CASS
Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/04/2024, n. 14433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14433 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di AL NZ, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 19/09/2023 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo;
lette le conclusioni formulate dal P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. DO Ceniccola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 14433 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 26/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. L'avv. Gianluca Tognozzi e l'avv. Ferdinando Striano, difensori di NZ AL, sottoposto a regime detentivo ai sensi di cui all'art. 41-bis ord. pen., ricorrono per cassazione avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa, nella specie portavitto o inserviente, articolata dal condannato. 2. Con un unico motivo, proposto per violazione dell'art. 33 della circolare D.A.P. n. 3676/6126 del 02 ottobre 2017, in relazione agli artt. 15 e 20 legge n. 354 del 26 luglio 1975 e 4 Cost., e per vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost., lamenta che, in assenza di attività istruttoria, i giudici di merito, nel rigettare l'istanza: - hanno valutato la pericolosità del detenuto, limitandosi a riportare il contenuto del decreto ministeriale applicativo del regime detentivo differenziato e a indicare, quali motivi di rigetto, le ragioni per le quali l'AL è sottoposto al tale regime e, pertanto, al divieto di comunicazione tra diversi gruppi di socialità, senza considerare che, in linea con quanto previsto dall'art. 4 Cost., l'art. 15 della legge n. 354 del 1975 individua il lavoro quale strumento di rieducazione del condannato, sicché il divieto stesso non può assurgere a sbarramento del diritto;
- non hanno considerato che, in linea con le indicazioni contenute nella circolare del D.A.P. n. 3676/6126 del 02 ottobre 2017, i soggetti sottoposti al regime carcerario di cui all'art. 41-bis ord. pen. non sono esclusi dal lavoro e che, invece, per gli stessi, fermo il divieto di comunicazione con gli altri detenuti, è prevista la possibilità di svolgere solo alcune mansioni, nella specie portavitto o inserviente, sotto il controllo degli agenti di polizia penitenziaria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Sulla premessa che, con la circolare del 2 ottobre 2017, n. 3676/616, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è intervenuto a disciplinare l'organizzazione del perimetro detentivo speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen., prevedendo all'art. 33 l'accesso del detenuto all'attività lavorativa, i giudici di merito hanno evidenziato come dalla lettura coordinata della normativa in materia si evinca che l'inserimento del detenuto nel circuito lavorativo richiede una preventiva verifica in concreto dello spessore criminale del singolo soggetto. Nell'ordinanza in verifica, con motivazione logica e completa, il Tribunale di Roma, dopo aver indicato le ragioni poste a sostegno della decisione impugnata - che ha individuato nella circostanza che NZ AL: era stato «"reggente" in "diarchia" di un locale di n'drangheta costruito nella capitale» in epoca in cui era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno;
per ragioni anagrafiche, aveva sostituito il 2 padre, storico boss della n'drangheta; aveva mantenuto legami con altre organizzazioni criminali, divenendo «dominus assoluto» degli investimenti nel settore delle attività commerciali nella capitale - ha spiegato che il tipo di mansioni (portavitto o inserviente) alle quali adibire il detenuto non avrebbero garantito il mantenimento «dello speciale livello di alta sicurezza in essere», richiesto dal regime differenziato, in ragione del «tasso di contatti con una varietà di detenuti», risolvendosi in attività incompatibili con quelle limitazioni che, previste per qualsiasi detenuto sottoposto al regime speciale, si palesano ancor più incisive nel caso di «un esponente di assoluto spicco di organizzazione criminale di stampo mafioso» quale è l'AL. Sono queste argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta, nel tentativo di ottenere un'inammissibile rivalutazione in fatto della regiudicanda. 3. Dalle suesposte considerazioni consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 26/01/2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo;
lette le conclusioni formulate dal P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. DO Ceniccola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 14433 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 26/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. L'avv. Gianluca Tognozzi e l'avv. Ferdinando Striano, difensori di NZ AL, sottoposto a regime detentivo ai sensi di cui all'art. 41-bis ord. pen., ricorrono per cassazione avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa, nella specie portavitto o inserviente, articolata dal condannato. 2. Con un unico motivo, proposto per violazione dell'art. 33 della circolare D.A.P. n. 3676/6126 del 02 ottobre 2017, in relazione agli artt. 15 e 20 legge n. 354 del 26 luglio 1975 e 4 Cost., e per vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost., lamenta che, in assenza di attività istruttoria, i giudici di merito, nel rigettare l'istanza: - hanno valutato la pericolosità del detenuto, limitandosi a riportare il contenuto del decreto ministeriale applicativo del regime detentivo differenziato e a indicare, quali motivi di rigetto, le ragioni per le quali l'AL è sottoposto al tale regime e, pertanto, al divieto di comunicazione tra diversi gruppi di socialità, senza considerare che, in linea con quanto previsto dall'art. 4 Cost., l'art. 15 della legge n. 354 del 1975 individua il lavoro quale strumento di rieducazione del condannato, sicché il divieto stesso non può assurgere a sbarramento del diritto;
- non hanno considerato che, in linea con le indicazioni contenute nella circolare del D.A.P. n. 3676/6126 del 02 ottobre 2017, i soggetti sottoposti al regime carcerario di cui all'art. 41-bis ord. pen. non sono esclusi dal lavoro e che, invece, per gli stessi, fermo il divieto di comunicazione con gli altri detenuti, è prevista la possibilità di svolgere solo alcune mansioni, nella specie portavitto o inserviente, sotto il controllo degli agenti di polizia penitenziaria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Sulla premessa che, con la circolare del 2 ottobre 2017, n. 3676/616, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è intervenuto a disciplinare l'organizzazione del perimetro detentivo speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen., prevedendo all'art. 33 l'accesso del detenuto all'attività lavorativa, i giudici di merito hanno evidenziato come dalla lettura coordinata della normativa in materia si evinca che l'inserimento del detenuto nel circuito lavorativo richiede una preventiva verifica in concreto dello spessore criminale del singolo soggetto. Nell'ordinanza in verifica, con motivazione logica e completa, il Tribunale di Roma, dopo aver indicato le ragioni poste a sostegno della decisione impugnata - che ha individuato nella circostanza che NZ AL: era stato «"reggente" in "diarchia" di un locale di n'drangheta costruito nella capitale» in epoca in cui era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno;
per ragioni anagrafiche, aveva sostituito il 2 padre, storico boss della n'drangheta; aveva mantenuto legami con altre organizzazioni criminali, divenendo «dominus assoluto» degli investimenti nel settore delle attività commerciali nella capitale - ha spiegato che il tipo di mansioni (portavitto o inserviente) alle quali adibire il detenuto non avrebbero garantito il mantenimento «dello speciale livello di alta sicurezza in essere», richiesto dal regime differenziato, in ragione del «tasso di contatti con una varietà di detenuti», risolvendosi in attività incompatibili con quelle limitazioni che, previste per qualsiasi detenuto sottoposto al regime speciale, si palesano ancor più incisive nel caso di «un esponente di assoluto spicco di organizzazione criminale di stampo mafioso» quale è l'AL. Sono queste argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta, nel tentativo di ottenere un'inammissibile rivalutazione in fatto della regiudicanda. 3. Dalle suesposte considerazioni consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 26/01/2024.