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Sentenza 16 febbraio 2024
Sentenza 16 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/02/2024, n. 7163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7163 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone nel procedimento a carico di FA RO, nata a [...] il [...] rappresentata ed assistita dall'avv. Leonardo Lastei, di fiducia avverso la ordinanza in data 19/10/2023 del Tribunale di Catania, quinta sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del di. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7163 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 19/01/2024 lette le memorie difensive a firma avv. Leonardo Lastei in data 15/12/2023 nell'interesse di FA RO, FA CH, FA IU ed RI Mariella;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, connma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, Vincenzo Senatore, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 19/10/2023, il Tribunale di Catania, in accoglimento dell'istanza di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., proposta nell'interesse di RO FA, avverso il decreto di sequestro preventivo ex art. 322-ter cod. pen. in data 08/09/2023, anche per equivalente, della somma di euro 397.322,82, ritenuta profitto del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., annullava il provvedimento impugnato. Nella parte motiva dell'ordinanza oggetto del presente ricorso, si riqualificava la condotta ai sensi dell'art. 316-ter, secondo comma, cod. pen. e, non essendo superata la soglia di punibilità per ciascuna indebita erogazione, il sequestro preventivo veniva annullato per assenza del fumus del reato contestato, con restituzione dei beni sequestrati all'avente diritto. 2. Avverso la predetta ordinanza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone ha proposto ricorso per cassazione per il sottoindicato formale unico motivo enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge per erronea riqualificazione dei fatti, originariamente contestati a norma dell'art. 640-bis cod. pen., nel delitto di cui all'art. 316-ter, secondo comma, cod. pen. Nella vicenda in esame, non ci si era limitati alla mera dichiarazione di sussistenza dei presupposti per conseguire il rimborso dei bonus cultura ma era stata realizzata un'articolata attività truffaldina, basata sulla simulazione di acquisti di libri con l'emissione di false fatture, sull'attestazione falsa di aver ceduto dei libri ai titolari del bonus, sull'inserimento della relativa dicitura nella piattaforma. Tali artifizi si accompagnavano, poi, a false dichiarazioni contabili e, in taluni casi, all'emissione di scontrini fiscali dalla cifra irrisoria (1,00 euro) rilasciati a garanzia del prodotto elettronico venduto. La ricostruzione formalistica adottata nel provvedimento impugnato dilata l'ambito applicativo del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., contravvenendo ai principi analizzati e cioè alla natura meramente residuale della 2 fattispecie, che si configura solo in caso di una falsa dichiarazione dell'agente senza indurre in errore la pubblica amministrazione che si limita a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati dal richiedente. Nel caso in esame, la contrario, l'utilizzo di un esercizio commerciale — una cartoleria destinataria di richieste di utilizzo del bonus da giovani provenienti da varie regioni d'Italia — per la cessione di beni diversi da quelli consentiti dalla normativa in vigore, le singole operazioni di accesso alla piattaforma con la falsa prospettazione dell'effettuazione di un'operazione consentita, l'inoltro di false fatture con contestuale richiesta di rimborso, non possono che considerarsi artifizi e raggiri che hanno tratto in errore l'ente erogatore sulla sussistenza dei presupposti per accedere al beneficio, non potendo tali comportamenti fraudolenti essere ricondotti ad una mera falsa dichiarazione all'ente per l'erogazione di un contributo. Ricorre violazione di legge anche in punto di qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell'art. 316-ter, secondo comma, cod. pen.: qualora, infatti, si ritenesse corretta la valutazione del Tribunale del riesame in ordine alla riconducibilità della condotta contestata al FA alla fattispecie di indebita percezione di erogazioni pubbliche, la stessa avrebbe dovuto integrare il delitto previsto dal primo comma dell'art. 316-ter cod. pen. e non solo l'illecito amministrativo di cui al secondo comma. Il ricorrente, pur insistendo nella qualificazione giuridica del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., ritiene necessario che il Tribunale proceda a nuovo esame (con conseguente valutazione in ordine ai presupposti del provvedimento di cautela reale) anche laddove si condivida la riconducibilità del fatto al reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., atteso che, in più occasioni accertate, risulta ampiamente superata la soglia di punibilità che segna il limite tra l'illecito amministrativo ed il reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il Tribunale per il riesame ha annullato le misure cautelari reali disposte dal Giudice per le indagini preliminari ritenendo che nei fatti contestati non fosse ravvisabile il reato di truffa di cui all'art. 640-bis cod. pen., bensì l'illecito amministrativo di cui all'art. 316-ter, comma 2, cod. pen. 2.1. In particolare, il Tribunale, ricordando la linea di demarcazione che la giurisprudenza di legittimità ha tracciato tra i due reati a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 16568/2007, ric. Carchivi, ha affermato che la procedura relativa al bonus cultura non prevede alcuna immediata e preventiva attività di accertamento da parte dell'ente erogatore. Ha quindi rilevato la sussumibilità della presente fattispecie a quella oggetto della sentenza n. 30770 del 12/07/2023, 3 Reda, Rv. 284968, pronunciata dalla Sesta sezione penale della Corte di Cassazione che richiamava, puntualizzando che: "il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni si differenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento delle stesse, per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore dell'ente erogatore, il quale si limita a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati dal richiedente, senza svolgere una autonoma attività di accertamento, la quale è riservata ad una fase meramente eventuale e successiva. In dettaglio, si è affermato che «la costruzione del delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen. come un'ipotesi speciale di truffa finirebbe per vanificare l'intento del legislatore che, anche in adempimento di obblighi comunitari, aveva perseguito l'obiettivo di espandere ed aggravare la responsabilità per le condotte decettive consumate ai danni dello Stato o dell'Unione europea;
mentre proprio tali condotte risulterebbero invece punite meno severamente a norma dell'art. 316-ter, primo connma, cod. pen. o addirittura sottratte alla sanzione penale a norma del secondo comma nei casi di minore gravità. Ora non v'è dubbio che il legislatore del 2000, quando ha inserito nel codice penale l'art. 316-ter, ha ritenuto appunto di estendere la punibilità a condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa, esattamente come già il legislatore del 1986, che aveva previsto un'analoga fattispecie criminosa (art. 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898). ...(Ne consegue che)... l'ambito di applicabilità 316-ter cod. pen. si riduce così a situazioni del tutto marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale. In molti casi, invero, il procedimento di erogazione delle pubbliche sovvenzioni non 3 presuppone l'effettivo accertamento da parte dell'erogatore dei presupposti del singolo contributo. Ma ammette che il riconoscimento e la stessa determinazione del contributo siano fondati, almeno in via provvisoria, sulla mera dichiarazione del soggetto interessato, riservando eventualmente a una fase successiva le opportune verifiche. Sicché in questi casi l'erogazione può non dipendere da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'erogatore, che in realtà si rappresenta correttamente solo l'esistenza della formale dichiarazione del richiedente» (in questo senso, Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962; conf. in seguito, tra le molte, Sez. U, n. 7537 del 16/12/2010, dep. 2011, Pizzuto, Rv. 249104; Sez. F, n. 44878 del 06/08/2019, Aldovisi, Rv. 279036; Sez. 6, n. 51962 del 02/10/2018, Muggianu, Rv. 274510; Sez. 2, n. 40260 del 14/07/2017, Picariello, Rv. 271036). Applicando tali criteri di interpretazione alla vicenda oggetto del ricorso portato all'odierna attenzione di questa Corte, deve ritenersi che sia stata corretta la scelta tanto del Giudice per le indagini preliminari quanto del Tribunale del riesame di Cosenza di qualificare i fatti di causa ai sensi 4 dell'art. 316-ter cod. pen. Il "bonus carta del docente" è stato istituito dall'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che prevede che «Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita (...) la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione». Le successive modalità attuative sono state regolate da disposizioni di fonte secondaria (contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2016, recante la "Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado") che prevedono che ciascun docente, previa registrazione e utilizzazione di una apposita piattaforma informatica, può acquistare il bene o il servizio prescelto di persona oppure on line presso un esercente o un ente di formazione che, aderente all'iniziativa, si sia iscritto in appositi elenchi: il docente "genera", in una o più occasioni, un "buono" in maniera informatica (consistente in un "QRcode", in un codice a barre o in un codice alfanumerico) rilasciatogli dal sistema, e lo consegna all'esercente, come se fosse un "titolo di credito"; l'esercente emette, in seguito, una fattura nei confronti del Ministero dell'istruzione e ottiene così l'erogazione del relativo importo. Le uniche condizioni richieste per l'esercente sono quelle di essersi previamente iscritto in un apposito elenco e di impiegare, per ottenere la successiva erogazione dell'importo pari al credito maturato, il sistema della fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, mediante l'utilizzo di una apposita piattaforma informatica del AP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici). Il Procuratore generale in sede ha sostenuto che, in sede di erogazione dell'importo indicato in fattura, il AP non si limita ad effettuare un'attività meramente ricognitiva, ma compie un'attività accertativa: ciò perché il citato DPCM del 28 novembre 2016 stabilisce che «In seguito ad emissione di fattura elettronica, la struttura, l'esercente e l'ente di cui 5 all'articolo 7 ottiene l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato. A tal fine, CONSAP, mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sull'applicazione web dedicata, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse» (art. 8, comma 2). In realtà, l'esame della disciplina delle modalità attuative del sistema della fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione - di cui all'art. 3, comma 1, d.lgs. 2018, n. 148 (di implementazione della Direttiva (UE) 2014/55/UE), e alle relative "regole tecniche della gestione", aggiornate alla versione 2.3 (contenute nel Decreto ministeriale del 3 aprile 2013, n. 55, e nel collegato Provvedimento del Direttore delle Agenzie delle entrate n. 99370 del 18 aprile 2019) - permette agevolmente di rilevare che l'anzidetto "riscontro" operato dalla AP è puramente formale ed avviene mediante una verifica di conformità della fattura, quale documento fiscale (stilato come "file XMLExtensible Markup Language", completato con una firma elettronica qualificata ed inviato via pec), ai requisiti indicati dalla normativa in materia di fatture elettroniche nel rispetto degli standard europei. Tant'è che la piattaforma informatica utilizzata dall'esercente "rifiuta", eventualmente, in automatico la liquidazione della fattura elettronica, mediante la mera creazione di uno dei codici alfanumerici predisposti (c.d. "nomenclatura" del Sistema di interscambio), ai quali corrispondono altrettanti errori puramente formali nella compilazione di quel documento fiscale". 2.2. Su queste premesse, il Tribunale, valutato che la CONSAP sì limitava a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati dal richiedente, senza svolgere un'autonoma attività di accertamento sui requisiti legittimanti, anche la condotta del FA doveva essere ricondotta nell'alveo dell'art. 316-ter cod. pen., analogamente alla fattispecie di cui alla sentenza "Reda". Quanto, poi, alla conseguente verifica della soglia di punibilità prevista dal secondo comma dell'art. 316-ter cod. pen., non poteva essere parametrata all'erogazione complessiva degli euro 397.322,82 incassati dal FA negli anni 2017-2018. Infatti, tutte le contribuzioni erogate indebitamente, lungi dal trovare fondamento su un unico titolo afferivano a separate richieste di singoli studenti, peraltro sparsi per tutto il territorio nazionale, beneficiari ciascuno di un bonus di euro 500. 3. Il Pubblico ministero deduce la violazione dell'art. 640-bis cod. pen. che, ricorda, è ravvisabile anche in caso di mancanza o insufficiente diligenza nell'esecuzione di controlli o verifiche e nel caso di utilizzo di falsi documenti o in presenza di immutatio veri. In ragione del carattere sussidiario della norma di cui all'art. 316-ter cod. pen., troverà applicazione il delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen., ogniqualvolta le falsità o le omissioni si traducano in una artificiosa 6 rappresentazione della realtà inidonea ad indurre in errore quanti siano tenuti a fare affidamento sui documenti o sulle informazioni rese dal richiedente il beneficio. 4. Alcune premesse, ai fini del corretto inquadramento giuridico della fattispecie, si rendono doverose. 4.1. All'indagato IU FA viene contestato di aver, in qualità di legale rappresentante della s.r.l. Il Papiro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri consistiti nell'emettere false attestazioni (complessive n. 194 fatture emesse nel periodo compreso tra il 21.2.2017 ed il 30.12.2017) trasmesse al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, inducendo in errore l'Ente erogatore sull'effettivo possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dei rimborsi del Bonus Cultura (in realtà accertandosi che i beni ceduti relativi alle fatture emesse non erano quelli previsti dalla normativa in vigore per poter beneficiare del bonus, dunque chiederne legittimamente il rimborso), conseguiva un indebito profitto pari alle somme riscosse con danno per la persona offesa, che si determinava a corrispondere, a titolo di rimborso bonus, complessivi 397.322,82 euro accreditati sul c/c acceso dal FA presso la filiale Intesa San Paolo di Palagonia, in particolare: -per l'anno 2017 gli venivano accreditate somme per un ammontare complessivo di 123.411,27 euro;
-per l'anno 2018 gli venivano accreditate somme per un ammontare complessivo di 273.911,55 euro. Con l'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità. 4.1.1. Il Tribunale ha applicato, nel caso in esame, il principio di diritto, più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all'art. 316-ter cod. pen. (qui ritenuto, nella previsione di cui all'art. 316-ter, secondo comma, cod. pen.) si differenzia da quello di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen. per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore del soggetto erogatore, che invece connota la truffa. Nel caso della indebita percezione di cui al primo reato, il soggetto erogatore è chiamato esclusivamente ad operare una presa d'atto dell'esistenza della formale dichiarazione da parte del privato del possesso dei requisiti autocertificati (come ritenuto essersi verificato nella fattispecie) e non anche a compiere un'autonoma attività di accertamento (cfr., tra le tante, Sez. F, n. 44878 del 06/08/2019, Aldovisi, Rv. 279036; Sez. 6, n. 51962 del 02/10/2018, Muggianu, Rv. 274510; Sez. 2, n. 23163 del 12/04/2016, Picariello, Rv. 266979). Nella vicenda in esame, le attività che hanno preceduto la erogazione del contributo erano alquanto complesse e basate sulla applicazione di un congegno 7 fraudolento, caratterizzato dalla simulazione di acquisti di libri mai compiuti con l'emissione di false fatture, cui faceva seguito l'attestazione falsa di aver ceduto libri ai titolari dei bonus e l'inserimento della relativa dicitura nella piattaforma. A compimento di tali attività fraudolente, talora l'esercente aveva rilasciato ai beneficiari del bonus uno scontrino fiscale di importo irrisorio a garanzia del prodotto elettronico che effettivamente era stato venduto in luogo dei libri. A fronte di tali condotte, senz'altro plurime ed articolate e rispetto alle quali si è registrato il coinvolgimento di una moltitudine estesa di beneficiari che hanno fruito del sistema fraudolento - essendo emersa la presenza di persone residenti in altre province siciliane e finanche in altre regioni italiane - il controllo preventivo, demandato alla AP dall'articolo 8 del D.P.C.M. 15 settembre e successive modificazioni, non può essere considerato meramente formale, essendo, anzi, stabilito che quest'ultima proceda ad un confronto fra i dati contenuti nella piattaforma informatica dedicata e quelli presenti sulla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione. 4.1.2. Rispetto a tale conclusione che trova il suo fondamento nell'interpretazione giuridica sopra riassunta, occorrono alcune precisazioni volte a precisarne il perimetro applicativo. Va rilevato in premessa che i precedenti a sostegno della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 316-ter cod. pen. piuttosto che di quella di cui all'art. 640-bis cod. pen., non risultano aver avuto di mira lo specifico quesito che la presente fattispecie pone, essendo state chiamate a rispondere a tutt'altre questioni in presenza di una qualificazione indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato non posta in dubbio, ma soprattutto in relazione ad altri tipi di erogazione e/o a vicende di natura non assimilabile a quella qui in esame. Invero: - la sentenza Sez. 6, n. 1247 del 17/11/2020, dep. 2021, Ferraro, ha esaminato, con riferimento al bonus cultura in un caso in cui era stata ipotizzata la fattispecie di cui all'art. 316-ter cod. pen., la specifica questione del superamento o meno della soglia di punibilità affermando che debba farsi riferimento alla singola transazione;
- la sentenza Sez. 6, n. 12625 del 19/02/2013, Degennaro, Rv. 254490, si è occupata della competenza territoriale per il reato di cui all'art. 316 ter cod. pen. in ipotesi di erogazioni pubbliche per l'istallazione di impianti fotovoltaici;
- la sentenza Sez. 6, n. 21317 del 05/04/2018, Pani, Rv. 272950, in caso di condanna per il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. per l'erogazione di un voucher per un corso di formazione regionale, si è occupata della configurabilità del reato nel caso in cui il voucher erogato non fosse stato speso;
- la sentenza Sez. 6, n. 24890 del 20/02/2019, Giorgio, Rv. 277283, si è occupata per il caso di bonus cultura nel quale era contestato all'esercente la fattispecie di 8 cui all'art. 316-ter cod. pen. per avere ceduto beni diversi da quelli previsti dalla normativa, la questione della competenza territoriale e della soglia di punibilità. 4.2. Ciò considerato, ritiene il Collegio di poter richiamare i contenuti della sentenza di questa stessa Sezione della Suprema Corte n. 30685 del 06/06/2023, De Luca, non mass. (v. anche, Sez. 2, n. 37661 del 08/06/2023, Mondola, non mass. e Sez. 2, n. 29563 del 08/06/2023, Sannino, non mass.), attesa l'assoluta similarità della fattispecie. 4.3. Il dato di partenza è quello della più volte citata sentenza "Carchivi", nella quale - si legge nella sentenza "De Luca" — "sono stati indicati alcuni principi cardine che non sono mai stati messi in discussione dalla giurisprudenza successiva. In primis, si è affermato che la verifica circa la distinzione tra i due reati deve avvenire caso per caso proprio in forza della problematicità astratta della questione. In secondo luogo, si è riconosciuto che l'applicazione dell'art. 316- ter cod. pen. deve avere carattere residuale consono alla sua natura di norma volta ad «estendere la punibilità a condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa» (fg. 7 della sentenza Carchivi), come dimostra anche il fatto che il legislatore, nel delineare la fattispecie, ha previsto una apposita clausola di riserva ("salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis cod. pen."). E tale carattere residuale, indirizzato a limitare la portata applicativa dell'art. 316-ter cod. pen. a «situazioni del tutto marginali», ne riduce l'ambito a condotte come «il silenzio antidoveroso», ovvero a quelle che non inducano «effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale». Ed a questo proposito, fin da quella decisione si era evidenziato come particolarmente problematico proprio il caso in cui «il procedimento di erogazione delle pubbliche sovvenzioni non presuppone l'effettivo accertamento da parte dell'erogatore dei presupposti del singolo contributo ma ammette che il riconoscimento e la stessa determinazione del contributo siano fondati, almeno in via provvisoria, sulla mera dichiarazione del soggetto interessato, riservando eventualmente a una fase successiva le opportune verifiche. Sicché in questi casi, l'erogazione può non dipendere da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'erogatore, che in realtà si rappresenta correttamente solo l'esistenza della formale dichiarazione del richiedente. D'altro canto l'effettivo realizzarsi di una falsa rappresentazione della realtà da parte dell'erogatore, con la conseguente integrazione degli estremi della truffa, può dipendere, oltre che dalla disciplina normativa del procedimento, anche dalle modalità effettive del suo svolgimento nel singolo caso concreto» (fgg. 8 e 9, della sentenza Carchivi). La successiva sentenza delle Sezioni unite di questa Suprema Corte (n. 7537 del 16/12/2010, dep. 2011, Pizzuto) ha ribadito tutti i citati principi, rimarcando ancora il carattere sussidiario e residuale dell'art. 316-ter cod. pen. r( 9 rispetto alla truffa (anche citando, in proposito, l'ordinanza della Corte cost. n. 95 del 2004), la valutazione in concreto e caso per caso dell'accertamento in ordine alla sussistenza degli artifici e raggiri e della induzione in errore, stabilendo che «l'art. 316-ter cod. pen. punisce condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa, caratterizzate (oltre che dal silenzio antidoveroso) da false dichiarazioni o dall'uso di atti o documenti falsi, ma nelle quali l'erogazione non discende da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'ente pubblico erogatore, che non viene indotto in errore perché in realtà si rappresenta solo l'esistenza della formale attestazione del richiedente» (fgg. 7 e 8 della sentenza SS.UU. Pizzuto). Sulla base di questi parametri valutativi, vanno individuati e differenziati gli elementi che devono guidare l'interprete nei singoli casi concreti. Orbene, nelle ipotesi in cui la condotta illecita, per le sue modalità - adeguate alla specifica normativa del singolo procedimento ma tenendo conto di tutto lo svolgimento dell'azione nel caso concreto - si esaurisca nella sola falsa dichiarazione all'ente erogatore, potrà aversi il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., dal momento che l'ente, in assenza di controlli preventivi e, dunque, di una autonoma e preliminare attività di accertamento, baserà la sua potestà deliberativa a favore del richiedente l'incentivo solo sulla effettiva esistenza della dichiarazione mendace che costituisce sostanzialmente l'unica condotta penalmente rilevante messa in atto dall'agente, vale a dire il fatto di reato in sé, che può prescindere dalla esistenza di artifici e raggiri pur rimanendo penalmente rilevante in quanto punito dalla fattispecie residuale ("chiunque mediante l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue ..."). Non è un caso, infatti, che le sentenze volte a ritenere sussistente il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. - ivi comprese quelle delle SS.UU. prima citate - abbiano avuto al cospetto casi concreti nei quali, da un lato, il procedimento per l'erogazione di un qualche beneficio pubblico era assai semplice;
dall'altro, la condotta dell'agente si esauriva nella presentazione della dichiarazione falsa, della cui (sola) esistenza l'ente prendeva atto (cfr., Sez. 2, n. 6915 del 25/01/2011, Manfredi, Rv. 249470; Sez. 2, n. 46064 del 19/10/2012, Santan nera, Rv. 254354; Sez. 2, n. 49642 del 17/10/2014, Ragusa, Rv. 261000; Sez. 6, n. 51962 del 02/10/2018, Muggianu, Rv. 274510). Le prospettive da analizzare sono quindi sono due: la normativa specifica che sovrintende all'istituto del bonus cultura e le specificità del caso concreto. In particolare, gli articoli 7, 8 e 9 del DPCM 15 settembre 2016, n. 187 (Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni), come modificato dapprima con il DPCM 4 agosto 10 2017 e successivamente con il DPCM 21 dicembre 2018, prevedono una serie di attività da compiere sia da parte del titolare della carta servizi che da parte dell'esercizio commerciale presso il quale vengono spesi i voucher, che non possono essere considerati autonomamente e che consentono di individuare diverse fasi (almeno tre) di una procedura complessa. Questo il testo normativo, con riferimento alle rilevanti previsioni sopra indicate: Art.
7 - Registrazione di strutture, imprese e esercizi commerciali. 1. Le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura e i parchi naturali, le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali è possibile utilizzare la Carta sono inseriti, a cura del MIBACT, in un apposito elenco, consultabile sulla piattaforma informatica dedicata. 2. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli esercizi interessati si registrano, entro e non oltre il 30 giugno 2019, sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione, che avviene tramite l'utilizzo delle credenziali fornite dall'Agenzia delle entrate, prevede l'indicazione della partita I.V.A., del codice ATECO dell'attività prevalentemente svolta, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l'attività, della tipologia di beni e servizi, nonchè la dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni e dall'articolo 1, comnna 626, della legge n. 232 del 2016. L'avvenuta registrazione implica l'obbligo, da parte dei soggetti accreditati, di accettazione dei buoni di spesa secondo le modalità stabilite dal presente decreto. 3. L'elenco dei parchi nazionali, per i quali è previsto un biglietto di ingresso, è redatto e trasmesso al MIBACT dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 4. Per agevolare la registrazione di specifiche categorie di esercenti o di determinate istituzioni pubbliche, il MIBACT può stipulare apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con regioni e altri enti territoriali e locali, nonchè con associazioni di categoria. Art.
8 - Fatturazione e liquidazione. 1. A seguito dell'accettazione del buono di spesa al momento dell'acquisto secondo le modalità di cui all'articolo 2, è riconosciuto un credito di pari importo al soggetto registrato e inserito nell'elenco di cui all'articolo 7, che ha ricevuto il buono spesa medesimo. Il credito è registrato nell'apposta area disponibile sulla piattaforma dedicata. 2. In seguito ad emissione di fattura elettronica, il soggetto ottiene l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato. A tal fine, CONSAP, mediante 11 acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sulla piattaforma informatica dedicata, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse. Art.
9 - Controlli e sanzioni. 1. Il MIBACT vigila sul corretto funzionamento della Carta e può provvedere, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle norme del presente decreto, alla disattivazione della Carta di uno dei beneficiari o alla cancellazione dall'elenco di una struttura, di un'impresa o di un esercizio commerciale ammessi, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. Fermo quanto precede, si evidenzia come, ad una prima fase, che riguarda l'utilizzo della carta servizi e che comporta il necessario concorso del beneficiario dell'erogazione e di colui che fornisce i servizi mediante accesso alla piattaforma e nel caso di specie l'accesso e l'utilizzo del credito non tanto per l'acquisto di beni e servizi difformi rispetto a quelli previsti, ma per la mera monetizzazione dell'importo dell'erogazione, attraverso il trattenimento di una somma "per il servizio svolto" e l'accredito su di una carta prepagata del beneficiario, segue una seconda fase nella quale la AP che, per legge, opera in nome del MIBACT e che, mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sulla piattaforma informatica dedicata, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e, solo successivamente al loro "controllo", alla liquidazione delle stesse: riscontro che non può ritenersi come meramente formale, ossia privo della possibilità di valutazione sull'esistenza del credito, laddove ciò che l'ente è chiamato a fare è testualmente un "riscontro" tra dati esistenti su due piattaforme, e questo tanto più a seguito dell'ulteriore adempimento previsto a partire dal 2020 del cd. "Registro Vendite" nel quale l'esercente deve annotare la descrizione del bene venduto al beneficiario con i relativi documenti fiscali rilasciati, riportando il dato in fattura, per ogni buono inserito (tale indicazione non può che preludere, al momento della liquidazione delle somme da parte dell'ente preposto alla verifica della corrispondenza tra la fattura ed il bene/servizio fornito, risultando, in caso contrario, assolutamente ridondante la previsione). Infine, si pone una terza fase, consistente nel controllo in fase di liquidazione;
controllo (ulteriore) preordinato al riconoscimento del credito ed al pagamento delle somme e che, rispetto al controllo di cui all'art. 8, si pone come successivo ed eventuale, essendo preordinato alla disattivazione della Carta o alla cancellazione dall'elenco dell'esercente. Va ulteriormente considerato che, ai fini della sussistenza del delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la giurisprudenza di legittimità 12 ha da tempo ritenuto che non assuma rilievo la mancanza di diligenza da parte dell'ente erogatore nell'eseguire adeguati controlli in ordine alla veridicità dei dati forniti dal richiedente il contributo pubblico, in quanto tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo truffaldino, risolvendosi in una mancanza di attenzione determinata dalla fiducia ottenuta proprio con gli artifici ed i raggiri (Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva, Rv. 268960, nella cui parte motiva, la S.C. ha aggiunto che la responsabilità penale è collegata al fatto dell'agente ed è indipendente dalla eventuale cooperazione, più o meno colposa, della vittima negligente;
nello stesso sostanziale senso, v. Sez. 2, n. 42867 del 20/06/2017, Gulì, Rv. 271241, secondo cui è configurabile il reato di truffa nei confronti di chi utilizza fotocopie contraffatte di documenti originali (nella specie rimasti non contraffatti), a nulla rilevando in senso contrario la mancata diligenza da parte della vittima nel non esigere dall'autore della condotta ingannatoria gli atti originali per verificarne la veridicità; Sez. 2, n. 51166 del 25/06/2019, De Sabbata, Rv. 278011, secondo cui, in tema di truffa, la valutazione dell'idoneità astratta dell'artificio e raggiro ad ingannare e sorprendere l'altrui buona fede assume rilevanza nella sola ipotesi del tentativo e non in presenza di reato consumato, in quanto, in tale ultimo caso, l'effetto raggiunto dimostra implicitamente l'effettiva idoneità della condotta;
Sez. 2, n. 51538 del 20/11/2019, C., Rv. 278230, secondo cui, ai fini della sussistenza del delitto di truffa, non ha rilievo la mancanza di diligenza da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione spesso determinata dalla fiducia ottenuta con artifici e raggiri). Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio come il Tribunale sia incorso nella violazione di legge denunciata, avendo omesso di prendere in considerazione tutto l'insieme delle condotte commesse dagli indagati ... per raggiungere il loro obbiettivo illecito, perseguito attraverso la costituzione di una associazione per delinquere finalizzata al compimento della rilevante serie di condotte decettive per la fruizione del bonus (tra cui, la ricerca e l'utilizzo dell'esercizio commerciale idoneo per l'accreditamento, usata come mero schermo;
la ricerca dei giovani titolari delle carte, mediante l'accesso a banche dati, il loro contatto e l'accordo per la monetizzazione dei buoni;
le singole operazioni di accesso alla piattaforma, insieme con il titolare della carta, con la falsa prospettazione dell'effettuazione di una operazione consentita;
infine la richiesta del rimborso con l'invio delle fatture e, nel 2020 anche la dichiarazione del bene specifico fornito). Condotta, che presupponeva il possesso di diversi requisiti in capo ai richiedenti il beneficio fiscale che l'Erario ha ritenuto falsamente esistenti in base alla dichiarazione presentata, venendo indotto in errore sulla sussistenza di tutti i presupposti per accedere al beneficio ben diversi dalla mera comunicazione formale. 13 A parere del Collegio, infatti, la ricostruzione formalistica adottata dal provvedimento impugnato è astrattamente foriera di una non giustificata dilatazione dell'ambito applicativo del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. - non rispondente alla natura della fattispecie ed ai principi di diritto che si sono analizzati - a casi nei quali, come quello in esame, è incontestata la commissione di una rilevante attività truffaldina, apparentemente ricca di artifici e raggiri posta in essere dagli autori del reato ed idonea ad indurre in errore il soggetto passivo attraverso la falsa dichiarazione all'ente, che si pone solo come uno dei tanti segmenti della azione delittuosa, della cui complessiva portata non vi era ragione alcuna di non tener conto nella ricostruzione d'insieme del caso concreto (sia pure ancora a livello indiziario) e della consequenziale sua definizione giuridica. Di quest'ultima, qui effettuata ai sensi dell'art. 640-bis cod. pen. in ragione di quanto detto, il giudice del rinvio dovrà tenere conto per i successivi provvedimenti che vorrà adottare sulla domanda cautelare". 5. Ciò considerato, va anche detto che, quand'anche si ritenesse corretta la tesi prospettata nel provvedimento impugnato, secondo cui il criterio del calcolo della soglia di punibilità sia da correlarsi a ciascuna singola erogazione, si sarebbe comunque in presenza del reato di cui al primo comma dell'art. 316-ter cod. pen.: il giudice dell'impugnazione avrebbe, infatti, dovuto analizzare le singole erogazioni stanziate dalla CONSAP, molte delle quali superiori alla soglia di euro 3.999,96 euro. 6. Da qui l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 19/01/2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del di. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7163 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 19/01/2024 lette le memorie difensive a firma avv. Leonardo Lastei in data 15/12/2023 nell'interesse di FA RO, FA CH, FA IU ed RI Mariella;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, connma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, Vincenzo Senatore, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 19/10/2023, il Tribunale di Catania, in accoglimento dell'istanza di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., proposta nell'interesse di RO FA, avverso il decreto di sequestro preventivo ex art. 322-ter cod. pen. in data 08/09/2023, anche per equivalente, della somma di euro 397.322,82, ritenuta profitto del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., annullava il provvedimento impugnato. Nella parte motiva dell'ordinanza oggetto del presente ricorso, si riqualificava la condotta ai sensi dell'art. 316-ter, secondo comma, cod. pen. e, non essendo superata la soglia di punibilità per ciascuna indebita erogazione, il sequestro preventivo veniva annullato per assenza del fumus del reato contestato, con restituzione dei beni sequestrati all'avente diritto. 2. Avverso la predetta ordinanza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone ha proposto ricorso per cassazione per il sottoindicato formale unico motivo enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge per erronea riqualificazione dei fatti, originariamente contestati a norma dell'art. 640-bis cod. pen., nel delitto di cui all'art. 316-ter, secondo comma, cod. pen. Nella vicenda in esame, non ci si era limitati alla mera dichiarazione di sussistenza dei presupposti per conseguire il rimborso dei bonus cultura ma era stata realizzata un'articolata attività truffaldina, basata sulla simulazione di acquisti di libri con l'emissione di false fatture, sull'attestazione falsa di aver ceduto dei libri ai titolari del bonus, sull'inserimento della relativa dicitura nella piattaforma. Tali artifizi si accompagnavano, poi, a false dichiarazioni contabili e, in taluni casi, all'emissione di scontrini fiscali dalla cifra irrisoria (1,00 euro) rilasciati a garanzia del prodotto elettronico venduto. La ricostruzione formalistica adottata nel provvedimento impugnato dilata l'ambito applicativo del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., contravvenendo ai principi analizzati e cioè alla natura meramente residuale della 2 fattispecie, che si configura solo in caso di una falsa dichiarazione dell'agente senza indurre in errore la pubblica amministrazione che si limita a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati dal richiedente. Nel caso in esame, la contrario, l'utilizzo di un esercizio commerciale — una cartoleria destinataria di richieste di utilizzo del bonus da giovani provenienti da varie regioni d'Italia — per la cessione di beni diversi da quelli consentiti dalla normativa in vigore, le singole operazioni di accesso alla piattaforma con la falsa prospettazione dell'effettuazione di un'operazione consentita, l'inoltro di false fatture con contestuale richiesta di rimborso, non possono che considerarsi artifizi e raggiri che hanno tratto in errore l'ente erogatore sulla sussistenza dei presupposti per accedere al beneficio, non potendo tali comportamenti fraudolenti essere ricondotti ad una mera falsa dichiarazione all'ente per l'erogazione di un contributo. Ricorre violazione di legge anche in punto di qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell'art. 316-ter, secondo comma, cod. pen.: qualora, infatti, si ritenesse corretta la valutazione del Tribunale del riesame in ordine alla riconducibilità della condotta contestata al FA alla fattispecie di indebita percezione di erogazioni pubbliche, la stessa avrebbe dovuto integrare il delitto previsto dal primo comma dell'art. 316-ter cod. pen. e non solo l'illecito amministrativo di cui al secondo comma. Il ricorrente, pur insistendo nella qualificazione giuridica del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., ritiene necessario che il Tribunale proceda a nuovo esame (con conseguente valutazione in ordine ai presupposti del provvedimento di cautela reale) anche laddove si condivida la riconducibilità del fatto al reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., atteso che, in più occasioni accertate, risulta ampiamente superata la soglia di punibilità che segna il limite tra l'illecito amministrativo ed il reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il Tribunale per il riesame ha annullato le misure cautelari reali disposte dal Giudice per le indagini preliminari ritenendo che nei fatti contestati non fosse ravvisabile il reato di truffa di cui all'art. 640-bis cod. pen., bensì l'illecito amministrativo di cui all'art. 316-ter, comma 2, cod. pen. 2.1. In particolare, il Tribunale, ricordando la linea di demarcazione che la giurisprudenza di legittimità ha tracciato tra i due reati a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 16568/2007, ric. Carchivi, ha affermato che la procedura relativa al bonus cultura non prevede alcuna immediata e preventiva attività di accertamento da parte dell'ente erogatore. Ha quindi rilevato la sussumibilità della presente fattispecie a quella oggetto della sentenza n. 30770 del 12/07/2023, 3 Reda, Rv. 284968, pronunciata dalla Sesta sezione penale della Corte di Cassazione che richiamava, puntualizzando che: "il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni si differenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento delle stesse, per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore dell'ente erogatore, il quale si limita a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati dal richiedente, senza svolgere una autonoma attività di accertamento, la quale è riservata ad una fase meramente eventuale e successiva. In dettaglio, si è affermato che «la costruzione del delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen. come un'ipotesi speciale di truffa finirebbe per vanificare l'intento del legislatore che, anche in adempimento di obblighi comunitari, aveva perseguito l'obiettivo di espandere ed aggravare la responsabilità per le condotte decettive consumate ai danni dello Stato o dell'Unione europea;
mentre proprio tali condotte risulterebbero invece punite meno severamente a norma dell'art. 316-ter, primo connma, cod. pen. o addirittura sottratte alla sanzione penale a norma del secondo comma nei casi di minore gravità. Ora non v'è dubbio che il legislatore del 2000, quando ha inserito nel codice penale l'art. 316-ter, ha ritenuto appunto di estendere la punibilità a condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa, esattamente come già il legislatore del 1986, che aveva previsto un'analoga fattispecie criminosa (art. 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898). ...(Ne consegue che)... l'ambito di applicabilità 316-ter cod. pen. si riduce così a situazioni del tutto marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale. In molti casi, invero, il procedimento di erogazione delle pubbliche sovvenzioni non 3 presuppone l'effettivo accertamento da parte dell'erogatore dei presupposti del singolo contributo. Ma ammette che il riconoscimento e la stessa determinazione del contributo siano fondati, almeno in via provvisoria, sulla mera dichiarazione del soggetto interessato, riservando eventualmente a una fase successiva le opportune verifiche. Sicché in questi casi l'erogazione può non dipendere da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'erogatore, che in realtà si rappresenta correttamente solo l'esistenza della formale dichiarazione del richiedente» (in questo senso, Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962; conf. in seguito, tra le molte, Sez. U, n. 7537 del 16/12/2010, dep. 2011, Pizzuto, Rv. 249104; Sez. F, n. 44878 del 06/08/2019, Aldovisi, Rv. 279036; Sez. 6, n. 51962 del 02/10/2018, Muggianu, Rv. 274510; Sez. 2, n. 40260 del 14/07/2017, Picariello, Rv. 271036). Applicando tali criteri di interpretazione alla vicenda oggetto del ricorso portato all'odierna attenzione di questa Corte, deve ritenersi che sia stata corretta la scelta tanto del Giudice per le indagini preliminari quanto del Tribunale del riesame di Cosenza di qualificare i fatti di causa ai sensi 4 dell'art. 316-ter cod. pen. Il "bonus carta del docente" è stato istituito dall'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che prevede che «Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita (...) la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione». Le successive modalità attuative sono state regolate da disposizioni di fonte secondaria (contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2016, recante la "Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado") che prevedono che ciascun docente, previa registrazione e utilizzazione di una apposita piattaforma informatica, può acquistare il bene o il servizio prescelto di persona oppure on line presso un esercente o un ente di formazione che, aderente all'iniziativa, si sia iscritto in appositi elenchi: il docente "genera", in una o più occasioni, un "buono" in maniera informatica (consistente in un "QRcode", in un codice a barre o in un codice alfanumerico) rilasciatogli dal sistema, e lo consegna all'esercente, come se fosse un "titolo di credito"; l'esercente emette, in seguito, una fattura nei confronti del Ministero dell'istruzione e ottiene così l'erogazione del relativo importo. Le uniche condizioni richieste per l'esercente sono quelle di essersi previamente iscritto in un apposito elenco e di impiegare, per ottenere la successiva erogazione dell'importo pari al credito maturato, il sistema della fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, mediante l'utilizzo di una apposita piattaforma informatica del AP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici). Il Procuratore generale in sede ha sostenuto che, in sede di erogazione dell'importo indicato in fattura, il AP non si limita ad effettuare un'attività meramente ricognitiva, ma compie un'attività accertativa: ciò perché il citato DPCM del 28 novembre 2016 stabilisce che «In seguito ad emissione di fattura elettronica, la struttura, l'esercente e l'ente di cui 5 all'articolo 7 ottiene l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato. A tal fine, CONSAP, mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sull'applicazione web dedicata, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse» (art. 8, comma 2). In realtà, l'esame della disciplina delle modalità attuative del sistema della fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione - di cui all'art. 3, comma 1, d.lgs. 2018, n. 148 (di implementazione della Direttiva (UE) 2014/55/UE), e alle relative "regole tecniche della gestione", aggiornate alla versione 2.3 (contenute nel Decreto ministeriale del 3 aprile 2013, n. 55, e nel collegato Provvedimento del Direttore delle Agenzie delle entrate n. 99370 del 18 aprile 2019) - permette agevolmente di rilevare che l'anzidetto "riscontro" operato dalla AP è puramente formale ed avviene mediante una verifica di conformità della fattura, quale documento fiscale (stilato come "file XMLExtensible Markup Language", completato con una firma elettronica qualificata ed inviato via pec), ai requisiti indicati dalla normativa in materia di fatture elettroniche nel rispetto degli standard europei. Tant'è che la piattaforma informatica utilizzata dall'esercente "rifiuta", eventualmente, in automatico la liquidazione della fattura elettronica, mediante la mera creazione di uno dei codici alfanumerici predisposti (c.d. "nomenclatura" del Sistema di interscambio), ai quali corrispondono altrettanti errori puramente formali nella compilazione di quel documento fiscale". 2.2. Su queste premesse, il Tribunale, valutato che la CONSAP sì limitava a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati dal richiedente, senza svolgere un'autonoma attività di accertamento sui requisiti legittimanti, anche la condotta del FA doveva essere ricondotta nell'alveo dell'art. 316-ter cod. pen., analogamente alla fattispecie di cui alla sentenza "Reda". Quanto, poi, alla conseguente verifica della soglia di punibilità prevista dal secondo comma dell'art. 316-ter cod. pen., non poteva essere parametrata all'erogazione complessiva degli euro 397.322,82 incassati dal FA negli anni 2017-2018. Infatti, tutte le contribuzioni erogate indebitamente, lungi dal trovare fondamento su un unico titolo afferivano a separate richieste di singoli studenti, peraltro sparsi per tutto il territorio nazionale, beneficiari ciascuno di un bonus di euro 500. 3. Il Pubblico ministero deduce la violazione dell'art. 640-bis cod. pen. che, ricorda, è ravvisabile anche in caso di mancanza o insufficiente diligenza nell'esecuzione di controlli o verifiche e nel caso di utilizzo di falsi documenti o in presenza di immutatio veri. In ragione del carattere sussidiario della norma di cui all'art. 316-ter cod. pen., troverà applicazione il delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen., ogniqualvolta le falsità o le omissioni si traducano in una artificiosa 6 rappresentazione della realtà inidonea ad indurre in errore quanti siano tenuti a fare affidamento sui documenti o sulle informazioni rese dal richiedente il beneficio. 4. Alcune premesse, ai fini del corretto inquadramento giuridico della fattispecie, si rendono doverose. 4.1. All'indagato IU FA viene contestato di aver, in qualità di legale rappresentante della s.r.l. Il Papiro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri consistiti nell'emettere false attestazioni (complessive n. 194 fatture emesse nel periodo compreso tra il 21.2.2017 ed il 30.12.2017) trasmesse al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, inducendo in errore l'Ente erogatore sull'effettivo possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dei rimborsi del Bonus Cultura (in realtà accertandosi che i beni ceduti relativi alle fatture emesse non erano quelli previsti dalla normativa in vigore per poter beneficiare del bonus, dunque chiederne legittimamente il rimborso), conseguiva un indebito profitto pari alle somme riscosse con danno per la persona offesa, che si determinava a corrispondere, a titolo di rimborso bonus, complessivi 397.322,82 euro accreditati sul c/c acceso dal FA presso la filiale Intesa San Paolo di Palagonia, in particolare: -per l'anno 2017 gli venivano accreditate somme per un ammontare complessivo di 123.411,27 euro;
-per l'anno 2018 gli venivano accreditate somme per un ammontare complessivo di 273.911,55 euro. Con l'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità. 4.1.1. Il Tribunale ha applicato, nel caso in esame, il principio di diritto, più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all'art. 316-ter cod. pen. (qui ritenuto, nella previsione di cui all'art. 316-ter, secondo comma, cod. pen.) si differenzia da quello di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen. per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore del soggetto erogatore, che invece connota la truffa. Nel caso della indebita percezione di cui al primo reato, il soggetto erogatore è chiamato esclusivamente ad operare una presa d'atto dell'esistenza della formale dichiarazione da parte del privato del possesso dei requisiti autocertificati (come ritenuto essersi verificato nella fattispecie) e non anche a compiere un'autonoma attività di accertamento (cfr., tra le tante, Sez. F, n. 44878 del 06/08/2019, Aldovisi, Rv. 279036; Sez. 6, n. 51962 del 02/10/2018, Muggianu, Rv. 274510; Sez. 2, n. 23163 del 12/04/2016, Picariello, Rv. 266979). Nella vicenda in esame, le attività che hanno preceduto la erogazione del contributo erano alquanto complesse e basate sulla applicazione di un congegno 7 fraudolento, caratterizzato dalla simulazione di acquisti di libri mai compiuti con l'emissione di false fatture, cui faceva seguito l'attestazione falsa di aver ceduto libri ai titolari dei bonus e l'inserimento della relativa dicitura nella piattaforma. A compimento di tali attività fraudolente, talora l'esercente aveva rilasciato ai beneficiari del bonus uno scontrino fiscale di importo irrisorio a garanzia del prodotto elettronico che effettivamente era stato venduto in luogo dei libri. A fronte di tali condotte, senz'altro plurime ed articolate e rispetto alle quali si è registrato il coinvolgimento di una moltitudine estesa di beneficiari che hanno fruito del sistema fraudolento - essendo emersa la presenza di persone residenti in altre province siciliane e finanche in altre regioni italiane - il controllo preventivo, demandato alla AP dall'articolo 8 del D.P.C.M. 15 settembre e successive modificazioni, non può essere considerato meramente formale, essendo, anzi, stabilito che quest'ultima proceda ad un confronto fra i dati contenuti nella piattaforma informatica dedicata e quelli presenti sulla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione. 4.1.2. Rispetto a tale conclusione che trova il suo fondamento nell'interpretazione giuridica sopra riassunta, occorrono alcune precisazioni volte a precisarne il perimetro applicativo. Va rilevato in premessa che i precedenti a sostegno della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 316-ter cod. pen. piuttosto che di quella di cui all'art. 640-bis cod. pen., non risultano aver avuto di mira lo specifico quesito che la presente fattispecie pone, essendo state chiamate a rispondere a tutt'altre questioni in presenza di una qualificazione indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato non posta in dubbio, ma soprattutto in relazione ad altri tipi di erogazione e/o a vicende di natura non assimilabile a quella qui in esame. Invero: - la sentenza Sez. 6, n. 1247 del 17/11/2020, dep. 2021, Ferraro, ha esaminato, con riferimento al bonus cultura in un caso in cui era stata ipotizzata la fattispecie di cui all'art. 316-ter cod. pen., la specifica questione del superamento o meno della soglia di punibilità affermando che debba farsi riferimento alla singola transazione;
- la sentenza Sez. 6, n. 12625 del 19/02/2013, Degennaro, Rv. 254490, si è occupata della competenza territoriale per il reato di cui all'art. 316 ter cod. pen. in ipotesi di erogazioni pubbliche per l'istallazione di impianti fotovoltaici;
- la sentenza Sez. 6, n. 21317 del 05/04/2018, Pani, Rv. 272950, in caso di condanna per il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. per l'erogazione di un voucher per un corso di formazione regionale, si è occupata della configurabilità del reato nel caso in cui il voucher erogato non fosse stato speso;
- la sentenza Sez. 6, n. 24890 del 20/02/2019, Giorgio, Rv. 277283, si è occupata per il caso di bonus cultura nel quale era contestato all'esercente la fattispecie di 8 cui all'art. 316-ter cod. pen. per avere ceduto beni diversi da quelli previsti dalla normativa, la questione della competenza territoriale e della soglia di punibilità. 4.2. Ciò considerato, ritiene il Collegio di poter richiamare i contenuti della sentenza di questa stessa Sezione della Suprema Corte n. 30685 del 06/06/2023, De Luca, non mass. (v. anche, Sez. 2, n. 37661 del 08/06/2023, Mondola, non mass. e Sez. 2, n. 29563 del 08/06/2023, Sannino, non mass.), attesa l'assoluta similarità della fattispecie. 4.3. Il dato di partenza è quello della più volte citata sentenza "Carchivi", nella quale - si legge nella sentenza "De Luca" — "sono stati indicati alcuni principi cardine che non sono mai stati messi in discussione dalla giurisprudenza successiva. In primis, si è affermato che la verifica circa la distinzione tra i due reati deve avvenire caso per caso proprio in forza della problematicità astratta della questione. In secondo luogo, si è riconosciuto che l'applicazione dell'art. 316- ter cod. pen. deve avere carattere residuale consono alla sua natura di norma volta ad «estendere la punibilità a condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa» (fg. 7 della sentenza Carchivi), come dimostra anche il fatto che il legislatore, nel delineare la fattispecie, ha previsto una apposita clausola di riserva ("salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis cod. pen."). E tale carattere residuale, indirizzato a limitare la portata applicativa dell'art. 316-ter cod. pen. a «situazioni del tutto marginali», ne riduce l'ambito a condotte come «il silenzio antidoveroso», ovvero a quelle che non inducano «effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale». Ed a questo proposito, fin da quella decisione si era evidenziato come particolarmente problematico proprio il caso in cui «il procedimento di erogazione delle pubbliche sovvenzioni non presuppone l'effettivo accertamento da parte dell'erogatore dei presupposti del singolo contributo ma ammette che il riconoscimento e la stessa determinazione del contributo siano fondati, almeno in via provvisoria, sulla mera dichiarazione del soggetto interessato, riservando eventualmente a una fase successiva le opportune verifiche. Sicché in questi casi, l'erogazione può non dipendere da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'erogatore, che in realtà si rappresenta correttamente solo l'esistenza della formale dichiarazione del richiedente. D'altro canto l'effettivo realizzarsi di una falsa rappresentazione della realtà da parte dell'erogatore, con la conseguente integrazione degli estremi della truffa, può dipendere, oltre che dalla disciplina normativa del procedimento, anche dalle modalità effettive del suo svolgimento nel singolo caso concreto» (fgg. 8 e 9, della sentenza Carchivi). La successiva sentenza delle Sezioni unite di questa Suprema Corte (n. 7537 del 16/12/2010, dep. 2011, Pizzuto) ha ribadito tutti i citati principi, rimarcando ancora il carattere sussidiario e residuale dell'art. 316-ter cod. pen. r( 9 rispetto alla truffa (anche citando, in proposito, l'ordinanza della Corte cost. n. 95 del 2004), la valutazione in concreto e caso per caso dell'accertamento in ordine alla sussistenza degli artifici e raggiri e della induzione in errore, stabilendo che «l'art. 316-ter cod. pen. punisce condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa, caratterizzate (oltre che dal silenzio antidoveroso) da false dichiarazioni o dall'uso di atti o documenti falsi, ma nelle quali l'erogazione non discende da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'ente pubblico erogatore, che non viene indotto in errore perché in realtà si rappresenta solo l'esistenza della formale attestazione del richiedente» (fgg. 7 e 8 della sentenza SS.UU. Pizzuto). Sulla base di questi parametri valutativi, vanno individuati e differenziati gli elementi che devono guidare l'interprete nei singoli casi concreti. Orbene, nelle ipotesi in cui la condotta illecita, per le sue modalità - adeguate alla specifica normativa del singolo procedimento ma tenendo conto di tutto lo svolgimento dell'azione nel caso concreto - si esaurisca nella sola falsa dichiarazione all'ente erogatore, potrà aversi il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., dal momento che l'ente, in assenza di controlli preventivi e, dunque, di una autonoma e preliminare attività di accertamento, baserà la sua potestà deliberativa a favore del richiedente l'incentivo solo sulla effettiva esistenza della dichiarazione mendace che costituisce sostanzialmente l'unica condotta penalmente rilevante messa in atto dall'agente, vale a dire il fatto di reato in sé, che può prescindere dalla esistenza di artifici e raggiri pur rimanendo penalmente rilevante in quanto punito dalla fattispecie residuale ("chiunque mediante l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue ..."). Non è un caso, infatti, che le sentenze volte a ritenere sussistente il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. - ivi comprese quelle delle SS.UU. prima citate - abbiano avuto al cospetto casi concreti nei quali, da un lato, il procedimento per l'erogazione di un qualche beneficio pubblico era assai semplice;
dall'altro, la condotta dell'agente si esauriva nella presentazione della dichiarazione falsa, della cui (sola) esistenza l'ente prendeva atto (cfr., Sez. 2, n. 6915 del 25/01/2011, Manfredi, Rv. 249470; Sez. 2, n. 46064 del 19/10/2012, Santan nera, Rv. 254354; Sez. 2, n. 49642 del 17/10/2014, Ragusa, Rv. 261000; Sez. 6, n. 51962 del 02/10/2018, Muggianu, Rv. 274510). Le prospettive da analizzare sono quindi sono due: la normativa specifica che sovrintende all'istituto del bonus cultura e le specificità del caso concreto. In particolare, gli articoli 7, 8 e 9 del DPCM 15 settembre 2016, n. 187 (Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni), come modificato dapprima con il DPCM 4 agosto 10 2017 e successivamente con il DPCM 21 dicembre 2018, prevedono una serie di attività da compiere sia da parte del titolare della carta servizi che da parte dell'esercizio commerciale presso il quale vengono spesi i voucher, che non possono essere considerati autonomamente e che consentono di individuare diverse fasi (almeno tre) di una procedura complessa. Questo il testo normativo, con riferimento alle rilevanti previsioni sopra indicate: Art.
7 - Registrazione di strutture, imprese e esercizi commerciali. 1. Le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura e i parchi naturali, le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali è possibile utilizzare la Carta sono inseriti, a cura del MIBACT, in un apposito elenco, consultabile sulla piattaforma informatica dedicata. 2. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli esercizi interessati si registrano, entro e non oltre il 30 giugno 2019, sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione, che avviene tramite l'utilizzo delle credenziali fornite dall'Agenzia delle entrate, prevede l'indicazione della partita I.V.A., del codice ATECO dell'attività prevalentemente svolta, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l'attività, della tipologia di beni e servizi, nonchè la dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni e dall'articolo 1, comnna 626, della legge n. 232 del 2016. L'avvenuta registrazione implica l'obbligo, da parte dei soggetti accreditati, di accettazione dei buoni di spesa secondo le modalità stabilite dal presente decreto. 3. L'elenco dei parchi nazionali, per i quali è previsto un biglietto di ingresso, è redatto e trasmesso al MIBACT dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 4. Per agevolare la registrazione di specifiche categorie di esercenti o di determinate istituzioni pubbliche, il MIBACT può stipulare apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con regioni e altri enti territoriali e locali, nonchè con associazioni di categoria. Art.
8 - Fatturazione e liquidazione. 1. A seguito dell'accettazione del buono di spesa al momento dell'acquisto secondo le modalità di cui all'articolo 2, è riconosciuto un credito di pari importo al soggetto registrato e inserito nell'elenco di cui all'articolo 7, che ha ricevuto il buono spesa medesimo. Il credito è registrato nell'apposta area disponibile sulla piattaforma dedicata. 2. In seguito ad emissione di fattura elettronica, il soggetto ottiene l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato. A tal fine, CONSAP, mediante 11 acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sulla piattaforma informatica dedicata, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse. Art.
9 - Controlli e sanzioni. 1. Il MIBACT vigila sul corretto funzionamento della Carta e può provvedere, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle norme del presente decreto, alla disattivazione della Carta di uno dei beneficiari o alla cancellazione dall'elenco di una struttura, di un'impresa o di un esercizio commerciale ammessi, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. Fermo quanto precede, si evidenzia come, ad una prima fase, che riguarda l'utilizzo della carta servizi e che comporta il necessario concorso del beneficiario dell'erogazione e di colui che fornisce i servizi mediante accesso alla piattaforma e nel caso di specie l'accesso e l'utilizzo del credito non tanto per l'acquisto di beni e servizi difformi rispetto a quelli previsti, ma per la mera monetizzazione dell'importo dell'erogazione, attraverso il trattenimento di una somma "per il servizio svolto" e l'accredito su di una carta prepagata del beneficiario, segue una seconda fase nella quale la AP che, per legge, opera in nome del MIBACT e che, mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sulla piattaforma informatica dedicata, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e, solo successivamente al loro "controllo", alla liquidazione delle stesse: riscontro che non può ritenersi come meramente formale, ossia privo della possibilità di valutazione sull'esistenza del credito, laddove ciò che l'ente è chiamato a fare è testualmente un "riscontro" tra dati esistenti su due piattaforme, e questo tanto più a seguito dell'ulteriore adempimento previsto a partire dal 2020 del cd. "Registro Vendite" nel quale l'esercente deve annotare la descrizione del bene venduto al beneficiario con i relativi documenti fiscali rilasciati, riportando il dato in fattura, per ogni buono inserito (tale indicazione non può che preludere, al momento della liquidazione delle somme da parte dell'ente preposto alla verifica della corrispondenza tra la fattura ed il bene/servizio fornito, risultando, in caso contrario, assolutamente ridondante la previsione). Infine, si pone una terza fase, consistente nel controllo in fase di liquidazione;
controllo (ulteriore) preordinato al riconoscimento del credito ed al pagamento delle somme e che, rispetto al controllo di cui all'art. 8, si pone come successivo ed eventuale, essendo preordinato alla disattivazione della Carta o alla cancellazione dall'elenco dell'esercente. Va ulteriormente considerato che, ai fini della sussistenza del delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la giurisprudenza di legittimità 12 ha da tempo ritenuto che non assuma rilievo la mancanza di diligenza da parte dell'ente erogatore nell'eseguire adeguati controlli in ordine alla veridicità dei dati forniti dal richiedente il contributo pubblico, in quanto tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo truffaldino, risolvendosi in una mancanza di attenzione determinata dalla fiducia ottenuta proprio con gli artifici ed i raggiri (Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva, Rv. 268960, nella cui parte motiva, la S.C. ha aggiunto che la responsabilità penale è collegata al fatto dell'agente ed è indipendente dalla eventuale cooperazione, più o meno colposa, della vittima negligente;
nello stesso sostanziale senso, v. Sez. 2, n. 42867 del 20/06/2017, Gulì, Rv. 271241, secondo cui è configurabile il reato di truffa nei confronti di chi utilizza fotocopie contraffatte di documenti originali (nella specie rimasti non contraffatti), a nulla rilevando in senso contrario la mancata diligenza da parte della vittima nel non esigere dall'autore della condotta ingannatoria gli atti originali per verificarne la veridicità; Sez. 2, n. 51166 del 25/06/2019, De Sabbata, Rv. 278011, secondo cui, in tema di truffa, la valutazione dell'idoneità astratta dell'artificio e raggiro ad ingannare e sorprendere l'altrui buona fede assume rilevanza nella sola ipotesi del tentativo e non in presenza di reato consumato, in quanto, in tale ultimo caso, l'effetto raggiunto dimostra implicitamente l'effettiva idoneità della condotta;
Sez. 2, n. 51538 del 20/11/2019, C., Rv. 278230, secondo cui, ai fini della sussistenza del delitto di truffa, non ha rilievo la mancanza di diligenza da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione spesso determinata dalla fiducia ottenuta con artifici e raggiri). Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio come il Tribunale sia incorso nella violazione di legge denunciata, avendo omesso di prendere in considerazione tutto l'insieme delle condotte commesse dagli indagati ... per raggiungere il loro obbiettivo illecito, perseguito attraverso la costituzione di una associazione per delinquere finalizzata al compimento della rilevante serie di condotte decettive per la fruizione del bonus (tra cui, la ricerca e l'utilizzo dell'esercizio commerciale idoneo per l'accreditamento, usata come mero schermo;
la ricerca dei giovani titolari delle carte, mediante l'accesso a banche dati, il loro contatto e l'accordo per la monetizzazione dei buoni;
le singole operazioni di accesso alla piattaforma, insieme con il titolare della carta, con la falsa prospettazione dell'effettuazione di una operazione consentita;
infine la richiesta del rimborso con l'invio delle fatture e, nel 2020 anche la dichiarazione del bene specifico fornito). Condotta, che presupponeva il possesso di diversi requisiti in capo ai richiedenti il beneficio fiscale che l'Erario ha ritenuto falsamente esistenti in base alla dichiarazione presentata, venendo indotto in errore sulla sussistenza di tutti i presupposti per accedere al beneficio ben diversi dalla mera comunicazione formale. 13 A parere del Collegio, infatti, la ricostruzione formalistica adottata dal provvedimento impugnato è astrattamente foriera di una non giustificata dilatazione dell'ambito applicativo del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. - non rispondente alla natura della fattispecie ed ai principi di diritto che si sono analizzati - a casi nei quali, come quello in esame, è incontestata la commissione di una rilevante attività truffaldina, apparentemente ricca di artifici e raggiri posta in essere dagli autori del reato ed idonea ad indurre in errore il soggetto passivo attraverso la falsa dichiarazione all'ente, che si pone solo come uno dei tanti segmenti della azione delittuosa, della cui complessiva portata non vi era ragione alcuna di non tener conto nella ricostruzione d'insieme del caso concreto (sia pure ancora a livello indiziario) e della consequenziale sua definizione giuridica. Di quest'ultima, qui effettuata ai sensi dell'art. 640-bis cod. pen. in ragione di quanto detto, il giudice del rinvio dovrà tenere conto per i successivi provvedimenti che vorrà adottare sulla domanda cautelare". 5. Ciò considerato, va anche detto che, quand'anche si ritenesse corretta la tesi prospettata nel provvedimento impugnato, secondo cui il criterio del calcolo della soglia di punibilità sia da correlarsi a ciascuna singola erogazione, si sarebbe comunque in presenza del reato di cui al primo comma dell'art. 316-ter cod. pen.: il giudice dell'impugnazione avrebbe, infatti, dovuto analizzare le singole erogazioni stanziate dalla CONSAP, molte delle quali superiori alla soglia di euro 3.999,96 euro. 6. Da qui l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 19/01/2024.