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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/07/2025, n. 3597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3597 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
N. 22555/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente ed estensore dott. Alessandro Cabianca
Giudice dott. Carlo Azzolini
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento n. 22555/2024 R.G. promosso da
Parte_1 (c.f. C.F. 1
con l'avv. Veronica Marchiori,
ricorrente,
contro
P_ , (C.F. C.F. 2
con l'avv. Eugenio Gamba,
resistente,
e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: Separazione personale
Conclusioni congiunte delle parti: come da note di trattazione scritta congiunte depositate il 18/06/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile a AB (Tunisia) in data 27/06/2023, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Quarto d'Altino al n. 74, parte II, Serie C Uff. 1, dell'anno 2023.
La parte ricorrente ha poi introdotto il presente giudizio dichiarando la sussistenza di una situazione di intollerabilità della convivenza con il coniuge e rassegnando le seguenti conclusioni: "Dichiarare la separazione personale tra il signor Parte_1 e la signora P_
,che in data 27.06.2023 hanno contratto matrimonio civile a AB (Tunisia) in regime di separazione dei beni trascritto nei registri dello stato civile del comune di Quarto d'Altino n. 74 anno 2023 parte II Serie C Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti;
Autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza;
CP_1 diNon essendovi figli né pertanto quesitone di assegnazione della casa familiare, ordinare alla signora liberare dai propri effetti personali la casa di Quarto d'Altino (VE) piazza Porta Altinate n. 1 int. 2 di proprietà del marito, trasferendo altrove la propria residenza;
Riconoscere i coniugi economicamente autosufficienti e pertanto che nulla è reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento tra gli stessi;
Autorizzare il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti;
Condannare la resistente alla rifusione delle spese e competenze di lite".
Si è costituita la resistente che ha concluso chiedendo: "1) dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e autorizzare gli stessi a vivere separatamente;
2) disporre a carico del marito un assegno per il contributo al mantenimento della moglie di €350,00 o del diverso importo ritenuto equo;
3) con vittoria di spese e competenze del giudizio"
Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 20 marzo 2025 confermando di non volersi riconciliare.
All'udienza del 20/3/2025 il Giudice delegato ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa:
"Pronunciare la separazione personale tra i coniugi;
la sig.ra inuncia ad alcun mantenimentoP_
per sé; il Parte_1 concede alla sig.ra P_ i permanere nell'abitazione di sua proprietà
sino al 30.6.2025, per cui signora P_ ilascerà l'immobile a partire dal 1.7.2025, senza ulteriori dilazioni;
spese di lite compensate".
La parte ricorrente ha aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato già all'udienza del 20/3/2025, mentre la parte resistente non ha aderito alla proposta.
Con Ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. il Giudice delegato ha rinviato per le conclusioni all'udienza del
19 giugno 2025.
All'udienza del 19/6/2025 le parti dichiarano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e precisano le seguenti conclusioni congiunte: che in data 27.06.20231) Dichiarare la separazione personale tra il signor Parte_1 e la signora P_
,
hanno contratto matrimonio civile a AB (Tunisia) in regime di separazione dei beni trascritto nei registri dello stato civile del comune di Quarto d'Altino n. 74 anno 2023 parte II Serie C Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti;
2) I coniugi danno atto che tra gli stessi non sono mai intervenute condotte illecite o pregiudizievoli, avendo sempre mantenuto civili rapporti e reciproco rispetto, e si impegnano a ritirare eventuali denunce-querele fossero state depositate entro 10 giorni dalla sottoscrizione delle presenti conclusioni congiunte (fornendone copia a controparte) e a fare quanto in proprio potere per ottenere la definizione/archiviazione di eventuali procedimenti, anche penali, risultassero pendenti;
3) I coniugi si danno reciproco atto del fatto che hanno già raggiunto l'intesa di provvedere alla presentazione del ricorso congiunto per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio avanti il Tribunale di Venezia alle medesime condizioni qui assunte, appena decorso il termine di legge;
4) I coniugi danno atto che la signora P_ ha liberato dai propri effetti personali la casa familiare di Quarto
d'Altino (VE) piazza Porta Altinate n. 1 int. 2 di proprietà del marito, trasferendo altrove la propria residenza;
5) I coniugi si riconoscono economicamente autosufficienti e pertanto nulla è reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento tra gli stessi;
6) I coniugi si danno reciproco consenso per l'espatrio, nonché per il rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti;
7) Le parti danno atto che con l'esatto adempimento di quanto qui previsto nulla è più dovuto reciprocamente l'uno all'altra;
8) Spese e competenze del presente procedimento interamente compensate tra le parti".
Il Pubblico Ministero è intervenuto.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, vanno accolte.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato domanda congiunta e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione sopra riportate.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo in tale senso raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento
P.Q.M.
Omologa la separazione personale tra Parte_1 P_ congiuntisi in
matrimonio a AB (Tunisia) in data 27/06/2023, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Quarto d'Altino al n. 74, parte II, Serie C, Uff. 1, dell'anno 2023.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato.
