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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 634/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CASCINO GIANCARLO VINCENZO, Presidente e Relatore
CARUSO ANTONIO, Giudice
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3118/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500001790000 IRPEF-ALTRO 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500001790000 IRPEF-ALTRO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500001790000 IRPEF-ALTRO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500001790000 IVA-ALTRO 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500001790000 IVA-ALTRO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500001790000 IVA-ALTRO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500001790000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500001790000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500001790000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500001790000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500001790000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500001790000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500001790000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500001790000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500001790000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3679/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento.
Resistente/Appellato: Dirsi il ricorso inammissibile e comunque infondato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
R.G.R. n. 3118/2025
Con ricorso notificato a mezzo PEC del 23 aprile 2025 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e trasmesso in data 15 maggio 2025 a mezzo servizio telematico a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ricevuta n. 25051922345456231, il ricorrente Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202500001790000 relativa all'autovettura FIAT GRANDE PUNTO 1.2. evo
5p targata Targa_1, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, sostenendo esserne venuto a conoscenza in data 22 febbraio 2025 (in effetti notificato in detta data come provato con la relata prodotta dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione), con la quale veniva intimato il pagamento dell'importo complessivo di €. 9.320,77 riferito alle seguenti cartelle di pagamento:
1) n.293 2016 0061531737000 per somme dovute a titolo di IRPEF e IVA anno 2013
2) n.293 2017 0009810473000 per somme dovute a titolo di Tasse automobilistiche anno 2012
3) n.293 2017 0028019873000 per somme dovute a titolo di Tasse automobilistiche anno 2013
4) n.293 2017 0043098615000 per somme dovute a titolo di IRPEF e IVA anno 2014
5) n.293 2018 0019063754000 per somme dovute a titolo di Tasse automobilistiche anno 2014 e 2015
6) n.293 2020 0035729421000 per somme dovute a titolo di Tasse automobilistiche anno 2017 7) n.293 2021 0045795640000 per somme dovute a titolo di Tasse automobilistiche anno 2015
8) n.293 2021 0159204789000 per somme dovute a titolo di Tasse automobilistiche anno 2018
9) n.293 2022 0031315826000 per somme dovute a titolo di Tasse automobilistiche anno 2019
10) n.293 2023 0012791017000 per somme dovute a titolo di Tasse automobilistiche anno 2020
11) n.293 2023 0039116582000 per somme dovute a titolo di Tasse automobilistiche anno 2020
12) n.293 2024 0018314283000 per somme dovute a titolo di Tasse automobilistiche anno 2021
Riferiva la irritualità della notifica delle predette cartelle di pagamento.
ECCEPIVA:
1) In via principale e in diritto la nullità della intimazione e delle prodromiche cartelle di pagamento per violazione degli artt. 26 e 50 del DPR 602/73 per assenza della rituale e/o omessa notifica delle stesse, dell'art. 60 DPR 600/73, degli artt. 137 e seguenti c.p.c., nonché la decadenza del potere impositivo dell'ufficio ex art. 25 DPR 602/73 non essendo state le predette cartelle di pagamento ritualmente notificate ai sensi dell'art. 26 e 50 DPR 602/73 per le quali non è stato effettuato il pagamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica. Al riguardo la omessa notifica delle predette cartelle ha determinato il decorso dei termini normativamente previsti dall'art. 25 DPR 602/73 per l'esercizio del potere impositivo con conseguente decadenza del concessionario dal potere di riscossione e conseguente inesigibilità dei tributi richiesti.
2) La nullità della intimazione per intervenuta prescrizione della pretesa avanzata con le cartelle avendo esse IRPEF e IVA relativa agli anni 2013 e 2014, nonché Tasse automobilistiche relative agli anni 2012,
2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 in assenza di atti interrutti della prescrizione essendo decorso il termine decennale ex art. 2946 c.c., nonché quello triennale successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento ex art. 5 del D-L- n. 953/1982 convertito nella Legge n. 53/1983 relativamente ai veicoli e autoscafi;
in coerenza sono prescritti anche le sanzioni e gli interessi per il decorso del termine quinquennale previsto dagli art. 20 D.Lgs. n. 472/1997 e 2948 c.c.
Nel caso in cui non dovesse essere fornita prova della notifica delle cartelle di pagamento, n. 2) 293 2017
0009810473000 (11/7/2017), n. 3) 293 2017 0028019873000 (9/1/2018) e n. 5) 293 2018 0019063754000
(25/2/2017) per Tasse automobilistiche anni 2012, 2013 e 2014 le relative pretese sono da ritenersi prescritte e pertanto l'intimazione di pagamento e le sottese cartelle di pagamento sono nulle per intervenuta prescrizione.
3) Nel merito, la prescrizione degli interessi e delle sanzioni essendo decorso il termine quinquennale di cui all'art. 20 comma 3 D.Lgs. n. 472/1997 e dell'art. 2948 c.c.
Concludeva chiedendo l'annullamento degli atti impugnati con condanna alla restituzione di quanto eventualmente versato con rivalutazione ed interessi e al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa depositata in data 10/9/2025 nella segreteria di questa Corte, l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione si costituiva in giudizio eccependo:
1) Il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che con Legge Regionale 11/8/2015 n. 16, la Regione
Siciliana, a far data dall'1/1/2016 è competente territorialmente per la tassa automobilistica regionale e la tassa di circolazione regionale dovuta dai residenti intestatari dei veicoli della Regione per cui le procedure relative all'accertamento, la gestione e le comunicazioni che riguardano l'iter amministrativo di formazione degli atti sono di competenza esclusiva dell'Ente impositore (Regione Sicilia), mentre la
Società_1 è incaricata esclusivamente alla riscossione delle somme iscritte a ruolo assumendosi la responsabilità solo per vizi formali concernenti la procedura esecutiva, per cui nessuna responsabilità può addebitarsi alla ADER.
2) Sulla eccepita nullità eccepita nullità della Comunicazione preventiva di fermo amministrativo per mancata allegazione della intimazione di pagamento, la Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 5469/2019, ha stabilito che il preavviso di fermo amministrativo è un atto con cui il creditore fa valere il suo diritto al pagamento e quindi ha la funzione di portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria (Cassazione n. 22018/2017 e n. 2652/2011). Pertanto, a parere della Corte di Cassazione, per il suo contenuto informativo della pretesa tributaria, l'atto è idoneo a interrompere la prescrizione e vale come richiesta di pagamento a garanzia della quale si avvisa che sarà iscritto il fermo in caso di inadempimento. e vale anche come richiesta di pagamento, a garanzia della quale si avvisa che sarà iscritto il fermo in caso di inadempimento. Secondo la Cassazione (Ordinanza n. 22018/2017), il preavviso di fermo amministrativo, essendo esso un atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa tributaria, non è inserito come tale nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata e quindi il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo ex art. 50 comma 2 DPR n. 602/73.
3) In tema di bollo auto non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 25 comma 1 DPR n. 602/73 che riguardano la riscossione delle sole imposte dirette.
Secondo il combinato disposto dell'art. 2935 c.c. e l'art. 5 del D.L. 953/82 modificato dall'art. 3 del D.L. convertito nella Legge n.60/86 “l'azione dell'Amministrazione Finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Il termine entro il quale è possibile il recupero della tassa automobilistica da parte della Regione è quindi di tre anni “a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” (ex art. 2935 c.c.).
I suddetti termini di decadenza e prescrizione sono, tuttavia, stati influenzati dal “Decreto Sostegni” e dalla
Legge 106/2021 di conversione del “Decreto Sostegni-bis”, che ha differito, dal 30 aprile al 31 agosto 2021, il termine “finale” del periodo di sospensione delle attività di riscossione.
Secondo il primo comma dell'art. 12 del D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 159; “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti di riscossione”.
Tutti i ruoli sono stati trasmessi all'Agente della Riscossione nei termini indicati dalla normativa e le cartelle di pagamento sono state successivamente notificate entro i termini di decadenza e prescrizione tenuto conto della sospensione dei termini causa COVID 19 per come segue:
1) n.293 2016 0061531737000 notificata in data 12/5/2017 ex .art.140 c.p.c.
2) n.293 2017 0009810473000 notificata in data 11/7/2017
3) n.293 2017 0028019873000 notificata in data 9/1/2018
4) n.293 2017 0043098615000 notificata in data 23/2/2018 5) n.293 2018 0019063754000 notificata in data 25/2/2019
6) n.293 2020 0035729421000 notificata in data 8/8/2022
7) n.293 2021 0045795640000 notificata in data 30/8/2022
8) n.293 2021 0159204789000 notificata in data 30/8/2022
9) n.293 2022 0031315826000 notificata in data 27/8/2022
10) n.293 2023 0012791017000 notificata in data 4/9/2023
11) n.293 2023 0039116582000 notificata in data 29/8/2023
12) n.293 2024 0018314283000 notificata in data 1/6/2024
Il tutto come da relate allegate.
Nelle more sono state notificate le seguenti ulteriori intimazioni di pagamento che hanno fatto salvo il credito vantato con l'atto oggi impugnato:
- Intimazione di pagamento n. 293 2023 9000386629000 notificata in data 22/9/2023 ex art. 140 c.p.c.
- Intimazione di pagamento n. 293 2023 9014880675000 notificata in data 22/2/2024
- Preavviso di fermo n. 29380202500001790000 oggi impugnato notificato in data 22/2/2024
Il tutto come da relate allegate.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma degli atti impugnati;
in subordine, in caso venisse riconosciuta la illegittimità della iscrizione a ruolo o il decorso del termine di decadenza dal potere impositivo, dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva con vittoria di spese e compensi.
Depositava n. 12 relate di notifica delle cartelle di pagamento unitamente alla copia delle cartelle n. 9, 10,
11 e 12, nonché n. 2 intimazioni di pagamento con relative relate di notifica e la relata di notifica dell'atto oggi impugnato.
Con successive memorie illustrative, il ricorrente, riportandosi a quanto già eccepito con il ricorso introduttivo del giudizio, contestava la nullità o inesistenza giuridica delle notifiche delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, con conseguente decadenza dal potere di riscossione ex art. 25 DPR 602/73, in particolare:
- la cartella di pagamento n.293 2016 0061531737000 (n.1) notificata ex art. 140 c.p.c. con CAD inviata in data 2/5/2017 dal Consorzio_1 non titolare di licenza postale e quindi posta in essere da soggetto privo di legittimazione ex art. 149 c.p.c. e art. 1 comma 57 Legge 124/2017;
- la cartella di pagamento n.293 2017 0009810473000 (n.2) risulta notificata con consegna a mani di SS Nominativo_1, qualificata come moglie convivente, ma non è stata prodotta alcuna prova dell'avvenuta spedizione della CAN (comunicazione di avvenuta notifica); l'unico documento allegato è un mero elenco di spedizione raccomandate non idoneo a dimostrare la regolare esecuzione della notifica;
- la cartella n.293 2020 0035729421000 (n.6) risulta consegnata alla stessa SS Nominativo_1 e non è stata prodotta alcuna prova dell'avvenuta spedizione della CAN;
- la cartella n.293 2018 0019063754000 manca della prova dell'avvenuta spedizione essendo stato prodotto solo il fronte di una busta priva di qualsiasi riferimento utile, timbro postale o collegamento con l'atto notificato.
Per le superiori cartelle, come chiarito dalla Cassazione sentenza n. 28093/2023, “ in mancanza della prova della consegna o della spedizione dell'atto, la notifica deve ritenersi inesistente e non suscettibile di sanatoria”.
In conseguenza, le stesse cartelle, riferite alle annualità 2012-2015. Risultano prescritte o comunque decadute sin da epoca anteriore alla adozione della comunicazione di fermo amministrativo.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso introduttivo con conseguente condanna alle spese processuali da distrarsi a favore dei procuratori costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, in via pregiudiziale, ritiene opportuno precisare che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo va interpretata nel senso di un invito da parte dell'Ente riscossore (Agenzia delle Entrate –
Riscossione) a pagare entro trenta giorni le somme risultanti dal ruolo di cui alle cartelle di pagamento sottese alla predetta comunicazione di fermo amministrativo altrimenti sarebbe stata avviata la procedura del fermo mediante iscrizione del provvedimento presso il Pubblico Registro Automobilistico tenuto all'Associazione_1 sul veicolo di proprietà del soggetto destinatario della predetta comunicazione (nella fattispecie l'odierno ricorrente).
In conseguenza, preliminarmente, osserva che va dichiarata l'ammissibilità del ricorso proposto avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, che nella fattispecie in trattazione assume la veste di
“intimazione ad adempiere” di cui al comma 2 dell'art. 50 DPR 602/73 regolarmente notificata in data 22 febbraio 2025 a mani della moglie convivente SS Nominativo_1 (confermato dallo stesso ricorrente in seno al ricorso introduttivo del giudizio per cui non può negare di non averla ricevuta ed è condivisibile la sentenza delle Sezioni Unite n. 10672/2009 (cfr. Cassazione n. 11087/2010 e n. 27601/2018) stante che la stessa ha sancito il principio che il preavviso di fermo amministrativo svolge una funzione assolutamente analoga a quella dell'avviso di mora attribuendo allo stesso natura impositiva per cui il preavviso di fermo amministrativo, seppure non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili ex art. 19 del Dlgs.
546/92, lo stesso può essere annoverato fra gli atti atipici avverso i quali è possibile l'impugnativa avanti alle Commissioni tributarie (oggi Corti di Giustizia Tributaria) e non costituisce un ostacolo, in quanto, tale elencazione, contenuta nella predetta norma, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (art.. 24 e 53 Cost.) e sia di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.), con la conseguenza che deve ritenersi impugnabile ogni atto che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, in quanto sorge in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 C.P.C., a chiarire con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico (Cass. nn. 21045 del 2007 e 27385 del 2008 ex multis Cass. SS.UU. n.
19668 del 17/6/2014 depositata il 18/9/2014).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha sancito il principio che “sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19 Dlgs. 546/92, tutti quegli atti con cui l'Amministrazione finanziaria comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione “avviso di liquidazione” o “avviso di pagamento” o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente, le quali possono dar luogo soltanto ad un vizio dell'atto o renderlo inidoneo a far decorrere il predetto termine, o anche giustificare la rimessione in termini del contribuente per errore scusabile”. (Cass. n. 14373 del 15/6/2010, n. 12194 del 15/5/2008, Cass. SS.UU. n. 16293 del 24/7/2007, per ultimo Cass.
Ordinanza n. 8991 del 25/2/2025).
Per ultimo, la Cassazione, con sentenza n. 6436 del 6/2/2025, ha formulato il seguente principio di diritto: «
In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DP.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 D.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione».
Nella fattispecie il ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, atto dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, sollevando, oltre che eccezioni sulla procedura di riscossione
(irrituale notifica delle cartelle di pagamento presupposte alla comunicazione di fermo amministrativo), il decorso dei termini previsti dall'art. 25 DPR 602/73 per l'esercizio del potere impositivo con intervenuta decadenza e prescrizione del concessionario dal potere di riscossione e conseguente inesigibilità dei tributi richiesti per le quali l'Agenzia delle Entrate -Riscossione, pur non essendo titolare del credito tributario, ai sensi dell'art. 39 del Dlgs. 112/99, se non vuole rispondere delle conseguenze della lite deve chiamare in causa l'ente creditore senza che il giudice debba ordinare la integrazione del contraddittorio, in quanto non sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispecie di litisconsorzio necessario, anche in ragione dell'estraneità del contribuente al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore.
A tal riguardo la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta con l'ordinanza n. 18651 del 22/5/2014 depositata il 3/9/2014 richiamando quanto sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza 25 luglio 2007 n. 16412 con la quale hanno chiarito che “se l'azione del contribuente per la contestazione della pretesa tributaria a mezzo dell'impugnazione dell'avviso di mora è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario
è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (v. Cass. n. 21222 del
2006); se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito. In ogni caso l'aver il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio” – conformi, fra varie, Cass. 3 ottobre 2007 n. 22939, Cass. ord. 2 febbraio 2012 n. 1532, Cass. 29 maggio 2013 n. 13331.
Dal tenore del ricorso così come impostato, si è in presenza di un contesto di inscindibilità (comunicazione preventiva di fermo amministrativo e cartelle di pagamento), e avendo il ricorrente legittimamente incoato un giudizio con una impugnativa avverso la predetta comunicazione preventiva di fermo amministrativo e avverso le cartelle di pagamento ad essa sottese rientranti nella competenza della giurisdizione tributaria e il contenuto di esse, il ricorso, dal punto di vista procedurale, va dichiarato ammissibile, fermo restando l'ammissibilità del ricorso avverso qualsiasi atto contenente una pretesa tributaria come sancito dalla
Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 2616 del 2/12/2014 depositata l'11/2/2015, che ha ribadito lo stesso principio di diritto secondo cui ”In tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19 del Dlgs. 31 dicembre 1992, n. 564, tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione “avvidi liquidazione”
o “avviso di pagamento” (cfr. Cass. SS.UU. n. 16293 del 24/7/2007, Cass. civ. sez. V n. 12194 del 15/5/2008, in senso conforme Cass. civ. sez. V n. 14373 del 15/6/ 2010). In ogni caso l'art. 35 comma 26 quinquies del D.L. n.223 del 4/7/2006 ha ampliato la competenza della giurisdizione tributaria includendo tra gli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie ex art. 19 Dlgs.
N. 546/92 anche il fermo amministrativo e tutti quegli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, portino comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria (Cass. sez. trib. n. 17202 del 23/7/2009).
Sul punto, anche se la Corte di Cassazione è intervenuta con la sentenza n. 10578/2010 che ha stabilito che nel processo tributario non è ammissibile la proposizione di un ricorso cumulativo avverso più atti, nella fattispecie l'impugnativa riguarda la comunicazione preventiva di fermo amministrativo alla base della quale stanno delle cartelle di pagamento che costituiscono il presupposto affinché possa essere emessa detta comunicazione con la quale formano un unico contesto;
avendo le cartelle di pagamento carattere pregiudiziale rispetto alla comunicazione di fermo amministrativo, ciò consente, nel processo tributario,
l'ammissibilità del ricorso cumulativo, pur in presenza di tributi di varia natura e specie, in presenza di inscindibilità (comunicazione e cartelle di pagamento) e quindi, anche sotto questo profilo, va dichiarata l'ammissibilità del ricorso.
E' evidente, pertanto, come sull'Agenzia delle Entrate - Riscossione, evocata nel presente giudizio, se non vuole rispondere del danno erariale, incomba l'onere della chiamata in causa dell'ente creditore (nella fattispecie l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania e Dipartimento Finanze della Regione
Sicilia - Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento Finanze e Credito) senza alcuna autorizzazione da parte di questo giudice e pertanto la causa può essere decisa nel merito.
Pertanto va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata sia dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione.
Ancora preliminarmente, osserva che la trattazione del ricorso va limitata solo ed esclusivamente alle cartelle di pagamento sopra indicate dalla n. 1 alla n. 12 contenenti esse il debito riferito a IRPEF, IVA e Tasse automobilistiche atteso che la impugnata comunicazione preventiva di fermo amministrativo contiene la elencazione di altre due cartelle di pagamento afferenti altri debiti riferiti a tributi di diversa natura di competenza di altra giurisdizione non formanti oggetto di impugnativa.
Fatte le superiori premesse, la Corte ritiene di esaminare congiuntamente, data la diretta connessione, le prime due eccezioni sollevate dal ricorrente e cioè:
La nullità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo e delle prodromiche cartelle di pagamento per violazione degli artt. 26 e 50 del DPR 602/73, ovvero la nullità degli atti impugnati per omessa notifica delle predette cartelle di pagamento, nonché dell'art. 60 DPR 600/73, degli artt. 137 e seguenti c.p.c., per omesso invio della CAN (comunicazione di avvenuta notifica) per alcune cartelle notificate a familiari conviventi o per notifica a mezzo Consorzio_1 soggetto non titolare di licenza postale, nonché la decadenza del potere impositivo dell'ufficio ex art. 25 DPR 602/73, e la intervenuta prescrizione della pretesa tributaria contenuta in dette cartelle IRPEF e IVA relativa agli anni 2013 e 2014, nonché Tasse automobilistiche relative agli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 in assenza di atti interrutti della prescrizione essendo decorso il termine decennale ex art. 2946 c.c., nonché quello triennale successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento ex art. 5 del D.L. n. 953/1982 convertito nella Legge n. 53/1983 relativamente ai veicoli e autoscafi;
in coerenza sono prescritti anche le sanzioni e gli interessi per il decorso del termine quinquennale previsto dagli art. 20 D.Lgs. n. 472/1997 e 2948 c.c.
A questo proposito, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, unitamente alla comparsa di costituzione in giudizio, ha prodotto la documentazione inerente la notifica delle cartelle di pagamento impugnate sottese alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo che risultano essere state regolarmente notificate come di seguito: 1) n.293 2016 0061531737000 per somme dovute a titolo di IRPEF e IVA anno 2013 per un importo di €.
1.746,53 comprensivo di interessi, sanzione e oneri di riscossione notificata in data 12/5/2017 ex art. 140
c.p.c. con deposito presso la casa comunale e data comunicazione mediante raccomandata informativa del Consorzio_1.
2) n.293 2017 0009810473000 per somme dovute a titolo di Tasse automobilistiche anno 2012 per un importo di €. 245,77 comprensivo di interessi, sanzione e oneri di riscossione notificata in data 11/7/2017 con consegna a mani di SS Nominativo_1 moglie convivente.
3) n.293 2017 0028019873000 per somme dovute a titolo di Tasse automobilistiche anno 2013 per un importo di €. 241,36 comprensivo di interessi, sanzione e oneri di riscossione notificata a mezzo raccomandata di poste Società_2 del 29/11/2017 consegnata il 9/1/2018 a mani dello stesso destinatario Ricorrente_1 che ha sottoscritto per ricevuta.
4) n.293 2017 0043098615000 per somme dovute a titolo di IRPEF e IVA anno 2014 per un importo di
€.2.751,22 comprensivo di interessi, sanzione e oneri di riscossione notificata a mezzo raccomandata di poste Società_2 del 9/1/2018 consegnata il 23/2/2018 a mani del familiare convivente SS Nominativo_1.
5) n.293 2018 0019063754000 per somme dovute a titolo di Tasse automobilistiche anno 2014 e 2015 per un importo di €. 2.392,63 comprensivo di interessi, sanzione e oneri di riscossione notificata in data
25/2/2019 a mezzo raccomandata di poste Società_2
6) n.293 2020 0035729421000 per somme dovute a titolo di Tasse automobilistiche anno 2017 per un importo di €. 204,99 comprensivo di interessi, sanzione e oneri di riscossione notificata in data 8/8/2022 con consegna a mani di SS Nominativo_1 moglie convivente.
7) n.293 2021 0045795640000 per somme dovute a titolo di Tasse automobilistiche anno 2015 per un importo di €. 236,14 comprensivo di interessi, sanzione e oneri di riscossione notificata a mezzo raccomandata del 26/8/2022 di Banca_1 italiane consegnata il 30/8/2022 a mani dello stesso destinatario Ricorrente_1 che ha sottoscritto per ricevuta.
8) n.293 2021 0159204789000 per somme dovute a titolo di Tasse automobilistiche anno 2018 per un importo di €. 203,41 comprensivo di interessi, sanzione e oneri di riscossione notificata a mezzo raccomandata del 8/7/2022 di Banca_1 italiane consegnata il 27/8/2022 a mani dello stesso destinatario Ricorrente_1 che ha sottoscritto per ricevuta.
9) n.293 2022 0031315826000 per somme dovute a titolo di Tasse automobilistiche anno 2019 per un importo di €. 192,24 comprensivo di interessi, sanzione e oneri di riscossione notificata a mezzo raccomandata del 8/7/2022 di Banca_1 italiane consegnata il 27/8/2022 a mani dello stesso destinatario Ricorrente_1 che ha sottoscritto per ricevuta.
10) n.293 2023 0012791017000 per somme dovute a titolo di Tasse automobilistiche anno 2020 per un importo di €. 188,66 comprensivo di interessi, sanzione e oneri di riscossione notificata a mezzo raccomandata del 10/5/2023 di Banca_1 italiane consegnata il 4/9/2023 a mani dello stesso destinatario Ricorrente_1 che ha sottoscritto per ricevuta.
11) n.293 2023 0039116582000 per somme dovute a titolo di Tasse automobilistiche anno 2020 per un importo di €.35,06 comprensivo di interessi, sanzione e oneri di riscossione notificata a mezzo raccomandata del 7/7/2023 di Banca_1 italiane consegnata il 29/8/2023 con consegna a mani di SS Nominativo_1 moglie convivente.
12) n.293 2024 0018314283000 per somme dovute a titolo di Tasse automobilistiche anno 2021 di €. 9.320,77 comprensivo di interessi, sanzione e oneri di riscossione notificata a mezzo raccomandata del 16/5/2024 di
Banca_1 italiane consegnata l'1/6/2024 a mani di Nominativo_2 figlia.
Per di più, ha prodotto ulteriore documentazione inerente alla notifica in data 22/9/2023 di una prima intimazione di pagamento n. 293 2023 90003866 29/000 con deposito presso la casa comunale e data comunicazione a mezzo raccomandata del 21/9/2023 spedita del Consorzio_1 inerente le prime cinque cartelle di pagamento sopra indicate, nonché alla notifica di una seconda intimazione di pagamento n. 293 2023 90148806 75/000 in data 22/2/2024 con consegna a mani dello stesso ricorrente Ricorrente_1 che ha firmato per ricevuta delle cartelle sopra indicate da n. 3 a n. 9, e alla notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202500001790000, oggi impugnata, in data
22/2/2025 con consegna a mani di SS Nominativo_1 moglie convivente.
La relata di notifica, in quanto atto pubblico, “fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” (articolo 2700 codice civile) e deve concludersi che le attestazioni dell'agente notificatore sono assistite da fede fino a querela di falso, attenendo a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale.
Nulla quaestio sulla notifica delle cartelle di pagamento indicate con i n.ri 7, 8, 9, 10 per Tasse automobilistiche anno 2015, 2018, 2019 e 2020 e della seconda intimazione di pagamento notificate, rispettivamente,
30/8/2022, 27/8/2022, 27/8/2022, 4/9/2023 e 22/2/2024 con consegna a mani dello stesso ricorrente il quale non può sostenere la tesi di non averle ricevute essendole state consegnate personalmente.
Per quanto riguarda le cartelle di pagamento indicate con i n.ri 2, 6, 11 e 12 per Tasse automobilistiche, rispettivamente anno 2012, 2017, 2020 e 2021, e la comunicazione preventiva di fermo amministrativo (atto formante oggetto della presente controversia) notificate, rispettivamente 11/7/2017, 8/8/2022, 29/8/2023,
1/6/2024 e 22/2/2025 con consegna a persona di famiglia, la eventuale omessa indicazione nella relata di notifica della qualità di convivente della persona di famiglia che riceve l'atto non comporta alcuna nullità in quanto il rapporto di convivenza almeno temporanea si può presumere dal fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia ricevuto l'atto e tale presunzione può essere vinta dalla prova, posta a carico del destinatario della notifica, della insussistenza del rapporto di convivenza con il familiare destinatario dell'atto stesso (Cass. n. 14361 del 30/6/2011).
La stessa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10955 del 12/5/2009 ha stabilito che “la notificazione mediante consegna a persona di famiglia non postula necessariamente ne' il solo rapporto di parentela - al quale è da ritenersi equiparato quello di affinità - ne' l'ulteriore requisito della convivenza - non espressamente menzionato dall'art. 139 c.p.c. -, risultando sufficiente l'esistenza di un vincolo (di parentela o affinità) tale da giustificare la presunzione che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario (v. tra le altre
Cass. n. 1331 del 2000; n. 8597 del 1997; n. 73 del 1997; n. 3936 del 1992 e n. 2060 del 1992) e restando in ogni caso a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo (v. Cass. n. 615 del 1995 e n. 5109 del 1999).” e ancora Cass. n. 23465 del 12/11/2007 “la conoscenza di un atto tributario da parte del destinatario, si presume, ex art. 139 CPC se la consegna viene effettuata, presso la casa di abitazione del contribuente, a “persona di famiglia” la cui convivenza non occasionale si deduce dalla presenza in quel luogo”. Vedi ancora Cass. n. 14366 del
20/6/2007: “la notificazione ai sensi dell'art. 139, secondo comma C.P.C. alla persona addetta alla casa costituisce elemento idoneo a far presumere, “iuris tantum”, la consegna al destinatario, incombendo su quest'ultimo, che contesti la validità della notificazione, l'onere di allagare e provare l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario”.
A questo proposito, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1856 del 13/11/1981, e in senso conforme Cass. n. 11821 del 19/5/2006, ha affermato che la persona di famiglia è comprensiva non solo delle persone in rapporto di stabile convivenza, ma anche dei soggetti legati al destinatario da vincoli di sangue o di parentela comportanti diritti e doveri reciproci che implicano la presunzione della successiva consegna dell'atto al notificando, per cui la validità della notificazione può essere esclusa unicamente quando venga accertata la presenza del parente, nel luogo di notificazione, del tutto occasionale e momentanea.
Per quanto riguarda le cartelle di pagamento indicate con i n.ri 1, 3, 4, 5 per IRPEF e IVA anno 2013, Tasse automobilistiche anno 2013, IRPEF e IVA anno 2014, Tasse automobilistiche anno 2014 e la prima intimazione di pagamento notificate, rispettivamente in data 12/5/2017, 9/1/2018, 23/2/2018, 25/2/2019 e 1/3/2023 per tramite Poste private Società_2 e Consorzio_1, a seguito del processo di liberalizzazione del settore su imput di direttive europee, il mercato è stato aperto alla concorrenza di nuovi operatori erodendo gradatamente l'area di monopolio riservata alla Società_1 Banca_1 fino alla piena liberalizzazione del mercato attuata con il decreto legislativo n. 58 del 2011, rimanendo affidati in via esclusiva a Banca_1, fornitore del servizio universale, le notifiche a mezzo posta degli atti giudiziari e degli atti relativi alle violazioni del codice della strada secondo quanto previsto dal novellato art. 4 del D. l.vo 261/1999 salvi gli effetti scaturenti dall'entrata in vigore dell'art. 1, commi 57 e 58 della L. n. 124/2017 che ha abrogato tale art. 4 ed ha inserito la possibilità di rilasciare nuove licenze a soggetti diversi da Banca_1 anche per le notifiche di tali atti.
In virtù delle disposizioni introdotte con il richiamato D. L.vo n. 58/2011 dal 30/4/2011 non sussiste più il diritto di esclusiva di Banca_1 per la notifica degli atti Tributari e pertanto valide ed efficaci sono le notifiche effettuate nel caso di specie dall'operatore “Consorzio_1” e NEXIVE provvisti sia della licenza individuale, sia dell'autorizzazione generale di cui all'art. 6 della normativa sopra richiamata.
Va sottolineato che l'intimazione di pagamento, la comunicazione di fermo amministrativo, come pure la cartella di pagamento, è un atto amministrativo e come tale non segue le regole degli atti giudiziari la cui notifica è riservata al servizio universale Banca_1 italiane che assicura le prestazioni in tutti i punti del territorio nazionale con la conseguenza che il concessionario del servizio recapito postale privato, pur essendo autorizzato dal Ministero delle Comunicazioni di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, può solo espletare i servizi relativi agli invii raccomandati ed invii assicurati che non siano pertinenti a procedura giudiziarie, essendo quest'ultime escluse nel relativo decreto di licenza e/o di concessione.
Pertanto, essendo stata la preventiva comunicazione di fermo amministrativo unitamente a tutte le superiori cartelle di pagamento ad essa sottese regolarmente notificate, il ricorrente non può sostenere la tesi della omessa notifica di dette cartelle per cui l'eccezione sollevata è infondata e va rigettata.
Le superiori cartelle di pagamento regolarmente notificate, sono divenute definitive per mancata impugnazione con la conseguenza che il credito vantato dall'ente creditore si è cristallizzato all'epoca della notificazione delle stesse.
Comunque, in ogni caso, ove vi fosse stata una irregolarità sulla notifica delle cartelle, tale fatto costituisce solo un vizio per la procedura di riscossione ma non la invalidità atteso che il contribuente può ricorrere avverso la pretesa tributaria impugnando anche solo il ruolo, non soltanto per far valere vizi propri di tale ultimo atto, ma anche per recuperare la tutela in sede di esecuzione esattoriale non esercitata in casi di mancata o irregolare notifica della cartella (Cassazione n. 17351 del 17/11/2003), diritto che il ricorrente ha legittimamente esercitato impugnando il contenuto della cartella costituito dal ruolo eccependo la intervenuta decadenza dal potere impositivo da parte degli enti impositori (nella fattispecie il ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo) e la prescrizione come si dirà a seguire.
Sulla eccepita decadenza dall'azione impositiva e conseguente prescrizione è opportuno chiarire il concetto della decadenza e della prescrizione.
I termini di decadenza sono quelli entro cui l'ente impositore deve esercitare il diritto alla pretesa e quindi formare il ruolo per essere consegnato all'esattore per la riscossione mediante notifica della cartella di pagamento, mentre i termini prescrizionali sono quelli il cui decorso fa cessare qualsiasi diritto alla pretesa e questi decorrono dal momento in cui l'imposta si è resa definitiva per mancata impugnazione o di un avviso di accertamento o di rettifica o di una cartella di pagamento notificata, o, in assenza di tali atti, dall'anno di imposizione all'epoca in cui il ricorrente viene a conoscenza del debito attraverso un qualsiasi atto contenete la pretesa tributaria.
Chiarito questo concetto, resta da chiarire quando il contribuente può eccepire la decadenza e da quando decorre il termine prescrizionale.
E' evidente che la decadenza deve essere eccepita in sede di impugnativa del primo atto regolarmente notificato (nella fattispecie la cartella di pagamento).
Vero è che le imposte iscritte a ruolo devono essere richieste, a pena di decadenza, entro termini ben definiti, ma è anche vero che si tratta di tributi per i quali il ricorrente sostiene non essergli stato mai notificata alcuna cartella di pagamento ma che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha provato di avere regolarmente e ritualmente notificato (verificato e accertato da questa Corte) le cartelle di pagamento per le quali oggi si discute, sottese alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo, che non risultano essere state impugnate e quindi divenute definitive.
Inoltre, per le cartelle indicate dalla n. 1 alla n.5 è stata regolarmente notificata una prima intimazione di pagamento in data 1/9/2023 e per le cartelle indicate dalla n. 3 al n. 9 è stata notificata una seconda intimazione di pagamento in data 22/2/2024 che non risultano essere state impugnate per cui il debito di imposta riportato nelle sottese prime cinque cartelle di pagamento si è cristallizzato alla data dell'1/9/2023
e quello riportato dalla terza alla nona cartella di pagamento si è cristallizzato alla data del 22/2/2024; per le cartelle di pagamento n. 11 e n. 12 il debito si è cristallizzato alla data dell'avvenuta regolare notifica, rispettivamente, in data 29/8/2023 e 1/6/2024. Rilevata la definitività delle cartelle di pagamento sottese alla impugnata comunicazione preventiva di fermo amministrativo, è consequenziale la inammissibilità della eccepita decadenza non potendo l'eccezione sollevata trovare ingresso nel presente giudizio stante che, eventualmente, tale eccezione sarebbe dovuta essere sollevata in sede di impugnazione delle cartelle di pagamento regolarmente e tempestivamente notificate alle date predette e divenute definitive.
Pertanto il ricorrente, a tal proposito, deve essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/92, sarebbero dovuto essere proposte, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni con la conseguenza che il contribuente/ricorrente può solo oggi legittimamente sollevare eccezioni afferenti esclusivamente “vizi propri” dell'atto impugnato (comunicazione preventiva di fermo amministtativo) e quindi ogni eccezione proposta avverso un atto propedeutico a quello impugnato deve essere ritenuta tardivamente proposta e quindi inammissibile ai sensi del combinato disposto degli 19 comma
3 e 21 del D.Lgs. 546/92.
Per quanto riguarda la eccepita prescrizione, i tributi iscritti a ruolo riguardano IRPEF e IVA anno 2013, 2014 di cui alla cartella di pagamento n. 293 2016 0061531737000 (n.1), e alla cartella n.293 2017 0043098615000
(n. 4), e IVA anno 2015 di cui alla n.293 2018 0019063754000 (n.5) e Tasse automobilistiche dall'anno 2012 al 2021 di cui alle restanti cartelle di pagamento che il ricorrente sostiene non esserle state notificate o irrituale notificate e quindi per il decorso del termine decennale prescrizionale per i tributi erariali e triennale per le Tasse automobilistiche a far data dall'anno di imposizione.
Contrariamente a tale assunto, tutte le predette cartelle risultano, come già detto precedentemente, essere state regolarmente notificate, rispettivamente, il 12/5/2017 (la n. 1), il 23/2/2018 (la n. 4) e il 25/2/2019 (la n. 5) per quanto riguarda i tributi IRPEF e IVA, e dall'11/7/2017 (la n. 2) a seguire fino all'1/6/2024 (la n.12) non impugnate e divenute definitive;
per le prime cinque cartelle, in data 22/9/2023 è stata notificata una prima intimazione di pagamento non impugnata e, successivamente, per le cartelle dalla n. 3 alla n. 9, in data 22/2/2024 è stata notificata una seconda intimazione di pagamento, entrambe non impugnate e divenute definitive.
Per i tributi erariali (IRPEF e IVA) opera la prescrizione decennale ex art. 2946 C.C. e, a tal proposito, la
Corte di Cassazione, con Ordinanza n, 6997 del 15/1/2020 depositata l'11/3/2020 ha affermato: “Le SS.UU.
n. 23397/2016, hanno statuito che per i tributi erariali - IRPEF, IRES, IRAP, IVA - accertati in un atto definitivo per omessa impugnazione, non è applicabile la prescrizione breve di cinque anni prevista per le prestazioni periodiche, ai sensi dell' art. 2948 c.c., poiché i crediti erariali non possono considerarsi prestazioni periodiche in quanto derivano da valutazioni fatte per ciascun anno d'imposta sulla sussistenza dei presupposti impositivi. Consegue che, nella carenza di una espressa disposizione di legge, per detti tributi è applicabile la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), quale unico termine rilevante in fase di recupero”.
E' opportuno ribadire che le cartelle di pagamento (n.1, n. 4 e n. 5) relative alle superiori imposte IRPEF e
IVA anno di imposta, rispettivamente, 2013, 2014 e 2015 sono state regolarmente notificata in data 12/5/2017,
23/2/2018 e 25/2/2019 divenute definitive per mancata impugnazione per cui il dovuto si è consolidato a quelle date e, vi è di più, successivamente per le stesse cartelle è stata notificata la intimazione di pagamento n. 293 2023 90003866 29/000 in data 22/9/2023 per le cartelle indicate al n. 1, n. 4 e 5, nonché la successiva intimazione di pagamento n. 293 2023 90148806 75/000 in data 22/2/2024 per le cartelle indicate dalla n.
3 alla n.9; le predette intimazioni di pagamento sono divenute definitive per mancata impugnazione e quindi il debito si è ulteriormente consolidato alle superiori date da cui decorrono i termini prescrizionali che il ricorrente sostiene essere maturati in quanto la impugnata comunicazione preventiva di fermo amministrativo
è stata notificata oltre i dieci anni in data 22/2/2025 facendo decorrere, erroneamente, i termini dall'anno di imposizione 2013, 2014 e 2015 e non dalla data di notifica delle superiori intimazioni non impugnate e divenute, come già in precedenza puntualizzato, definitive.
Per quanto riguarda le cartelle di pagamento relativa alla Tassa automobilistica, necessita fare un distinguo tra le annualità dal 2012 al 2015 e tra le annualità dal 2017 al 2021.
Infatti, con riferimento al secondo periodo (dal 2017al 2021), ai sensi della Legge Regionale n. 16 dell'11 agosto 2015 di istituzione in Sicilia della tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti, la Regione
Sicilia è autorizzata a procedere direttamente all'iscrizione a ruolo dei relativi crediti tributari.
Con l'art. 19 della L.R. n. 24/2016 è stato introdotto il comma 2-bis all'art. 2 della L.R. n. 16/2015, per cui
“……in caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73 sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate da tenutario del Pubblico Registro Automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori”.
Pertanto l'iscrizione a ruolo delle somme dovute costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori, nonché prova documentale della pretesa creditoria con la conseguenza che la cartella esattoriale, non sussistendo atti prodromici di accertamento, costituisce correttamente la prima intimazione di pagamento. E' consequenziale, pertanto, che per il periodo antecedente (212/2015) l'iscrizione a ruolo è subordinata alla emissione dell'avviso di accertamento.
Nella fattispecie, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha ampiamente fornita prova della regolarità e tempestività delle notifiche di tutte le cartelle di pagamento relative alla Tassa auto iscritta ruolo resesi definitive per mancata impugnazione, nonché delle due intimazioni di pagamento di cui si è detto ampiamente sopra anch'esse regolarmente notificate e resesi definitive. Per tutte le cartelle di pagamento relative a Tasse auto, il debito si è cristallizzato alla data dell'avvenuta regolare notifica, nonché alla data di notifica delle successive intimazioni di pagamento regolarmente notificate, per cui è consequenziale la inammissibilità della eccepita eventuale decadenza non potendo l'eccezione sollevata trovare ingresso nel presente giudizio come ampiamente illustrato sopra.
Per quanto riguarda l'eccepita prescrizione, l'art.5 comma 49 D.L. n.953/82 convertito nella legge 28/2/1983
n.53 comma 51 così come modificato dall'art.3 D.L. n.2 del 6/1/1986 convertito nella legge n.60/86 dispone che l'azione dell'Amministrazione finanziaria si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Nella fattispecie, il termine prescrizionale triennale decorre dalla data di notifica del 22/9/2023 della prima intimazione di pagamento con riferimento alla cartella di pagamento indicata al n . 2 e dalla data di notifica del 22/2/2024 della seconda intimazione di pagamento con riferimento alle cartelle di pagamento indicate dalla n. 3 alla n. 9; per le ultime tre cartelle indicate dal n. 10 al n. 12 dalla data di notifica, rispettivamente, del 4/9/2023, 29/8/2023 e 1/6/2024.
E' di tutta evidenza come alla data di notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo del
22/5/2025 non sia maturata alcuna prescrizione decennale con riferimento all'Imposta IRPEF e IVA contenuta nelle relative cartelle di pagamento, nè alcuna prescrizione triennale con riferimento a Tasse automobilistiche contenute in tutte le relative cartelle di pagamento, tutte sottese alla suddetta comunicazione preventiva di fermo amministrativo, con la conseguenza che l'eccezione sollevata di prescrizione è infondata e va rigettata.
In ordine al terzo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente ha eccepito la prescrizione degli interessi e delle sanzioni essendo decorso il termine quinquennale di cui all'art. 20 comma 3 D.Lgs. n. 472/1997 e dell'art. 2948 c.c., l'eccezione è infondata e va rigettata atteso che il termine (ri)decorre dalla notifica in data
22/9/2023 e 22/2/2024 delle due intimazioni di pagamento relative alle prime nove cartelle di pagamento e dalla data di notifica delle ultime tre cartelle di pagamento, rispettivamente, del 4/9/2023, 29/8/2023 e
1/6/2024.
In conseguenza di quanto sopra va dichiarata la legittimità sia della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, sia delle cartelle di pagamento, unitamente ai ruoli in essa trasfusi, sottese alla predetta comunicazione.
Le spese processuali seguono l'ordinario regime della soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente e liquidate a favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, che liquida in € 1.000,00 oltre Iva e Cpa.
Così deciso in Catania in data 07.11.25
Il Presidente rel.re
Dott. Giancarlo Cascino
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CASCINO GIANCARLO VINCENZO, Presidente e Relatore
CARUSO ANTONIO, Giudice
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3118/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500001790000 IRPEF-ALTRO 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500001790000 IRPEF-ALTRO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500001790000 IRPEF-ALTRO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500001790000 IVA-ALTRO 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500001790000 IVA-ALTRO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500001790000 IVA-ALTRO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500001790000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500001790000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500001790000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500001790000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500001790000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500001790000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500001790000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500001790000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500001790000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3679/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento.
Resistente/Appellato: Dirsi il ricorso inammissibile e comunque infondato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
R.G.R. n. 3118/2025
Con ricorso notificato a mezzo PEC del 23 aprile 2025 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e trasmesso in data 15 maggio 2025 a mezzo servizio telematico a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ricevuta n. 25051922345456231, il ricorrente Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202500001790000 relativa all'autovettura FIAT GRANDE PUNTO 1.2. evo
5p targata Targa_1, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, sostenendo esserne venuto a conoscenza in data 22 febbraio 2025 (in effetti notificato in detta data come provato con la relata prodotta dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione), con la quale veniva intimato il pagamento dell'importo complessivo di €. 9.320,77 riferito alle seguenti cartelle di pagamento:
1) n.293 2016 0061531737000 per somme dovute a titolo di IRPEF e IVA anno 2013
2) n.293 2017 0009810473000 per somme dovute a titolo di Tasse automobilistiche anno 2012
3) n.293 2017 0028019873000 per somme dovute a titolo di Tasse automobilistiche anno 2013
4) n.293 2017 0043098615000 per somme dovute a titolo di IRPEF e IVA anno 2014
5) n.293 2018 0019063754000 per somme dovute a titolo di Tasse automobilistiche anno 2014 e 2015
6) n.293 2020 0035729421000 per somme dovute a titolo di Tasse automobilistiche anno 2017 7) n.293 2021 0045795640000 per somme dovute a titolo di Tasse automobilistiche anno 2015
8) n.293 2021 0159204789000 per somme dovute a titolo di Tasse automobilistiche anno 2018
9) n.293 2022 0031315826000 per somme dovute a titolo di Tasse automobilistiche anno 2019
10) n.293 2023 0012791017000 per somme dovute a titolo di Tasse automobilistiche anno 2020
11) n.293 2023 0039116582000 per somme dovute a titolo di Tasse automobilistiche anno 2020
12) n.293 2024 0018314283000 per somme dovute a titolo di Tasse automobilistiche anno 2021
Riferiva la irritualità della notifica delle predette cartelle di pagamento.
ECCEPIVA:
1) In via principale e in diritto la nullità della intimazione e delle prodromiche cartelle di pagamento per violazione degli artt. 26 e 50 del DPR 602/73 per assenza della rituale e/o omessa notifica delle stesse, dell'art. 60 DPR 600/73, degli artt. 137 e seguenti c.p.c., nonché la decadenza del potere impositivo dell'ufficio ex art. 25 DPR 602/73 non essendo state le predette cartelle di pagamento ritualmente notificate ai sensi dell'art. 26 e 50 DPR 602/73 per le quali non è stato effettuato il pagamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica. Al riguardo la omessa notifica delle predette cartelle ha determinato il decorso dei termini normativamente previsti dall'art. 25 DPR 602/73 per l'esercizio del potere impositivo con conseguente decadenza del concessionario dal potere di riscossione e conseguente inesigibilità dei tributi richiesti.
2) La nullità della intimazione per intervenuta prescrizione della pretesa avanzata con le cartelle avendo esse IRPEF e IVA relativa agli anni 2013 e 2014, nonché Tasse automobilistiche relative agli anni 2012,
2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 in assenza di atti interrutti della prescrizione essendo decorso il termine decennale ex art. 2946 c.c., nonché quello triennale successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento ex art. 5 del D-L- n. 953/1982 convertito nella Legge n. 53/1983 relativamente ai veicoli e autoscafi;
in coerenza sono prescritti anche le sanzioni e gli interessi per il decorso del termine quinquennale previsto dagli art. 20 D.Lgs. n. 472/1997 e 2948 c.c.
Nel caso in cui non dovesse essere fornita prova della notifica delle cartelle di pagamento, n. 2) 293 2017
0009810473000 (11/7/2017), n. 3) 293 2017 0028019873000 (9/1/2018) e n. 5) 293 2018 0019063754000
(25/2/2017) per Tasse automobilistiche anni 2012, 2013 e 2014 le relative pretese sono da ritenersi prescritte e pertanto l'intimazione di pagamento e le sottese cartelle di pagamento sono nulle per intervenuta prescrizione.
3) Nel merito, la prescrizione degli interessi e delle sanzioni essendo decorso il termine quinquennale di cui all'art. 20 comma 3 D.Lgs. n. 472/1997 e dell'art. 2948 c.c.
Concludeva chiedendo l'annullamento degli atti impugnati con condanna alla restituzione di quanto eventualmente versato con rivalutazione ed interessi e al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa depositata in data 10/9/2025 nella segreteria di questa Corte, l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione si costituiva in giudizio eccependo:
1) Il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che con Legge Regionale 11/8/2015 n. 16, la Regione
Siciliana, a far data dall'1/1/2016 è competente territorialmente per la tassa automobilistica regionale e la tassa di circolazione regionale dovuta dai residenti intestatari dei veicoli della Regione per cui le procedure relative all'accertamento, la gestione e le comunicazioni che riguardano l'iter amministrativo di formazione degli atti sono di competenza esclusiva dell'Ente impositore (Regione Sicilia), mentre la
Società_1 è incaricata esclusivamente alla riscossione delle somme iscritte a ruolo assumendosi la responsabilità solo per vizi formali concernenti la procedura esecutiva, per cui nessuna responsabilità può addebitarsi alla ADER.
2) Sulla eccepita nullità eccepita nullità della Comunicazione preventiva di fermo amministrativo per mancata allegazione della intimazione di pagamento, la Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 5469/2019, ha stabilito che il preavviso di fermo amministrativo è un atto con cui il creditore fa valere il suo diritto al pagamento e quindi ha la funzione di portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria (Cassazione n. 22018/2017 e n. 2652/2011). Pertanto, a parere della Corte di Cassazione, per il suo contenuto informativo della pretesa tributaria, l'atto è idoneo a interrompere la prescrizione e vale come richiesta di pagamento a garanzia della quale si avvisa che sarà iscritto il fermo in caso di inadempimento. e vale anche come richiesta di pagamento, a garanzia della quale si avvisa che sarà iscritto il fermo in caso di inadempimento. Secondo la Cassazione (Ordinanza n. 22018/2017), il preavviso di fermo amministrativo, essendo esso un atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa tributaria, non è inserito come tale nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata e quindi il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo ex art. 50 comma 2 DPR n. 602/73.
3) In tema di bollo auto non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 25 comma 1 DPR n. 602/73 che riguardano la riscossione delle sole imposte dirette.
Secondo il combinato disposto dell'art. 2935 c.c. e l'art. 5 del D.L. 953/82 modificato dall'art. 3 del D.L. convertito nella Legge n.60/86 “l'azione dell'Amministrazione Finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Il termine entro il quale è possibile il recupero della tassa automobilistica da parte della Regione è quindi di tre anni “a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” (ex art. 2935 c.c.).
I suddetti termini di decadenza e prescrizione sono, tuttavia, stati influenzati dal “Decreto Sostegni” e dalla
Legge 106/2021 di conversione del “Decreto Sostegni-bis”, che ha differito, dal 30 aprile al 31 agosto 2021, il termine “finale” del periodo di sospensione delle attività di riscossione.
Secondo il primo comma dell'art. 12 del D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 159; “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti di riscossione”.
Tutti i ruoli sono stati trasmessi all'Agente della Riscossione nei termini indicati dalla normativa e le cartelle di pagamento sono state successivamente notificate entro i termini di decadenza e prescrizione tenuto conto della sospensione dei termini causa COVID 19 per come segue:
1) n.293 2016 0061531737000 notificata in data 12/5/2017 ex .art.140 c.p.c.
2) n.293 2017 0009810473000 notificata in data 11/7/2017
3) n.293 2017 0028019873000 notificata in data 9/1/2018
4) n.293 2017 0043098615000 notificata in data 23/2/2018 5) n.293 2018 0019063754000 notificata in data 25/2/2019
6) n.293 2020 0035729421000 notificata in data 8/8/2022
7) n.293 2021 0045795640000 notificata in data 30/8/2022
8) n.293 2021 0159204789000 notificata in data 30/8/2022
9) n.293 2022 0031315826000 notificata in data 27/8/2022
10) n.293 2023 0012791017000 notificata in data 4/9/2023
11) n.293 2023 0039116582000 notificata in data 29/8/2023
12) n.293 2024 0018314283000 notificata in data 1/6/2024
Il tutto come da relate allegate.
Nelle more sono state notificate le seguenti ulteriori intimazioni di pagamento che hanno fatto salvo il credito vantato con l'atto oggi impugnato:
- Intimazione di pagamento n. 293 2023 9000386629000 notificata in data 22/9/2023 ex art. 140 c.p.c.
- Intimazione di pagamento n. 293 2023 9014880675000 notificata in data 22/2/2024
- Preavviso di fermo n. 29380202500001790000 oggi impugnato notificato in data 22/2/2024
Il tutto come da relate allegate.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma degli atti impugnati;
in subordine, in caso venisse riconosciuta la illegittimità della iscrizione a ruolo o il decorso del termine di decadenza dal potere impositivo, dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva con vittoria di spese e compensi.
Depositava n. 12 relate di notifica delle cartelle di pagamento unitamente alla copia delle cartelle n. 9, 10,
11 e 12, nonché n. 2 intimazioni di pagamento con relative relate di notifica e la relata di notifica dell'atto oggi impugnato.
Con successive memorie illustrative, il ricorrente, riportandosi a quanto già eccepito con il ricorso introduttivo del giudizio, contestava la nullità o inesistenza giuridica delle notifiche delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, con conseguente decadenza dal potere di riscossione ex art. 25 DPR 602/73, in particolare:
- la cartella di pagamento n.293 2016 0061531737000 (n.1) notificata ex art. 140 c.p.c. con CAD inviata in data 2/5/2017 dal Consorzio_1 non titolare di licenza postale e quindi posta in essere da soggetto privo di legittimazione ex art. 149 c.p.c. e art. 1 comma 57 Legge 124/2017;
- la cartella di pagamento n.293 2017 0009810473000 (n.2) risulta notificata con consegna a mani di SS Nominativo_1, qualificata come moglie convivente, ma non è stata prodotta alcuna prova dell'avvenuta spedizione della CAN (comunicazione di avvenuta notifica); l'unico documento allegato è un mero elenco di spedizione raccomandate non idoneo a dimostrare la regolare esecuzione della notifica;
- la cartella n.293 2020 0035729421000 (n.6) risulta consegnata alla stessa SS Nominativo_1 e non è stata prodotta alcuna prova dell'avvenuta spedizione della CAN;
- la cartella n.293 2018 0019063754000 manca della prova dell'avvenuta spedizione essendo stato prodotto solo il fronte di una busta priva di qualsiasi riferimento utile, timbro postale o collegamento con l'atto notificato.
Per le superiori cartelle, come chiarito dalla Cassazione sentenza n. 28093/2023, “ in mancanza della prova della consegna o della spedizione dell'atto, la notifica deve ritenersi inesistente e non suscettibile di sanatoria”.
In conseguenza, le stesse cartelle, riferite alle annualità 2012-2015. Risultano prescritte o comunque decadute sin da epoca anteriore alla adozione della comunicazione di fermo amministrativo.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso introduttivo con conseguente condanna alle spese processuali da distrarsi a favore dei procuratori costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, in via pregiudiziale, ritiene opportuno precisare che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo va interpretata nel senso di un invito da parte dell'Ente riscossore (Agenzia delle Entrate –
Riscossione) a pagare entro trenta giorni le somme risultanti dal ruolo di cui alle cartelle di pagamento sottese alla predetta comunicazione di fermo amministrativo altrimenti sarebbe stata avviata la procedura del fermo mediante iscrizione del provvedimento presso il Pubblico Registro Automobilistico tenuto all'Associazione_1 sul veicolo di proprietà del soggetto destinatario della predetta comunicazione (nella fattispecie l'odierno ricorrente).
In conseguenza, preliminarmente, osserva che va dichiarata l'ammissibilità del ricorso proposto avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, che nella fattispecie in trattazione assume la veste di
“intimazione ad adempiere” di cui al comma 2 dell'art. 50 DPR 602/73 regolarmente notificata in data 22 febbraio 2025 a mani della moglie convivente SS Nominativo_1 (confermato dallo stesso ricorrente in seno al ricorso introduttivo del giudizio per cui non può negare di non averla ricevuta ed è condivisibile la sentenza delle Sezioni Unite n. 10672/2009 (cfr. Cassazione n. 11087/2010 e n. 27601/2018) stante che la stessa ha sancito il principio che il preavviso di fermo amministrativo svolge una funzione assolutamente analoga a quella dell'avviso di mora attribuendo allo stesso natura impositiva per cui il preavviso di fermo amministrativo, seppure non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili ex art. 19 del Dlgs.
546/92, lo stesso può essere annoverato fra gli atti atipici avverso i quali è possibile l'impugnativa avanti alle Commissioni tributarie (oggi Corti di Giustizia Tributaria) e non costituisce un ostacolo, in quanto, tale elencazione, contenuta nella predetta norma, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (art.. 24 e 53 Cost.) e sia di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.), con la conseguenza che deve ritenersi impugnabile ogni atto che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, in quanto sorge in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 C.P.C., a chiarire con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico (Cass. nn. 21045 del 2007 e 27385 del 2008 ex multis Cass. SS.UU. n.
19668 del 17/6/2014 depositata il 18/9/2014).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha sancito il principio che “sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19 Dlgs. 546/92, tutti quegli atti con cui l'Amministrazione finanziaria comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione “avviso di liquidazione” o “avviso di pagamento” o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente, le quali possono dar luogo soltanto ad un vizio dell'atto o renderlo inidoneo a far decorrere il predetto termine, o anche giustificare la rimessione in termini del contribuente per errore scusabile”. (Cass. n. 14373 del 15/6/2010, n. 12194 del 15/5/2008, Cass. SS.UU. n. 16293 del 24/7/2007, per ultimo Cass.
Ordinanza n. 8991 del 25/2/2025).
Per ultimo, la Cassazione, con sentenza n. 6436 del 6/2/2025, ha formulato il seguente principio di diritto: «
In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DP.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 D.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione».
Nella fattispecie il ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, atto dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, sollevando, oltre che eccezioni sulla procedura di riscossione
(irrituale notifica delle cartelle di pagamento presupposte alla comunicazione di fermo amministrativo), il decorso dei termini previsti dall'art. 25 DPR 602/73 per l'esercizio del potere impositivo con intervenuta decadenza e prescrizione del concessionario dal potere di riscossione e conseguente inesigibilità dei tributi richiesti per le quali l'Agenzia delle Entrate -Riscossione, pur non essendo titolare del credito tributario, ai sensi dell'art. 39 del Dlgs. 112/99, se non vuole rispondere delle conseguenze della lite deve chiamare in causa l'ente creditore senza che il giudice debba ordinare la integrazione del contraddittorio, in quanto non sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispecie di litisconsorzio necessario, anche in ragione dell'estraneità del contribuente al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore.
A tal riguardo la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta con l'ordinanza n. 18651 del 22/5/2014 depositata il 3/9/2014 richiamando quanto sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza 25 luglio 2007 n. 16412 con la quale hanno chiarito che “se l'azione del contribuente per la contestazione della pretesa tributaria a mezzo dell'impugnazione dell'avviso di mora è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario
è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (v. Cass. n. 21222 del
2006); se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito. In ogni caso l'aver il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio” – conformi, fra varie, Cass. 3 ottobre 2007 n. 22939, Cass. ord. 2 febbraio 2012 n. 1532, Cass. 29 maggio 2013 n. 13331.
Dal tenore del ricorso così come impostato, si è in presenza di un contesto di inscindibilità (comunicazione preventiva di fermo amministrativo e cartelle di pagamento), e avendo il ricorrente legittimamente incoato un giudizio con una impugnativa avverso la predetta comunicazione preventiva di fermo amministrativo e avverso le cartelle di pagamento ad essa sottese rientranti nella competenza della giurisdizione tributaria e il contenuto di esse, il ricorso, dal punto di vista procedurale, va dichiarato ammissibile, fermo restando l'ammissibilità del ricorso avverso qualsiasi atto contenente una pretesa tributaria come sancito dalla
Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 2616 del 2/12/2014 depositata l'11/2/2015, che ha ribadito lo stesso principio di diritto secondo cui ”In tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19 del Dlgs. 31 dicembre 1992, n. 564, tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione “avvidi liquidazione”
o “avviso di pagamento” (cfr. Cass. SS.UU. n. 16293 del 24/7/2007, Cass. civ. sez. V n. 12194 del 15/5/2008, in senso conforme Cass. civ. sez. V n. 14373 del 15/6/ 2010). In ogni caso l'art. 35 comma 26 quinquies del D.L. n.223 del 4/7/2006 ha ampliato la competenza della giurisdizione tributaria includendo tra gli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie ex art. 19 Dlgs.
N. 546/92 anche il fermo amministrativo e tutti quegli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, portino comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria (Cass. sez. trib. n. 17202 del 23/7/2009).
Sul punto, anche se la Corte di Cassazione è intervenuta con la sentenza n. 10578/2010 che ha stabilito che nel processo tributario non è ammissibile la proposizione di un ricorso cumulativo avverso più atti, nella fattispecie l'impugnativa riguarda la comunicazione preventiva di fermo amministrativo alla base della quale stanno delle cartelle di pagamento che costituiscono il presupposto affinché possa essere emessa detta comunicazione con la quale formano un unico contesto;
avendo le cartelle di pagamento carattere pregiudiziale rispetto alla comunicazione di fermo amministrativo, ciò consente, nel processo tributario,
l'ammissibilità del ricorso cumulativo, pur in presenza di tributi di varia natura e specie, in presenza di inscindibilità (comunicazione e cartelle di pagamento) e quindi, anche sotto questo profilo, va dichiarata l'ammissibilità del ricorso.
E' evidente, pertanto, come sull'Agenzia delle Entrate - Riscossione, evocata nel presente giudizio, se non vuole rispondere del danno erariale, incomba l'onere della chiamata in causa dell'ente creditore (nella fattispecie l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania e Dipartimento Finanze della Regione
Sicilia - Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento Finanze e Credito) senza alcuna autorizzazione da parte di questo giudice e pertanto la causa può essere decisa nel merito.
Pertanto va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata sia dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione.
Ancora preliminarmente, osserva che la trattazione del ricorso va limitata solo ed esclusivamente alle cartelle di pagamento sopra indicate dalla n. 1 alla n. 12 contenenti esse il debito riferito a IRPEF, IVA e Tasse automobilistiche atteso che la impugnata comunicazione preventiva di fermo amministrativo contiene la elencazione di altre due cartelle di pagamento afferenti altri debiti riferiti a tributi di diversa natura di competenza di altra giurisdizione non formanti oggetto di impugnativa.
Fatte le superiori premesse, la Corte ritiene di esaminare congiuntamente, data la diretta connessione, le prime due eccezioni sollevate dal ricorrente e cioè:
La nullità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo e delle prodromiche cartelle di pagamento per violazione degli artt. 26 e 50 del DPR 602/73, ovvero la nullità degli atti impugnati per omessa notifica delle predette cartelle di pagamento, nonché dell'art. 60 DPR 600/73, degli artt. 137 e seguenti c.p.c., per omesso invio della CAN (comunicazione di avvenuta notifica) per alcune cartelle notificate a familiari conviventi o per notifica a mezzo Consorzio_1 soggetto non titolare di licenza postale, nonché la decadenza del potere impositivo dell'ufficio ex art. 25 DPR 602/73, e la intervenuta prescrizione della pretesa tributaria contenuta in dette cartelle IRPEF e IVA relativa agli anni 2013 e 2014, nonché Tasse automobilistiche relative agli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 in assenza di atti interrutti della prescrizione essendo decorso il termine decennale ex art. 2946 c.c., nonché quello triennale successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento ex art. 5 del D.L. n. 953/1982 convertito nella Legge n. 53/1983 relativamente ai veicoli e autoscafi;
in coerenza sono prescritti anche le sanzioni e gli interessi per il decorso del termine quinquennale previsto dagli art. 20 D.Lgs. n. 472/1997 e 2948 c.c.
A questo proposito, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, unitamente alla comparsa di costituzione in giudizio, ha prodotto la documentazione inerente la notifica delle cartelle di pagamento impugnate sottese alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo che risultano essere state regolarmente notificate come di seguito: 1) n.293 2016 0061531737000 per somme dovute a titolo di IRPEF e IVA anno 2013 per un importo di €.
1.746,53 comprensivo di interessi, sanzione e oneri di riscossione notificata in data 12/5/2017 ex art. 140
c.p.c. con deposito presso la casa comunale e data comunicazione mediante raccomandata informativa del Consorzio_1.
2) n.293 2017 0009810473000 per somme dovute a titolo di Tasse automobilistiche anno 2012 per un importo di €. 245,77 comprensivo di interessi, sanzione e oneri di riscossione notificata in data 11/7/2017 con consegna a mani di SS Nominativo_1 moglie convivente.
3) n.293 2017 0028019873000 per somme dovute a titolo di Tasse automobilistiche anno 2013 per un importo di €. 241,36 comprensivo di interessi, sanzione e oneri di riscossione notificata a mezzo raccomandata di poste Società_2 del 29/11/2017 consegnata il 9/1/2018 a mani dello stesso destinatario Ricorrente_1 che ha sottoscritto per ricevuta.
4) n.293 2017 0043098615000 per somme dovute a titolo di IRPEF e IVA anno 2014 per un importo di
€.2.751,22 comprensivo di interessi, sanzione e oneri di riscossione notificata a mezzo raccomandata di poste Società_2 del 9/1/2018 consegnata il 23/2/2018 a mani del familiare convivente SS Nominativo_1.
5) n.293 2018 0019063754000 per somme dovute a titolo di Tasse automobilistiche anno 2014 e 2015 per un importo di €. 2.392,63 comprensivo di interessi, sanzione e oneri di riscossione notificata in data
25/2/2019 a mezzo raccomandata di poste Società_2
6) n.293 2020 0035729421000 per somme dovute a titolo di Tasse automobilistiche anno 2017 per un importo di €. 204,99 comprensivo di interessi, sanzione e oneri di riscossione notificata in data 8/8/2022 con consegna a mani di SS Nominativo_1 moglie convivente.
7) n.293 2021 0045795640000 per somme dovute a titolo di Tasse automobilistiche anno 2015 per un importo di €. 236,14 comprensivo di interessi, sanzione e oneri di riscossione notificata a mezzo raccomandata del 26/8/2022 di Banca_1 italiane consegnata il 30/8/2022 a mani dello stesso destinatario Ricorrente_1 che ha sottoscritto per ricevuta.
8) n.293 2021 0159204789000 per somme dovute a titolo di Tasse automobilistiche anno 2018 per un importo di €. 203,41 comprensivo di interessi, sanzione e oneri di riscossione notificata a mezzo raccomandata del 8/7/2022 di Banca_1 italiane consegnata il 27/8/2022 a mani dello stesso destinatario Ricorrente_1 che ha sottoscritto per ricevuta.
9) n.293 2022 0031315826000 per somme dovute a titolo di Tasse automobilistiche anno 2019 per un importo di €. 192,24 comprensivo di interessi, sanzione e oneri di riscossione notificata a mezzo raccomandata del 8/7/2022 di Banca_1 italiane consegnata il 27/8/2022 a mani dello stesso destinatario Ricorrente_1 che ha sottoscritto per ricevuta.
10) n.293 2023 0012791017000 per somme dovute a titolo di Tasse automobilistiche anno 2020 per un importo di €. 188,66 comprensivo di interessi, sanzione e oneri di riscossione notificata a mezzo raccomandata del 10/5/2023 di Banca_1 italiane consegnata il 4/9/2023 a mani dello stesso destinatario Ricorrente_1 che ha sottoscritto per ricevuta.
11) n.293 2023 0039116582000 per somme dovute a titolo di Tasse automobilistiche anno 2020 per un importo di €.35,06 comprensivo di interessi, sanzione e oneri di riscossione notificata a mezzo raccomandata del 7/7/2023 di Banca_1 italiane consegnata il 29/8/2023 con consegna a mani di SS Nominativo_1 moglie convivente.
12) n.293 2024 0018314283000 per somme dovute a titolo di Tasse automobilistiche anno 2021 di €. 9.320,77 comprensivo di interessi, sanzione e oneri di riscossione notificata a mezzo raccomandata del 16/5/2024 di
Banca_1 italiane consegnata l'1/6/2024 a mani di Nominativo_2 figlia.
Per di più, ha prodotto ulteriore documentazione inerente alla notifica in data 22/9/2023 di una prima intimazione di pagamento n. 293 2023 90003866 29/000 con deposito presso la casa comunale e data comunicazione a mezzo raccomandata del 21/9/2023 spedita del Consorzio_1 inerente le prime cinque cartelle di pagamento sopra indicate, nonché alla notifica di una seconda intimazione di pagamento n. 293 2023 90148806 75/000 in data 22/2/2024 con consegna a mani dello stesso ricorrente Ricorrente_1 che ha firmato per ricevuta delle cartelle sopra indicate da n. 3 a n. 9, e alla notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202500001790000, oggi impugnata, in data
22/2/2025 con consegna a mani di SS Nominativo_1 moglie convivente.
La relata di notifica, in quanto atto pubblico, “fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” (articolo 2700 codice civile) e deve concludersi che le attestazioni dell'agente notificatore sono assistite da fede fino a querela di falso, attenendo a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale.
Nulla quaestio sulla notifica delle cartelle di pagamento indicate con i n.ri 7, 8, 9, 10 per Tasse automobilistiche anno 2015, 2018, 2019 e 2020 e della seconda intimazione di pagamento notificate, rispettivamente,
30/8/2022, 27/8/2022, 27/8/2022, 4/9/2023 e 22/2/2024 con consegna a mani dello stesso ricorrente il quale non può sostenere la tesi di non averle ricevute essendole state consegnate personalmente.
Per quanto riguarda le cartelle di pagamento indicate con i n.ri 2, 6, 11 e 12 per Tasse automobilistiche, rispettivamente anno 2012, 2017, 2020 e 2021, e la comunicazione preventiva di fermo amministrativo (atto formante oggetto della presente controversia) notificate, rispettivamente 11/7/2017, 8/8/2022, 29/8/2023,
1/6/2024 e 22/2/2025 con consegna a persona di famiglia, la eventuale omessa indicazione nella relata di notifica della qualità di convivente della persona di famiglia che riceve l'atto non comporta alcuna nullità in quanto il rapporto di convivenza almeno temporanea si può presumere dal fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia ricevuto l'atto e tale presunzione può essere vinta dalla prova, posta a carico del destinatario della notifica, della insussistenza del rapporto di convivenza con il familiare destinatario dell'atto stesso (Cass. n. 14361 del 30/6/2011).
La stessa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10955 del 12/5/2009 ha stabilito che “la notificazione mediante consegna a persona di famiglia non postula necessariamente ne' il solo rapporto di parentela - al quale è da ritenersi equiparato quello di affinità - ne' l'ulteriore requisito della convivenza - non espressamente menzionato dall'art. 139 c.p.c. -, risultando sufficiente l'esistenza di un vincolo (di parentela o affinità) tale da giustificare la presunzione che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario (v. tra le altre
Cass. n. 1331 del 2000; n. 8597 del 1997; n. 73 del 1997; n. 3936 del 1992 e n. 2060 del 1992) e restando in ogni caso a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo (v. Cass. n. 615 del 1995 e n. 5109 del 1999).” e ancora Cass. n. 23465 del 12/11/2007 “la conoscenza di un atto tributario da parte del destinatario, si presume, ex art. 139 CPC se la consegna viene effettuata, presso la casa di abitazione del contribuente, a “persona di famiglia” la cui convivenza non occasionale si deduce dalla presenza in quel luogo”. Vedi ancora Cass. n. 14366 del
20/6/2007: “la notificazione ai sensi dell'art. 139, secondo comma C.P.C. alla persona addetta alla casa costituisce elemento idoneo a far presumere, “iuris tantum”, la consegna al destinatario, incombendo su quest'ultimo, che contesti la validità della notificazione, l'onere di allagare e provare l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario”.
A questo proposito, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1856 del 13/11/1981, e in senso conforme Cass. n. 11821 del 19/5/2006, ha affermato che la persona di famiglia è comprensiva non solo delle persone in rapporto di stabile convivenza, ma anche dei soggetti legati al destinatario da vincoli di sangue o di parentela comportanti diritti e doveri reciproci che implicano la presunzione della successiva consegna dell'atto al notificando, per cui la validità della notificazione può essere esclusa unicamente quando venga accertata la presenza del parente, nel luogo di notificazione, del tutto occasionale e momentanea.
Per quanto riguarda le cartelle di pagamento indicate con i n.ri 1, 3, 4, 5 per IRPEF e IVA anno 2013, Tasse automobilistiche anno 2013, IRPEF e IVA anno 2014, Tasse automobilistiche anno 2014 e la prima intimazione di pagamento notificate, rispettivamente in data 12/5/2017, 9/1/2018, 23/2/2018, 25/2/2019 e 1/3/2023 per tramite Poste private Società_2 e Consorzio_1, a seguito del processo di liberalizzazione del settore su imput di direttive europee, il mercato è stato aperto alla concorrenza di nuovi operatori erodendo gradatamente l'area di monopolio riservata alla Società_1 Banca_1 fino alla piena liberalizzazione del mercato attuata con il decreto legislativo n. 58 del 2011, rimanendo affidati in via esclusiva a Banca_1, fornitore del servizio universale, le notifiche a mezzo posta degli atti giudiziari e degli atti relativi alle violazioni del codice della strada secondo quanto previsto dal novellato art. 4 del D. l.vo 261/1999 salvi gli effetti scaturenti dall'entrata in vigore dell'art. 1, commi 57 e 58 della L. n. 124/2017 che ha abrogato tale art. 4 ed ha inserito la possibilità di rilasciare nuove licenze a soggetti diversi da Banca_1 anche per le notifiche di tali atti.
In virtù delle disposizioni introdotte con il richiamato D. L.vo n. 58/2011 dal 30/4/2011 non sussiste più il diritto di esclusiva di Banca_1 per la notifica degli atti Tributari e pertanto valide ed efficaci sono le notifiche effettuate nel caso di specie dall'operatore “Consorzio_1” e NEXIVE provvisti sia della licenza individuale, sia dell'autorizzazione generale di cui all'art. 6 della normativa sopra richiamata.
Va sottolineato che l'intimazione di pagamento, la comunicazione di fermo amministrativo, come pure la cartella di pagamento, è un atto amministrativo e come tale non segue le regole degli atti giudiziari la cui notifica è riservata al servizio universale Banca_1 italiane che assicura le prestazioni in tutti i punti del territorio nazionale con la conseguenza che il concessionario del servizio recapito postale privato, pur essendo autorizzato dal Ministero delle Comunicazioni di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, può solo espletare i servizi relativi agli invii raccomandati ed invii assicurati che non siano pertinenti a procedura giudiziarie, essendo quest'ultime escluse nel relativo decreto di licenza e/o di concessione.
Pertanto, essendo stata la preventiva comunicazione di fermo amministrativo unitamente a tutte le superiori cartelle di pagamento ad essa sottese regolarmente notificate, il ricorrente non può sostenere la tesi della omessa notifica di dette cartelle per cui l'eccezione sollevata è infondata e va rigettata.
Le superiori cartelle di pagamento regolarmente notificate, sono divenute definitive per mancata impugnazione con la conseguenza che il credito vantato dall'ente creditore si è cristallizzato all'epoca della notificazione delle stesse.
Comunque, in ogni caso, ove vi fosse stata una irregolarità sulla notifica delle cartelle, tale fatto costituisce solo un vizio per la procedura di riscossione ma non la invalidità atteso che il contribuente può ricorrere avverso la pretesa tributaria impugnando anche solo il ruolo, non soltanto per far valere vizi propri di tale ultimo atto, ma anche per recuperare la tutela in sede di esecuzione esattoriale non esercitata in casi di mancata o irregolare notifica della cartella (Cassazione n. 17351 del 17/11/2003), diritto che il ricorrente ha legittimamente esercitato impugnando il contenuto della cartella costituito dal ruolo eccependo la intervenuta decadenza dal potere impositivo da parte degli enti impositori (nella fattispecie il ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo) e la prescrizione come si dirà a seguire.
