TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/12/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 890/2025
C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Roncade (TV), rappresentata e difesa dagli avv.ti Leonardo Bolla ed
LI De HI, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Treviso – 31100, Via San
Nicolò n. 42 come da procura alle liti allegata al ricorso;
RICORRENTE
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore (Sede di Treviso e Sede Centrale), rappresentato e difeso dall'avv.
FI DO, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in Treviso;
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte ricorrente:
CP_
“1) accertare l'insussistenza dei presupposti dell'Invito a regolarizzare (sede di Treviso) prot.
CP_ n. 8400.28/11/2024.0506486 trasmesso via pec in data 06.12.2024, nonché di tutti gli atti
precedenti ed eventualmente successivi di analogo contenuto, e che quindi nulla è dovuto da parte
CP_ ricorrente all 2) e, in ogni caso, accertare la sussistenza in capo a dei Parte_1 Tribunale di Treviso
presupposti per la fruizione delle agevolazioni contributive previste dalla L. 178/2020 in relazione
all'assunzione dei seguenti dipendenti under 36: a) per il periodo da Persona_1
novembre 2021 a maggio 2024; b) per il periodo da novembre 2021 a settembre CP_2
2022; c) per il periodo da novembre 2021 a ottobre 2023; d) Controparte_3 Persona_2
per il periodo da novembre 2021 a febbraio 2024. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Per la parte resistente:
“NEL MERITO: rigettarsi l'avversa domanda perché infondata in fatto e in diritto. Spese di causa
e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.6.2025 la società adiva l'intestato Parte_1
Tribunale esponendo di aver ricevuto dall' , in data 6 dicembre 2024, l'Invito a regolarizzare CP_1
prot. n. 8400.28/11/2024.0506486 per l'importo di Euro 67.703,30 preteso a titolo di recupero degli sgravi contributivi fruiti per l'assunzione di lavoratori giovani (“Under 36”) ai sensi dell'art. 1,
commi 10-15, della Legge n. 178/2020.
La parte ricorrente allegava che l' aveva motivato il recupero sostenendo che “l'assunzione CP_1
incentivata è stata effettuata da imprese del settore finanziario, non ammissibili al beneficio in
quanto non rientranti nell'ambito di applicazione della Comunicazione C(2020) 1863 del
19.3.2020” (c.d. , in base (come chiarito nella motivazione di rigetto del Controparte_4
ricorso amministrativo in atti) alla classificazione NACE ed all'attribuzione della società ricorrente del codice ATECO 64.20.00, come risultante dalla visura camerale.
La società deduceva l'illegittimità della pretesa, asserendo che, al di là della qualificazione formale,
l'attività effettivamente esercitata in via prevalente ed esclusiva a far data dal 2016 consisteva nell'erogazione di servizi di istruzione e formazione universitaria e post-universitaria.
A sostegno di tale assunto, la ricorrente evidenziava che i ricavi di bilancio derivavano quasi integralmente da rette e servizi didattici, che l'organico aziendale era composto da docenti,
- 2 - Tribunale di Treviso
educatori e personale di supporto alla didattica, e che la società operava in partnership con istituzioni quali l'Università Ca' Foscari di Venezia.
Lamentava, pertanto, l'illegittimità della pretesa per errata applicazione dell'art. 1, co. 14 della L.
178/2020, la violazione del principio di effettività nell'inquadramento previdenziale e l'erronea applicazione della normativa comunitaria, la quale, nell'escludere il settore finanziario, intendeva riferirsi agli intermediari finanziari e creditizi, categoria alla quale la ricorrente risultava estranea.
In via subordinata, contestava la debenza delle sanzioni civili per insussistenza dell'elemento soggettivo e per l'affidamento ingenerato dall'inerzia dell'Ente.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l' , contestando che i dipendenti indicati in tabella da CP_1
parte ricorrente e, in particolare, quelli per i quali parte ricorrente ha fruito degli sgravi, svolgano attività didattica o formativa.
L'Istituto eccepiva che l'esonero contributivo de quo era subordinato al rispetto del
[...]
, il quale escludeva espressamente le imprese operanti nel settore finanziario, Controparte_5
individuate tramite la Sezione K della classificazione NACE Rev. 2, corrispondente alla divisione
64 dei codici ATECO. La parte convenuta rilevava che la società, al momento della fruizione del beneficio, risultava iscritta con codice ATECO 64.20.00 e che tale dato formale era vincolante ai fini dell'ammissibilità all'aiuto di Stato. L' deduceva altresì che la società avrebbe dovuto CP_1
richiedere la rettifica dell'inquadramento prima di fruire dell'esonero e contestava che la totalità dei dipendenti svolgesse mansioni educative, richiamando le qualifiche ISTAT risultanti dalle comunicazioni obbligatorie.
La causa, ritenuta la natura prettamente giuridica della controversia, è stata trattata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Alla scadenza dei termini assegnati, la causa viene quindi decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
- 3 - Tribunale di Treviso
La questione controversa verte sulla legittimità della fruizione da parte della società ricorrente dell'esonero contributivo previsto dall'art. 1, commi 10-15, della Legge n. 178/2020 (sgravio
“Under 36”) e sulla fondatezza della pretesa restitutoria dell , motivata dall'Istituto con CP_1
l'inquadramento formale della società ricorrente nel settore finanziario (codice ATECO 64.20.00),
escluso dall'ambito di applicazione del Temporary Framework sugli aiuti di Stato COVID-19
(Comunicazione C(2020) 1863 final).
Prendendo le mosse dal quadro normativo di riferimento, si rileva innanzitutto che la legge 30
dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), ha previsto all'articolo 1, comma 10, che: “Per le
nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato
in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere
l'occupazione giovanile stabile, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e
107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un
periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con
riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente
comma e dei commi da 11 a 15 del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno
di età (esonero contributivo Under 36).”
Il successivo comma 14 subordina la concessione del beneficio al possesso dei requisiti previsti dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final (Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19), che esclude dalla misura il settore finanziario.
La decisione della controversia dipende essenzialmente da quale elemento si ritenga prevalente ai fini del riconoscimento del diritto allo sgravio contributivo tra il dato formale costituito da una determinata classificazione ATECO e il dato sostanziale dell'attività concretamente svolta dall'impresa.
- 4 - Tribunale di Treviso
È altresì rilevante segnalare che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ.
Ordinanza n. 22923 del 19/08/2024) “grava per contro sul datore di lavoro l'onere di provare che
nello specifico sussiste una delle cause di esclusione dell'obbligo contributivo (cfr. Cass., sez. lav.,
11 gennaio 2011, n. 461). In sostanza quando si discuta di esenzione dall'obbligo contributivo è il
soggetto che intenda beneficiare dell'esonero che ha l'onere di provare di essere in possesso dei
requisiti che, per legge, vi danno diritto (Cass. 10/07/2018 n. 18160).”
Ritiene questo Giudice, anche alla luce della ratio degli interventi eccezionali disposti dalla
Commissione Europea (che era indubbiamente quella di proibire aiuti di Stato a soggetti quali banche, assicurazioni e intermediari finanziari che operano nella gestione del credito e del rischio,
al fine di scongiurare interferenze e alterazioni dei mercati finanziari), di dover prestare adesione all'orientamento che privilegia il principio di effettività in materia previdenziale.
Nel caso di specie, risulta infatti per tabulas che:
- l'attività nettamente prevalente della società ricorrente è senza dubbio quella formativa, atteso che i ricavi risultano derivare quasi esclusivamente da rette scolastiche e servizi di istruzione, con proventi finanziari del tutto marginali;
nello specifico la documentazione relativa alle partnership accademiche con l'Università Ca' Foscari di Venezia e istituti internazionali (quali il “Fashion
Institute of Technology” di New York - cfr. doc. 9 fasc. ricorrente), dimostra l'erogazione effettiva di corsi di formazione da parte della società;
- l'organico aziendale (cfr. doc. 17, 18 e 18 bis fasc. parte ricorrente) risulta composto in modo significativo da educatori, docenti e personale di supporto alla didattica. Lo stesso , nella CP_1
propria memoria difensiva, riconosce che almeno 27 dipendenti su 65 svolgono attività
riconducibili ad attività didattica o educativa, mentre gli altri risultano comunque impegnati in mansioni strumentali all'attività formativa;
- 5 - Tribunale di Treviso
- nei bilanci depositati (docc. da 19 a 26 fasc. parte ricorrente), la società indica costantemente come settore di attività prevalente il codice ATECO 85.59.20 (“Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale”).
Conseguentemente, si ritiene che l'errore dichiarativo o la mancata rettifica retroattiva del codice
ATECO non possano precludere il diritto allo sgravio se l'attività effettivamente svolta rientra di fatto tra quelle ammesse.
Ad ogni buon conto, è di immediata evidenza che la ricorrente non operi come intermediario finanziario iscritto agli albi di Banca d'Italia, né svolga altrimenti attività creditizia o assicurativa.
L'interpretazione puramente formale propugnata dall' — che subordina il diritto alla CP_1
decontribuzione ad una classificazione ATECO non più aggiornata e assolutamente non rappresentativa della mutata realtà aziendale — contrasta con il principio secondo cui l'obbligazione contributiva e le relative agevolazioni devono essere parametrate all'attività
effettivamente esercitata.
Ne consegue che non essendo certamente un'impresa del settore Parte_1
finanziario, aveva titolo per fruire dell'esonero contributivo per i dipendenti “under 36” indicati in ricorso, sussistendo i requisiti sostanziali richiesti dalla L. 178/2020.
Alla luce di quanto esposto, l'azione di recupero promossa dall' risulta infondata, in quanto CP_1
basata su un presupposto erroneo (la natura finanziaria dell'impresa) smentito dalle risultanze probatorie.
L'accoglimento nel merito della domanda di accertamento negativo svolta da parte attrice determina l'assorbimento delle questioni subordinate specificamente riferite alle sanzioni irrogate.
Le spese di lite, stante la novità della materia e la controvertibilità delle questioni trattate, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
- 6 - Tribunale di Treviso
Il Tribunale di Treviso, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- in accoglimento del ricorso proposto da dichiara l'insussistenza del Pt_1 Parte_1
credito vantato dall' con l'Invito a regolarizzare prot. n. 8400.28/11/2024.0506486 notificato il CP_1
06.12.2024, accertando che nulla è dovuto dalla ricorrente a titolo di contributi e sanzioni oggetto di recupero;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Treviso, 11/12/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
- 7 -
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 890/2025
C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Roncade (TV), rappresentata e difesa dagli avv.ti Leonardo Bolla ed
LI De HI, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Treviso – 31100, Via San
Nicolò n. 42 come da procura alle liti allegata al ricorso;
RICORRENTE
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore (Sede di Treviso e Sede Centrale), rappresentato e difeso dall'avv.
FI DO, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in Treviso;
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte ricorrente:
CP_
“1) accertare l'insussistenza dei presupposti dell'Invito a regolarizzare (sede di Treviso) prot.
CP_ n. 8400.28/11/2024.0506486 trasmesso via pec in data 06.12.2024, nonché di tutti gli atti
precedenti ed eventualmente successivi di analogo contenuto, e che quindi nulla è dovuto da parte
CP_ ricorrente all 2) e, in ogni caso, accertare la sussistenza in capo a dei Parte_1 Tribunale di Treviso
presupposti per la fruizione delle agevolazioni contributive previste dalla L. 178/2020 in relazione
all'assunzione dei seguenti dipendenti under 36: a) per il periodo da Persona_1
novembre 2021 a maggio 2024; b) per il periodo da novembre 2021 a settembre CP_2
2022; c) per il periodo da novembre 2021 a ottobre 2023; d) Controparte_3 Persona_2
per il periodo da novembre 2021 a febbraio 2024. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Per la parte resistente:
“NEL MERITO: rigettarsi l'avversa domanda perché infondata in fatto e in diritto. Spese di causa
e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.6.2025 la società adiva l'intestato Parte_1
Tribunale esponendo di aver ricevuto dall' , in data 6 dicembre 2024, l'Invito a regolarizzare CP_1
prot. n. 8400.28/11/2024.0506486 per l'importo di Euro 67.703,30 preteso a titolo di recupero degli sgravi contributivi fruiti per l'assunzione di lavoratori giovani (“Under 36”) ai sensi dell'art. 1,
commi 10-15, della Legge n. 178/2020.
La parte ricorrente allegava che l' aveva motivato il recupero sostenendo che “l'assunzione CP_1
incentivata è stata effettuata da imprese del settore finanziario, non ammissibili al beneficio in
quanto non rientranti nell'ambito di applicazione della Comunicazione C(2020) 1863 del
19.3.2020” (c.d. , in base (come chiarito nella motivazione di rigetto del Controparte_4
ricorso amministrativo in atti) alla classificazione NACE ed all'attribuzione della società ricorrente del codice ATECO 64.20.00, come risultante dalla visura camerale.
La società deduceva l'illegittimità della pretesa, asserendo che, al di là della qualificazione formale,
l'attività effettivamente esercitata in via prevalente ed esclusiva a far data dal 2016 consisteva nell'erogazione di servizi di istruzione e formazione universitaria e post-universitaria.
A sostegno di tale assunto, la ricorrente evidenziava che i ricavi di bilancio derivavano quasi integralmente da rette e servizi didattici, che l'organico aziendale era composto da docenti,
- 2 - Tribunale di Treviso
educatori e personale di supporto alla didattica, e che la società operava in partnership con istituzioni quali l'Università Ca' Foscari di Venezia.
Lamentava, pertanto, l'illegittimità della pretesa per errata applicazione dell'art. 1, co. 14 della L.
178/2020, la violazione del principio di effettività nell'inquadramento previdenziale e l'erronea applicazione della normativa comunitaria, la quale, nell'escludere il settore finanziario, intendeva riferirsi agli intermediari finanziari e creditizi, categoria alla quale la ricorrente risultava estranea.
In via subordinata, contestava la debenza delle sanzioni civili per insussistenza dell'elemento soggettivo e per l'affidamento ingenerato dall'inerzia dell'Ente.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l' , contestando che i dipendenti indicati in tabella da CP_1
parte ricorrente e, in particolare, quelli per i quali parte ricorrente ha fruito degli sgravi, svolgano attività didattica o formativa.
L'Istituto eccepiva che l'esonero contributivo de quo era subordinato al rispetto del
[...]
, il quale escludeva espressamente le imprese operanti nel settore finanziario, Controparte_5
individuate tramite la Sezione K della classificazione NACE Rev. 2, corrispondente alla divisione
64 dei codici ATECO. La parte convenuta rilevava che la società, al momento della fruizione del beneficio, risultava iscritta con codice ATECO 64.20.00 e che tale dato formale era vincolante ai fini dell'ammissibilità all'aiuto di Stato. L' deduceva altresì che la società avrebbe dovuto CP_1
richiedere la rettifica dell'inquadramento prima di fruire dell'esonero e contestava che la totalità dei dipendenti svolgesse mansioni educative, richiamando le qualifiche ISTAT risultanti dalle comunicazioni obbligatorie.
La causa, ritenuta la natura prettamente giuridica della controversia, è stata trattata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Alla scadenza dei termini assegnati, la causa viene quindi decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
- 3 - Tribunale di Treviso
La questione controversa verte sulla legittimità della fruizione da parte della società ricorrente dell'esonero contributivo previsto dall'art. 1, commi 10-15, della Legge n. 178/2020 (sgravio
“Under 36”) e sulla fondatezza della pretesa restitutoria dell , motivata dall'Istituto con CP_1
l'inquadramento formale della società ricorrente nel settore finanziario (codice ATECO 64.20.00),
escluso dall'ambito di applicazione del Temporary Framework sugli aiuti di Stato COVID-19
(Comunicazione C(2020) 1863 final).
Prendendo le mosse dal quadro normativo di riferimento, si rileva innanzitutto che la legge 30
dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), ha previsto all'articolo 1, comma 10, che: “Per le
nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato
in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere
l'occupazione giovanile stabile, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e
107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un
periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con
riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente
comma e dei commi da 11 a 15 del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno
di età (esonero contributivo Under 36).”
Il successivo comma 14 subordina la concessione del beneficio al possesso dei requisiti previsti dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final (Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19), che esclude dalla misura il settore finanziario.
La decisione della controversia dipende essenzialmente da quale elemento si ritenga prevalente ai fini del riconoscimento del diritto allo sgravio contributivo tra il dato formale costituito da una determinata classificazione ATECO e il dato sostanziale dell'attività concretamente svolta dall'impresa.
- 4 - Tribunale di Treviso
È altresì rilevante segnalare che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ.
Ordinanza n. 22923 del 19/08/2024) “grava per contro sul datore di lavoro l'onere di provare che
nello specifico sussiste una delle cause di esclusione dell'obbligo contributivo (cfr. Cass., sez. lav.,
11 gennaio 2011, n. 461). In sostanza quando si discuta di esenzione dall'obbligo contributivo è il
soggetto che intenda beneficiare dell'esonero che ha l'onere di provare di essere in possesso dei
requisiti che, per legge, vi danno diritto (Cass. 10/07/2018 n. 18160).”
Ritiene questo Giudice, anche alla luce della ratio degli interventi eccezionali disposti dalla
Commissione Europea (che era indubbiamente quella di proibire aiuti di Stato a soggetti quali banche, assicurazioni e intermediari finanziari che operano nella gestione del credito e del rischio,
al fine di scongiurare interferenze e alterazioni dei mercati finanziari), di dover prestare adesione all'orientamento che privilegia il principio di effettività in materia previdenziale.
Nel caso di specie, risulta infatti per tabulas che:
- l'attività nettamente prevalente della società ricorrente è senza dubbio quella formativa, atteso che i ricavi risultano derivare quasi esclusivamente da rette scolastiche e servizi di istruzione, con proventi finanziari del tutto marginali;
nello specifico la documentazione relativa alle partnership accademiche con l'Università Ca' Foscari di Venezia e istituti internazionali (quali il “Fashion
Institute of Technology” di New York - cfr. doc. 9 fasc. ricorrente), dimostra l'erogazione effettiva di corsi di formazione da parte della società;
- l'organico aziendale (cfr. doc. 17, 18 e 18 bis fasc. parte ricorrente) risulta composto in modo significativo da educatori, docenti e personale di supporto alla didattica. Lo stesso , nella CP_1
propria memoria difensiva, riconosce che almeno 27 dipendenti su 65 svolgono attività
riconducibili ad attività didattica o educativa, mentre gli altri risultano comunque impegnati in mansioni strumentali all'attività formativa;
- 5 - Tribunale di Treviso
- nei bilanci depositati (docc. da 19 a 26 fasc. parte ricorrente), la società indica costantemente come settore di attività prevalente il codice ATECO 85.59.20 (“Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale”).
Conseguentemente, si ritiene che l'errore dichiarativo o la mancata rettifica retroattiva del codice
ATECO non possano precludere il diritto allo sgravio se l'attività effettivamente svolta rientra di fatto tra quelle ammesse.
Ad ogni buon conto, è di immediata evidenza che la ricorrente non operi come intermediario finanziario iscritto agli albi di Banca d'Italia, né svolga altrimenti attività creditizia o assicurativa.
L'interpretazione puramente formale propugnata dall' — che subordina il diritto alla CP_1
decontribuzione ad una classificazione ATECO non più aggiornata e assolutamente non rappresentativa della mutata realtà aziendale — contrasta con il principio secondo cui l'obbligazione contributiva e le relative agevolazioni devono essere parametrate all'attività
effettivamente esercitata.
Ne consegue che non essendo certamente un'impresa del settore Parte_1
finanziario, aveva titolo per fruire dell'esonero contributivo per i dipendenti “under 36” indicati in ricorso, sussistendo i requisiti sostanziali richiesti dalla L. 178/2020.
Alla luce di quanto esposto, l'azione di recupero promossa dall' risulta infondata, in quanto CP_1
basata su un presupposto erroneo (la natura finanziaria dell'impresa) smentito dalle risultanze probatorie.
L'accoglimento nel merito della domanda di accertamento negativo svolta da parte attrice determina l'assorbimento delle questioni subordinate specificamente riferite alle sanzioni irrogate.
Le spese di lite, stante la novità della materia e la controvertibilità delle questioni trattate, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
- 6 - Tribunale di Treviso
Il Tribunale di Treviso, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- in accoglimento del ricorso proposto da dichiara l'insussistenza del Pt_1 Parte_1
credito vantato dall' con l'Invito a regolarizzare prot. n. 8400.28/11/2024.0506486 notificato il CP_1
06.12.2024, accertando che nulla è dovuto dalla ricorrente a titolo di contributi e sanzioni oggetto di recupero;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Treviso, 11/12/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
- 7 -