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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 764/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore BALDOVINI PAOLA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5930/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 Telefono_1 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6243/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 30 e pubblicata il 09/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210240988949000 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 287/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: in accoglimento dell'appello, in via istruttoria, ammettere la prova orale richiesta nel corpo del Ricorso di primo grado;
nel merito, dichiarare l'illegittimità ed annullare la cartella di pagamento n. 09720210240988949000, e dichiarare l'illegittimità ed annullare l'invito n. 0000111801318863; in subordine, ridurre l'importo della Ta.Ri. dovuta dalla Contribuente per l'anno 2018, applicando la percentuale di riduzione massima o, comunque, quella anche minore ritenuta di giustizia, con conseguenti pronunce del caso sia circa l'Invito sia circa la Cartella.
Resistente/Appellato:
- Agenzia delle Entrate Riscossione: rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.
- Roma Capitale: confermare l'impugnata sentenza n. 6243/2024 e rigettare l'appello proposto dalla Ricorrente_1 S.r.l., con vittoria di spese nel doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl propone appello avverso la sentenza n. 6243/2024 del 02/05/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma – Sez. 30 depositata il 09/05/2024, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l' INVITO AL PAGAMENTO n. 0000111801318863 e la CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210240988949000, relativi a TARI 2018. La società eccepiva l'omessa notifica dell'invito al pagamento quale atto prodromico alla cartella ed, in ogni caso, la non debenza della tassa per l'inadempimento dell'AMA nella raccolta dei rifiuti. I Giudici di prime cure rigettavano il ricorso, osservando che in primo luogo che “la tassa sui rifiuti, introdotta dall'articolo 1, comma 639, della legge 147/2013 (e confermata dall'articolo 1, comma 738, legge 160/2019) è un tributo configurato dalla legge in autoliquidazione. Da ciò consegue che il mancato recapito dell'invito a pagare non esime il contribuente dal suo pagamento, né può sostenere la mancata motivazione della richiesta mediante cartella di pagamento”. I primi Giudici concludono affermando che “Le generiche dichiarazioni dei dipendenti della società opponente e le scarse foto prodotte non dimostrano affatto una grave violazione della disciplina di riferimento da parte dell'Ama o che il servizio non sia stato svolto”. La società odierna appellante contesta la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
1. illegittimità nella parte in cui ha escluso che la Cartella fosse viziata per effetto della mancata, previa, notifica di un atto alla stessa prodromico (ivi incluso l'Invito).
2. l'illegittimità nella parte in cui ha ritenuto non provato l'inadempimento di Ama e, pertanto, ha disatteso sia la domanda principale che quella avanzata in subordine di ridurre l'entità del tributo. Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che eccepisce che l'appellante non contesta la formazione della cartella e tantomeno la sua regolare notifica per cui sul punto vi è carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia. Nel merito l'Agenzia contesta la fondatezza dell'appello e ribadisce la correttezza della sentenza impugnata. Si costituisce in giudizio Roma Capitale che eccepisce l'intervenuta cristallizzazione del credito presupposto alla cartella di pagamento, per l'omessa impugnativa dell'avviso di pagamento TARI, regolarmente notificato. Con atto del 09/01/2026 la società Ricorrente_1 srl deposita memorie con le quali ribadisce la fondatezza dei motivi di appello. Nella pubblica udienza del 22/01/2026, sono intervenuti il difensore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ed i difensori della società odierna appellante, che ribadiscono la fondatezza delle rispettive ragioni. Ricorrente_1I difensori della srl censurano in particolare la costituzione tardiva di Roma Capitale e quindi l'inammissibilità della produzione documentale. Nella camera di consiglio del 22/01/2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello sia parzialmente fondato. In via preliminare il Collegio ritiene fondata l'eccezione preliminare della società odierna appellante in ordine alla costituzione tardiva di Roma Capitale, avvenuta in data 15/01/2026, pochi giorni prima dell'udienza. Il Collegio, in aderenza all'orientamento della Suprema Corte, ribadito da ultimo con sentenza n. 12672/2025, ritiene che, in caso di pubblica udienza, la parte resistente può costituirsi in giudizio tardivamente, con documenti, entro il ventesimo giorno libero antecedente la trattazione ovvero, senza documenti e con sole controdeduzioni, entro la data dell'udienza, fatte salve le decadenze già medio tempore maturate. Nel caso in esame, quindi, Roma Capitale, costituitasi tardivamente, sette giorni prima dell'udienza, non incorrerà nella irricevibilità delle proprie difese e produzioni, dovendo comunque accettare il processo nello stato in cui si trova, senza potere produrre documenti. Ancora in via preliminare il Collegio dichiara la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, poiché la doglianza del contribuente verte sulla procedura di notifica dell'invito di pagamento, che è atto non dell'Agenzia della riscossione bensì dell'Ente titolare del tributo, ed in ogni caso sul merito del tributo stesso. Il primo motivo di appello è privo di fondamento. Il Collegio osserva che l'invio dell'avviso di pagamento ha solo una mera funzione di ausilio al contribuente. In considerazione dell'oggettiva difficoltà per il contribuente di autodeterminare l'importo del versamento dovuto, i Comuni, nell'esercizio della potestà regolamentare attribuitagli dalla legge, possono stabilire infatti di applicare anche la Tari con la formula della liquidazione d'ufficio. La TARI, introdotta dall'articolo 1, comma 639, della legge 147/2013 (e confermata dall'articolo 1, comma 738, legge 160/2019) è infatti un tributo configurato dalla legge in autoliquidazione. In tal senso l'articolo 1, comma 689, della legge 147/2013 ha posto a carico del Comune solo un obbligo informativo, mediante l'invio dei modelli di versamento precompilati. Il contribuente è stato in grado di esercitare il proprio diritto di difesa in ordine agli elementi costitutivi della pretesa tributaria, dando prova di ben argomentare l'impugnazione, pur nella sintetica motivazione della cartella di pagamento che richiama l'avviso bonario. Il Collegio ritiene quindi priva di fondamento la doglianza del contribuente poiché l'atto ha messo il contribuente in grado di essere edotto “in ordine all'an e al quantum della pretesa tributaria;
in altre parole, l'obbligo motivazionale può ritenersi sufficientemente assolto dall'ufficio impositore, tutte le volte in cui l'atto manifesta ex se i presupposti di fatto nonché le ragioni giuridiche che hanno legittimato la richiesta erariale da parte dell'Amministrazione finanziaria, facendo pertanto salva la possibilità da parte del contribuente di esercitare il diritto di difesa a tutela delle proprie ragioni” (Cass. 13402 del 02/07/2020). Pertanto non si è realizzata alcuna lesione del diritto di difesa del contribuente. Il secondo motivo di appello è parzialmente fondato. La Tari, che ha sostituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014 ( L. n. 147 del 2013), i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria, è destinata come noto in particolare a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è disciplinata dai commi da 641 a 668, che individuano i presupposti della stessa (comma 641), e i criteri di determinazione della tariffa, come stabiliti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, (commi 650 e 651), sulla base dei principi contenuti nei commi 252 e 254, del "chi inquina paga", di cui alla Dir. n. 2008/98/CEE, (art. 14). Alla TARI sono estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l'hanno preceduta, quali la TARSU e la TIA (vedi in Cass. n. 22130 del 2017; n. 1963 del 2018; n. 12979 del 2019). Ciò premesso, il Collegio ritiene che anche la TARI, come la TARSU, sia caratterizzata, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che la disciplina, da una struttura autoritativa e non sinallagmatica della prestazione, con la conseguente doverosità della prestazione, caratterizzata da una forte impronta pubblicistica;
i servizi concernenti lo smaltimento dei rifiuti devono essere obbligatoriamente istituiti dai Comuni, che li gestiscono, in regime di privativa, sulla base di una disciplina regolamentare da essi stessi unilateralmente fissata, ed i soggetti tenuti al pagamento dei relativi prelievi (salve tassative ipotesi di esclusione o di agevolazione) non possono sottrarsi a tale obbligo adducendo di non volersi avvalere dei suddetti servizi, in quanto la legge non dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti nel rapporto tra gestore ed utente del servizio, avendo il tributo la funzione di coprire anche le pubbliche spese afferenti a un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e, quindi, non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente. (così, in tema di TARSU Corte Cost. n. 238 del 2009, richiamata da Cass. n. 7647 e n. 1981 del 2018). Pertanto il Collegio ritiene che il tributo sia comunque dovuto per cui la richiesta dell'odierno appellante di esenzione totale dello stesso non può essere accolta. Ai sensi dell'art. 1 commi 656 e 657 legge cit., è però ammessa la possibilità di riduzione della TARI. In particolare, ai sensi del citato comma 656: "La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonchè di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente." Ai sensi del successivo comma 657: "Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita." Come chiarito dalla Suprema Corte, con sentenza della sez. trib. del 22/09/2020, n.19767, “In entrambi i casi siamo in presenza di riduzioni cd. tecniche, chiamate a regolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio, e quindi dei costi per il suo espletamento, per motivi oggettivi ed a favore di una pluralità indistinta e generalizzata di utenti, i cui presupposti operativi sono dettagliatamente disciplinati dalla legge. La previsione normativa precisa ed incondizionata sia delle condizioni di operatività che di una misura massima della tariffa applicabile, rispettivamente 20% e 40%, graduabile in ribasso, consente di affermare che tali riduzioni siano obbligatorie e che, al verificarsi delle indicate situazioni oggettive che vanno ad incidere sul presupposto impositivo, spettino ope legis, a prescindere cioè da una loro previsione nel regolamento comunale, come si evince del resto dall'utilizzo dell'espressione "la TARI è dovuta". Per gli stessi motivi, non essendo collegate alla peculiarietà di situazioni soggettive, le stesse vanno riconosciute senza la necessità di una specifica e preventiva domanda che contenga l'indicazione delle condizioni per fruirne, incombendo sul contribuente il solo onere di provarne i presupposti normativi.
4.4 Diverso invece il regime delle riduzioni o esenzioni di natura agevolativa, previste dai commi 659 e 660 dell'art. 1 della L. n. 147 del 2013, le quali, innanzitutto, sono meramente eventuali, e quindi subordinate ad una esplicita previsione del regolamento comunale, che ne condiziona l'an, la disciplina di dettaglio ed il quantum, tutti elementi non predeterminati dalla legge che, appunto, ne prevede l'introduzione come possibile, ma non dovuta. Inoltre, operando in conseguenza di specifiche condizioni non altrimenti conoscibili dall'ente, in quanto collegate alle posizioni peculiari dei singoli utenti che si vengono a trovare nella situazione per poterne fruire, il riconoscimento del diritto a tali agevolazioni, oltre che ai medesimi oneri probatori delle precedenti, è subordinato alla ulteriore condizione della presentazione di una preventiva domanda del contribuente, corredata naturalmente della documentazione necessaria per giustificarne l'attribuzione.
5. Quanto alla specifica riduzione del 40% di cui al citato comma 657, ritiene il Collegio che la stessa spetti per il solo fatto che il servizio di raccolta, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga poi concretamente svolto in una determinata zona del territorio comunale, purchè tale zona sia di significativa estensione. Per zona, infatti, non può che intendersi un ambito territoriale ove sia ragionevole configurare un omesso servizio, un'area quindi di considerevole estensione che, in mancanza di espresse indicazioni del regolamento comunale, sarà compito del giudice di merito individuare, ponendone come elemento costitutivo e qualificante che la stessa abbia dimensioni tali per cui l'assenza di raccolta renda impossibile la fruizione del servizio tanto da richiedere interventi sostitutivi;
zona che, pertanto, non potrà coincidere con le usuali estensioni dei parchi residenziali o dei condomini privati, ove la contenuta distanza dal punto di raccolta più vicino arreca al più una mera difficoltà di accesso al servizio.
5.1 Non rileva, invece, che tale zona sia pubblica o privata, non essendo la natura pubblica della zona su cui insistono i locali o le aree soggette a tassazione un presupposto costitutivo dell'istituzione del servizio, salvo che eventuali limitazioni di accesso non ne impediscano di fatto l'espletamento; irrilevante anche la sussistenza di una ipotesi di inadempimento contrattuale o extracontrattuale, e quindi di un elemento soggettivo (di colpa contrattuale o extracontrattuale) che renda la mancata erogazione soggettivamente imputabile all'amministrazione comunale. La riduzione tariffaria non opera, infatti, quale risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti, nè quale sanzione per l'amministrazione comunale inadempiente, bensì al diverso fine di temperare l'imposizione, entro la percentuale massima già individuata dalla norma, equilibrando l'ammontare della tassa comunque pretendibile, che nella misura ordinaria tiene conto dei costi generali del servizio completo svolto nell'area municipale, con i costi che il cittadino è tenuto presumibilmente a sostenere per far fronte alla mancata raccolta, laddove il Comune non assicuri in un ambito territoriale della zona perimetrata l'intero ciclo di smaltimento, ma lo garantisca solo in parte. Il legislatore, nella sua insindacabile, e nella specie ragionevole, discrezionalità, ha ritenuto dunque che nelle aree del territorio comunale ove, a prescindere dalle ragioni, il servizio di raccolta non venga effettuato il tributo possa essere preteso nella misura massima del 40% della tariffa ordinaria. 6. La norma prevede poi che la percentuale di riduzione venga graduata in misura della distanza dal punto di raccolta più vicino, presupponendo quindi che il servizio venga svolto, ma non nella zona ove è allocato il bene oggetto di imposizione, e adeguando la riduzione al peso economico della carenza, parametrato in termini chilometrici.
6.1 Anche in tal caso, in mancanza di esplicite indicazioni del regolamento comunale, sarà compito del giudice di merito, incombendo comunque sul contribuente l'onere di allegare, dedurre e provare la sussistenza dei presupposti per beneficiare di una maggiore riduzione, graduare ulteriormente la percentuale di riduzione applicabile, tenendo conto di circostanze di fatto quali l'ubicazione dei locali o aree oggetto di tassazione all'interno della zona e la loro distanza dal più vicino punto di raccolta;
in assenza di una richiesta specifica in tal senso o di una prova specifica dei presupposti per applicare la ulteriore graduazione, resta fermo che la riduzione dovrà essere applicata nella misura prevista dalla norma, e che quindi la TARI sarà dovuta in misura pari al 40% della tariffa intera applicabile.
6.2 Riduzione ulteriore al 20%, e mai esonero totale, è prevista, invece, dal comma 656, nei casi in cui il servizio non venga svolto del tutto o venga svolto in una situazione patologica di grave disfunzione per difformità dalla disciplina regolamentare, o venga temporaneamente sospeso per motivi sindacali ovvero per imprevedibili impedimenti organizzativi. In ordine all'onere della prova "Il diritto alla riduzione presuppone l'accertamento specifico (mirato sul periodo, sulla zona di ubicazione dell'immobile sulla tipologia dei rifiuti conferiti e, in generale, su ogni altro elemento utile a verificare la ricorrenza in concreto della richiesta riduzione) della effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari, il cui onere probatorio grava sul contribuente che invoca la riduzione, il quale deve dimostrare il presupposto della riduzione della Tarsu ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4; che consiste nel fatto obiettivo che il servizio di raccolta, istituito ed attivato: - non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione o di esercizio dell'attività dell'utente; - ovvero, vi sia svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio stesso....." (cfr. Cass. n. 3265 e n. 22767 del 2019). Tale orientamento si pone in linea con il principio, costantemente affermato dalla Suprema Corte, secondo il quale l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa, mentre l'onere di provare eventuali esenzioni o riduzioni tariffarie è posto a carico dell'interessato (In Cass. n. 4766 e 17703 del 2004, 1759 del 2009, 775 del 2011, 1635 del 2015, 10787 del 2016, 21250 del 2017 e 13395 del 2018). Ciò premesso, il Collegio ritiene, alla luce dei principi della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, che sussistono le condizioni per il riconoscimento della riduzione del tributo dovuto nella misura del 20%. La società Ricorrente_1 srl, a dimostrazione e sostegno delle gravi inadempienze occorse nel 2018 a proprio danno ad opera dell'AMA, nel servizio di ritiro e smaltimento rifiuti, ha infatti prodotto tutta una serie di documenti che inequivocabilmente provano, a giudizio di questo Collegio, quanto addotto. Si tratta in particolare: a. di foto riproducenti lo stato degli spazi aziendali dedicati allo stoccaggio dei rifiuti;
b. di numerosi reclami inviati ad Ama al fine di lamentare i disservizi nella raccolta;
c. di segnalazione ai competenti uffici della Polizia Municipale del disservizio;
d. di dichiarazione dei dipendenti della società sui lamentati disservizi nella raccolta;
e. di articoli di giornale redatti dalla stampa circa l'emergenza rifiuti per il 2018 (anche) nel quartiere ove è ubicata la sede dell'attività della società odierna appellante. Il Collegio ritiene che la copiosa documentazione prodotta attesti l'esistenza del grave disservizio lamentato e che quindi che sussistano le condizioni per il riconoscimento della riduzione del tributo dovuto nella misura del 20%, ai sensi del citato art. 1 comma 656 Legge 147/2013. Il parziale accoglimento delle ragioni dell'appellante è giusta causa di compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio sez. II, a parziale riforma della sentenza Ricorrente_1impugnata, accoglie parzialmente l'appello della società srl e per l'effetto riduce il tributo TARI dovuto per l'anno 2018 al 20%. Spese del doppio grado compensate. Così deciso nella Camera di Consiglio in Roma, 22 gennaio 2026 Il Giudice est. Dott. Giovanni Monaca La Presidente Avv. Giuliana Passero
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore BALDOVINI PAOLA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5930/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 Telefono_1 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6243/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 30 e pubblicata il 09/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210240988949000 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 287/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: in accoglimento dell'appello, in via istruttoria, ammettere la prova orale richiesta nel corpo del Ricorso di primo grado;
nel merito, dichiarare l'illegittimità ed annullare la cartella di pagamento n. 09720210240988949000, e dichiarare l'illegittimità ed annullare l'invito n. 0000111801318863; in subordine, ridurre l'importo della Ta.Ri. dovuta dalla Contribuente per l'anno 2018, applicando la percentuale di riduzione massima o, comunque, quella anche minore ritenuta di giustizia, con conseguenti pronunce del caso sia circa l'Invito sia circa la Cartella.
Resistente/Appellato:
- Agenzia delle Entrate Riscossione: rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.
- Roma Capitale: confermare l'impugnata sentenza n. 6243/2024 e rigettare l'appello proposto dalla Ricorrente_1 S.r.l., con vittoria di spese nel doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl propone appello avverso la sentenza n. 6243/2024 del 02/05/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma – Sez. 30 depositata il 09/05/2024, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l' INVITO AL PAGAMENTO n. 0000111801318863 e la CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210240988949000, relativi a TARI 2018. La società eccepiva l'omessa notifica dell'invito al pagamento quale atto prodromico alla cartella ed, in ogni caso, la non debenza della tassa per l'inadempimento dell'AMA nella raccolta dei rifiuti. I Giudici di prime cure rigettavano il ricorso, osservando che in primo luogo che “la tassa sui rifiuti, introdotta dall'articolo 1, comma 639, della legge 147/2013 (e confermata dall'articolo 1, comma 738, legge 160/2019) è un tributo configurato dalla legge in autoliquidazione. Da ciò consegue che il mancato recapito dell'invito a pagare non esime il contribuente dal suo pagamento, né può sostenere la mancata motivazione della richiesta mediante cartella di pagamento”. I primi Giudici concludono affermando che “Le generiche dichiarazioni dei dipendenti della società opponente e le scarse foto prodotte non dimostrano affatto una grave violazione della disciplina di riferimento da parte dell'Ama o che il servizio non sia stato svolto”. La società odierna appellante contesta la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
1. illegittimità nella parte in cui ha escluso che la Cartella fosse viziata per effetto della mancata, previa, notifica di un atto alla stessa prodromico (ivi incluso l'Invito).
2. l'illegittimità nella parte in cui ha ritenuto non provato l'inadempimento di Ama e, pertanto, ha disatteso sia la domanda principale che quella avanzata in subordine di ridurre l'entità del tributo. Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che eccepisce che l'appellante non contesta la formazione della cartella e tantomeno la sua regolare notifica per cui sul punto vi è carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia. Nel merito l'Agenzia contesta la fondatezza dell'appello e ribadisce la correttezza della sentenza impugnata. Si costituisce in giudizio Roma Capitale che eccepisce l'intervenuta cristallizzazione del credito presupposto alla cartella di pagamento, per l'omessa impugnativa dell'avviso di pagamento TARI, regolarmente notificato. Con atto del 09/01/2026 la società Ricorrente_1 srl deposita memorie con le quali ribadisce la fondatezza dei motivi di appello. Nella pubblica udienza del 22/01/2026, sono intervenuti il difensore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ed i difensori della società odierna appellante, che ribadiscono la fondatezza delle rispettive ragioni. Ricorrente_1I difensori della srl censurano in particolare la costituzione tardiva di Roma Capitale e quindi l'inammissibilità della produzione documentale. Nella camera di consiglio del 22/01/2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello sia parzialmente fondato. In via preliminare il Collegio ritiene fondata l'eccezione preliminare della società odierna appellante in ordine alla costituzione tardiva di Roma Capitale, avvenuta in data 15/01/2026, pochi giorni prima dell'udienza. Il Collegio, in aderenza all'orientamento della Suprema Corte, ribadito da ultimo con sentenza n. 12672/2025, ritiene che, in caso di pubblica udienza, la parte resistente può costituirsi in giudizio tardivamente, con documenti, entro il ventesimo giorno libero antecedente la trattazione ovvero, senza documenti e con sole controdeduzioni, entro la data dell'udienza, fatte salve le decadenze già medio tempore maturate. Nel caso in esame, quindi, Roma Capitale, costituitasi tardivamente, sette giorni prima dell'udienza, non incorrerà nella irricevibilità delle proprie difese e produzioni, dovendo comunque accettare il processo nello stato in cui si trova, senza potere produrre documenti. Ancora in via preliminare il Collegio dichiara la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, poiché la doglianza del contribuente verte sulla procedura di notifica dell'invito di pagamento, che è atto non dell'Agenzia della riscossione bensì dell'Ente titolare del tributo, ed in ogni caso sul merito del tributo stesso. Il primo motivo di appello è privo di fondamento. Il Collegio osserva che l'invio dell'avviso di pagamento ha solo una mera funzione di ausilio al contribuente. In considerazione dell'oggettiva difficoltà per il contribuente di autodeterminare l'importo del versamento dovuto, i Comuni, nell'esercizio della potestà regolamentare attribuitagli dalla legge, possono stabilire infatti di applicare anche la Tari con la formula della liquidazione d'ufficio. La TARI, introdotta dall'articolo 1, comma 639, della legge 147/2013 (e confermata dall'articolo 1, comma 738, legge 160/2019) è infatti un tributo configurato dalla legge in autoliquidazione. In tal senso l'articolo 1, comma 689, della legge 147/2013 ha posto a carico del Comune solo un obbligo informativo, mediante l'invio dei modelli di versamento precompilati. Il contribuente è stato in grado di esercitare il proprio diritto di difesa in ordine agli elementi costitutivi della pretesa tributaria, dando prova di ben argomentare l'impugnazione, pur nella sintetica motivazione della cartella di pagamento che richiama l'avviso bonario. Il Collegio ritiene quindi priva di fondamento la doglianza del contribuente poiché l'atto ha messo il contribuente in grado di essere edotto “in ordine all'an e al quantum della pretesa tributaria;
in altre parole, l'obbligo motivazionale può ritenersi sufficientemente assolto dall'ufficio impositore, tutte le volte in cui l'atto manifesta ex se i presupposti di fatto nonché le ragioni giuridiche che hanno legittimato la richiesta erariale da parte dell'Amministrazione finanziaria, facendo pertanto salva la possibilità da parte del contribuente di esercitare il diritto di difesa a tutela delle proprie ragioni” (Cass. 13402 del 02/07/2020). Pertanto non si è realizzata alcuna lesione del diritto di difesa del contribuente. Il secondo motivo di appello è parzialmente fondato. La Tari, che ha sostituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014 ( L. n. 147 del 2013), i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria, è destinata come noto in particolare a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è disciplinata dai commi da 641 a 668, che individuano i presupposti della stessa (comma 641), e i criteri di determinazione della tariffa, come stabiliti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, (commi 650 e 651), sulla base dei principi contenuti nei commi 252 e 254, del "chi inquina paga", di cui alla Dir. n. 2008/98/CEE, (art. 14). Alla TARI sono estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l'hanno preceduta, quali la TARSU e la TIA (vedi in Cass. n. 22130 del 2017; n. 1963 del 2018; n. 12979 del 2019). Ciò premesso, il Collegio ritiene che anche la TARI, come la TARSU, sia caratterizzata, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che la disciplina, da una struttura autoritativa e non sinallagmatica della prestazione, con la conseguente doverosità della prestazione, caratterizzata da una forte impronta pubblicistica;
i servizi concernenti lo smaltimento dei rifiuti devono essere obbligatoriamente istituiti dai Comuni, che li gestiscono, in regime di privativa, sulla base di una disciplina regolamentare da essi stessi unilateralmente fissata, ed i soggetti tenuti al pagamento dei relativi prelievi (salve tassative ipotesi di esclusione o di agevolazione) non possono sottrarsi a tale obbligo adducendo di non volersi avvalere dei suddetti servizi, in quanto la legge non dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti nel rapporto tra gestore ed utente del servizio, avendo il tributo la funzione di coprire anche le pubbliche spese afferenti a un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e, quindi, non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente. (così, in tema di TARSU Corte Cost. n. 238 del 2009, richiamata da Cass. n. 7647 e n. 1981 del 2018). Pertanto il Collegio ritiene che il tributo sia comunque dovuto per cui la richiesta dell'odierno appellante di esenzione totale dello stesso non può essere accolta. Ai sensi dell'art. 1 commi 656 e 657 legge cit., è però ammessa la possibilità di riduzione della TARI. In particolare, ai sensi del citato comma 656: "La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonchè di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente." Ai sensi del successivo comma 657: "Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita." Come chiarito dalla Suprema Corte, con sentenza della sez. trib. del 22/09/2020, n.19767, “In entrambi i casi siamo in presenza di riduzioni cd. tecniche, chiamate a regolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio, e quindi dei costi per il suo espletamento, per motivi oggettivi ed a favore di una pluralità indistinta e generalizzata di utenti, i cui presupposti operativi sono dettagliatamente disciplinati dalla legge. La previsione normativa precisa ed incondizionata sia delle condizioni di operatività che di una misura massima della tariffa applicabile, rispettivamente 20% e 40%, graduabile in ribasso, consente di affermare che tali riduzioni siano obbligatorie e che, al verificarsi delle indicate situazioni oggettive che vanno ad incidere sul presupposto impositivo, spettino ope legis, a prescindere cioè da una loro previsione nel regolamento comunale, come si evince del resto dall'utilizzo dell'espressione "la TARI è dovuta". Per gli stessi motivi, non essendo collegate alla peculiarietà di situazioni soggettive, le stesse vanno riconosciute senza la necessità di una specifica e preventiva domanda che contenga l'indicazione delle condizioni per fruirne, incombendo sul contribuente il solo onere di provarne i presupposti normativi.
4.4 Diverso invece il regime delle riduzioni o esenzioni di natura agevolativa, previste dai commi 659 e 660 dell'art. 1 della L. n. 147 del 2013, le quali, innanzitutto, sono meramente eventuali, e quindi subordinate ad una esplicita previsione del regolamento comunale, che ne condiziona l'an, la disciplina di dettaglio ed il quantum, tutti elementi non predeterminati dalla legge che, appunto, ne prevede l'introduzione come possibile, ma non dovuta. Inoltre, operando in conseguenza di specifiche condizioni non altrimenti conoscibili dall'ente, in quanto collegate alle posizioni peculiari dei singoli utenti che si vengono a trovare nella situazione per poterne fruire, il riconoscimento del diritto a tali agevolazioni, oltre che ai medesimi oneri probatori delle precedenti, è subordinato alla ulteriore condizione della presentazione di una preventiva domanda del contribuente, corredata naturalmente della documentazione necessaria per giustificarne l'attribuzione.
5. Quanto alla specifica riduzione del 40% di cui al citato comma 657, ritiene il Collegio che la stessa spetti per il solo fatto che il servizio di raccolta, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga poi concretamente svolto in una determinata zona del territorio comunale, purchè tale zona sia di significativa estensione. Per zona, infatti, non può che intendersi un ambito territoriale ove sia ragionevole configurare un omesso servizio, un'area quindi di considerevole estensione che, in mancanza di espresse indicazioni del regolamento comunale, sarà compito del giudice di merito individuare, ponendone come elemento costitutivo e qualificante che la stessa abbia dimensioni tali per cui l'assenza di raccolta renda impossibile la fruizione del servizio tanto da richiedere interventi sostitutivi;
zona che, pertanto, non potrà coincidere con le usuali estensioni dei parchi residenziali o dei condomini privati, ove la contenuta distanza dal punto di raccolta più vicino arreca al più una mera difficoltà di accesso al servizio.
5.1 Non rileva, invece, che tale zona sia pubblica o privata, non essendo la natura pubblica della zona su cui insistono i locali o le aree soggette a tassazione un presupposto costitutivo dell'istituzione del servizio, salvo che eventuali limitazioni di accesso non ne impediscano di fatto l'espletamento; irrilevante anche la sussistenza di una ipotesi di inadempimento contrattuale o extracontrattuale, e quindi di un elemento soggettivo (di colpa contrattuale o extracontrattuale) che renda la mancata erogazione soggettivamente imputabile all'amministrazione comunale. La riduzione tariffaria non opera, infatti, quale risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti, nè quale sanzione per l'amministrazione comunale inadempiente, bensì al diverso fine di temperare l'imposizione, entro la percentuale massima già individuata dalla norma, equilibrando l'ammontare della tassa comunque pretendibile, che nella misura ordinaria tiene conto dei costi generali del servizio completo svolto nell'area municipale, con i costi che il cittadino è tenuto presumibilmente a sostenere per far fronte alla mancata raccolta, laddove il Comune non assicuri in un ambito territoriale della zona perimetrata l'intero ciclo di smaltimento, ma lo garantisca solo in parte. Il legislatore, nella sua insindacabile, e nella specie ragionevole, discrezionalità, ha ritenuto dunque che nelle aree del territorio comunale ove, a prescindere dalle ragioni, il servizio di raccolta non venga effettuato il tributo possa essere preteso nella misura massima del 40% della tariffa ordinaria. 6. La norma prevede poi che la percentuale di riduzione venga graduata in misura della distanza dal punto di raccolta più vicino, presupponendo quindi che il servizio venga svolto, ma non nella zona ove è allocato il bene oggetto di imposizione, e adeguando la riduzione al peso economico della carenza, parametrato in termini chilometrici.
6.1 Anche in tal caso, in mancanza di esplicite indicazioni del regolamento comunale, sarà compito del giudice di merito, incombendo comunque sul contribuente l'onere di allegare, dedurre e provare la sussistenza dei presupposti per beneficiare di una maggiore riduzione, graduare ulteriormente la percentuale di riduzione applicabile, tenendo conto di circostanze di fatto quali l'ubicazione dei locali o aree oggetto di tassazione all'interno della zona e la loro distanza dal più vicino punto di raccolta;
in assenza di una richiesta specifica in tal senso o di una prova specifica dei presupposti per applicare la ulteriore graduazione, resta fermo che la riduzione dovrà essere applicata nella misura prevista dalla norma, e che quindi la TARI sarà dovuta in misura pari al 40% della tariffa intera applicabile.
6.2 Riduzione ulteriore al 20%, e mai esonero totale, è prevista, invece, dal comma 656, nei casi in cui il servizio non venga svolto del tutto o venga svolto in una situazione patologica di grave disfunzione per difformità dalla disciplina regolamentare, o venga temporaneamente sospeso per motivi sindacali ovvero per imprevedibili impedimenti organizzativi. In ordine all'onere della prova "Il diritto alla riduzione presuppone l'accertamento specifico (mirato sul periodo, sulla zona di ubicazione dell'immobile sulla tipologia dei rifiuti conferiti e, in generale, su ogni altro elemento utile a verificare la ricorrenza in concreto della richiesta riduzione) della effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari, il cui onere probatorio grava sul contribuente che invoca la riduzione, il quale deve dimostrare il presupposto della riduzione della Tarsu ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4; che consiste nel fatto obiettivo che il servizio di raccolta, istituito ed attivato: - non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione o di esercizio dell'attività dell'utente; - ovvero, vi sia svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio stesso....." (cfr. Cass. n. 3265 e n. 22767 del 2019). Tale orientamento si pone in linea con il principio, costantemente affermato dalla Suprema Corte, secondo il quale l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa, mentre l'onere di provare eventuali esenzioni o riduzioni tariffarie è posto a carico dell'interessato (In Cass. n. 4766 e 17703 del 2004, 1759 del 2009, 775 del 2011, 1635 del 2015, 10787 del 2016, 21250 del 2017 e 13395 del 2018). Ciò premesso, il Collegio ritiene, alla luce dei principi della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, che sussistono le condizioni per il riconoscimento della riduzione del tributo dovuto nella misura del 20%. La società Ricorrente_1 srl, a dimostrazione e sostegno delle gravi inadempienze occorse nel 2018 a proprio danno ad opera dell'AMA, nel servizio di ritiro e smaltimento rifiuti, ha infatti prodotto tutta una serie di documenti che inequivocabilmente provano, a giudizio di questo Collegio, quanto addotto. Si tratta in particolare: a. di foto riproducenti lo stato degli spazi aziendali dedicati allo stoccaggio dei rifiuti;
b. di numerosi reclami inviati ad Ama al fine di lamentare i disservizi nella raccolta;
c. di segnalazione ai competenti uffici della Polizia Municipale del disservizio;
d. di dichiarazione dei dipendenti della società sui lamentati disservizi nella raccolta;
e. di articoli di giornale redatti dalla stampa circa l'emergenza rifiuti per il 2018 (anche) nel quartiere ove è ubicata la sede dell'attività della società odierna appellante. Il Collegio ritiene che la copiosa documentazione prodotta attesti l'esistenza del grave disservizio lamentato e che quindi che sussistano le condizioni per il riconoscimento della riduzione del tributo dovuto nella misura del 20%, ai sensi del citato art. 1 comma 656 Legge 147/2013. Il parziale accoglimento delle ragioni dell'appellante è giusta causa di compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio sez. II, a parziale riforma della sentenza Ricorrente_1impugnata, accoglie parzialmente l'appello della società srl e per l'effetto riduce il tributo TARI dovuto per l'anno 2018 al 20%. Spese del doppio grado compensate. Così deciso nella Camera di Consiglio in Roma, 22 gennaio 2026 Il Giudice est. Dott. Giovanni Monaca La Presidente Avv. Giuliana Passero