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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. VI, sentenza 20/01/2026, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 145/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 6, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
GLENDI GRAZIELLA, Presidente
TI NC, Relatore
GATTI LAURA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 429/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Comune di Peschiera Borromeo - Via Xxv Aprile N. 1 20068 Peschiera Borromeo MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Milano - ER - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3003/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 7
e pubblicata il 08/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 39441 DEL 28/07/2023 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1085 DEL 28/07/2023 TASI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai propri atti di causa.
La Corte riserva la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il comune di Peschiera Borromeo ha notificato all'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Milano – ER gli avvisi sopra indicati con cui ha accertato, per l'anno 2018, l'omesso pagamento dell'IMU e della TASI per gli immobili siti nel citato Comune.
L'ER ha presentato distinti ricorsi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO che, previa riunione, con sentenza n. 3003/2024, li ha accolti, compensando le spese.
Il comune di Peschiera Borromeo ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza, mentre l'ER ne ha chiesto la conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi giudici, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte e di questa Corte, hanno affermato che
“gli immobili in questione devono ritenersi esenti dall'IMU in virtù della loro destinazione ad "alloggio sociale", non avendo l'ente locale (o, per suo tramite, la concessionaria) fornito alcuna indicazione circa la concreta mancata conformità degli stessi alle caratteristiche dianzi illustrate di cui al DM 22 aprile 2008 cit.”
Il comune di Peschiera Borromeo contesta la decisione ritenendo che gli alloggi di proprietà dell'ALER, in quanto ERP (Edilizia Residenziale Pubblica), non potevano essere assimilati agli alloggi sociali, che godono dell'esenzione IMU e che al limite potevano godere della detrazione di €. 200, come abitazione principale.
Inoltre, non avendo l'ER presentato la dichiarazione relativa gli immobili, non era stato indicato di godere dell'esenzione che, pertanto, non poteva essere concessa.
È bene premettere che, come previsto nel Decreto Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, è definito « alloggio sociale» l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.
L'alloggio sociale deve essere "adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive indicate agli articoli 16 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457" e "deve essere costruito secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative"
Un alloggio ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) è una casa popolare, un'abitazione di proprietà pubblica
(Stato, Regioni, Comuni) assegnata in affitto a canone ridotto a persone e famiglie in condizione di disagio economico o abitativo, con l'obiettivo di combattere l'emergenza abitativa e fornire un'opzione accessibile rispetto al mercato privato, gestita da enti come IACP o ACER., a cui sono subentrati le Aziende di edilizia
Residenziale Pubblica. Gli alloggi ERP sono uno strumento di welfare abitativo per garantire un diritto fondamentale (la casa) a chi ne ha più bisogno, attraverso la locazione a condizioni economiche vantaggiose di case di proprietà di enti pubblici a soggetti appartenenti alle fasce deboli della popolazione.
In sostanza, sia gli alloggi ERP in possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008 sia gli alloggi sociali, sono esenti dall'IMU, in quanto destinati a soggetti svantaggi che possono accedere al libero mercato edilizio.
In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza della Suprema Corte in una identica vertenza tra le stesse parti per una diversa annualità (Ordinanza Sez. 5 N. 11186/2025):” l'esenzione dal pagamento è prevista, pertanto, solo per gli immobili specificamente destinati ad alloggi sociali, cioè per gli immobili destinati alla locazione che abbiano le caratteristiche individuate dal decreto interministeriale, al che consegue che sono esenti dal pagamento non tutti gli alloggi I.A.C.P., ma soltanto quelli che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto interministeriale;
è alloggio sociale l'unità immobiliare destinata ad uso residenziale ed oggetto di locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo soggetti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato, essendo configurati, tali immobili come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie;
allo scopo di ravvisare il requisito oggettivo dell'imposta, occorre, quindi, distinguere gli «alloggi sociali», così come sopra definiti normativamente, dagli altri alloggi, siccome nella nozione di abitazione principale, per la quale è possibile applicare l'esenzione dell'imposta, vanno ricompresi anche gli immobili che, pur essendo di proprietà dell'ente, sono in sede di locazione destinati e inquadrabili tra gli alloggi sociali, in quanto idonei e volti a soddisfare la medesima finalità pubblica, appare evidente che la C.
T.R., nel negare tout court, il diritto all'esenzione in relazione agli immobili de quibus non ha applicato correttamente la normativa in questione, dovendosi in concreto verificare la rispondenza degli immobili assegnati in locazione alle caratteristiche fissate dal D.M. 27 aprile 2008 sulla sorta delle specifiche allegazioni fornite della parti, indagine non correttamente effettuata dai giudici di merito”
Nel caso in specie, è indubbio che la destinazione degli immobili oggetto dell'accertamento del Comune siano destinati a soggetti svantaggiati non in grado di sostenere il canone di locazione come previsto dal libero mercato, per cui hanno sicuramente le caratteristiche previste dal decreto Ministero delle Infrastrutture
22 aprile 2008.
Tra l'altro, gli alloggi sono stati costruiti utilizzando specifici finanziamenti pubblici per la costruzione di alloggi destinati a fasce di soggetti deboli e su aree che ha concesso il comune di Peschiera Borromeo con il diritto di superfice per l'edificazione degli appartamenti con destinazione specifica di assegnazione alle categorie svantaggiate, destinazione a cui lo stesso Comune partecipa essendo parte delle Commissioni che decidono le assegnazioni.
Anche il secondo motivo è infondato, in quanto per gli alloggi considerati come sociali, non è prevista la presentazione di alcuna dichiarazione per godere dell'esenzione IMU.
Come affermato dalla citata ordinanza n. 11186/2025, “per espressa previsione normativa l'imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti nel d.m. infrastrutture 22 aprile 2008, stabilita dall'art.13, comma 2, lett. b, d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l.n. 214 del 2011), come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, direttamente “non si applica” e, pertanto, tale esenzione non è subordinata all'onere di presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili.”
Per quanto sopra, si respinge l'appello. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €. 2.500, oltre il 15% per spese generali-oneri ed accessori.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia, sez. VI, rigetta l'appello e condanna il Comune a rifondere a parte appellata le spese del presente grado liquidate in € 2.500,00, oltre accessori come di legge. Milano, 13 gennaio 2026.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 6, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
GLENDI GRAZIELLA, Presidente
TI NC, Relatore
GATTI LAURA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 429/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Comune di Peschiera Borromeo - Via Xxv Aprile N. 1 20068 Peschiera Borromeo MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Milano - ER - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3003/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 7
e pubblicata il 08/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 39441 DEL 28/07/2023 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1085 DEL 28/07/2023 TASI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai propri atti di causa.
La Corte riserva la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il comune di Peschiera Borromeo ha notificato all'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Milano – ER gli avvisi sopra indicati con cui ha accertato, per l'anno 2018, l'omesso pagamento dell'IMU e della TASI per gli immobili siti nel citato Comune.
L'ER ha presentato distinti ricorsi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO che, previa riunione, con sentenza n. 3003/2024, li ha accolti, compensando le spese.
Il comune di Peschiera Borromeo ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza, mentre l'ER ne ha chiesto la conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi giudici, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte e di questa Corte, hanno affermato che
“gli immobili in questione devono ritenersi esenti dall'IMU in virtù della loro destinazione ad "alloggio sociale", non avendo l'ente locale (o, per suo tramite, la concessionaria) fornito alcuna indicazione circa la concreta mancata conformità degli stessi alle caratteristiche dianzi illustrate di cui al DM 22 aprile 2008 cit.”
Il comune di Peschiera Borromeo contesta la decisione ritenendo che gli alloggi di proprietà dell'ALER, in quanto ERP (Edilizia Residenziale Pubblica), non potevano essere assimilati agli alloggi sociali, che godono dell'esenzione IMU e che al limite potevano godere della detrazione di €. 200, come abitazione principale.
Inoltre, non avendo l'ER presentato la dichiarazione relativa gli immobili, non era stato indicato di godere dell'esenzione che, pertanto, non poteva essere concessa.
È bene premettere che, come previsto nel Decreto Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, è definito « alloggio sociale» l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.
L'alloggio sociale deve essere "adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive indicate agli articoli 16 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457" e "deve essere costruito secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative"
Un alloggio ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) è una casa popolare, un'abitazione di proprietà pubblica
(Stato, Regioni, Comuni) assegnata in affitto a canone ridotto a persone e famiglie in condizione di disagio economico o abitativo, con l'obiettivo di combattere l'emergenza abitativa e fornire un'opzione accessibile rispetto al mercato privato, gestita da enti come IACP o ACER., a cui sono subentrati le Aziende di edilizia
Residenziale Pubblica. Gli alloggi ERP sono uno strumento di welfare abitativo per garantire un diritto fondamentale (la casa) a chi ne ha più bisogno, attraverso la locazione a condizioni economiche vantaggiose di case di proprietà di enti pubblici a soggetti appartenenti alle fasce deboli della popolazione.
In sostanza, sia gli alloggi ERP in possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008 sia gli alloggi sociali, sono esenti dall'IMU, in quanto destinati a soggetti svantaggi che possono accedere al libero mercato edilizio.
In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza della Suprema Corte in una identica vertenza tra le stesse parti per una diversa annualità (Ordinanza Sez. 5 N. 11186/2025):” l'esenzione dal pagamento è prevista, pertanto, solo per gli immobili specificamente destinati ad alloggi sociali, cioè per gli immobili destinati alla locazione che abbiano le caratteristiche individuate dal decreto interministeriale, al che consegue che sono esenti dal pagamento non tutti gli alloggi I.A.C.P., ma soltanto quelli che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto interministeriale;
è alloggio sociale l'unità immobiliare destinata ad uso residenziale ed oggetto di locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo soggetti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato, essendo configurati, tali immobili come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie;
allo scopo di ravvisare il requisito oggettivo dell'imposta, occorre, quindi, distinguere gli «alloggi sociali», così come sopra definiti normativamente, dagli altri alloggi, siccome nella nozione di abitazione principale, per la quale è possibile applicare l'esenzione dell'imposta, vanno ricompresi anche gli immobili che, pur essendo di proprietà dell'ente, sono in sede di locazione destinati e inquadrabili tra gli alloggi sociali, in quanto idonei e volti a soddisfare la medesima finalità pubblica, appare evidente che la C.
T.R., nel negare tout court, il diritto all'esenzione in relazione agli immobili de quibus non ha applicato correttamente la normativa in questione, dovendosi in concreto verificare la rispondenza degli immobili assegnati in locazione alle caratteristiche fissate dal D.M. 27 aprile 2008 sulla sorta delle specifiche allegazioni fornite della parti, indagine non correttamente effettuata dai giudici di merito”
Nel caso in specie, è indubbio che la destinazione degli immobili oggetto dell'accertamento del Comune siano destinati a soggetti svantaggiati non in grado di sostenere il canone di locazione come previsto dal libero mercato, per cui hanno sicuramente le caratteristiche previste dal decreto Ministero delle Infrastrutture
22 aprile 2008.
Tra l'altro, gli alloggi sono stati costruiti utilizzando specifici finanziamenti pubblici per la costruzione di alloggi destinati a fasce di soggetti deboli e su aree che ha concesso il comune di Peschiera Borromeo con il diritto di superfice per l'edificazione degli appartamenti con destinazione specifica di assegnazione alle categorie svantaggiate, destinazione a cui lo stesso Comune partecipa essendo parte delle Commissioni che decidono le assegnazioni.
Anche il secondo motivo è infondato, in quanto per gli alloggi considerati come sociali, non è prevista la presentazione di alcuna dichiarazione per godere dell'esenzione IMU.
Come affermato dalla citata ordinanza n. 11186/2025, “per espressa previsione normativa l'imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti nel d.m. infrastrutture 22 aprile 2008, stabilita dall'art.13, comma 2, lett. b, d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l.n. 214 del 2011), come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, direttamente “non si applica” e, pertanto, tale esenzione non è subordinata all'onere di presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili.”
Per quanto sopra, si respinge l'appello. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €. 2.500, oltre il 15% per spese generali-oneri ed accessori.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia, sez. VI, rigetta l'appello e condanna il Comune a rifondere a parte appellata le spese del presente grado liquidate in € 2.500,00, oltre accessori come di legge. Milano, 13 gennaio 2026.