CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
NA NT IVAN, Relatore
MORO PATRIZIA, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 280/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Via Tor Pisana N. 108 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH03A101119-2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH03A101119-2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH03A101119-2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 603/2025 depositato il 12/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda trae origine dall'avviso di accertamento n. TVH03A101119/2024 notificato il 26 marzo 2025 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brindisi, in relazione all'anno d'imposta 2018, alla società
Ricorrente_1 Srl, rappresentata da Rappresentante_1, con sede legale in Luogo_1
ed esercente l'attività di Raccolta dei rifiuti solidi non pericolosi.
Prima di entrare nel merito dell'atto impositivo e di ciò che ha originato la pretesa fiscale si rende necessario precisare quanto segue.
Non risulta specificatamente contestato che la società, esercente l'attività sin dal 1995, il 12 maggio 2008 abbia costituito con la Società_3 Srl, (p. iva P.IVA_2) un'Associazione Temporanea di Impresa (A.T.I.), finalizzata all'aggiudicazione di un contratto di appalto relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani di nove comuni facenti parte del consorzio ATO BR/2, e alla gestione del centro pubblico di valorizzazione e selezione e della piazzola di stoccaggio di beni durevoli a servizio del bacino di utenza BR/2.
Tra le due associate, la Società_3 Srl, l'unica ad essere in possesso dei requisiti necessari per realizzare direttamente i servizi di gestione di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, detiene all'interno dell'associazione la quota del 80% ed assume la qualità di capogruppo e mandataria. Diversamente, la società Ricorrente_1 Srl, detiene la quota minoritaria del 20% ed assume la qualità di associata cooptata, mandante e partecipante ai servizi previsti nei limiti del 20%.
In seguito alla sottoscrizione del contratto di appalto, per il quale era sorta l'A.T.I., la Ricorrente_1 Srl viene incaricata della raccolta dei rifiuti da effettuarsi in due dei nove comuni facenti parte di A.T.O/BR2: Villa Castelli e Ceglie
Messapica.
Fatte queste necessarie premesse, tornando al merito della questione, si evidenzia che l'atto impositivo, a sua volta, è stato emesso sulla base degli esiti di una verifica fiscale eseguita dai funzionari dell'Agenzia delle entrate, all'esito della quale sono emerse violazioni formali e sostanziali.
In particolare, sono state constatate:
- Ai fini Ires e Irap, l'indebita deduzione di componenti negativi di reddito per euro 60.000,00;
- Ai fini Ires e Irap, indebita deduzione di spese di rappresentanza per euro 4.239,00;
- Ai soli fini Irap, l'indebita deduzione di costo del personale per euro 75.000,00;
- Ai fini Iva, l'indebita detrazione d'imposta per euro 17.154,00
Ai fini Iva, l'infedele fatturazione di operazioni imponibili per euro 2.639,00.
Dopo la consegna della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica, sono state presentate, da parte della verificata, memorie difensive, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000 n. 212 (statuto dei diritti del contribuente), che sono state disattese dall'ente resistente. Esaminate e condivise le risultanze del processo verbale di constatazione, l'ente resistente ha notificato, il
9 dicembre 2024, lo schema d'atto n. TVHQ3A101119/2024, emesso ai sensi del comma 3 dell'articolo 6- bis della legge 27 luglio 2000 n. 212, finalizzato ad avviare e garantire lo svolgimento del contraddittorio informato ed effettivo previsto dal comma 1 del predetto articolo 6- bis, contenente tutti gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento.
Con l'indicato provvedimento si invitava la società contribuente a presentare, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione, le eventuali osservazioni e controdeduzioni o, in alternativa, a formulare, entro trenta giorni, istanza di accertamento con adesione.
Con atto del 6 febbraio 2025, la società comunicava di aver regolarizzato il rilievo di infedele fatturazione di operazioni imponibili di euro 2.369,00, attraverso il ravvedimento operoso, e, contestualmente, svolgeva le proprie osservazioni in ordine ai restanti rilievi.
Seguiva, da parte dell'ente resistente, la notifica dell'avviso di accertamento n. TVH03A101119/2024, con il quale venivano confermati i rilievi contestati con lo schema d'atto, fatto salvo il rilievo regolarizzato, e si dava atto delle ragioni per le quali erano state disattese le osservazioni di parte.
Avverso il detto avviso di accertamento è stato presentato ricorso ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.
Con l'avverso ricorso la parte, previa richiesta di sospensione dell'atto impugnato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47, del d.lgs. del 1992, n.
546. ha eccepito:
1) annullabilità dell'avviso di accertamento per motivazione insufficiente, elaborata in violazione dell'art.
6-bis, comma 4, della L. n. 212/2000;
2) motivazione erronea ed insufficiente in ordine alla presunta violazione del principio di inerenza, disciplinato dall'articolo 109, comma 5, del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 (Tuir),
3) mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'ente impositore, come previsto dall'articolo
7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992 e dall'articolo 2697 del codice civile;
4) violazione dell'articolo 97, comma 2, della Costituzione da parte dello stesso ente impositore.
Concludeva chiedendo l'annullamento del suddetto avviso di accertamento e la condanna dell'ente resistente alle spese di lite.
L'ente resistente si costituiva, eccependo che il ricorso di parte ricorrente era destituito di ogni fondamento, in fatto ed in diritto, e meritava di essere rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Ritiene questo Collegio che le note esigenze di economia processuale - cui la novella dell'art. 111 Cost. ha riconosciuto valenza costituzionale quale indefettibile connotato del c.d. giusto processo – consentano di muovere l'esame del ricorso dalla ragione, prima facie, più liquida. D'altra parte, sotto il profilo sistematico, il Supremo Consesso della giustizia amministrativa ha riconosciuto che il dovere di disamina di tutti i motivi, posti a fondamento di un ricorso, non e' in grado di emarginare del tutto, escludendola, la prassi del c.d. assorbimento delle ragioni di doglianza.
Espediente motivazionale che, dunque, in relazione ai giudizi di natura impugnatoria, conserva la propria operatività anche nel passaggio del sindacato giurisdizionale dall'atto al rapporto in relazione al quale il primo si inserisca.
Cio' premesso, il motivo di cui e' opportuna la trattazione prioritaria, perché assorbente rispetto alle altre ragioni di doglianza, e' quello relativo alla, (asseritamente) illegittimo disconoscimento dell'inerenza dei costi sostenuti dalla ricorrente.
L'ente resistente insiste nel ritenere che i costi di gestione dei servizi del contro direzionale siano indeducibili dal reddito, per carenza dei requisiti di "effettività, inerenza, imputabilità al corrispondente periodo d'imposta, certezza, determinabilità".
Nondimeno, non risulta specificatamente contestata la circostanza per cui il centro direzionale abbia funzionato, anche nelle more del completamento della sede di Francavilla Fontana.
Giova ribadire come il principio di inerenza trovi origine al comma V dell'art. 109 T.U.I.R., in virtù del quale le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.
Secondo una impostazione più tradizionale, che si muove lungo il solco tracciato dall'art. 109 D.P.R. 917/1986, il concetto di inerenza è riconducibile al rapporto tra costo ed impresa ed assume rilevanza, più che per la sua diretta connessione ad una determinata componente di reddito, per la sua correlazione con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili per l'imprenditore. Tuttavia, il perimetro del principio di inerenza è stato più volte rivisto dalla Corte di Cassazione che, specie con la pronuncia n. 450/2018, ne ha ridisegnato i contorni, enfatizzandone la portata in rapporto all'attività di impresa. Da allora, l'inerenza viene abbinata non tanto alla produzione di utili quanto alla riferibilità con il reddito di impresa: una componente di reddito
è inerente se e nella misura in cui è riferibile alla sfera aziendale, indipendentemente dall'utilità che produce.
Slegando il concetto di inerenza ai ricavi dell'impresa e ancorandolo piuttosto all'attività imprenditoriale, finiscono per essere considerati deducibili anche i costi e oneri sostenuti in proiezione futura (ad es. le spese promozionali), dai quali cioè si attendono ragionevolmente dei ricavi, pur in un momento successivo, in quanto comunque rapportati come causa a effetto nel circuito della produzione del reddito. Insomma, «
l'inerenza esprime la riferibilità del costo sostenuto all'attività d'impresa, anche se in via indiretta, potenziale od in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera estranea all'esercizio dell'impresa
» (Cass. 11 gennaio 2018, n. 450). Con la conseguenza che il principio di inerenza non può farsi discendere dall'art. 109, comma V, T.U.I.R., il quale si riferisce piuttosto «al diverso principio dell'indeducibilità dei costi relativi a ricavi esenti (ferma l'inerenza), cioè alla correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili». In sostanza, l'art. 109 comma V del D.P.R. n. 917/1986 avrebbe unicamente la funzione di evidenziare come, nel caso in cui alla formazione dell'imponibile concorrano ricavi esenti, non possano essere ammessi in deduzione oneri originanti dalle attività o dai beni da cui derivano tali proventi esenti. Di talché, il principio di inerenza troverebbe il suo fondamento piuttosto nel principio costituzionale di capacità contributiva e diventa principio generale immanente alla nozione di reddito d'impresa.
L'ente resistente ha, verosimilmente, trattato la fattispecie in esame alla stregua del fenomeno giuridico ed economico dei gruppi aziendali che può astrattamente comportare il diffondersi di operazioni economiche, nate talvolta per la conveniente allocazione dell'imponibile tra la società controllante e la società controllata, aventi dunque, un intento elusivo. Per contro, i costi di cui trattasi non sono costi c.d. infragruppo in quanto non e' contestato che Società_3 e Ricorrente_1 siano società autonome e distinte, prive di legami di partecipazione ai rispettivi capitali sociali, ma costituitesi in una Associazione Temporanea tra Imprese (A.T.I.) al solo scopo di partecipare ad un appalto pubblico, che ovviamente ha originato dei costi di comune interesse, strumentali all'espletamento del servizio appaltato.
Si rammenta che l'A.T.I. è una forma di cooperazione temporanea di imprese che devono obbligatoriamente conferire un mandato con rappresentanza ad un'impresa eletta capogruppo che gestisce i rapporti con la pubblica amministrazione committente. L'A.T.I. non dà origine, di per sé, ad un soggetto autonomo, né dal punto di vista civilistico né fiscale, ed è l'impresa capogruppo ad essere responsabile dell'intera opera nei confronti del soggetto che ha appaltato l'opera pubblica, mentre le altre imprese lo sono solo per la propria parte di lavori eseguiti.
Nella fattispecie, la ricorrente, società Mandante dell'A.T.I., non si è limitata ad esibire le fatture e gli accordi intercorsi con la Mandataria Capogruppo, ma ha fornito documentazione probatoria anche di pubblica consultazione (in particolare relazione del Consorzio ATO BR/2 e atti della controversia civile Società_3/ Ricorrente_1), da cui deve ritenersi si evinca la effettività, l'inerenza, la certezza, la determinabilità e la congruità del costo dedotto e la conseguente detraibilità dell'IVA esposta sulle fatture ricevute nell'anno 2018.
Ciò premesso, data la natura assorbente del predetto motivo di doglianza, devono ritenersi assorbiti, per economia espositiva, gli altri motivi articolati.
Stante la complessità della fattispecie concreta, in deroga al principio di soccombenza, si ritiene equo compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione II, in composizione collegiale, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
NA NT IVAN, Relatore
MORO PATRIZIA, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 280/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Via Tor Pisana N. 108 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH03A101119-2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH03A101119-2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH03A101119-2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 603/2025 depositato il 12/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda trae origine dall'avviso di accertamento n. TVH03A101119/2024 notificato il 26 marzo 2025 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brindisi, in relazione all'anno d'imposta 2018, alla società
Ricorrente_1 Srl, rappresentata da Rappresentante_1, con sede legale in Luogo_1
ed esercente l'attività di Raccolta dei rifiuti solidi non pericolosi.
Prima di entrare nel merito dell'atto impositivo e di ciò che ha originato la pretesa fiscale si rende necessario precisare quanto segue.
Non risulta specificatamente contestato che la società, esercente l'attività sin dal 1995, il 12 maggio 2008 abbia costituito con la Società_3 Srl, (p. iva P.IVA_2) un'Associazione Temporanea di Impresa (A.T.I.), finalizzata all'aggiudicazione di un contratto di appalto relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani di nove comuni facenti parte del consorzio ATO BR/2, e alla gestione del centro pubblico di valorizzazione e selezione e della piazzola di stoccaggio di beni durevoli a servizio del bacino di utenza BR/2.
Tra le due associate, la Società_3 Srl, l'unica ad essere in possesso dei requisiti necessari per realizzare direttamente i servizi di gestione di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, detiene all'interno dell'associazione la quota del 80% ed assume la qualità di capogruppo e mandataria. Diversamente, la società Ricorrente_1 Srl, detiene la quota minoritaria del 20% ed assume la qualità di associata cooptata, mandante e partecipante ai servizi previsti nei limiti del 20%.
In seguito alla sottoscrizione del contratto di appalto, per il quale era sorta l'A.T.I., la Ricorrente_1 Srl viene incaricata della raccolta dei rifiuti da effettuarsi in due dei nove comuni facenti parte di A.T.O/BR2: Villa Castelli e Ceglie
Messapica.
Fatte queste necessarie premesse, tornando al merito della questione, si evidenzia che l'atto impositivo, a sua volta, è stato emesso sulla base degli esiti di una verifica fiscale eseguita dai funzionari dell'Agenzia delle entrate, all'esito della quale sono emerse violazioni formali e sostanziali.
In particolare, sono state constatate:
- Ai fini Ires e Irap, l'indebita deduzione di componenti negativi di reddito per euro 60.000,00;
- Ai fini Ires e Irap, indebita deduzione di spese di rappresentanza per euro 4.239,00;
- Ai soli fini Irap, l'indebita deduzione di costo del personale per euro 75.000,00;
- Ai fini Iva, l'indebita detrazione d'imposta per euro 17.154,00
Ai fini Iva, l'infedele fatturazione di operazioni imponibili per euro 2.639,00.
Dopo la consegna della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica, sono state presentate, da parte della verificata, memorie difensive, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000 n. 212 (statuto dei diritti del contribuente), che sono state disattese dall'ente resistente. Esaminate e condivise le risultanze del processo verbale di constatazione, l'ente resistente ha notificato, il
9 dicembre 2024, lo schema d'atto n. TVHQ3A101119/2024, emesso ai sensi del comma 3 dell'articolo 6- bis della legge 27 luglio 2000 n. 212, finalizzato ad avviare e garantire lo svolgimento del contraddittorio informato ed effettivo previsto dal comma 1 del predetto articolo 6- bis, contenente tutti gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento.
Con l'indicato provvedimento si invitava la società contribuente a presentare, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione, le eventuali osservazioni e controdeduzioni o, in alternativa, a formulare, entro trenta giorni, istanza di accertamento con adesione.
Con atto del 6 febbraio 2025, la società comunicava di aver regolarizzato il rilievo di infedele fatturazione di operazioni imponibili di euro 2.369,00, attraverso il ravvedimento operoso, e, contestualmente, svolgeva le proprie osservazioni in ordine ai restanti rilievi.
Seguiva, da parte dell'ente resistente, la notifica dell'avviso di accertamento n. TVH03A101119/2024, con il quale venivano confermati i rilievi contestati con lo schema d'atto, fatto salvo il rilievo regolarizzato, e si dava atto delle ragioni per le quali erano state disattese le osservazioni di parte.
Avverso il detto avviso di accertamento è stato presentato ricorso ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.
Con l'avverso ricorso la parte, previa richiesta di sospensione dell'atto impugnato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47, del d.lgs. del 1992, n.
546. ha eccepito:
1) annullabilità dell'avviso di accertamento per motivazione insufficiente, elaborata in violazione dell'art.
6-bis, comma 4, della L. n. 212/2000;
2) motivazione erronea ed insufficiente in ordine alla presunta violazione del principio di inerenza, disciplinato dall'articolo 109, comma 5, del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 (Tuir),
3) mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'ente impositore, come previsto dall'articolo
7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992 e dall'articolo 2697 del codice civile;
4) violazione dell'articolo 97, comma 2, della Costituzione da parte dello stesso ente impositore.
Concludeva chiedendo l'annullamento del suddetto avviso di accertamento e la condanna dell'ente resistente alle spese di lite.
L'ente resistente si costituiva, eccependo che il ricorso di parte ricorrente era destituito di ogni fondamento, in fatto ed in diritto, e meritava di essere rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Ritiene questo Collegio che le note esigenze di economia processuale - cui la novella dell'art. 111 Cost. ha riconosciuto valenza costituzionale quale indefettibile connotato del c.d. giusto processo – consentano di muovere l'esame del ricorso dalla ragione, prima facie, più liquida. D'altra parte, sotto il profilo sistematico, il Supremo Consesso della giustizia amministrativa ha riconosciuto che il dovere di disamina di tutti i motivi, posti a fondamento di un ricorso, non e' in grado di emarginare del tutto, escludendola, la prassi del c.d. assorbimento delle ragioni di doglianza.
Espediente motivazionale che, dunque, in relazione ai giudizi di natura impugnatoria, conserva la propria operatività anche nel passaggio del sindacato giurisdizionale dall'atto al rapporto in relazione al quale il primo si inserisca.
Cio' premesso, il motivo di cui e' opportuna la trattazione prioritaria, perché assorbente rispetto alle altre ragioni di doglianza, e' quello relativo alla, (asseritamente) illegittimo disconoscimento dell'inerenza dei costi sostenuti dalla ricorrente.
L'ente resistente insiste nel ritenere che i costi di gestione dei servizi del contro direzionale siano indeducibili dal reddito, per carenza dei requisiti di "effettività, inerenza, imputabilità al corrispondente periodo d'imposta, certezza, determinabilità".
Nondimeno, non risulta specificatamente contestata la circostanza per cui il centro direzionale abbia funzionato, anche nelle more del completamento della sede di Francavilla Fontana.
Giova ribadire come il principio di inerenza trovi origine al comma V dell'art. 109 T.U.I.R., in virtù del quale le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.
Secondo una impostazione più tradizionale, che si muove lungo il solco tracciato dall'art. 109 D.P.R. 917/1986, il concetto di inerenza è riconducibile al rapporto tra costo ed impresa ed assume rilevanza, più che per la sua diretta connessione ad una determinata componente di reddito, per la sua correlazione con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili per l'imprenditore. Tuttavia, il perimetro del principio di inerenza è stato più volte rivisto dalla Corte di Cassazione che, specie con la pronuncia n. 450/2018, ne ha ridisegnato i contorni, enfatizzandone la portata in rapporto all'attività di impresa. Da allora, l'inerenza viene abbinata non tanto alla produzione di utili quanto alla riferibilità con il reddito di impresa: una componente di reddito
è inerente se e nella misura in cui è riferibile alla sfera aziendale, indipendentemente dall'utilità che produce.
Slegando il concetto di inerenza ai ricavi dell'impresa e ancorandolo piuttosto all'attività imprenditoriale, finiscono per essere considerati deducibili anche i costi e oneri sostenuti in proiezione futura (ad es. le spese promozionali), dai quali cioè si attendono ragionevolmente dei ricavi, pur in un momento successivo, in quanto comunque rapportati come causa a effetto nel circuito della produzione del reddito. Insomma, «
l'inerenza esprime la riferibilità del costo sostenuto all'attività d'impresa, anche se in via indiretta, potenziale od in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera estranea all'esercizio dell'impresa
» (Cass. 11 gennaio 2018, n. 450). Con la conseguenza che il principio di inerenza non può farsi discendere dall'art. 109, comma V, T.U.I.R., il quale si riferisce piuttosto «al diverso principio dell'indeducibilità dei costi relativi a ricavi esenti (ferma l'inerenza), cioè alla correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili». In sostanza, l'art. 109 comma V del D.P.R. n. 917/1986 avrebbe unicamente la funzione di evidenziare come, nel caso in cui alla formazione dell'imponibile concorrano ricavi esenti, non possano essere ammessi in deduzione oneri originanti dalle attività o dai beni da cui derivano tali proventi esenti. Di talché, il principio di inerenza troverebbe il suo fondamento piuttosto nel principio costituzionale di capacità contributiva e diventa principio generale immanente alla nozione di reddito d'impresa.
L'ente resistente ha, verosimilmente, trattato la fattispecie in esame alla stregua del fenomeno giuridico ed economico dei gruppi aziendali che può astrattamente comportare il diffondersi di operazioni economiche, nate talvolta per la conveniente allocazione dell'imponibile tra la società controllante e la società controllata, aventi dunque, un intento elusivo. Per contro, i costi di cui trattasi non sono costi c.d. infragruppo in quanto non e' contestato che Società_3 e Ricorrente_1 siano società autonome e distinte, prive di legami di partecipazione ai rispettivi capitali sociali, ma costituitesi in una Associazione Temporanea tra Imprese (A.T.I.) al solo scopo di partecipare ad un appalto pubblico, che ovviamente ha originato dei costi di comune interesse, strumentali all'espletamento del servizio appaltato.
Si rammenta che l'A.T.I. è una forma di cooperazione temporanea di imprese che devono obbligatoriamente conferire un mandato con rappresentanza ad un'impresa eletta capogruppo che gestisce i rapporti con la pubblica amministrazione committente. L'A.T.I. non dà origine, di per sé, ad un soggetto autonomo, né dal punto di vista civilistico né fiscale, ed è l'impresa capogruppo ad essere responsabile dell'intera opera nei confronti del soggetto che ha appaltato l'opera pubblica, mentre le altre imprese lo sono solo per la propria parte di lavori eseguiti.
Nella fattispecie, la ricorrente, società Mandante dell'A.T.I., non si è limitata ad esibire le fatture e gli accordi intercorsi con la Mandataria Capogruppo, ma ha fornito documentazione probatoria anche di pubblica consultazione (in particolare relazione del Consorzio ATO BR/2 e atti della controversia civile Società_3/ Ricorrente_1), da cui deve ritenersi si evinca la effettività, l'inerenza, la certezza, la determinabilità e la congruità del costo dedotto e la conseguente detraibilità dell'IVA esposta sulle fatture ricevute nell'anno 2018.
Ciò premesso, data la natura assorbente del predetto motivo di doglianza, devono ritenersi assorbiti, per economia espositiva, gli altri motivi articolati.
Stante la complessità della fattispecie concreta, in deroga al principio di soccombenza, si ritiene equo compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione II, in composizione collegiale, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.