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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1020/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, DI
RG AN, DI
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3991/2021 depositato il 01/07/2021
proposto da
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3279/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 12 e pubblicata il 14/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 291867 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
L'Appellato si riporta si riporta alle conclusioni formulate in atti ..
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 proponeva ricorso contro l'ATO ME 1SPA in liquidazione per l'annullamento dell'intimazione di pagamento TIA n. 291867 del 29-7-19 , notificatale il 11-10-2019 - relativa a cinque fatture per gli anni 2011 e 2012 - emessa dall'ATO Me 1 S.p.A in liquidazione. Al riguardo la ricorrente rilevava l'intervenuta sentenza n. 617/2019 della CTP di Messina del 18-1-19 depositata il 25-1-2019, con cui era stata annullata precedente intimazione per TIA n. 021026 del 5-12- 2016 relativa a quattro fatture ( di cui tre per l'anno 2011 ed una per il 2012) del complessivo importo di E 766,00. Lamenta, dunque, che, nonostante tale decisione a lei favorevole, avente ad oggetto le medesime fatture, sia stata ripetuta la richiesta di pagamento. Inoltre eccepiva la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione.. Si costituiva l'ATO Me 1
S.P.A. che contestava i motivi di ricorso rilevando come la fattura n. 201744366 del 22-11-17 " notificata, per 'stessa ammissione della ricorrente, il 21-12-17, di €:71,00" relativa a TIA saldo e acconto dell'anno 2012 del comune di San Salvatore di Fitalia. Poiché la notifica di tale fattura era intervenuta nel quinquennio non poteva considerarsi prescritta. Contesta, poi, nel merito, le questioni poste e chiede la condanna della
Resistente_1 "al pagamento della fattura". Con memoria di replica la ricorrente contestava l'assunto di parte resistente. Con sentenza n. 3279/2020 depositata in data 14.12.2020 la CTP di Messina ha accolto il ricorso con condanna alle spese. Ha proposto tempestivo appello l'ATO Me 1 SPA chiedendo la riforma della suindicata sentenza deducendo la nullità della sentenza per errore in procedendo atteso che il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile in quanto proposto oltre il termine dei sessanta giorni o quanto la contribuente non ha fornito idonea prova della notifica dell'atto impugnato;
nullità della sentenza impugnata, atteso la validità della fattura che non era prescritta ne tanto meno era compresa nella decisione emessa in precedenza da sezione della CTP. Ha concluso per l'accoglimento dell'appello. Ha resistito la contribuente appellata che ha contestato i motivi di appello, in quanto tardivi, inammissibili e comunque infondati in fatto e in diritto. Ha concluso per la conferma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va data priorità al motivo formulato con l'atto di appello con il quale la società lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado in quanto il ricorso era stata proposto oltre il termine dei sessanta giorni o quanto meno la contribuente non aveva fornito la prova della notifica dell'atto impugnato. In ordine a ciò, la Corte osserva. Al riguardo, giova richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, ai fini della declaratoria di tardività dell'impugnazione, la piena conoscenza degli atti impugnati da parte del ricorrente dev'essere rigorosamente provata dalla parte che la eccepisce che il ricorrente aveva conosciuto l'atto impugnato in un momento anteriore di almeno sessanta giorni rispetto alla data di notificazione del ricorso stesso, fornendo una prova certa ed inequivocabile e non attraverso la prospettazione di mere presunzioni, cfr. di recente, ex multis, Cons. Stato, sez. IV, nn. 5657 e 6557 del 2012; TAR Toscana, sez. I, n. 1925 del 2012; TAR Piemonte, sez. II, n. 898 del 2011), in particolare, la prova dev'essere fornita dal resistente che l'eccepisce, quando la notifica dell'atto impugnato avviene tramite notifica diretta, la prova, del giorno in cui l'atto è stato notificato è in possesso solo del resistente, in quanto a lui l'ufficio postale restituisce la ricevuta di consegna, mentre al destinatario viene consegnato l'atto senza alcuna stampigliatura sulla busta del giorno dell'effettiva consegna. Pertanto, sotto tale profilo il ricorso, in assenza di prova contraria sui termini della consegna dell'atto impugnato, il motivo va rigettato. Come va rigettato l'appello anche in ordine agli ulteriori motivi. Parte appellante nemmeno in sede di appello ha fornito la prova precisa della notifica dell'atto interruttivo della prescrizione in ordine alla pretesa anno 2012. E' stata versata in atti una serie di ricevute postali che non specificano se siano riferiti all'annualità 2012 oppure ad altre annualità già oggetto di giudicato. Peraltro la raccomandata n. 631659466-6 riporta la data del 21.12.2019, quindi, se l'atto sarebbe quest'ultimo, certamente lo stesso si appalesa irrilevante in quanto è stato notificato oltre il quinquennio dal sorto tributo. Pertanto in assenza di idonea prova, l'appello va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia sez. 2 cosi provvede: rigetta l'appello con conferma della sentenza di primo grado. Condanna la società appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado determinate in euro 300,00 oltre accessori da distrarsi a favore del procuratore distrattario ex art. 93 cpc.
Cosi deciso in Messina nella camera di consiglio del 27.01.2026
Il Presidente est.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, DI
RG AN, DI
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3991/2021 depositato il 01/07/2021
proposto da
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3279/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 12 e pubblicata il 14/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 291867 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
L'Appellato si riporta si riporta alle conclusioni formulate in atti ..
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 proponeva ricorso contro l'ATO ME 1SPA in liquidazione per l'annullamento dell'intimazione di pagamento TIA n. 291867 del 29-7-19 , notificatale il 11-10-2019 - relativa a cinque fatture per gli anni 2011 e 2012 - emessa dall'ATO Me 1 S.p.A in liquidazione. Al riguardo la ricorrente rilevava l'intervenuta sentenza n. 617/2019 della CTP di Messina del 18-1-19 depositata il 25-1-2019, con cui era stata annullata precedente intimazione per TIA n. 021026 del 5-12- 2016 relativa a quattro fatture ( di cui tre per l'anno 2011 ed una per il 2012) del complessivo importo di E 766,00. Lamenta, dunque, che, nonostante tale decisione a lei favorevole, avente ad oggetto le medesime fatture, sia stata ripetuta la richiesta di pagamento. Inoltre eccepiva la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione.. Si costituiva l'ATO Me 1
S.P.A. che contestava i motivi di ricorso rilevando come la fattura n. 201744366 del 22-11-17 " notificata, per 'stessa ammissione della ricorrente, il 21-12-17, di €:71,00" relativa a TIA saldo e acconto dell'anno 2012 del comune di San Salvatore di Fitalia. Poiché la notifica di tale fattura era intervenuta nel quinquennio non poteva considerarsi prescritta. Contesta, poi, nel merito, le questioni poste e chiede la condanna della
Resistente_1 "al pagamento della fattura". Con memoria di replica la ricorrente contestava l'assunto di parte resistente. Con sentenza n. 3279/2020 depositata in data 14.12.2020 la CTP di Messina ha accolto il ricorso con condanna alle spese. Ha proposto tempestivo appello l'ATO Me 1 SPA chiedendo la riforma della suindicata sentenza deducendo la nullità della sentenza per errore in procedendo atteso che il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile in quanto proposto oltre il termine dei sessanta giorni o quanto la contribuente non ha fornito idonea prova della notifica dell'atto impugnato;
nullità della sentenza impugnata, atteso la validità della fattura che non era prescritta ne tanto meno era compresa nella decisione emessa in precedenza da sezione della CTP. Ha concluso per l'accoglimento dell'appello. Ha resistito la contribuente appellata che ha contestato i motivi di appello, in quanto tardivi, inammissibili e comunque infondati in fatto e in diritto. Ha concluso per la conferma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va data priorità al motivo formulato con l'atto di appello con il quale la società lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado in quanto il ricorso era stata proposto oltre il termine dei sessanta giorni o quanto meno la contribuente non aveva fornito la prova della notifica dell'atto impugnato. In ordine a ciò, la Corte osserva. Al riguardo, giova richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, ai fini della declaratoria di tardività dell'impugnazione, la piena conoscenza degli atti impugnati da parte del ricorrente dev'essere rigorosamente provata dalla parte che la eccepisce che il ricorrente aveva conosciuto l'atto impugnato in un momento anteriore di almeno sessanta giorni rispetto alla data di notificazione del ricorso stesso, fornendo una prova certa ed inequivocabile e non attraverso la prospettazione di mere presunzioni, cfr. di recente, ex multis, Cons. Stato, sez. IV, nn. 5657 e 6557 del 2012; TAR Toscana, sez. I, n. 1925 del 2012; TAR Piemonte, sez. II, n. 898 del 2011), in particolare, la prova dev'essere fornita dal resistente che l'eccepisce, quando la notifica dell'atto impugnato avviene tramite notifica diretta, la prova, del giorno in cui l'atto è stato notificato è in possesso solo del resistente, in quanto a lui l'ufficio postale restituisce la ricevuta di consegna, mentre al destinatario viene consegnato l'atto senza alcuna stampigliatura sulla busta del giorno dell'effettiva consegna. Pertanto, sotto tale profilo il ricorso, in assenza di prova contraria sui termini della consegna dell'atto impugnato, il motivo va rigettato. Come va rigettato l'appello anche in ordine agli ulteriori motivi. Parte appellante nemmeno in sede di appello ha fornito la prova precisa della notifica dell'atto interruttivo della prescrizione in ordine alla pretesa anno 2012. E' stata versata in atti una serie di ricevute postali che non specificano se siano riferiti all'annualità 2012 oppure ad altre annualità già oggetto di giudicato. Peraltro la raccomandata n. 631659466-6 riporta la data del 21.12.2019, quindi, se l'atto sarebbe quest'ultimo, certamente lo stesso si appalesa irrilevante in quanto è stato notificato oltre il quinquennio dal sorto tributo. Pertanto in assenza di idonea prova, l'appello va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia sez. 2 cosi provvede: rigetta l'appello con conferma della sentenza di primo grado. Condanna la società appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado determinate in euro 300,00 oltre accessori da distrarsi a favore del procuratore distrattario ex art. 93 cpc.
Cosi deciso in Messina nella camera di consiglio del 27.01.2026
Il Presidente est.