Ratifica gli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 3/7/2025
Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
N. 22555/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente ed estensore dott. Alessandro Cabianca
Giudice dott. Carlo Azzolini
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento n. 22555/2024 R.G. promosso da
Parte_1 (c.f. C.F. 1
con l'avv. Veronica Marchiori,
ricorrente,
contro
P_ , (C.F. C.F. 2
con l'avv. Eugenio Gamba,
resistente,
e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: Separazione personale
Conclusioni congiunte delle parti: come da note di trattazione scritta congiunte depositate il 18/06/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile a AB (Tunisia) in data 27/06/2023, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Quarto d'Altino al n. 74, parte II, Serie C Uff. 1, dell'anno 2023.
La parte ricorrente ha poi introdotto il presente giudizio dichiarando la sussistenza di una situazione di intollerabilità della convivenza con il coniuge e rassegnando le seguenti conclusioni: "Dichiarare la separazione personale tra il signor Parte_1 e la signora P_
,che in data 27.06.2023 hanno contratto matrimonio civile a AB (Tunisia) in regime di separazione dei beni trascritto nei registri dello stato civile del comune di Quarto d'Altino n. 74 anno 2023 parte II Serie C Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti;
Autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza;
CP_1 diNon essendovi figli né pertanto quesitone di assegnazione della casa familiare, ordinare alla signora liberare dai propri effetti personali la casa di Quarto d'Altino (VE) piazza Porta Altinate n. 1 int. 2 di proprietà del marito, trasferendo altrove la propria residenza;
Riconoscere i coniugi economicamente autosufficienti e pertanto che nulla è reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento tra gli stessi;
Autorizzare il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti;
Condannare la resistente alla rifusione delle spese e competenze di lite".
Si è costituita la resistente che ha concluso chiedendo: "1) dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e autorizzare gli stessi a vivere separatamente;
2) disporre a carico del marito un assegno per il contributo al mantenimento della moglie di €350,00 o del diverso importo ritenuto equo;
3) con vittoria di spese e competenze del giudizio"
Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 20 marzo 2025 confermando di non volersi riconciliare.
All'udienza del 20/3/2025 il Giudice delegato ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa:
"Pronunciare la separazione personale tra i coniugi;
la sig.ra inuncia ad alcun mantenimentoP_
per sé; il Parte_1 concede alla sig.ra P_ i permanere nell'abitazione di sua proprietà
sino al 30.6.2025, per cui signora P_ ilascerà l'immobile a partire dal 1.7.2025, senza ulteriori dilazioni;
spese di lite compensate".
La parte ricorrente ha aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato già all'udienza del 20/3/2025, mentre la parte resistente non ha aderito alla proposta.
Con Ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. il Giudice delegato ha rinviato per le conclusioni all'udienza del
19 giugno 2025.
All'udienza del 19/6/2025 le parti dichiarano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e precisano le seguenti conclusioni congiunte: che in data 27.06.20231) Dichiarare la separazione personale tra il signor Parte_1 e la signora P_
,
hanno contratto matrimonio civile a AB (Tunisia) in regime di separazione dei beni trascritto nei registri dello stato civile del comune di Quarto d'Altino n. 74 anno 2023 parte II Serie C Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti;
2) I coniugi danno atto che tra gli stessi non sono mai intervenute condotte illecite o pregiudizievoli, avendo sempre mantenuto civili rapporti e reciproco rispetto, e si impegnano a ritirare eventuali denunce-querele fossero state depositate entro 10 giorni dalla sottoscrizione delle presenti conclusioni congiunte (fornendone copia a controparte) e a fare quanto in proprio potere per ottenere la definizione/archiviazione di eventuali procedimenti, anche penali, risultassero pendenti;
3) I coniugi si danno reciproco atto del fatto che hanno già raggiunto l'intesa di provvedere alla presentazione del ricorso congiunto per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio avanti il Tribunale di Venezia alle medesime condizioni qui assunte, appena decorso il termine di legge;
4) I coniugi danno atto che la signora P_ ha liberato dai propri effetti personali la casa familiare di Quarto
d'Altino (VE) piazza Porta Altinate n. 1 int. 2 di proprietà del marito, trasferendo altrove la propria residenza;
5) I coniugi si riconoscono economicamente autosufficienti e pertanto nulla è reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento tra gli stessi;
6) I coniugi si danno reciproco consenso per l'espatrio, nonché per il rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti;
7) Le parti danno atto che con l'esatto adempimento di quanto qui previsto nulla è più dovuto reciprocamente l'uno all'altra;
8) Spese e competenze del presente procedimento interamente compensate tra le parti".
Il Pubblico Ministero è intervenuto.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, vanno accolte.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato domanda congiunta e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione sopra riportate.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo in tale senso raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento
P.Q.M.
Omologa la separazione personale tra Parte_1 P_ congiuntisi in
matrimonio a AB (Tunisia) in data 27/06/2023, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Quarto d'Altino al n. 74, parte II, Serie C, Uff. 1, dell'anno 2023.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato.
Ratifica gli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 3/7/2025
Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca