Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 24/04/2026, n. 111
CCONTI
Sentenza 24 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Irregolarità del conto giudiziale

    L'indicazione delle riscossioni tramite POS nella colonna “VERSAMENTO IN TESORERIA” del MOD. 21 costituisce un errore concettuale e determina la carenza di un elemento essenziale del conto con la sua conseguente inammissibilità. L'errata classificazione delle transazioni POS come versamenti non configura una mera imprecisione formale, bensì una carenza di elemento essenziale, poiché rende impossibile la verifica dello "scarico". Il conto, così redatto, non documenta l'effettivo trasferimento dei fondi all'ente locale, impedendo al giudice di evincere se quando e per quale importo l'agente abbia adempiuto all'obbligo restitutorio, rendendo il conto, pertanto, intrinsecamente non verificabile. La completezza del conto giudiziale rappresenta un requisito imprescindibile affinché il giudice contabile possa esercitare il proprio sindacato sulla gestione delle risorse pubbliche affidate al contabile. L’assenza degli elementi essenziali configura un vizio originario che incide sull’esistenza stessa del conto come oggetto del giudizio, determinandone l’inammissibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 24/04/2026, n. 111
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Abruzzo
    Numero : 111
    Data del deposito : 24 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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