TAR Cagliari, sez. II, sentenza 28/03/2026, n. 609
TAR
Sentenza 28 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione dei termini perentori del procedimento di VIA

    Il Tribunale ha ritenuto che i termini procedimentali stabiliti dall'art. 25 del T.U.A. siano stati superati senza che l'amministrazione procedente abbia concluso il procedimento, dichiarando l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero.

  • Accolto
    Irrilevanza dell'ordine di priorità di esame dei progetti

    Il Collegio ha ritenuto che l'introduzione di un criterio legislativo di priorità nella trattazione delle istanze basato sulla maggiore potenza dell'impianto non possa di per sé solo legittimare il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento, in quanto i relativi progetti, seppure di potenza inferiore, sono tesi a soddisfare interessi riconducibili all'esercizio dell'impresa. Inoltre, in assenza di un provvedimento generale e organizzativo che abbia declinato in chiave attuativa il generico criterio legislativo di 'priorità', la soglia di potenza minima per individuare la 'priorità' di trattazione delle pratiche e i suoi effetti sui procedimenti per impianti di potenza inferiore non può portare a una sostanziale 'interpretatio abrogans' delle previsioni normative afferenti ai termini procedimentali.

  • Accolto
    Irrilevanza del numero elevato di istanze pendenti

    Il gran numero di provvedimenti in corso presso le Amministrazioni competenti, nell’imporre l’adozione di adeguate misure organizzative interne alle Amministrazioni coinvolte, non può ridondare a danno del privato istante né giustificare uno 'sforamento' dei tempi normativamente imposti. Non può, in altre parole, accogliersi una prospettazione difensiva che comporterebbe la disapplicazione 'de facto' della vigente normativa sui termini di conclusione del procedimento, la quale costituisce un'ineludibile garanzia di certezza dei rapporti, nonché di efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa.

  • Accolto
    Obbligo di provvedere in conclusione del procedimento di VIA

    In accoglimento del ricorso, il Tribunale ordina alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC la predisposizione dello schema di provvedimento di VIA, al Direttore generale della Transizione ecologica del Ministero dell'Ambiente l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, e al Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero l'adozione dei provvedimenti necessari in caso di ulteriore inadempimento.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. II, sentenza 28/03/2026, n. 609
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 609
    Data del deposito : 28 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo