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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 6049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6049 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1586/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. Nicola Saracino Presidente dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1586 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 12.04.2025 e vertente
T R A
(P.I. ), in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. con sede legale in Napoli, via Verdi n. 18, Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo d'Errico
APPELLANTE
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_2
procuratore speciale Avv. , con sede in Roma, Via Calabria Controparte_2
n. 46 rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiana Casetta
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
r.g. n. 1586/2022 1 “Voglia l'On.le Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere: in totale riforma della sentenza appellata accogliere le domande proposte dalla società Parte_1
nei procedimenti riuniti n. 29547/2018 n. RG e n. 31016/2018 R.G. le cui conclusioni si abbiano qui per integralmente riportate e trascritte. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Per l'appellata:
“SI CONCLUDE perché l'Ecc.ma Corte di Appello voglia:
1) rigettare l'appello proposto dalla società “ , con atto di citazione notificato Parte_1
l'8/3/2022, avverso la sentenza del Tribunale di Roma – 2^ Sezione Civile - G.U. dott.
Papoff n. 14184 dell'8/9/2021, perchè inammissibile, non provato ed infondato, confermando integralmente la sentenza di primo grado e le statuizioni con essa rese;
2) in ogni caso, rigettare tutte le domande riproposte in questa sede dalla società appellante nei confronti della società “
[...]
(tanto quelle proposte con l'atto di Controparte_1
citazione introduttivo del giudizio n. 29547/2018 di R.G., quanto quelle proposte con
l'atto di citazione introduttivo del giudizio n. 31016/2018 di R.G., in opposizione al decreto ingiuntivo n. 4391/2018 dell'1-20/2/2018), perché inammissibili, non provate ed infondate (nell'an e nel quantum);
3) per l'effetto, confermare integralmente il predetto decreto ingiuntivo n. 4391/2018 e le condanne con esso disposte a carico della società “ ; Parte_1
4) in via subordinata (nella sola denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello e delle domande con esso riproposte), determinare l'eventuale diverso minor importo (rispetto a quello cui si riferisce il d.i. n. 4931/2018) che sarà ritenuto dovuto in restituzione dalla società “ alla società “ Parte_1 [...]
, sempre oltre interessi moratori, Controparte_1
pronunciando la relativa condanna a suo carico;
5) condannare la società “ al pagamento in favore della società “ Parte_1 [...]
delle Controparte_1
spese e competenze anche di questo secondo grado del giudizio. Infine, la società
“ Controparte_1
ribadisce l'espressa riserva, già più volte formulata, di chiedere in successivo e separato
r.g. n. 1586/2022 2 giudizio la condanna di “ alla restituzione delle somme erogate a titolo di Parte_1
contributi a fondo perduto (in conto capitale e delle spese di gestione), con i relativi interessi di mora, a seguito della conferma della legittimità e validità della revoca delle agevolazioni finanziarie ad essa concesse.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la adiva il Tribunale Parte_1
di Roma convenendo in giudizio l'
[...]
(d'ora in avanti ), affinché Controparte_1 CP_3
venisse accertata e dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti di revoca delle agevolazioni e di risoluzione del contratto di finanziamento stipulato tra le parti in data 20.09.2001, con conseguente disapplicazione delle relative delibere e determine.
L'attrice deduceva di essere stata ammessa alle agevolazioni previste dal d.l.
31 gennaio 1995, n. 26, convertito con modificazioni dalla l. 29 marzo 1995, n.
95, per la realizzazione di un'iniziativa imprenditoriale avente ad oggetto la produzione di birra, consistenti in: a) un contributo in conto capitale dell'importo di lire 528.981.000; b) un mutuo agevolato di lire 564.247.000, da restituirsi in otto anni al tasso agevolato dell'1,3%; c) un contributo in conto gestione dell'importo di lire 450.500.000 per il primo anno di attività e lire
476.000.000 per il secondo anno.
A sostegno della propria domanda eccepiva l'insussistenza dell'inadempimento contestatole ed esponeva: (i) che, a fronte di difficoltà economiche sopravvenute, aveva chiesto, con raccomandata del 14.09.2012, la rinegoziazione del mutuo agevolato (v. doc. 4 allegato all'atto introduttivo); (ii) che l' con nota dell'8.11.2012, aveva accolto l'istanza, invitandola a CP_1
confermare l'interesse alla rinegoziazione e a trasmettere la documentazione necessaria per la definizione della procedura (v. doc. 5 allegato all'atto introduttivo) ; (iii) che, con successiva comunicazione del 19.12.2012, la società aveva formalmente aderito alla rinegoziazione, la quale tuttavia non era stata r.g. n. 1586/2022 3 perfezionata per fatto dell' rimasta inerte (v. doc. 6 allegato all'atto CP_1
introduttivo) ; (iv) che , con nota prot. n. 11209 del 4–11.07.2016, aveva CP_3
disposto la revoca delle agevolazioni e la risoluzione del contratto di finanziamento (v. doc. 3 allegato all'atto introduttivo); (v) che la revoca e la risoluzione del contratto erano da ritenersi illegittimi, in quanto adottati in violazione dell'art. 1455 c.c., dei principi di buona fede e correttezza e lesivi del legittimo affidamento riposto dalla società nel perfezionamento dell'accordo di rinegoziazione.
Si costituiva in giudizio , che chiedeva il rigetto della domanda CP_3
stante la sua infondatezza.
2. Con distinto atto di citazione proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 4391/2018 ottenuto da , per complessivi € CP_3
155.575,06, oltre interessi e spese.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la Controparte_4
conferma del decreto.
In data 19.12.2018 veniva disposta la riunione delle cause.
3. Il Tribunale adito, con sentenza n. 1418/2021, rigettava ogni domanda attorea, rilevando, da un lato, che la richiesta di rinegoziazione del mutuo formulata nel 2012 non aveva avuto seguito;
dall'altro, che la risoluzione era stata legittimamente disposta ai sensi dell'art. 4 del contratto di finanziamento e dell'art. 8 del capitolato ad esso allegato a fronte del persistente inadempimento della beneficiaria, consistito nel mancato pagamento delle rate del mutuo.
Condannava al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
controparte.
4. Avverso detta sentenza ha proposto appello formulando un Parte_1
unico motivo di gravame e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
In sintesi, l'appellante ha dedotto l'erroneità della decisione per avere ritenuto sussistente un inadempimento contrattuale, nonostante la società avesse chiesto la rinegoziazione del mutuo agevolato, la quale avrebbe comportato conseguentemente la sospensione dell'obbligo di pagare le rate del mutuo, e per non aver considerato che la mancata conclusione della procedura di rinegoziazione fosse imputabile a inerzia di , che non aveva dato CP_3
r.g. n. 1586/2022 4 seguito alle comunicazioni né convocato la beneficiaria per la stipula dell'atto di consolidamento del debito. Ha inoltre sostenuto che, avendo la società già manifestato con la raccomandata del 19.12.2012 la propria inequivoca volontà di procedere alla rinegoziazione, non sarebbe stata necessaria alcuna ulteriore manifestazione di volontà per il perfezionamento dell'accordo, neppure a fronte della successiva comunicazione inviata da nel marzo 2016, rimasta CP_3
priva di riscontro.
Si è costituita in giudizio deducendo, in via preliminare, Controparte_4
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. Ha poi dedotto l'inammissibilità dell'unico motivo di gravame ai sensi dell'art. 345 c.p.c., avendo l'appellante, in primo grado, fondato la domanda sull'affidamento ingenerato dal comportamento dell' e CP_1
dedotto, in appello, la diversa tesi secondo cui l'accordo potesse già ritenersi configurato in considerazione della manifestazione di volontà espressa con la raccomandata del 19.12.2012. Nel merito, ha richiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata per infondatezza di tutte le pretese avversarie.
5. Preliminarmente, quanto all'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellata con riferimento al disposto dell'art. 342 c.p.c., occorre rilevare che nell'atto di appello risulta il riferimento alle statuizioni della sentenza oggetto di gravame e sono indicate le ragioni per le quali si invoca la riforma della pronuncia. Dunque, non è dato ravvisare violazione dell'art. 342 c.p.c., essendo sufficiente che al giudice di secondo grado, investito del riesame della causa nel merito, “siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (così, tra le molte, Cass. n. 2320/2023).
6. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Deve essere rilevato, anzitutto, che, con nota prot. 25837 del 06.11.2012 (v. doc. 5 allegato da , invitava la società beneficiaria a Parte_1 CP_3
confermare l'interesse alla rinegoziazione del mutuo e a trasmettere la r.g. n. 1586/2022 5 documentazione necessaria a stretto giro di posta e, comunque, entro e non oltre venti giorni dal ricevimento della nota medesima (“Al fine di verificare
l'attualità del Vs. interesse ad usufruire delle agevolazioni in oggetto, alle condizioni sopra esposta e nelle more di ulteriori verifiche interne, Vi preghiamo di trasmetterci a stretto giro di posta, e, comunque, entro e non oltre 20 (venti) giorni dal ricevimento della presente, la lettera di conferma del Vs. interesse ad accedere alle agevolazioni di cui in oggetto, con le modalità sopra indicate, compilata come da bozza allegata, in ogni sua parte e la modulistica ad essa unita, da prodursi nella forma dell'autocertificazione ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000”). Chiariva, inoltre, che detta comunicazione non costituiva “per la scrivente obbligo alcuno di sottoscrizione del contratto di consolidamento del debito di cui in oggetto” né comportava “per la medesima scrivente alcuna responsabilità precontrattuale”, precisazione tale da escludere in radice che la nota potesse costituire un vincolo alla successiva stipula del contratto o far sorgere in capo alla beneficiaria un affidamento incolpevole giuridicamente tutelabile circa il futuro perfezionamento dell'accordo, essendo del tutto infondate le doglianze dell'appellante sul punto.
Ai fini del perfezionamento dell'accordo di rinegoziazione del mutuo, infatti, incombeva sulla società beneficiaria l'onere di trasmettere la documentazione necessaria riscontrando tempestivamente la richiesta di . In difetto di CP_3
tali adempimenti, non poteva configurarsi a carico dell'appellata alcun obbligo di convocare la controparte o di procedere alla stipula dell'accordo, la quale rappresentava un'eventualità subordinata alla previa e completa definizione delle trattative in corso tra le parti.
Ebbene, la successiva comunicazione del 19.12.2012 (doc. 6 allegato da Pt_1
, con cui la società dichiarava di aderire alla rinegoziazione, risultava
[...]
tardiva rispetto al termine indicato da nella nota ricevuta in data CP_3
08.11.2012, e ad essa non è possibile riconoscere, a norma dell'art. 1326 commi secondo e terzo c.c., alcuna efficacia costitutiva dell'accordo.
Successivamente, con nota prot. 4580/ALS del 17.03.2016, ricevuta dalla società in data 23.09.2016 (v. doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione in appello), peraltro, sollecitava nuovamente la beneficiaria a manifestare CP_3
la persistenza della volontà di procedere alla rinegoziazione, precisando che, in difetto di riscontro nel termine di quindici giorni, la richiesta si sarebbe intesa r.g. n. 1586/2022 6 decaduta (“Qualora non dovessimo ricevere riscontro della presente lettera entro il termine predetto, saremo costretti a considerare formalmente decaduta la Vs. richiesta di rinegoziazione del debito ed a procedere, senza ulteriori indugi, a tutela delle nostre ragioni di credito”).
Tale invito rimaneva privo di riscontro da parte di Parte_1
Pertanto, l'inerzia della società ha determinato il venir meno di ogni possibilità di definizione della procedura di rinegoziazione, senza che sia possibile per la beneficiaria, ai fini dell'accertamento dell'illegittimità della disposta revoca delle agevolazioni, invocare validamente la sospensione delle obbligazioni del contratto di finanziamento.
Quindi, con nota prot. n. 11209 del 04.07.2016 (v. doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione in appello), ha disposto la risoluzione del CP_3
contratto, facoltà contrattualmente prevista al verificarsi del mancato pagamento anche di una sola rata di mutuo da parte della società beneficiaria, invitando la a provvedere al pagamento, entro 30 giorni dalla Parte_1
ricezione della nota, di € 116.129,12 per rate scadute e non pagate e di €
31.150,93 per interessi di mora contrattualmente previsti (“Decorso infruttuosamente il suddetto termine, sarà adita, senza ulteriore avviso, l'Autorità giudiziaria competente per il recupero coattivo del credito”).
Con nota prot. 0000889 del 16.07.2017 (v. doc. 10 allegato dall'appellata),
ha diffidato la società a regolarizzare la propria posizione, avvisandola CP_3
che, in caso di mancato o inesatto adempimento, sarebbe seguita la revoca delle agevolazioni erogate.
Con nota prot. n. 0003353 del 08.06.2017 (v. doc. 11 allegato dall'appellata), risultando il mancato svolgimento dell'attività agevolata da parte della beneficiaria, ha diffidato a ripristinare entro i termini CP_3 Parte_1
assegnati una situazione compatibile con gli obblighi assunti, pena la revoca delle agevolazioni.
In data 25.10.2017 ha infine deliberato la revoca delle agevolazioni CP_3
(v. doc. 13 allegato dall'appellata) e, con nota prot. 0022677 del 08.11.2017 (doc.
14), facendo seguito alle pregresse comunicazioni rimaste inevase, ha provveduto alla revoca delle agevolazioni concesse.
r.g. n. 1586/2022 7 7. Tanto premesso, a smentire le censure dell'appellante circa l'illegittimità della risoluzione del contratto e della revoca delle agevolazioni sono sufficienti i seguenti rilievi.
Con la stipula del contratto di concessione delle agevolazioni (avvenuta in data 20.09.2001, in attuazione della determina del 11.07.1998 con cui la CP_1
ammetteva la alle agevolazioni sopra precisate) la beneficiaria ha Parte_1
assunto, tra l'altro, l'obbligo “alla completa realizzazione del progetto approvato, entro i termini previsti nella determina di ammissione ed a svolgere, per un periodo di almeno 10 (dieci) anni, l'attività oggetto di agevolazione, a decorrere dalla data di avvio della medesima e, comunque, sino all'estinzione del mutuo”, nonché alla “restituzione del capitale mutuato, nei termini e modalità previste nel decreto di attuazione, dalla delibera di ammissione e dal capitolato” (art. 4 del contratto co. 1 e co. 4 lett. b).
L'inosservanza di tali obblighi, ai sensi dell'art. 4, co. 4 del contratto, qualificabile come clausola risolutiva espressa, “costituisce causa di decadenza dalle agevolazioni e/o di risoluzione di diritto de contratto”. All'art. 5 del contratto è previsto poi, che, “in tutti i casi di decadenza e/o di revoca delle agevolazioni concesse, nonché in caso di risoluzione del presente contratto, la Società si obbliga a restituire alla tutte le somme da essa erogate, con i relativi interessi”. CP_1
In forza delle obbligazioni contrattualmente assunte la era tenuta Parte_1
al regolare rimborso delle rate del mutuo agevolato e al mantenimento dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità per l'intera durata del rapporto.
Resasi la beneficiaria inadempiente è diventata operativa la predetta disposizione contrattuale di cui all'4 co. 4, con la quale i contraenti hanno convenuto espressamente che il contratto si sarebbe risolto di diritto.
All'inadempimento da parte della beneficiaria, dunque, è conseguita la revoca delle agevolazioni concesse quale rimedio contrattualmente previsto per il recupero degli importi erogati.
Come noto, la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza, né la gravità dell'inadempimento deve essere valutata dal giudice. Conformemente alla giurisprudenza consolidata in tema di risoluzione per inadempimento, infatti, la presenza di una clausola risolutiva espressa in r.g. n. 1586/2022 8 seno alla convenzione negoziale rende irrilevante ogni indagine intesa a stabilire se l'inadempimento sia sufficientemente grave da giustificare l'effetto risolutivo, essendo precluso ogni sindacato sul punto da parte del Giudice (cfr. da ultimo Cass. n. 29498/2024).
Ciò posto, deve essere rilevato ulteriormente che la revoca è atto dovuto da parte di al semplice verificarsi di una delle ipotesi contrattualmente CP_3
previste, al fine di evitare la indebita erogazione di benefici con pubblico denaro (il DM n.295/2001, regolamento che stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione degli incentivi a favore dell'autoimpiego, prevede chiaramente che, qualora i requisiti di ammissione non siano più soddisfatti dal beneficiario dopo l'assegnazione delle agevolazioni, l'ente che ha concesso i benefici debba procedere alla revoca delle agevolazioni stesse e al recupero delle somme erogate e relative spese).
Pertanto, essendo incontestato l'inadempimento dell'obbligo di pagamento delle rate del mutuo e non avendo l'appellante fornito prova del mantenimento dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti, deve essere rilevato che la revoca delle agevolazioni è legittimamente avvenuta sulla base di specifiche clausole contrattuali conosciute dalle parti e ancorate, trattandosi di agevolazioni pubbliche, alle previsioni del DM 195/2001, che descrive le modalità e condizioni di concessione delle agevolazioni e la procedura di revoca e di recupero delle stesse nel caso in cui i requisiti risultino non più sussistenti.
8. Per quanto sinora esposto l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata deve essere confermata, con assorbimento di ogni altra questione sollevata dalle parti. Anche l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. sollevata dall'appellata può ritenersi assorbita, essendo l'appello comunque infondato nel merito.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, segue la soccombenza.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
r.g. n. 1586/2022 9
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado d'appello, che liquida in € 9.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte d'Appello, il 21.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 1586/2022 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. Nicola Saracino Presidente dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1586 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 12.04.2025 e vertente
T R A
(P.I. ), in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. con sede legale in Napoli, via Verdi n. 18, Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo d'Errico
APPELLANTE
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_2
procuratore speciale Avv. , con sede in Roma, Via Calabria Controparte_2
n. 46 rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiana Casetta
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
r.g. n. 1586/2022 1 “Voglia l'On.le Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere: in totale riforma della sentenza appellata accogliere le domande proposte dalla società Parte_1
nei procedimenti riuniti n. 29547/2018 n. RG e n. 31016/2018 R.G. le cui conclusioni si abbiano qui per integralmente riportate e trascritte. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Per l'appellata:
“SI CONCLUDE perché l'Ecc.ma Corte di Appello voglia:
1) rigettare l'appello proposto dalla società “ , con atto di citazione notificato Parte_1
l'8/3/2022, avverso la sentenza del Tribunale di Roma – 2^ Sezione Civile - G.U. dott.
Papoff n. 14184 dell'8/9/2021, perchè inammissibile, non provato ed infondato, confermando integralmente la sentenza di primo grado e le statuizioni con essa rese;
2) in ogni caso, rigettare tutte le domande riproposte in questa sede dalla società appellante nei confronti della società “
[...]
(tanto quelle proposte con l'atto di Controparte_1
citazione introduttivo del giudizio n. 29547/2018 di R.G., quanto quelle proposte con
l'atto di citazione introduttivo del giudizio n. 31016/2018 di R.G., in opposizione al decreto ingiuntivo n. 4391/2018 dell'1-20/2/2018), perché inammissibili, non provate ed infondate (nell'an e nel quantum);
3) per l'effetto, confermare integralmente il predetto decreto ingiuntivo n. 4391/2018 e le condanne con esso disposte a carico della società “ ; Parte_1
4) in via subordinata (nella sola denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello e delle domande con esso riproposte), determinare l'eventuale diverso minor importo (rispetto a quello cui si riferisce il d.i. n. 4931/2018) che sarà ritenuto dovuto in restituzione dalla società “ alla società “ Parte_1 [...]
, sempre oltre interessi moratori, Controparte_1
pronunciando la relativa condanna a suo carico;
5) condannare la società “ al pagamento in favore della società “ Parte_1 [...]
delle Controparte_1
spese e competenze anche di questo secondo grado del giudizio. Infine, la società
“ Controparte_1
ribadisce l'espressa riserva, già più volte formulata, di chiedere in successivo e separato
r.g. n. 1586/2022 2 giudizio la condanna di “ alla restituzione delle somme erogate a titolo di Parte_1
contributi a fondo perduto (in conto capitale e delle spese di gestione), con i relativi interessi di mora, a seguito della conferma della legittimità e validità della revoca delle agevolazioni finanziarie ad essa concesse.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la adiva il Tribunale Parte_1
di Roma convenendo in giudizio l'
[...]
(d'ora in avanti ), affinché Controparte_1 CP_3
venisse accertata e dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti di revoca delle agevolazioni e di risoluzione del contratto di finanziamento stipulato tra le parti in data 20.09.2001, con conseguente disapplicazione delle relative delibere e determine.
L'attrice deduceva di essere stata ammessa alle agevolazioni previste dal d.l.
31 gennaio 1995, n. 26, convertito con modificazioni dalla l. 29 marzo 1995, n.
95, per la realizzazione di un'iniziativa imprenditoriale avente ad oggetto la produzione di birra, consistenti in: a) un contributo in conto capitale dell'importo di lire 528.981.000; b) un mutuo agevolato di lire 564.247.000, da restituirsi in otto anni al tasso agevolato dell'1,3%; c) un contributo in conto gestione dell'importo di lire 450.500.000 per il primo anno di attività e lire
476.000.000 per il secondo anno.
A sostegno della propria domanda eccepiva l'insussistenza dell'inadempimento contestatole ed esponeva: (i) che, a fronte di difficoltà economiche sopravvenute, aveva chiesto, con raccomandata del 14.09.2012, la rinegoziazione del mutuo agevolato (v. doc. 4 allegato all'atto introduttivo); (ii) che l' con nota dell'8.11.2012, aveva accolto l'istanza, invitandola a CP_1
confermare l'interesse alla rinegoziazione e a trasmettere la documentazione necessaria per la definizione della procedura (v. doc. 5 allegato all'atto introduttivo) ; (iii) che, con successiva comunicazione del 19.12.2012, la società aveva formalmente aderito alla rinegoziazione, la quale tuttavia non era stata r.g. n. 1586/2022 3 perfezionata per fatto dell' rimasta inerte (v. doc. 6 allegato all'atto CP_1
introduttivo) ; (iv) che , con nota prot. n. 11209 del 4–11.07.2016, aveva CP_3
disposto la revoca delle agevolazioni e la risoluzione del contratto di finanziamento (v. doc. 3 allegato all'atto introduttivo); (v) che la revoca e la risoluzione del contratto erano da ritenersi illegittimi, in quanto adottati in violazione dell'art. 1455 c.c., dei principi di buona fede e correttezza e lesivi del legittimo affidamento riposto dalla società nel perfezionamento dell'accordo di rinegoziazione.
Si costituiva in giudizio , che chiedeva il rigetto della domanda CP_3
stante la sua infondatezza.
2. Con distinto atto di citazione proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 4391/2018 ottenuto da , per complessivi € CP_3
155.575,06, oltre interessi e spese.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la Controparte_4
conferma del decreto.
In data 19.12.2018 veniva disposta la riunione delle cause.
3. Il Tribunale adito, con sentenza n. 1418/2021, rigettava ogni domanda attorea, rilevando, da un lato, che la richiesta di rinegoziazione del mutuo formulata nel 2012 non aveva avuto seguito;
dall'altro, che la risoluzione era stata legittimamente disposta ai sensi dell'art. 4 del contratto di finanziamento e dell'art. 8 del capitolato ad esso allegato a fronte del persistente inadempimento della beneficiaria, consistito nel mancato pagamento delle rate del mutuo.
Condannava al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
controparte.
4. Avverso detta sentenza ha proposto appello formulando un Parte_1
unico motivo di gravame e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
In sintesi, l'appellante ha dedotto l'erroneità della decisione per avere ritenuto sussistente un inadempimento contrattuale, nonostante la società avesse chiesto la rinegoziazione del mutuo agevolato, la quale avrebbe comportato conseguentemente la sospensione dell'obbligo di pagare le rate del mutuo, e per non aver considerato che la mancata conclusione della procedura di rinegoziazione fosse imputabile a inerzia di , che non aveva dato CP_3
r.g. n. 1586/2022 4 seguito alle comunicazioni né convocato la beneficiaria per la stipula dell'atto di consolidamento del debito. Ha inoltre sostenuto che, avendo la società già manifestato con la raccomandata del 19.12.2012 la propria inequivoca volontà di procedere alla rinegoziazione, non sarebbe stata necessaria alcuna ulteriore manifestazione di volontà per il perfezionamento dell'accordo, neppure a fronte della successiva comunicazione inviata da nel marzo 2016, rimasta CP_3
priva di riscontro.
Si è costituita in giudizio deducendo, in via preliminare, Controparte_4
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. Ha poi dedotto l'inammissibilità dell'unico motivo di gravame ai sensi dell'art. 345 c.p.c., avendo l'appellante, in primo grado, fondato la domanda sull'affidamento ingenerato dal comportamento dell' e CP_1
dedotto, in appello, la diversa tesi secondo cui l'accordo potesse già ritenersi configurato in considerazione della manifestazione di volontà espressa con la raccomandata del 19.12.2012. Nel merito, ha richiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata per infondatezza di tutte le pretese avversarie.
5. Preliminarmente, quanto all'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellata con riferimento al disposto dell'art. 342 c.p.c., occorre rilevare che nell'atto di appello risulta il riferimento alle statuizioni della sentenza oggetto di gravame e sono indicate le ragioni per le quali si invoca la riforma della pronuncia. Dunque, non è dato ravvisare violazione dell'art. 342 c.p.c., essendo sufficiente che al giudice di secondo grado, investito del riesame della causa nel merito, “siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (così, tra le molte, Cass. n. 2320/2023).
6. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Deve essere rilevato, anzitutto, che, con nota prot. 25837 del 06.11.2012 (v. doc. 5 allegato da , invitava la società beneficiaria a Parte_1 CP_3
confermare l'interesse alla rinegoziazione del mutuo e a trasmettere la r.g. n. 1586/2022 5 documentazione necessaria a stretto giro di posta e, comunque, entro e non oltre venti giorni dal ricevimento della nota medesima (“Al fine di verificare
l'attualità del Vs. interesse ad usufruire delle agevolazioni in oggetto, alle condizioni sopra esposta e nelle more di ulteriori verifiche interne, Vi preghiamo di trasmetterci a stretto giro di posta, e, comunque, entro e non oltre 20 (venti) giorni dal ricevimento della presente, la lettera di conferma del Vs. interesse ad accedere alle agevolazioni di cui in oggetto, con le modalità sopra indicate, compilata come da bozza allegata, in ogni sua parte e la modulistica ad essa unita, da prodursi nella forma dell'autocertificazione ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000”). Chiariva, inoltre, che detta comunicazione non costituiva “per la scrivente obbligo alcuno di sottoscrizione del contratto di consolidamento del debito di cui in oggetto” né comportava “per la medesima scrivente alcuna responsabilità precontrattuale”, precisazione tale da escludere in radice che la nota potesse costituire un vincolo alla successiva stipula del contratto o far sorgere in capo alla beneficiaria un affidamento incolpevole giuridicamente tutelabile circa il futuro perfezionamento dell'accordo, essendo del tutto infondate le doglianze dell'appellante sul punto.
Ai fini del perfezionamento dell'accordo di rinegoziazione del mutuo, infatti, incombeva sulla società beneficiaria l'onere di trasmettere la documentazione necessaria riscontrando tempestivamente la richiesta di . In difetto di CP_3
tali adempimenti, non poteva configurarsi a carico dell'appellata alcun obbligo di convocare la controparte o di procedere alla stipula dell'accordo, la quale rappresentava un'eventualità subordinata alla previa e completa definizione delle trattative in corso tra le parti.
Ebbene, la successiva comunicazione del 19.12.2012 (doc. 6 allegato da Pt_1
, con cui la società dichiarava di aderire alla rinegoziazione, risultava
[...]
tardiva rispetto al termine indicato da nella nota ricevuta in data CP_3
08.11.2012, e ad essa non è possibile riconoscere, a norma dell'art. 1326 commi secondo e terzo c.c., alcuna efficacia costitutiva dell'accordo.
Successivamente, con nota prot. 4580/ALS del 17.03.2016, ricevuta dalla società in data 23.09.2016 (v. doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione in appello), peraltro, sollecitava nuovamente la beneficiaria a manifestare CP_3
la persistenza della volontà di procedere alla rinegoziazione, precisando che, in difetto di riscontro nel termine di quindici giorni, la richiesta si sarebbe intesa r.g. n. 1586/2022 6 decaduta (“Qualora non dovessimo ricevere riscontro della presente lettera entro il termine predetto, saremo costretti a considerare formalmente decaduta la Vs. richiesta di rinegoziazione del debito ed a procedere, senza ulteriori indugi, a tutela delle nostre ragioni di credito”).
Tale invito rimaneva privo di riscontro da parte di Parte_1
Pertanto, l'inerzia della società ha determinato il venir meno di ogni possibilità di definizione della procedura di rinegoziazione, senza che sia possibile per la beneficiaria, ai fini dell'accertamento dell'illegittimità della disposta revoca delle agevolazioni, invocare validamente la sospensione delle obbligazioni del contratto di finanziamento.
Quindi, con nota prot. n. 11209 del 04.07.2016 (v. doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione in appello), ha disposto la risoluzione del CP_3
contratto, facoltà contrattualmente prevista al verificarsi del mancato pagamento anche di una sola rata di mutuo da parte della società beneficiaria, invitando la a provvedere al pagamento, entro 30 giorni dalla Parte_1
ricezione della nota, di € 116.129,12 per rate scadute e non pagate e di €
31.150,93 per interessi di mora contrattualmente previsti (“Decorso infruttuosamente il suddetto termine, sarà adita, senza ulteriore avviso, l'Autorità giudiziaria competente per il recupero coattivo del credito”).
Con nota prot. 0000889 del 16.07.2017 (v. doc. 10 allegato dall'appellata),
ha diffidato la società a regolarizzare la propria posizione, avvisandola CP_3
che, in caso di mancato o inesatto adempimento, sarebbe seguita la revoca delle agevolazioni erogate.
Con nota prot. n. 0003353 del 08.06.2017 (v. doc. 11 allegato dall'appellata), risultando il mancato svolgimento dell'attività agevolata da parte della beneficiaria, ha diffidato a ripristinare entro i termini CP_3 Parte_1
assegnati una situazione compatibile con gli obblighi assunti, pena la revoca delle agevolazioni.
In data 25.10.2017 ha infine deliberato la revoca delle agevolazioni CP_3
(v. doc. 13 allegato dall'appellata) e, con nota prot. 0022677 del 08.11.2017 (doc.
14), facendo seguito alle pregresse comunicazioni rimaste inevase, ha provveduto alla revoca delle agevolazioni concesse.
r.g. n. 1586/2022 7 7. Tanto premesso, a smentire le censure dell'appellante circa l'illegittimità della risoluzione del contratto e della revoca delle agevolazioni sono sufficienti i seguenti rilievi.
Con la stipula del contratto di concessione delle agevolazioni (avvenuta in data 20.09.2001, in attuazione della determina del 11.07.1998 con cui la CP_1
ammetteva la alle agevolazioni sopra precisate) la beneficiaria ha Parte_1
assunto, tra l'altro, l'obbligo “alla completa realizzazione del progetto approvato, entro i termini previsti nella determina di ammissione ed a svolgere, per un periodo di almeno 10 (dieci) anni, l'attività oggetto di agevolazione, a decorrere dalla data di avvio della medesima e, comunque, sino all'estinzione del mutuo”, nonché alla “restituzione del capitale mutuato, nei termini e modalità previste nel decreto di attuazione, dalla delibera di ammissione e dal capitolato” (art. 4 del contratto co. 1 e co. 4 lett. b).
L'inosservanza di tali obblighi, ai sensi dell'art. 4, co. 4 del contratto, qualificabile come clausola risolutiva espressa, “costituisce causa di decadenza dalle agevolazioni e/o di risoluzione di diritto de contratto”. All'art. 5 del contratto è previsto poi, che, “in tutti i casi di decadenza e/o di revoca delle agevolazioni concesse, nonché in caso di risoluzione del presente contratto, la Società si obbliga a restituire alla tutte le somme da essa erogate, con i relativi interessi”. CP_1
In forza delle obbligazioni contrattualmente assunte la era tenuta Parte_1
al regolare rimborso delle rate del mutuo agevolato e al mantenimento dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità per l'intera durata del rapporto.
Resasi la beneficiaria inadempiente è diventata operativa la predetta disposizione contrattuale di cui all'4 co. 4, con la quale i contraenti hanno convenuto espressamente che il contratto si sarebbe risolto di diritto.
All'inadempimento da parte della beneficiaria, dunque, è conseguita la revoca delle agevolazioni concesse quale rimedio contrattualmente previsto per il recupero degli importi erogati.
Come noto, la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza, né la gravità dell'inadempimento deve essere valutata dal giudice. Conformemente alla giurisprudenza consolidata in tema di risoluzione per inadempimento, infatti, la presenza di una clausola risolutiva espressa in r.g. n. 1586/2022 8 seno alla convenzione negoziale rende irrilevante ogni indagine intesa a stabilire se l'inadempimento sia sufficientemente grave da giustificare l'effetto risolutivo, essendo precluso ogni sindacato sul punto da parte del Giudice (cfr. da ultimo Cass. n. 29498/2024).
Ciò posto, deve essere rilevato ulteriormente che la revoca è atto dovuto da parte di al semplice verificarsi di una delle ipotesi contrattualmente CP_3
previste, al fine di evitare la indebita erogazione di benefici con pubblico denaro (il DM n.295/2001, regolamento che stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione degli incentivi a favore dell'autoimpiego, prevede chiaramente che, qualora i requisiti di ammissione non siano più soddisfatti dal beneficiario dopo l'assegnazione delle agevolazioni, l'ente che ha concesso i benefici debba procedere alla revoca delle agevolazioni stesse e al recupero delle somme erogate e relative spese).
Pertanto, essendo incontestato l'inadempimento dell'obbligo di pagamento delle rate del mutuo e non avendo l'appellante fornito prova del mantenimento dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti, deve essere rilevato che la revoca delle agevolazioni è legittimamente avvenuta sulla base di specifiche clausole contrattuali conosciute dalle parti e ancorate, trattandosi di agevolazioni pubbliche, alle previsioni del DM 195/2001, che descrive le modalità e condizioni di concessione delle agevolazioni e la procedura di revoca e di recupero delle stesse nel caso in cui i requisiti risultino non più sussistenti.
8. Per quanto sinora esposto l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata deve essere confermata, con assorbimento di ogni altra questione sollevata dalle parti. Anche l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. sollevata dall'appellata può ritenersi assorbita, essendo l'appello comunque infondato nel merito.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, segue la soccombenza.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado d'appello, che liquida in € 9.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte d'Appello, il 21.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
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