Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 15
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Illegittimo disconoscimento dell'inerenza dei costi

    La Corte ha ritenuto che i costi in questione non fossero costi infrasgruppo, ma costi comuni e strumentali all'espletamento del servizio appaltato nell'ambito di un'ATI. La ricorrente ha fornito documentazione probatoria che attesta l'effettività, l'inerenza, la certezza, la determinabilità e la congruità del costo dedotto e la conseguente detraibilità dell'IVA.

  • Altro
    Motivazione insufficiente dell'avviso di accertamento

    Questo motivo è stato ritenuto assorbito dalla decisione sul merito dell'inerenza dei costi.

  • Altro
    Motivazione erronea ed insufficiente sulla violazione del principio di inerenza

    Questo motivo è stato ritenuto assorbito dalla decisione sul merito dell'inerenza dei costi.

  • Altro
    Mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'ente impositore

    Questo motivo è stato ritenuto assorbito dalla decisione sul merito dell'inerenza dei costi.

  • Altro
    Violazione dell'art. 97, comma 2, della Costituzione

    Questo motivo è stato ritenuto assorbito dalla decisione sul merito dell'inerenza dei costi.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 15
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi
    Numero : 15
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo