotazioni della emananda sentenza negli appositi registri;
2. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti, con vicendevole rinuncia alla corresponsione dell'assegno di mantenimento;
3. Non luogo a provvedere sulla assegnazione della casa coniugale cessata da oltre venti anni;
4. Non luogo a provvedere sui rapporti patrimoniali nascenti dal matrimonio, che i coniugi riconoscono di aver già tra loro integralmente regolato, con reciproca soddisfazione.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Nulla sulle spese di lite.
Venezia, 6.12.2025
La Presidente est. Dott.ssa Lisa Micochero