CASS
Sentenza 3 ottobre 2022
Sentenza 3 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/10/2022, n. 37177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37177 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NT SA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OL NO che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 37177 Anno 2022 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 23/06/2022 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Roma, giudicando in sede di rinvio limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale (sentenza 40/2019 in ordine alla soglia minima della forchetta edittale di cui all'art.73 comma 1 Dpr 309/90), rideterminava la pena nei confronti di NT AN, in relazione a ipotesi di tentativo di importazione dal Sudamerica di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, sequestrati presso i porti di Amburgo e Rotterdam nel Marzo 2015, in complessivi anni quattro di reclusione ed euro 14.000 di multa. Il giudice distrettuale, chiamato a rideterminare la pena a seguito dell'intervento del giudice delle leggi in relazione alla forchetta edittale del reato di cui all'art. 73 comma 1 Dpr 309/90, assumeva alla base della determinazione la pena di anni nove di reclusione ed euro 30.000 di multa apportando poi la diminuzione, nella misura di un terzo per il tentativo ed un'altra riduzione in ragione del rito prescelto. 2. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto impugnazione la difesa del NT denunciando violazione di legge e vizio motivazionale, per carenza di motivazione, in ragione dei criteri edittali cui il giudice del rinvio si era ispirato, non avendo in alcun modo esplicitato le ragioni per cui avesse inteso discostarsi in maniera rilevante dal minimo editale con riferimento alla determinazione della pena base e al contenimento al minimo della riduzione per il tentativo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 motivo di ricorso è infondato in quanto l'annullamento della sentenza impugnata, con riferimento al trattamento sanzionatorio, si è limitato a recepire la pronuncia del giudice delle leggi il quale con sentenza 40/19 dichiarava la illegittimità costituzionale dell'art.73 comma 1 Dpr 309/90 nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni e il giudice del rinvio, nel fissare la misura della pena non ha fatto che ispirarsi ai principi che regolano l'onere motivazionale nella dosimetria della pena tra minimo e massimo del parametro edittale e a richiamare, sebbene implicitamente, gli argomenti addotti dai giudici di merito in ordine ai criteri da applicare al caso concreto, desumibili dall'art.133 cod.pen. 2. Sotto un primo profilo va Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'8/5/2013, Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, rv. 276288), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, rv. 245596). Nella specie la pena edittale della reclusione è stata indicata in misura di molto superiore alla media edittale, come previsto dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata. 2.1 Peraltro ad escludere gli asseriti vuoti motivazionali della sentenza impugnata soccorrono i richiami, seppure impliciti, alle decisioni di merito che, in relazione alle argomentazioni spese, non hanno formato oggetto di annullamento da parte del giudice di legittimità. In particolare la sentenza di primo grado ha affermato che la pena base non poteva essere attestata su criteri minimi edittali, in ragione di fattispecie dalla indubbia gravità (importazione di un rilevante quantitativo di sostanza stupefacente dal Sud America), in ragione del carico di stupefacente, della particolare onerosità dell'investimento e dello spessore criminale del NT "in grado di mantenere contatti con trafficanti di droga internazionali e di organizzare la spedizione di oltre trecento chili di sostanza stupefacente dal Sudamerica, pianificandone tutti i dettagli". Con argomenti del tutto logici e aderenti alle risultanze processuali il giudice di merito era altresì a spiegare le ragioni per cui la riduzione per il tentativo non poteva essere apportata in misura superiore al minimo, evidenziando che l'azione delittuosa era stata portata quasi a compimento attraverso l'acquisto dello stupefacente "dai trafficanti sudamericani e il carico della droga sulla nave, in un container" e che il reato di importazione non si era perfezionato "a causa dell'intervento delle forze dell'ordine nei porti tedeschi", che ne avevano impedito il successivo trasferimento nel porto di destinazione. 3. La decisione impugnata, la quale si richiama, seppure implicitamente, alle ragioni su cui si era orientata la dosimetria della pena da parte del primo giudice, si è limitata ad adeguare la sanzione alla nuova forchetta edittale introdotta per il delitto di cui all'art.73 comma 1 Dpr 309/90, partendo da una pena detentiva 2 t sensibilmente inferiore a quella indicata dal giudice di primo grado (dieci anni e mesi sei di reclusione), con valutazione pertanto congrua e rispettosa delle regole di giudizio sopra evidenziate. 4 . Il ricorso deve pertanto essere rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 23 Giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OL NO che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 37177 Anno 2022 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 23/06/2022 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Roma, giudicando in sede di rinvio limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale (sentenza 40/2019 in ordine alla soglia minima della forchetta edittale di cui all'art.73 comma 1 Dpr 309/90), rideterminava la pena nei confronti di NT AN, in relazione a ipotesi di tentativo di importazione dal Sudamerica di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, sequestrati presso i porti di Amburgo e Rotterdam nel Marzo 2015, in complessivi anni quattro di reclusione ed euro 14.000 di multa. Il giudice distrettuale, chiamato a rideterminare la pena a seguito dell'intervento del giudice delle leggi in relazione alla forchetta edittale del reato di cui all'art. 73 comma 1 Dpr 309/90, assumeva alla base della determinazione la pena di anni nove di reclusione ed euro 30.000 di multa apportando poi la diminuzione, nella misura di un terzo per il tentativo ed un'altra riduzione in ragione del rito prescelto. 2. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto impugnazione la difesa del NT denunciando violazione di legge e vizio motivazionale, per carenza di motivazione, in ragione dei criteri edittali cui il giudice del rinvio si era ispirato, non avendo in alcun modo esplicitato le ragioni per cui avesse inteso discostarsi in maniera rilevante dal minimo editale con riferimento alla determinazione della pena base e al contenimento al minimo della riduzione per il tentativo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 motivo di ricorso è infondato in quanto l'annullamento della sentenza impugnata, con riferimento al trattamento sanzionatorio, si è limitato a recepire la pronuncia del giudice delle leggi il quale con sentenza 40/19 dichiarava la illegittimità costituzionale dell'art.73 comma 1 Dpr 309/90 nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni e il giudice del rinvio, nel fissare la misura della pena non ha fatto che ispirarsi ai principi che regolano l'onere motivazionale nella dosimetria della pena tra minimo e massimo del parametro edittale e a richiamare, sebbene implicitamente, gli argomenti addotti dai giudici di merito in ordine ai criteri da applicare al caso concreto, desumibili dall'art.133 cod.pen. 2. Sotto un primo profilo va Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'8/5/2013, Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, rv. 276288), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, rv. 245596). Nella specie la pena edittale della reclusione è stata indicata in misura di molto superiore alla media edittale, come previsto dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata. 2.1 Peraltro ad escludere gli asseriti vuoti motivazionali della sentenza impugnata soccorrono i richiami, seppure impliciti, alle decisioni di merito che, in relazione alle argomentazioni spese, non hanno formato oggetto di annullamento da parte del giudice di legittimità. In particolare la sentenza di primo grado ha affermato che la pena base non poteva essere attestata su criteri minimi edittali, in ragione di fattispecie dalla indubbia gravità (importazione di un rilevante quantitativo di sostanza stupefacente dal Sud America), in ragione del carico di stupefacente, della particolare onerosità dell'investimento e dello spessore criminale del NT "in grado di mantenere contatti con trafficanti di droga internazionali e di organizzare la spedizione di oltre trecento chili di sostanza stupefacente dal Sudamerica, pianificandone tutti i dettagli". Con argomenti del tutto logici e aderenti alle risultanze processuali il giudice di merito era altresì a spiegare le ragioni per cui la riduzione per il tentativo non poteva essere apportata in misura superiore al minimo, evidenziando che l'azione delittuosa era stata portata quasi a compimento attraverso l'acquisto dello stupefacente "dai trafficanti sudamericani e il carico della droga sulla nave, in un container" e che il reato di importazione non si era perfezionato "a causa dell'intervento delle forze dell'ordine nei porti tedeschi", che ne avevano impedito il successivo trasferimento nel porto di destinazione. 3. La decisione impugnata, la quale si richiama, seppure implicitamente, alle ragioni su cui si era orientata la dosimetria della pena da parte del primo giudice, si è limitata ad adeguare la sanzione alla nuova forchetta edittale introdotta per il delitto di cui all'art.73 comma 1 Dpr 309/90, partendo da una pena detentiva 2 t sensibilmente inferiore a quella indicata dal giudice di primo grado (dieci anni e mesi sei di reclusione), con valutazione pertanto congrua e rispettosa delle regole di giudizio sopra evidenziate. 4 . Il ricorso deve pertanto essere rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 23 Giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente