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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/10/2025, n. 3384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3384 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa MB AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1138/2019 promossa da:
- (C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele C.F._1
Curcio presso il cui studio sito in Nola (NA) alla Via G. Amiranda
n. 30, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE contro
– (C.F. ) e Controparte_1 C.F._2
– (C.F. Controparte_2
), procuratori di se stessi, congiuntamente C.F._3
e disgiuntamente, ed elettivamente domiciliati in San Nicola La
Strada (CE), Via Le Teglie n. 15;
CONVENUTI
nonché
- (P.IVA , in Controparte_3 P.IVA_1 persona del suo l.r.p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio
Losco, presso il cui studio sito in Salerno, alla Via Scardillo n. 25, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA/TERZA CHIAMATA IN CAUSA nonché
Controparte_4
- (P.IVA , in persona del suo l.r.p.t, rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avv. Claudio Angelo Acampora ed elettivamente domiciliata come in atti;
CONVENUTA/TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI: con note scritte depositate ai sensi dell'art
127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
OGGETTO: responsabilità professionale;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, gli
[...]
avvocati e al fine di Controparte_1 Controparte_2 ottenere, previo accertamento della loro responsabilità professionale, il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza alla condotta negligente ed omissiva da essi tenuta nell'espletamento del loro mandato.
Precisamente, l'attrice ha rappresentato di aver ricoperto la carica di direttrice sanitaria presso “Istituto per lo studio e la cura del diabete s.r.l." fino a quando non veniva improvvisamente licenziata con comunicazione ricevuta in data 31.12.2013. In seguito a ciò, conferiva incarico professionale agli Avv.ti e CP_1 per compiere tutte le attività necessarie alla tutela dei CP_2 propri diritti e, in particolare, per impugnare il licenziamento comminato ingiustamente. Tuttavia, i professionisti incaricati non pag. 2/22 provvedevano alla formale impugnativa del licenziamento entro il termine perentorio e decadenziale di 60 giorni dalla ricezione della lettera del recesso, né si occupavano di notificare alla resistente società, nel medesimo termine decadenziale, il ricorso depositato innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, avente rg. n.
1969/2014. Sulla scorta di ciò, il giudice rigettava la domanda avanzata dall'istante, deducendo l'intervenuta decadenza dell'impugnativa del licenziamento e la preclusione dell'esame nel merito dei motivi di illegittimità dell'interruzione del rapporto lavorativo. Avverso detta ordinanza, i procuratori proponevano opposizione, la quale tuttavia veniva rigettata, con sentenza n.
457/2016, con la quale veniva confermata la precedente decisione.
Dello stesso avviso anche la Corte di Appello di Napoli, che respingeva l'impugnazione proposta dagli odierni convenuti con sentenza n. 1083/2017.
Nonostante il puntuale conferimento del mandato da parte dell'istante, i procuratori omettevano inoltre di depositare il ricorso in Cassazione, incorrendo così in una nuova decadenza.
Ulteriore inadempienza di parte convenuta, sarebbe emersa infine nella proposizione del ricorso ex art. 414 c.p.c. volto a ottenere la condanna al pagamento delle differenze retributive dovute a titolo di mansioni superiori, nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla lavoratrice per effetto dell'illegittimo comportamento datoriale: anche questa domanda, infatti, veniva rigettata con sentenza n. 2652/2016 del Tribunale di
SMCV che riteneva le allegazioni del ricorso introduttivo generiche e carenti.
pag. 3/22 Alla luce di quanto esposto, ha chiesto Parte_1 di accertare la negligenza professionale degli odierni convenuti, con la conseguente condanna degli stessi: alla restituzione del compenso erogato ai due procuratori sia per la soccombenza che per le spese professionali, relativamente ai diversi giudizi intrapresi;
alla corresponsione dell'indennità sostituiva della reintegrazione, ai sensi dell'art. 18 commi 1 e 3 della L. 300/70; al risarcimento del danno per il licenziamento nullo, ai sensi dell'art. 18 comma 2 della L. 300/70; al pagamento di un'indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 4,5, e 7 L. 300/70; e al risarcimento per la perdita di chance, il tutto nella misura determinata in corso di causa.
Si sono costituiti l'Avv. e l'Avv. Controparte_1 [...]
i quali hanno respinto ogni addebito di CP_2
responsabilità e sostenuto la correttezza del proprio operato professionale. In via subordinata, hanno chiesto di essere autorizzati alla chiamata in causa delle compagnie assicurative
- in forza della polizza assicurativa n. Controparte_3
IA9/2018/51061, stipulata dal convenuto - e CP_1 [...]
- in forza della polizza Controparte_4 assicurativa n. 7444825, stipulata dalla convenuta – al fine CP_2
di essere tenuti indenni, in caso di soccombenza.
Autorizzata la chiamata in causa delle due società assicurative, si sono costituite rispettivamente la Controparte_3
e la sollevando preliminarmente le
[...] Controparte_4 eccezioni di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione da parte dei legali convenuti, in conformità del D. Lgs. 28/2010 e l'inoperatività delle pag. 4/22 relative polizze assicurative per inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 1892 c.c. e ss., nonché per le clausole previste nei rispettivi contratti.
Nel merito, hanno dedotto l'infondatezza delle pretese avanzate dall'attrice, in quanto non provate;
in subordine, nel caso di accoglimento anche solo parziale della domanda, hanno chiesto di limitare l'esposizione debitoria della compagnia entro i limiti della franchigia e del massimale previsti dalle polizze azionate.
Così cristallizzato il tema della lite, la causa è stata assegnata alla scrivente in data 16.09.2025 e trattenuta in decisione, all'udienza del 10.04.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
La domanda è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
Sulla eccezione di procedibilità.
1. Innanzitutto, appare opportuno rigettare la censura di improcedibilità invocata dalle compagnie assicurative, in relazione al mancato esperimento della mediazione obbligatoria da parte dei convenuti, secondo i dettami del D. Lgs. 28/2010.
Va infatti rilevato che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost.; dunque, non possono essere interpretate in senso estensivo (Cass. 16092/12,
967/04 Cass. 16092/12, 967/04).
Ne consegue che, la locuzione “chi intende esercitare in giudizio un'azione” contenuta nell'art. 5 D. Lgs. 28/2010 deve essere interpretata come riferita esclusivamente all'attore che pag. 5/22 intenda instaurare un giudizio, mentre il dato testuale del comma 2 dell'art. 5 D. Lgs. 28/2010, “l'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza” deve essere inteso nel senso che l'eccezione di improcedibilità possa essere sollevata esclusivamente dal convenuto, qualificazione che il codice di rito riferisce al destinatario della vocatio in ius da parte attrice - la quale, peraltro, nel caso di specie, neppure ha esteso la domanda nei confronti dei terzi chiamati. L'ipotesi di dover esperire, in tempi diversi e nell'ambito di uno stesso giudizio, una pluralità di procedimenti di mediazione, comporterebbe un inevitabile ed eccessivo allungamento dei tempi di definizione del processo, incompatibile con il principio della ragionevole durata dello stesso. Pertanto, come è stato efficacemente ribadito nella giurisprudenza di merito: “la mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 del d. lgs. 28/2010 deve essere esperita unicamente in relazione alle domande proposte dall'attore nei confronti del convenuto ma non con riguardo alle domande proposte da quest'ultimo nei confronti di terzi chiamati in quanto a) una diversa soluzione comporterebbe un notevole allungamento dei tempi di definizione del processo, in contrasto con il principio di ragionevole durata dello stesso stabilito dall'art. 111 Cost.; b) le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga al diritto di azione, sono di stretta interpretazione;
c) l'art. 5 del d. lgs. 28/2010 menziona solo il convenuto quale soggetto legittimato a dedurre il difetto del previo esperimento del tentativo di conciliazione” (cfr. Trib. Palermo, ord.
pag. 6/22 27.02.2016; Trib. Napoli, sentenza n. 81/2023; Trib. Bari n.
1472/2025).
Alla luce di quanto precede, si ritiene che non sia operante alcuna condizione di procedibilità propedeutica alla chiamata in causa dei terzi in relazione ai rispettivi contratti assicurativi e che dunque l'eccezione avanzata sul punto sia infondata.
Sulla responsabilità professionale: la tardività dell'impugnazione.
Passando al merito della vicenda, la domanda relativa alla dedotta responsabilità professionale degli avvocati
[...]
e non appare meritevole di CP_1 Controparte_2
accoglimento.
Giova una premessa.
1. In diritto, la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ., da commisurare alla natura dell'attività esercitata.
Peraltro, non potendo il professionista garantire l'esito favorevole, auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni o altri eventuali errori in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (cfr.
Cass. 06/05/2020, n. 8516; Cass. 24/10/2017, n. 25112; Cass.
10/12/2012, n. 22376).
pag. 7/22 In particolare, è ormai orientamento consolidato che la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente.
Qualora si tratti dell'attività dell'avvocato, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita;
tale giudizio, da compiere sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica, è riservato al giudice di merito, con decisione non sindacabile dalla Corte di Cassazione se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici (cfr. Cass., sez.
III, sent. 22 maggio 2015, n. 10526).
La responsabilità dell'avvocato non può, dunque, affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone. (Cass., sez. II, sent. 2 febbraio 2016, n. 1984).
Più esattamente: “l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una
pag. 8/22 valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza
- circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta;
con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere
l'affermazione della responsabilità del legale, in quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora
l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone”(cfr. Cass., sez. III, sent. 28 giugno 2019, n. 17414).
In conclusione, per quanto concerne il profilo dell'accertamento della causalità, la Suprema Corte ha chiarito a più riprese che in materia vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", destinata a trovare applicazione in luogo del più stringente principio "dell'oltre ogni ragionevole dubbio" che regola, invece, la responsabilità penale.
Quanto al riparto dell'onere della prova, grava sul cliente, il quale alleghi di avere subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, dimostrare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
b) l'esistenza del danno, e cioè della lesione patrimoniale che deve essere specificatamente allegata e dimostrata nell'an e nel quantum, salvo il potere integrativo ex art. 1226 c.c. ove ne ricorrano i presupposti;
pag. 9/22 c) il nesso di causalità fra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Cass. Civ. Sez. III 18.04.2007)
Grava, di converso, sull'avvocato, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.p.c., l'onere di dimostrare di aver adempiuto la propria prestazione con la diligenza media richiesta dalla legge, diligenza valutata con riguardo alla natura dell'attività professionale esercitata.
2. Ciò premesso in punto di diritto, nella fattispecie in esame,
l'attrice ha dedotto che, nonostante il tempestivo Pt_1
conferimento dell'incarico - conferimento mai contestato da nessuna delle parti in giudizio - i convenuti procuratori non hanno provveduto alla formale impugnativa del suo licenziamento entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione dell'atto risolutivo, causando così la intervenuta decadenza del suo diritto.
In effetti la negligenza riscontrata è da confermare nella presente sede, sebbene per le ragioni che ci si approssima a spiegare nell'ambito del successivo paragrafo sulla valutazione prognostica dell'esito del giudizio di impugnazione del licenziamento, detta valutazione non sarà sufficiente all'accoglimento della domanda.
Invero, l'art. 6 della L. n. 604/66 come novellato dall'art 32 comma 1 della L. n. 183 del 2010, ratione temporis applicabile, prevede che: "Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà
pag. 10/22 del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso”.
La Suprema Corte poi, soffermandosi sulla natura ed i requisiti dell'atto di impugnazione del licenziamento, ha chiarito che si tratta di un atto unilaterale e recettizio, per il quale la legge richiede la forma scritta ad substantiam;
in particolare, il lavoratore, pur non essendo vincolato all'utilizzo di particolari tecnicismi e formule sacramentali, deve manifestare al datore di lavoro la propria volontà di contestare la legittimità del licenziamento in maniera chiara e inequivocabile.
Invero, “ai fini dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento ai sensi dell'art. 6, L. n. 604 del 1966, è sufficiente ogni atto scritto con cui il lavoratore manifesti al datore di lavoro, con qualsiasi termine, anche non tecnico, e senza formule prestabilite, la volontà di contestare la validità e l'efficacia del provvedimento, essendo in detta manifestazione di volontà implicita la riserva di tutela dei propri diritti davanti all'autorità giudiziaria” (Cass. civ. sez. lav., sent. n.17731/2023; cfr. Cass. n.
7405/1994 ma già Cass. 4750/1982).
Ora, avverso gli assunti attorei, i legali convenuti si sono difesi affermando di aver rispettato il termine decadenziale di 60 giorni previsto dalla normativa, mediante l'invio all' di Parte_2 una istanza di accesso agli atti, volta a conoscere il nominativo del nuovo Direttore Sanitario di “Istituto per lo Studio e la Cura del
Diabete s.r.l.” in sostituzione dell'attrice. Nella comunicazione, infatti, veniva dichiarato espressamente che la richiesta era diretta a
“… omissis… predisporre le più opportune strategie per la tutela in giudizio dei propri interessi e diritti… omissis…”, rendendo così
pag. 11/22 manifesta la volontà della lavoratrice di procedere alla contestazione del recesso del rapporto lavorativo. La nota oltretutto Parte era stata inviata all' in data 16.01.2014, per poi essere inoltrata da quest'ultima al datore di lavoro dell'attrice, dott. in data Per_1
30.01.2014, dunque entro il termine di impugnazione del licenziamento, comunicato a in data Parte_1
31.12.2013.
La censura non coglie nel segno.
Come asserito nelle diverse sentenze che si sono avvicendate sulla questione - puntualmente allegate nel fascicolo di parte attrice
– a tale istanza non può essere riconosciuto il valore di impugnativa stragiudiziale.
In primo luogo, pur non essendo vincolata ad alcun formalismo, l'impugnativa stragiudiziale deve comunque esprimere la volontà diretta e non equivoca del lavoratore di impugnare il licenziamento, sicché non ad ogni generica contestazione o doglianza al recesso datoriale può attribuirsi valore di impugnazione: nel caso di specie, nella istanza di accesso agli atti Parte inoltrata all dai legali convenuti, detta volontà non emerge con chiarezza, posto che l'atto appare finalizzato soltanto a conoscere il nominativo del nuovo direttore sanitario dell'istituto, adducendo la generica giustificazione di voler “predisporre le più opportune strategie per la tutela in giudizio dei propri interessi e diritti”, senza fare quindi alcun riferimento al comminato licenziamento della dott.ssa né alcuna specificazione in Pt_1 merito all'oggetto e al destinatario di questa eventuale 'tutela giudiziale'.
pag. 12/22 Sempre in violazione dell'art. 6 della L. n. 604/66 poi, Parte l'istanza era stata comunicata all' e non al datore di lavoro cui Parte veniva comunicata in seconda istanza dalla stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di consentire la partecipazione dell'Istituto al procedimento di accesso stante la sua natura di soggetto controinteressato, come evidenziato sia nella sentenza n. 457/2016 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sia nella successiva sentenza n. 1083/2017 della Corte d'Appello di
Napoli.
Altresì priva di valore probatorio, risulta il file pdf contenente la PEC che l'Avv. avrebbe inviato all'indirizzo certificato CP_2
del datore di lavoro il giorno 03.01.2014 per annunciare l'imminente predisposizione del ricorso avverso il licenziamento della dott.ssa la copia della schermata della casella di posta Pt_1
elettronica, prodotta da parte convenuta, si presenta sprovvista di data oltre che incompleta e come tale priva di alcun valore probatorio;
per di più, non può che generare diverse perplessità la circostanza che, un atto di tale preminenza, non sia mai stato allegato nelle diverse azioni giudiziali intraprese dai convenuti per dimostrare la corretta interruzione dei termini di decadenza.
Nella sentenza n. 457/2016, infine, con motivazione che pienamente si condivide, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha inoltre dedotto che “il ricorso, che contiene l'impugnativa del licenziamento, può essere idoneo ad evitare la decadenza ex art. 6
L. 604/66 solo se proposto, in virtù di quanto innanzi detto, nell'osservanza del termine di sessanta giorni. Al riguardo, la costante giurisprudenza di legittimità, condivisa dal giudicante, ha precisato che "il ricorso giudiziale recante l'impugnativa del
pag. 13/22 licenziamento individuale non è idoneo ad impedire la decadenza di cui all'art. 6 della legge n. 604 del 1966 se, entro il termine di sessanta giorni previsto da tale norma, è solo depositato in cancelleria e non anche portato a conoscenza del datore di lavoro mediante la notifica del ricorso medesimo con il relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione" (ex multis Cass.1l maggio
2006, n.10862; Cass. 21 aprile 2004, n.7625; Cass. 12 dicembre
1990, n. 11812). La ratio di tale orientamento è riconducibile alla natura giuridica dell'impugnativa del licenziamento. Come in precedenza è stato evidenziato, l'impugnativa è un atto sostanziale unilaterale recettizio per cui i suoi effetti si producono solo ed esclusivamente nel momento in cui viene portato a conoscenza nella sfera del destinatario, ne consegue, pertanto, che non è sufficiente il deposito del ricorso ma la notifica dello stesso unitamente al decreto di fissazione, in quanto è da quel momento che la controparte ha conoscenza della volontà del ricorrente di impugnare il provvedimento espulsivo. Mutuando tali principi al caso di specie osserva il Tribunale che parte ricorrente è incorsa in decadenza. Il termine dei sessanta giorni non è stato rispettato in quanto il ricorso è stato depositato in data 28.02.2014, ma notificato alla parte convenuta solo in data 03.05.2014, dunque, ben oltre il termine sessanta giorni decorrente dalla data di ricezione della raccomandata con cui è stato comminato il licenziamento”.
Di palmare evidenza, dunque, appare la negligenza dei legali convenuti nell'adempimento del loro mandato, non avendo curato la tempestiva impugnazione del licenziamento dell'odierna attrice,
pag. 14/22 sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, portando alla decadenza del suo diritto.
4. Neppure rileva che il Tribunale abbia sorvolato sull'eccezione di nullità del licenziamento di cui al capo 22 del ricorso.
Secondo i convenuti infatti detta nullità sfuggiva al termine decadenziale e dunque avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad esaminare comunque l'eccezione anche in presenza di un ricorso tardivo.
In realtà, la prospettazione difensiva dei convenuti non appare condivisibile, in quanto come precisato anche di recente dalla
Cassazione civile, sez. lav. , 06/05/2024 , n. 12125, ai sensi dell' art. 6, l. 15 luglio 1966, n. 604, il termine di decadenza di sessanta giorni per l'impugnativa del licenziamento intimatogli dal datore di lavoro, trova applicazione nei confronti di qualunque tipo di licenziamento, sia esso nullo, annullabile o inefficace, fatto salvo il licenziamento inesistente in quanto intimato oralmente.
Pertanto, anche l'assunto dei legali convenuti secondo il quale l'esame dell'eccezione di nullità sarebbe stata assorbente sulla tardività dell'impugnativa, è da ritenersi infondato.
Sulla valutazione prognostica dell'esito del giudizio di impugnazione del licenziamento.
1. Tanto esposto in merito alla negligente condotta dei legali convenuti, deve tuttavia valutarsi la pretesa sostanziale fatta valere con l'impugnativa del licenziamento, atteso che, come precisato dalla Cass. civ., sez. III, ord., 13 settembre 2024, n. 24670 non costituisce un interesse giuridicamente tutelabile quello a proporre una impugnazione infondata;
ne consegue che la tardiva pag. 15/22 proposizione, da parte dell'avvocato, di una domanda che sarebbe stata comunque priva di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisce per il cliente un danno risarcibile, e non fa sorgere per l'avvocato un obbligo risarcitorio, nemmeno sotto il profilo della perdita della chance della mera partecipazione al giudizio di impugnazione.
Ebbene, il corredo probatorio offerto in questo giudizio dall'istante non consente di ritenere che l'impugnativa del licenziamento avanzato ab origine dall'odierno istante avrebbe avuto esito positivo, qualora i due avvocati avessero correttamente adempiuto al loro mandato professionale.
Va premesso che nel nostro ordinamento la disciplina del licenziamento del dirigente è più elastica rispetto a quella degli altri lavoratori in ragione del ruolo apicale rivestito dai dirigenti come si connota per elevati margini di autonomia e responsabilità.
Infatti, come ribadito recentemente dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26609 del 2 ottobre 2025, la disciplina limitativa del potere di licenziamento di cui alle leggi n. 604/1966 e n.
300/1970 non è applicabile, ai sensi dell'art. 10 della legge n.
604/1966, ai dirigenti, e, ai fini dell'eventuale riconoscimento dell'indennità supplementare prevista per la categoria suddetta, occorre fare riferimento alla nozione contrattuale di giustificatezza che si discosta, sia nel piano soggettivo che su quello oggettivo, da quello di giustificato motivo ex art. 3, legge n. 604/1966, e di giusta causa ex art. 2119 c.c., trovando la sua ragione d'essere, in particolare, nel rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro in ragione delle mansioni affidate - suscettibile di essere leso anche da mera inadeguatezza rispetto ad aspettative riconoscibili ex
pag. 16/22 ante o da importante deviazione dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro (Cass. n. 27199/2018, n. 25145/2010).
Salvo diverse previsioni della contrattazione collettiva, quindi mentre per il licenziamento della generalità dei lavoratori è richiesta la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo soggettivo e/o oggettivo, per i dirigenti è sufficiente che il recesso non sia privo di “giustificatezza”.
Così è stato affermato che, nella valutazione globale ai fini della “giustificatezza” del licenziamento del dirigente, non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l'arbitrarietà del recesso, (sul punto, fra le altre, Cass. n. 34739 del 2019). Va poi rilevato, che il licenziamento individuale del dirigente d'azienda può fondarsi su ragioni oggettive concernenti esigenze di riorganizzazione aziendale, che non debbono necessariamente coincidere con l'impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di crisi tale da rendere particolarmente onerosa detta continuazione, dato che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica, garantita dall'art. 41 Cost. (ex plurimis, Cass. n. 12668 del 2016).
2. Nel caso di specie, l'attrice non ha fornito alcuna valida allegazione atta a dimostrare l'illegittimità e l'arbitrarietà del licenziato comminatole.
Tra gli atti depositati in questo giudizio non figura né il suo contratto di lavoro con “Istituto per lo Studio e la Cura del Diabete
s.r.l.” né soprattutto la comunicazione del suo licenziamento, di tal pag. 17/22 ché il contenuto di quest'ultima non può che essere ricostruito, in via parziale ed ipotetica, attraverso il contenuto delle diverse sentenze prodotte, precludendo a questo giudice una valutazione puntuale sulla adeguatezza delle motivazioni rappresentate per il recesso del rapporto di lavoro.
L'istante fa riferimento in svariate occasioni alla circostanza che il suo licenziamento costituisse un atto ritorsivo giunto al culmine di una lunga serie di diverbi avuti con il proprio datore di lavoro, ossia il rappresentante legale dell'istituto, il dott. Per_1
eppure l'assunto rimane del tutto sprovvisto di riscontro probatorio.
Altrettanto priva di pregio risulta poi l'eccezione secondo cui la prova dell'illegittimità del licenziamento risiederebbe nel fatto che il titolare dell'azienda, Dott. avrebbe nominato ed Per_1 assunto una nuova specialista per ricoprire la carica di direttrice sanitaria in sostituzione della Dott.ssa nonostante la Pt_1 motivazione addotta per la cessazione del rapporto lavorativo fosse
“il procrastinarsi della difficile situazione del settore sanitario” e dunque la conseguente necessità “di procedere con un piano di ristrutturazione aziendale”.
In primis, non è stato dimostrato che il dott. prima e il Per_2 dott. poi, siano subentrati nella medesima funzione Per_3
dirigenziale della Dott.ssa si rinviene soltanto una nota del Pt_1
Comune di Casagiove, scritta a mano, in cui viene fatto richiamo a un'autorizzazione del 05.05.2014, pervenuta in data 12.05.2024, in cui si prende atto del cambio della direzione sanitaria in favore di
– senza mai menzionare il dott. Persona_4 Per_2
Del resto, l'esigenza di ristrutturazione aziendale è compatibile anche con l'esigenza datoriale di individuare figure pag. 18/22 dirigenziali dotate di specifiche competenze oppure di accorpare più figure dirigenziali in un'unica professionalità. Peraltro, è verosimile che la ristrutturazione aziendale non sarebbe stata perseguita con l'eliminazione del direttore sanitario, non potendo l'istituto rimanere privo di una tale figura.
E nemmeno vi è prova che l'impresa avesse all'epoca più di
15 dipendenti. Dalla visura storica dell'azienda, depositata in atti, emerge soltanto il numero di dipendenti (comunque inferiore a 15) nelle annualità successive: pur dando per dimostrato l'assunto attoreo, dunque, la riduzione del numero di dipendenti intervenuta nel periodo successivo al licenziamento – quale emergente dalla visura – confermerebbe sotto altro aspetto la circostanza che l'azienda avesse effettivamente avviato un piano di ristrutturazione con riduzione del personale.
Infine, l'omessa allegazione di tutti gli atti dei giudizi intrapresi (tra i quali, ad esempio, la comparsa di costituzione del datore di lavoro, insieme alla documentazione difensiva allegata) rende difficile un esame completo del merito della domanda, circostanza che unitamente agli altri rilievi esposti, impedisce una valutazione prognostica sulla fondatezza dell'impugnativa del licenziamento, originariamente proposta dall'attrice Pt_1
3. Le considerazioni esposte in merito alla tardività del ricorso inoltre escludono certamente la responsabilità dei legali convenuti in relazione alla mancata proposizione del ricorso in Cassazione, posto che, con ogni verosimiglianza, sarebbe stata confermata la declaratoria di tardività per le motivazioni già illustrate. Peraltro, anche l'assunto dei legali convenuti secondo il quale l'esame dell'eccezione di nullità sarebbe stata assorbente sulla tardività
pag. 19/22 dell'impugnativa, era da ritenersi infondato, alla luce di quanto argomentato al punto 4 del § che precede.
4. Occorre infine precisare che – sebbene la riscontrata negligenza in ordine alla proposizione tardiva della domanda -
l'avvenuto pagamento degli oneri processuali del giudizio tardivo sostenuti dalla parte attrice (nei giudizi inammissibili) non costituisce danno 'rimborsabile', in quanto non direttamente causato dalla proposizione tardiva dell'impugnazione del licenziamento, perché questi sarebbero stati ugualmente dovuti anche per l'ipotesi di infondatezza del giudizio (si v. per espressione di analogo principio: Sent. Corte di Appello di Genova
N. 1319 2024 del 04.11.2024). Ipotesi che deve ritenersi la più probabile alla luce delle lacune probatorie innanzi passate in rassegna.
Sul ricorso ex art. 414 c.p.c.
1. Ugualmente infondata appare poi la doglianza dell'istante circa l'ulteriore inadempimento in cui sarebbero incorsi l'Avv.
e l'Avv. in relazione alla predisposizione del CP_1 CP_2 ricorso ex art. 414 c.p.c. nei confronti dell' “Istituto per lo studio e la cura del diabete s.r.l.”, volto a ottenere il pagamento delle differenze retributive dovute a titolo di mansioni superiori, nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla lavoratrice per effetto dell'illegittimo comportamento datoriale.
In riferimento a questa domanda, ancor più viene alla luce l'assoluta carenza del materiale probatorio fornito dalla Dott.ssa la quale si è limitata a depositare l'atto introduttivo del Pt_1
procedimento insieme alla relativa sentenza di rigetto nr. 2652/2016 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere: omettendo dunque pag. 20/22 qualsivoglia elemento a soccorso della fondatezza delle pretese avanzate in quel giudizio, avente ad oggetto appunto le decurtazioni retributive patite e l'illegittima condotta datoriale.
Come già statuito nella sentenza di rigetto n. 2652/2016, agli atti, “la determinazione giudiziale della giusta retribuzione, richiesta dalla ricorrente, esige, sempre la specifica allegazione, prima, e la positiva dimostra, poi, da parte dell'attore dell'oggetto su cui la valutazione deve avvenire, ovvero la deduzione e la prova della misura, in termini quantitativi oltre che qualitativi, della prestazione di fatto resa (cfr. ex multis Cass. 8097/2002; Cass.
13456/1992; Cass. 1836/1986)”.
Inoltre, come eccepito dai legali convenuti e dimostrato attraverso il deposito dei relativi atti, il mandato conferito agli
Avv.ti e è stato revocato dall'attrice ancor prima CP_1 CP_2
dell'udienza di comparizione innanzi al giudice adito – precisamente in data 15.12.2014 al fronte della udienza del
24.03.2015 – nel corso del quale il nuovo difensore si è limitato a far proprie tutte le istanze, eccezioni e conclusioni dei precedenti legali, senza articolare alcuna ulteriore difesa.
Anche la domanda risarcitoria de quo, deve quindi dichiararsi infondata, non essendo stata raggiunta la prova che, secondo un giudizio prognostico - probabilistico, in caso di un diverso contegno della difesa, questo giudizio avrebbe avuto un esito favorevole per l'attrice.
Sulle domande di manleva.
Il rigetto delle domande attoree assorbe l'esame delle domande di manleva proposte da parte convenuta nei confronti delle terze chiamate, comprese le relative eccezioni.
pag. 21/22 Sulle spese di lite.
La riscontrata e pacifica negligenza dei legali nel non curare l'impugnazione tempestiva del licenziamento è circostanza che ha rafforzato il proposito della presente azione e giustifica a parere di questo giudice – in quanto “grave ed eccezionale ragione” ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nella formulazione che segue la sentenza della
C.Cost 77/2018 – la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione respinta o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda proposta da nei Parte_1
confronti dei convenuti e Controparte_1 CP_2
;
[...]
- compensa le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 28.10.2025
Il giudice
Dott.ssa MB AL
pag. 22/22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa MB AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1138/2019 promossa da:
- (C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele C.F._1
Curcio presso il cui studio sito in Nola (NA) alla Via G. Amiranda
n. 30, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE contro
– (C.F. ) e Controparte_1 C.F._2
– (C.F. Controparte_2
), procuratori di se stessi, congiuntamente C.F._3
e disgiuntamente, ed elettivamente domiciliati in San Nicola La
Strada (CE), Via Le Teglie n. 15;
CONVENUTI
nonché
- (P.IVA , in Controparte_3 P.IVA_1 persona del suo l.r.p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio
Losco, presso il cui studio sito in Salerno, alla Via Scardillo n. 25, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA/TERZA CHIAMATA IN CAUSA nonché
Controparte_4
- (P.IVA , in persona del suo l.r.p.t, rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avv. Claudio Angelo Acampora ed elettivamente domiciliata come in atti;
CONVENUTA/TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI: con note scritte depositate ai sensi dell'art
127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
OGGETTO: responsabilità professionale;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, gli
[...]
avvocati e al fine di Controparte_1 Controparte_2 ottenere, previo accertamento della loro responsabilità professionale, il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza alla condotta negligente ed omissiva da essi tenuta nell'espletamento del loro mandato.
Precisamente, l'attrice ha rappresentato di aver ricoperto la carica di direttrice sanitaria presso “Istituto per lo studio e la cura del diabete s.r.l." fino a quando non veniva improvvisamente licenziata con comunicazione ricevuta in data 31.12.2013. In seguito a ciò, conferiva incarico professionale agli Avv.ti e CP_1 per compiere tutte le attività necessarie alla tutela dei CP_2 propri diritti e, in particolare, per impugnare il licenziamento comminato ingiustamente. Tuttavia, i professionisti incaricati non pag. 2/22 provvedevano alla formale impugnativa del licenziamento entro il termine perentorio e decadenziale di 60 giorni dalla ricezione della lettera del recesso, né si occupavano di notificare alla resistente società, nel medesimo termine decadenziale, il ricorso depositato innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, avente rg. n.
1969/2014. Sulla scorta di ciò, il giudice rigettava la domanda avanzata dall'istante, deducendo l'intervenuta decadenza dell'impugnativa del licenziamento e la preclusione dell'esame nel merito dei motivi di illegittimità dell'interruzione del rapporto lavorativo. Avverso detta ordinanza, i procuratori proponevano opposizione, la quale tuttavia veniva rigettata, con sentenza n.
457/2016, con la quale veniva confermata la precedente decisione.
Dello stesso avviso anche la Corte di Appello di Napoli, che respingeva l'impugnazione proposta dagli odierni convenuti con sentenza n. 1083/2017.
Nonostante il puntuale conferimento del mandato da parte dell'istante, i procuratori omettevano inoltre di depositare il ricorso in Cassazione, incorrendo così in una nuova decadenza.
Ulteriore inadempienza di parte convenuta, sarebbe emersa infine nella proposizione del ricorso ex art. 414 c.p.c. volto a ottenere la condanna al pagamento delle differenze retributive dovute a titolo di mansioni superiori, nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla lavoratrice per effetto dell'illegittimo comportamento datoriale: anche questa domanda, infatti, veniva rigettata con sentenza n. 2652/2016 del Tribunale di
SMCV che riteneva le allegazioni del ricorso introduttivo generiche e carenti.
pag. 3/22 Alla luce di quanto esposto, ha chiesto Parte_1 di accertare la negligenza professionale degli odierni convenuti, con la conseguente condanna degli stessi: alla restituzione del compenso erogato ai due procuratori sia per la soccombenza che per le spese professionali, relativamente ai diversi giudizi intrapresi;
alla corresponsione dell'indennità sostituiva della reintegrazione, ai sensi dell'art. 18 commi 1 e 3 della L. 300/70; al risarcimento del danno per il licenziamento nullo, ai sensi dell'art. 18 comma 2 della L. 300/70; al pagamento di un'indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 4,5, e 7 L. 300/70; e al risarcimento per la perdita di chance, il tutto nella misura determinata in corso di causa.
Si sono costituiti l'Avv. e l'Avv. Controparte_1 [...]
i quali hanno respinto ogni addebito di CP_2
responsabilità e sostenuto la correttezza del proprio operato professionale. In via subordinata, hanno chiesto di essere autorizzati alla chiamata in causa delle compagnie assicurative
- in forza della polizza assicurativa n. Controparte_3
IA9/2018/51061, stipulata dal convenuto - e CP_1 [...]
- in forza della polizza Controparte_4 assicurativa n. 7444825, stipulata dalla convenuta – al fine CP_2
di essere tenuti indenni, in caso di soccombenza.
Autorizzata la chiamata in causa delle due società assicurative, si sono costituite rispettivamente la Controparte_3
e la sollevando preliminarmente le
[...] Controparte_4 eccezioni di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione da parte dei legali convenuti, in conformità del D. Lgs. 28/2010 e l'inoperatività delle pag. 4/22 relative polizze assicurative per inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 1892 c.c. e ss., nonché per le clausole previste nei rispettivi contratti.
Nel merito, hanno dedotto l'infondatezza delle pretese avanzate dall'attrice, in quanto non provate;
in subordine, nel caso di accoglimento anche solo parziale della domanda, hanno chiesto di limitare l'esposizione debitoria della compagnia entro i limiti della franchigia e del massimale previsti dalle polizze azionate.
Così cristallizzato il tema della lite, la causa è stata assegnata alla scrivente in data 16.09.2025 e trattenuta in decisione, all'udienza del 10.04.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
La domanda è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
Sulla eccezione di procedibilità.
1. Innanzitutto, appare opportuno rigettare la censura di improcedibilità invocata dalle compagnie assicurative, in relazione al mancato esperimento della mediazione obbligatoria da parte dei convenuti, secondo i dettami del D. Lgs. 28/2010.
Va infatti rilevato che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost.; dunque, non possono essere interpretate in senso estensivo (Cass. 16092/12,
967/04 Cass. 16092/12, 967/04).
Ne consegue che, la locuzione “chi intende esercitare in giudizio un'azione” contenuta nell'art. 5 D. Lgs. 28/2010 deve essere interpretata come riferita esclusivamente all'attore che pag. 5/22 intenda instaurare un giudizio, mentre il dato testuale del comma 2 dell'art. 5 D. Lgs. 28/2010, “l'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza” deve essere inteso nel senso che l'eccezione di improcedibilità possa essere sollevata esclusivamente dal convenuto, qualificazione che il codice di rito riferisce al destinatario della vocatio in ius da parte attrice - la quale, peraltro, nel caso di specie, neppure ha esteso la domanda nei confronti dei terzi chiamati. L'ipotesi di dover esperire, in tempi diversi e nell'ambito di uno stesso giudizio, una pluralità di procedimenti di mediazione, comporterebbe un inevitabile ed eccessivo allungamento dei tempi di definizione del processo, incompatibile con il principio della ragionevole durata dello stesso. Pertanto, come è stato efficacemente ribadito nella giurisprudenza di merito: “la mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 del d. lgs. 28/2010 deve essere esperita unicamente in relazione alle domande proposte dall'attore nei confronti del convenuto ma non con riguardo alle domande proposte da quest'ultimo nei confronti di terzi chiamati in quanto a) una diversa soluzione comporterebbe un notevole allungamento dei tempi di definizione del processo, in contrasto con il principio di ragionevole durata dello stesso stabilito dall'art. 111 Cost.; b) le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga al diritto di azione, sono di stretta interpretazione;
c) l'art. 5 del d. lgs. 28/2010 menziona solo il convenuto quale soggetto legittimato a dedurre il difetto del previo esperimento del tentativo di conciliazione” (cfr. Trib. Palermo, ord.
pag. 6/22 27.02.2016; Trib. Napoli, sentenza n. 81/2023; Trib. Bari n.
1472/2025).
Alla luce di quanto precede, si ritiene che non sia operante alcuna condizione di procedibilità propedeutica alla chiamata in causa dei terzi in relazione ai rispettivi contratti assicurativi e che dunque l'eccezione avanzata sul punto sia infondata.
Sulla responsabilità professionale: la tardività dell'impugnazione.
Passando al merito della vicenda, la domanda relativa alla dedotta responsabilità professionale degli avvocati
[...]
e non appare meritevole di CP_1 Controparte_2
accoglimento.
Giova una premessa.
1. In diritto, la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ., da commisurare alla natura dell'attività esercitata.
Peraltro, non potendo il professionista garantire l'esito favorevole, auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni o altri eventuali errori in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (cfr.
Cass. 06/05/2020, n. 8516; Cass. 24/10/2017, n. 25112; Cass.
10/12/2012, n. 22376).
pag. 7/22 In particolare, è ormai orientamento consolidato che la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente.
Qualora si tratti dell'attività dell'avvocato, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita;
tale giudizio, da compiere sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica, è riservato al giudice di merito, con decisione non sindacabile dalla Corte di Cassazione se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici (cfr. Cass., sez.
III, sent. 22 maggio 2015, n. 10526).
La responsabilità dell'avvocato non può, dunque, affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone. (Cass., sez. II, sent. 2 febbraio 2016, n. 1984).
Più esattamente: “l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una
pag. 8/22 valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza
- circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta;
con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere
l'affermazione della responsabilità del legale, in quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora
l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone”(cfr. Cass., sez. III, sent. 28 giugno 2019, n. 17414).
In conclusione, per quanto concerne il profilo dell'accertamento della causalità, la Suprema Corte ha chiarito a più riprese che in materia vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", destinata a trovare applicazione in luogo del più stringente principio "dell'oltre ogni ragionevole dubbio" che regola, invece, la responsabilità penale.
Quanto al riparto dell'onere della prova, grava sul cliente, il quale alleghi di avere subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, dimostrare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
b) l'esistenza del danno, e cioè della lesione patrimoniale che deve essere specificatamente allegata e dimostrata nell'an e nel quantum, salvo il potere integrativo ex art. 1226 c.c. ove ne ricorrano i presupposti;
pag. 9/22 c) il nesso di causalità fra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Cass. Civ. Sez. III 18.04.2007)
Grava, di converso, sull'avvocato, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.p.c., l'onere di dimostrare di aver adempiuto la propria prestazione con la diligenza media richiesta dalla legge, diligenza valutata con riguardo alla natura dell'attività professionale esercitata.
2. Ciò premesso in punto di diritto, nella fattispecie in esame,
l'attrice ha dedotto che, nonostante il tempestivo Pt_1
conferimento dell'incarico - conferimento mai contestato da nessuna delle parti in giudizio - i convenuti procuratori non hanno provveduto alla formale impugnativa del suo licenziamento entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione dell'atto risolutivo, causando così la intervenuta decadenza del suo diritto.
In effetti la negligenza riscontrata è da confermare nella presente sede, sebbene per le ragioni che ci si approssima a spiegare nell'ambito del successivo paragrafo sulla valutazione prognostica dell'esito del giudizio di impugnazione del licenziamento, detta valutazione non sarà sufficiente all'accoglimento della domanda.
Invero, l'art. 6 della L. n. 604/66 come novellato dall'art 32 comma 1 della L. n. 183 del 2010, ratione temporis applicabile, prevede che: "Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà
pag. 10/22 del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso”.
La Suprema Corte poi, soffermandosi sulla natura ed i requisiti dell'atto di impugnazione del licenziamento, ha chiarito che si tratta di un atto unilaterale e recettizio, per il quale la legge richiede la forma scritta ad substantiam;
in particolare, il lavoratore, pur non essendo vincolato all'utilizzo di particolari tecnicismi e formule sacramentali, deve manifestare al datore di lavoro la propria volontà di contestare la legittimità del licenziamento in maniera chiara e inequivocabile.
Invero, “ai fini dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento ai sensi dell'art. 6, L. n. 604 del 1966, è sufficiente ogni atto scritto con cui il lavoratore manifesti al datore di lavoro, con qualsiasi termine, anche non tecnico, e senza formule prestabilite, la volontà di contestare la validità e l'efficacia del provvedimento, essendo in detta manifestazione di volontà implicita la riserva di tutela dei propri diritti davanti all'autorità giudiziaria” (Cass. civ. sez. lav., sent. n.17731/2023; cfr. Cass. n.
7405/1994 ma già Cass. 4750/1982).
Ora, avverso gli assunti attorei, i legali convenuti si sono difesi affermando di aver rispettato il termine decadenziale di 60 giorni previsto dalla normativa, mediante l'invio all' di Parte_2 una istanza di accesso agli atti, volta a conoscere il nominativo del nuovo Direttore Sanitario di “Istituto per lo Studio e la Cura del
Diabete s.r.l.” in sostituzione dell'attrice. Nella comunicazione, infatti, veniva dichiarato espressamente che la richiesta era diretta a
“… omissis… predisporre le più opportune strategie per la tutela in giudizio dei propri interessi e diritti… omissis…”, rendendo così
pag. 11/22 manifesta la volontà della lavoratrice di procedere alla contestazione del recesso del rapporto lavorativo. La nota oltretutto Parte era stata inviata all' in data 16.01.2014, per poi essere inoltrata da quest'ultima al datore di lavoro dell'attrice, dott. in data Per_1
30.01.2014, dunque entro il termine di impugnazione del licenziamento, comunicato a in data Parte_1
31.12.2013.
La censura non coglie nel segno.
Come asserito nelle diverse sentenze che si sono avvicendate sulla questione - puntualmente allegate nel fascicolo di parte attrice
– a tale istanza non può essere riconosciuto il valore di impugnativa stragiudiziale.
In primo luogo, pur non essendo vincolata ad alcun formalismo, l'impugnativa stragiudiziale deve comunque esprimere la volontà diretta e non equivoca del lavoratore di impugnare il licenziamento, sicché non ad ogni generica contestazione o doglianza al recesso datoriale può attribuirsi valore di impugnazione: nel caso di specie, nella istanza di accesso agli atti Parte inoltrata all dai legali convenuti, detta volontà non emerge con chiarezza, posto che l'atto appare finalizzato soltanto a conoscere il nominativo del nuovo direttore sanitario dell'istituto, adducendo la generica giustificazione di voler “predisporre le più opportune strategie per la tutela in giudizio dei propri interessi e diritti”, senza fare quindi alcun riferimento al comminato licenziamento della dott.ssa né alcuna specificazione in Pt_1 merito all'oggetto e al destinatario di questa eventuale 'tutela giudiziale'.
pag. 12/22 Sempre in violazione dell'art. 6 della L. n. 604/66 poi, Parte l'istanza era stata comunicata all' e non al datore di lavoro cui Parte veniva comunicata in seconda istanza dalla stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di consentire la partecipazione dell'Istituto al procedimento di accesso stante la sua natura di soggetto controinteressato, come evidenziato sia nella sentenza n. 457/2016 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sia nella successiva sentenza n. 1083/2017 della Corte d'Appello di
Napoli.
Altresì priva di valore probatorio, risulta il file pdf contenente la PEC che l'Avv. avrebbe inviato all'indirizzo certificato CP_2
del datore di lavoro il giorno 03.01.2014 per annunciare l'imminente predisposizione del ricorso avverso il licenziamento della dott.ssa la copia della schermata della casella di posta Pt_1
elettronica, prodotta da parte convenuta, si presenta sprovvista di data oltre che incompleta e come tale priva di alcun valore probatorio;
per di più, non può che generare diverse perplessità la circostanza che, un atto di tale preminenza, non sia mai stato allegato nelle diverse azioni giudiziali intraprese dai convenuti per dimostrare la corretta interruzione dei termini di decadenza.
Nella sentenza n. 457/2016, infine, con motivazione che pienamente si condivide, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha inoltre dedotto che “il ricorso, che contiene l'impugnativa del licenziamento, può essere idoneo ad evitare la decadenza ex art. 6
L. 604/66 solo se proposto, in virtù di quanto innanzi detto, nell'osservanza del termine di sessanta giorni. Al riguardo, la costante giurisprudenza di legittimità, condivisa dal giudicante, ha precisato che "il ricorso giudiziale recante l'impugnativa del
pag. 13/22 licenziamento individuale non è idoneo ad impedire la decadenza di cui all'art. 6 della legge n. 604 del 1966 se, entro il termine di sessanta giorni previsto da tale norma, è solo depositato in cancelleria e non anche portato a conoscenza del datore di lavoro mediante la notifica del ricorso medesimo con il relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione" (ex multis Cass.1l maggio
2006, n.10862; Cass. 21 aprile 2004, n.7625; Cass. 12 dicembre
1990, n. 11812). La ratio di tale orientamento è riconducibile alla natura giuridica dell'impugnativa del licenziamento. Come in precedenza è stato evidenziato, l'impugnativa è un atto sostanziale unilaterale recettizio per cui i suoi effetti si producono solo ed esclusivamente nel momento in cui viene portato a conoscenza nella sfera del destinatario, ne consegue, pertanto, che non è sufficiente il deposito del ricorso ma la notifica dello stesso unitamente al decreto di fissazione, in quanto è da quel momento che la controparte ha conoscenza della volontà del ricorrente di impugnare il provvedimento espulsivo. Mutuando tali principi al caso di specie osserva il Tribunale che parte ricorrente è incorsa in decadenza. Il termine dei sessanta giorni non è stato rispettato in quanto il ricorso è stato depositato in data 28.02.2014, ma notificato alla parte convenuta solo in data 03.05.2014, dunque, ben oltre il termine sessanta giorni decorrente dalla data di ricezione della raccomandata con cui è stato comminato il licenziamento”.
Di palmare evidenza, dunque, appare la negligenza dei legali convenuti nell'adempimento del loro mandato, non avendo curato la tempestiva impugnazione del licenziamento dell'odierna attrice,
pag. 14/22 sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, portando alla decadenza del suo diritto.
4. Neppure rileva che il Tribunale abbia sorvolato sull'eccezione di nullità del licenziamento di cui al capo 22 del ricorso.
Secondo i convenuti infatti detta nullità sfuggiva al termine decadenziale e dunque avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad esaminare comunque l'eccezione anche in presenza di un ricorso tardivo.
In realtà, la prospettazione difensiva dei convenuti non appare condivisibile, in quanto come precisato anche di recente dalla
Cassazione civile, sez. lav. , 06/05/2024 , n. 12125, ai sensi dell' art. 6, l. 15 luglio 1966, n. 604, il termine di decadenza di sessanta giorni per l'impugnativa del licenziamento intimatogli dal datore di lavoro, trova applicazione nei confronti di qualunque tipo di licenziamento, sia esso nullo, annullabile o inefficace, fatto salvo il licenziamento inesistente in quanto intimato oralmente.
Pertanto, anche l'assunto dei legali convenuti secondo il quale l'esame dell'eccezione di nullità sarebbe stata assorbente sulla tardività dell'impugnativa, è da ritenersi infondato.
Sulla valutazione prognostica dell'esito del giudizio di impugnazione del licenziamento.
1. Tanto esposto in merito alla negligente condotta dei legali convenuti, deve tuttavia valutarsi la pretesa sostanziale fatta valere con l'impugnativa del licenziamento, atteso che, come precisato dalla Cass. civ., sez. III, ord., 13 settembre 2024, n. 24670 non costituisce un interesse giuridicamente tutelabile quello a proporre una impugnazione infondata;
ne consegue che la tardiva pag. 15/22 proposizione, da parte dell'avvocato, di una domanda che sarebbe stata comunque priva di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisce per il cliente un danno risarcibile, e non fa sorgere per l'avvocato un obbligo risarcitorio, nemmeno sotto il profilo della perdita della chance della mera partecipazione al giudizio di impugnazione.
Ebbene, il corredo probatorio offerto in questo giudizio dall'istante non consente di ritenere che l'impugnativa del licenziamento avanzato ab origine dall'odierno istante avrebbe avuto esito positivo, qualora i due avvocati avessero correttamente adempiuto al loro mandato professionale.
Va premesso che nel nostro ordinamento la disciplina del licenziamento del dirigente è più elastica rispetto a quella degli altri lavoratori in ragione del ruolo apicale rivestito dai dirigenti come si connota per elevati margini di autonomia e responsabilità.
Infatti, come ribadito recentemente dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26609 del 2 ottobre 2025, la disciplina limitativa del potere di licenziamento di cui alle leggi n. 604/1966 e n.
300/1970 non è applicabile, ai sensi dell'art. 10 della legge n.
604/1966, ai dirigenti, e, ai fini dell'eventuale riconoscimento dell'indennità supplementare prevista per la categoria suddetta, occorre fare riferimento alla nozione contrattuale di giustificatezza che si discosta, sia nel piano soggettivo che su quello oggettivo, da quello di giustificato motivo ex art. 3, legge n. 604/1966, e di giusta causa ex art. 2119 c.c., trovando la sua ragione d'essere, in particolare, nel rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro in ragione delle mansioni affidate - suscettibile di essere leso anche da mera inadeguatezza rispetto ad aspettative riconoscibili ex
pag. 16/22 ante o da importante deviazione dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro (Cass. n. 27199/2018, n. 25145/2010).
Salvo diverse previsioni della contrattazione collettiva, quindi mentre per il licenziamento della generalità dei lavoratori è richiesta la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo soggettivo e/o oggettivo, per i dirigenti è sufficiente che il recesso non sia privo di “giustificatezza”.
Così è stato affermato che, nella valutazione globale ai fini della “giustificatezza” del licenziamento del dirigente, non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l'arbitrarietà del recesso, (sul punto, fra le altre, Cass. n. 34739 del 2019). Va poi rilevato, che il licenziamento individuale del dirigente d'azienda può fondarsi su ragioni oggettive concernenti esigenze di riorganizzazione aziendale, che non debbono necessariamente coincidere con l'impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di crisi tale da rendere particolarmente onerosa detta continuazione, dato che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica, garantita dall'art. 41 Cost. (ex plurimis, Cass. n. 12668 del 2016).
2. Nel caso di specie, l'attrice non ha fornito alcuna valida allegazione atta a dimostrare l'illegittimità e l'arbitrarietà del licenziato comminatole.
Tra gli atti depositati in questo giudizio non figura né il suo contratto di lavoro con “Istituto per lo Studio e la Cura del Diabete
s.r.l.” né soprattutto la comunicazione del suo licenziamento, di tal pag. 17/22 ché il contenuto di quest'ultima non può che essere ricostruito, in via parziale ed ipotetica, attraverso il contenuto delle diverse sentenze prodotte, precludendo a questo giudice una valutazione puntuale sulla adeguatezza delle motivazioni rappresentate per il recesso del rapporto di lavoro.
L'istante fa riferimento in svariate occasioni alla circostanza che il suo licenziamento costituisse un atto ritorsivo giunto al culmine di una lunga serie di diverbi avuti con il proprio datore di lavoro, ossia il rappresentante legale dell'istituto, il dott. Per_1
eppure l'assunto rimane del tutto sprovvisto di riscontro probatorio.
Altrettanto priva di pregio risulta poi l'eccezione secondo cui la prova dell'illegittimità del licenziamento risiederebbe nel fatto che il titolare dell'azienda, Dott. avrebbe nominato ed Per_1 assunto una nuova specialista per ricoprire la carica di direttrice sanitaria in sostituzione della Dott.ssa nonostante la Pt_1 motivazione addotta per la cessazione del rapporto lavorativo fosse
“il procrastinarsi della difficile situazione del settore sanitario” e dunque la conseguente necessità “di procedere con un piano di ristrutturazione aziendale”.
In primis, non è stato dimostrato che il dott. prima e il Per_2 dott. poi, siano subentrati nella medesima funzione Per_3
dirigenziale della Dott.ssa si rinviene soltanto una nota del Pt_1
Comune di Casagiove, scritta a mano, in cui viene fatto richiamo a un'autorizzazione del 05.05.2014, pervenuta in data 12.05.2024, in cui si prende atto del cambio della direzione sanitaria in favore di
– senza mai menzionare il dott. Persona_4 Per_2
Del resto, l'esigenza di ristrutturazione aziendale è compatibile anche con l'esigenza datoriale di individuare figure pag. 18/22 dirigenziali dotate di specifiche competenze oppure di accorpare più figure dirigenziali in un'unica professionalità. Peraltro, è verosimile che la ristrutturazione aziendale non sarebbe stata perseguita con l'eliminazione del direttore sanitario, non potendo l'istituto rimanere privo di una tale figura.
E nemmeno vi è prova che l'impresa avesse all'epoca più di
15 dipendenti. Dalla visura storica dell'azienda, depositata in atti, emerge soltanto il numero di dipendenti (comunque inferiore a 15) nelle annualità successive: pur dando per dimostrato l'assunto attoreo, dunque, la riduzione del numero di dipendenti intervenuta nel periodo successivo al licenziamento – quale emergente dalla visura – confermerebbe sotto altro aspetto la circostanza che l'azienda avesse effettivamente avviato un piano di ristrutturazione con riduzione del personale.
Infine, l'omessa allegazione di tutti gli atti dei giudizi intrapresi (tra i quali, ad esempio, la comparsa di costituzione del datore di lavoro, insieme alla documentazione difensiva allegata) rende difficile un esame completo del merito della domanda, circostanza che unitamente agli altri rilievi esposti, impedisce una valutazione prognostica sulla fondatezza dell'impugnativa del licenziamento, originariamente proposta dall'attrice Pt_1
3. Le considerazioni esposte in merito alla tardività del ricorso inoltre escludono certamente la responsabilità dei legali convenuti in relazione alla mancata proposizione del ricorso in Cassazione, posto che, con ogni verosimiglianza, sarebbe stata confermata la declaratoria di tardività per le motivazioni già illustrate. Peraltro, anche l'assunto dei legali convenuti secondo il quale l'esame dell'eccezione di nullità sarebbe stata assorbente sulla tardività
pag. 19/22 dell'impugnativa, era da ritenersi infondato, alla luce di quanto argomentato al punto 4 del § che precede.
4. Occorre infine precisare che – sebbene la riscontrata negligenza in ordine alla proposizione tardiva della domanda -
l'avvenuto pagamento degli oneri processuali del giudizio tardivo sostenuti dalla parte attrice (nei giudizi inammissibili) non costituisce danno 'rimborsabile', in quanto non direttamente causato dalla proposizione tardiva dell'impugnazione del licenziamento, perché questi sarebbero stati ugualmente dovuti anche per l'ipotesi di infondatezza del giudizio (si v. per espressione di analogo principio: Sent. Corte di Appello di Genova
N. 1319 2024 del 04.11.2024). Ipotesi che deve ritenersi la più probabile alla luce delle lacune probatorie innanzi passate in rassegna.
Sul ricorso ex art. 414 c.p.c.
1. Ugualmente infondata appare poi la doglianza dell'istante circa l'ulteriore inadempimento in cui sarebbero incorsi l'Avv.
e l'Avv. in relazione alla predisposizione del CP_1 CP_2 ricorso ex art. 414 c.p.c. nei confronti dell' “Istituto per lo studio e la cura del diabete s.r.l.”, volto a ottenere il pagamento delle differenze retributive dovute a titolo di mansioni superiori, nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla lavoratrice per effetto dell'illegittimo comportamento datoriale.
In riferimento a questa domanda, ancor più viene alla luce l'assoluta carenza del materiale probatorio fornito dalla Dott.ssa la quale si è limitata a depositare l'atto introduttivo del Pt_1
procedimento insieme alla relativa sentenza di rigetto nr. 2652/2016 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere: omettendo dunque pag. 20/22 qualsivoglia elemento a soccorso della fondatezza delle pretese avanzate in quel giudizio, avente ad oggetto appunto le decurtazioni retributive patite e l'illegittima condotta datoriale.
Come già statuito nella sentenza di rigetto n. 2652/2016, agli atti, “la determinazione giudiziale della giusta retribuzione, richiesta dalla ricorrente, esige, sempre la specifica allegazione, prima, e la positiva dimostra, poi, da parte dell'attore dell'oggetto su cui la valutazione deve avvenire, ovvero la deduzione e la prova della misura, in termini quantitativi oltre che qualitativi, della prestazione di fatto resa (cfr. ex multis Cass. 8097/2002; Cass.
13456/1992; Cass. 1836/1986)”.
Inoltre, come eccepito dai legali convenuti e dimostrato attraverso il deposito dei relativi atti, il mandato conferito agli
Avv.ti e è stato revocato dall'attrice ancor prima CP_1 CP_2
dell'udienza di comparizione innanzi al giudice adito – precisamente in data 15.12.2014 al fronte della udienza del
24.03.2015 – nel corso del quale il nuovo difensore si è limitato a far proprie tutte le istanze, eccezioni e conclusioni dei precedenti legali, senza articolare alcuna ulteriore difesa.
Anche la domanda risarcitoria de quo, deve quindi dichiararsi infondata, non essendo stata raggiunta la prova che, secondo un giudizio prognostico - probabilistico, in caso di un diverso contegno della difesa, questo giudizio avrebbe avuto un esito favorevole per l'attrice.
Sulle domande di manleva.
Il rigetto delle domande attoree assorbe l'esame delle domande di manleva proposte da parte convenuta nei confronti delle terze chiamate, comprese le relative eccezioni.
pag. 21/22 Sulle spese di lite.
La riscontrata e pacifica negligenza dei legali nel non curare l'impugnazione tempestiva del licenziamento è circostanza che ha rafforzato il proposito della presente azione e giustifica a parere di questo giudice – in quanto “grave ed eccezionale ragione” ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nella formulazione che segue la sentenza della
C.Cost 77/2018 – la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione respinta o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda proposta da nei Parte_1
confronti dei convenuti e Controparte_1 CP_2
;
[...]
- compensa le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 28.10.2025
Il giudice
Dott.ssa MB AL
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