Sulla eccepita decadenza dall'azione impositiva e conseguente prescrizione è opportuno chiarire il concetto della decadenza e della prescrizione.
I termini di decadenza sono quelli entro cui l'ente impositore deve esercitare il diritto alla pretesa e quindi formare il ruolo per essere consegnato all'esattore per la riscossione mediante notifica della cartella di pagamento, mentre i termini prescrizionali sono quelli il cui decorso fa cessare qualsiasi diritto alla pretesa e questi decorrono dal momento in cui l'imposta si è resa definitiva per mancata impugnazione o di un avviso di accertamento o di rettifica o di una cartella di pagamento notificata, o, in assenza di tali atti, dall'anno di imposizione all'epoca in cui il ricorrente viene a conoscenza del debito attraverso un qualsiasi atto contenete la pretesa tributaria.
Chiarito questo concetto, resta da chiarire quando il contribuente può eccepire la decadenza e da quando decorre il termine prescrizionale.
E' evidente che la decadenza deve essere eccepita in sede di impugnativa del primo atto regolarmente notificato (nella fattispecie la cartella di pagamento).
Vero è che le imposte iscritte a ruolo devono essere richieste, a pena di decadenza, entro termini ben definiti, ma è anche vero che si tratta di tributi per i quali il ricorrente sostiene non essergli stato mai notificata alcuna cartella di pagamento ma che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha provato di avere regolarmente e ritualmente notificato (verificato e accertato da questa Corte) le cartelle di pagamento per le quali oggi si discute, sottese alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo, che non risultano essere state impugnate e quindi divenute definitive.
Inoltre, per le cartelle indicate dalla n. 1 alla n.5 è stata regolarmente notificata una prima intimazione di pagamento in data 1/9/2023 e per le cartelle indicate dalla n. 3 al n. 9 è stata notificata una seconda intimazione di pagamento in data 22/2/2024 che non risultano essere state impugnate per cui il debito di imposta riportato nelle sottese prime cinque cartelle di pagamento si è cristallizzato alla data dell'1/9/2023
e quello riportato dalla terza alla nona cartella di pagamento si è cristallizzato alla data del 22/2/2024; per le cartelle di pagamento n. 11 e n. 12 il debito si è cristallizzato alla data dell'avvenuta regolare notifica, rispettivamente, in data 29/8/2023 e 1/6/2024. Rilevata la definitività delle cartelle di pagamento sottese alla impugnata comunicazione preventiva di fermo amministrativo, è consequenziale la inammissibilità della eccepita decadenza non potendo l'eccezione sollevata trovare ingresso nel presente giudizio stante che, eventualmente, tale eccezione sarebbe dovuta essere sollevata in sede di impugnazione delle cartelle di pagamento regolarmente e tempestivamente notificate alle date predette e divenute definitive.
Pertanto il ricorrente, a tal proposito, deve essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/92, sarebbero dovuto essere proposte, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni con la conseguenza che il contribuente/ricorrente può solo oggi legittimamente sollevare eccezioni afferenti esclusivamente “vizi propri” dell'atto impugnato (comunicazione preventiva di fermo amministtativo) e quindi ogni eccezione proposta avverso un atto propedeutico a quello impugnato deve essere ritenuta tardivamente proposta e quindi inammissibile ai sensi del combinato disposto degli 19 comma
3 e 21 del D.Lgs. 546/92.
Per quanto riguarda la eccepita prescrizione, i tributi iscritti a ruolo riguardano IRPEF e IVA anno 2013, 2014 di cui alla cartella di pagamento n. 293 2016 0061531737000 (n.1), e alla cartella n.293 2017 0043098615000
(n. 4), e IVA anno 2015 di cui alla n.293 2018 0019063754000 (n.5) e Tasse automobilistiche dall'anno 2012 al 2021 di cui alle restanti cartelle di pagamento che il ricorrente sostiene non esserle state notificate o irrituale notificate e quindi per il decorso del termine decennale prescrizionale per i tributi erariali e triennale per le Tasse automobilistiche a far data dall'anno di imposizione.
Contrariamente a tale assunto, tutte le predette cartelle risultano, come già detto precedentemente, essere state regolarmente notificate, rispettivamente, il 12/5/2017 (la n. 1), il 23/2/2018 (la n. 4) e il 25/2/2019 (la n. 5) per quanto riguarda i tributi IRPEF e IVA, e dall'11/7/2017 (la n. 2) a seguire fino all'1/6/2024 (la n.12) non impugnate e divenute definitive;
per le prime cinque cartelle, in data 22/9/2023 è stata notificata una prima intimazione di pagamento non impugnata e, successivamente, per le cartelle dalla n. 3 alla n. 9, in data 22/2/2024 è stata notificata una seconda intimazione di pagamento, entrambe non impugnate e divenute definitive.
Per i tributi erariali (IRPEF e IVA) opera la prescrizione decennale ex art. 2946 C.C. e, a tal proposito, la
Corte di Cassazione, con Ordinanza n, 6997 del 15/1/2020 depositata l'11/3/2020 ha affermato: “Le SS.UU.
n. 23397/2016, hanno statuito che per i tributi erariali - IRPEF, IRES, IRAP, IVA - accertati in un atto definitivo per omessa impugnazione, non è applicabile la prescrizione breve di cinque anni prevista per le prestazioni periodiche, ai sensi dell' art. 2948 c.c., poiché i crediti erariali non possono considerarsi prestazioni periodiche in quanto derivano da valutazioni fatte per ciascun anno d'imposta sulla sussistenza dei presupposti impositivi. Consegue che, nella carenza di una espressa disposizione di legge, per detti tributi è applicabile la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), quale unico termine rilevante in fase di recupero”.
E' opportuno ribadire che le cartelle di pagamento (n.1, n. 4 e n. 5) relative alle superiori imposte IRPEF e
IVA anno di imposta, rispettivamente, 2013, 2014 e 2015 sono state regolarmente notificata in data 12/5/2017,
23/2/2018 e 25/2/2019 divenute definitive per mancata impugnazione per cui il dovuto si è consolidato a quelle date e, vi è di più, successivamente per le stesse cartelle è stata notificata la intimazione di pagamento n. 293 2023 90003866 29/000 in data 22/9/2023 per le cartelle indicate al n. 1, n. 4 e 5, nonché la successiva intimazione di pagamento n. 293 2023 90148806 75/000 in data 22/2/2024 per le cartelle indicate dalla n.
3 alla n.9; le predette intimazioni di pagamento sono divenute definitive per mancata impugnazione e quindi il debito si è ulteriormente consolidato alle superiori date da cui decorrono i termini prescrizionali che il ricorrente sostiene essere maturati in quanto la impugnata comunicazione preventiva di fermo amministrativo
è stata notificata oltre i dieci anni in data 22/2/2025 facendo decorrere, erroneamente, i termini dall'anno di imposizione 2013, 2014 e 2015 e non dalla data di notifica delle superiori intimazioni non impugnate e divenute, come già in precedenza puntualizzato, definitive.
Per quanto riguarda le cartelle di pagamento relativa alla Tassa automobilistica, necessita fare un distinguo tra le annualità dal 2012 al 2015 e tra le annualità dal 2017 al 2021.
Infatti, con riferimento al secondo periodo (dal 2017al 2021), ai sensi della Legge Regionale n. 16 dell'11 agosto 2015 di istituzione in Sicilia della tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti, la Regione
Sicilia è autorizzata a procedere direttamente all'iscrizione a ruolo dei relativi crediti tributari.
Con l'art. 19 della L.R. n. 24/2016 è stato introdotto il comma 2-bis all'art. 2 della L.R. n. 16/2015, per cui
“……in caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73 sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate da tenutario del Pubblico Registro Automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori”.
Pertanto l'iscrizione a ruolo delle somme dovute costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori, nonché prova documentale della pretesa creditoria con la conseguenza che la cartella esattoriale, non sussistendo atti prodromici di accertamento, costituisce correttamente la prima intimazione di pagamento. E' consequenziale, pertanto, che per il periodo antecedente (212/2015) l'iscrizione a ruolo è subordinata alla emissione dell'avviso di accertamento.
Nella fattispecie, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha ampiamente fornita prova della regolarità e tempestività delle notifiche di tutte le cartelle di pagamento relative alla Tassa auto iscritta ruolo resesi definitive per mancata impugnazione, nonché delle due intimazioni di pagamento di cui si è detto ampiamente sopra anch'esse regolarmente notificate e resesi definitive. Per tutte le cartelle di pagamento relative a Tasse auto, il debito si è cristallizzato alla data dell'avvenuta regolare notifica, nonché alla data di notifica delle successive intimazioni di pagamento regolarmente notificate, per cui è consequenziale la inammissibilità della eccepita eventuale decadenza non potendo l'eccezione sollevata trovare ingresso nel presente giudizio come ampiamente illustrato sopra.
Per quanto riguarda l'eccepita prescrizione, l'art.5 comma 49 D.L. n.953/82 convertito nella legge 28/2/1983
n.53 comma 51 così come modificato dall'art.3 D.L. n.2 del 6/1/1986 convertito nella legge n.60/86 dispone che l'azione dell'Amministrazione finanziaria si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Nella fattispecie, il termine prescrizionale triennale decorre dalla data di notifica del 22/9/2023 della prima intimazione di pagamento con riferimento alla cartella di pagamento indicata al n . 2 e dalla data di notifica del 22/2/2024 della seconda intimazione di pagamento con riferimento alle cartelle di pagamento indicate dalla n. 3 alla n. 9; per le ultime tre cartelle indicate dal n. 10 al n. 12 dalla data di notifica, rispettivamente, del 4/9/2023, 29/8/2023 e 1/6/2024.
E' di tutta evidenza come alla data di notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo del
22/5/2025 non sia maturata alcuna prescrizione decennale con riferimento all'Imposta IRPEF e IVA contenuta nelle relative cartelle di pagamento, nè alcuna prescrizione triennale con riferimento a Tasse automobilistiche contenute in tutte le relative cartelle di pagamento, tutte sottese alla suddetta comunicazione preventiva di fermo amministrativo, con la conseguenza che l'eccezione sollevata di prescrizione è infondata e va rigettata.
In ordine al terzo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente ha eccepito la prescrizione degli interessi e delle sanzioni essendo decorso il termine quinquennale di cui all'art. 20 comma 3 D.Lgs. n. 472/1997 e dell'art. 2948 c.c., l'eccezione è infondata e va rigettata atteso che il termine (ri)decorre dalla notifica in data
22/9/2023 e 22/2/2024 delle due intimazioni di pagamento relative alle prime nove cartelle di pagamento e dalla data di notifica delle ultime tre cartelle di pagamento, rispettivamente, del 4/9/2023, 29/8/2023 e
1/6/2024.
In conseguenza di quanto sopra va dichiarata la legittimità sia della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, sia delle cartelle di pagamento, unitamente ai ruoli in essa trasfusi, sottese alla predetta comunicazione.
Le spese processuali seguono l'ordinario regime della soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente e liquidate a favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, che liquida in € 1.000,00 oltre Iva e Cpa.
Così deciso in Catania in data 07.11.25
Il Presidente rel.re
Dott. Giancarlo Cascino