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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 26/02/2026, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1649/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2412/2023 depositato il 02/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2233/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
6 e pubblicata il 04/10/2022
Atti impositivi:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 29520180011155025 IRPEF-ALTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5/6/2019 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520180011155025 - di cui assumeva essere venuto a conoscenza a seguito di estratto di ruolo acquisito presso l'agente della riscossione - emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 3.555,75 a titolo di irpef 2014.
Il ricorso veniva rigettato con sentenza 2233/2022 del 4/10/2022 mediante la quale si riteneva provata la notifica della cartella e inammissibile il ricorso.
Avverso la sentenza proponeva appello Ricorrente_1 eccependo difetto di rappresentanza in capo all'agente della riscossione, irregolarità della notifica della cartella, difetto di sottoscrizione del ruolo, decadenza.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, assumendo avvenuta notifica della cartella, inammissibilità del ricorso, insussistenza della decadenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Innanzitutto, il ricorso introduttivo avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.
Invero, nel processo tributario, il concessionario del servizio di riscossione è parte, ai sensi dell'art. 10 D. Lv. 546/92, quando oggetto della controversia è l'impugnazione di atti allo stesso riferibili. In tali ipotesi, l'Amministrazione finanziaria è priva di legittimazione passiva, sicché è inammissibile il ricorso proposto esclusivamente nei suoi confronti (cfr. Cass. 3242/2007; Cass. 5832/2011; Cass. tr., 24/4/2015, 8370). Del tutto inappropriato è il richiamo alla giurisprudenza ispirata alla pronuncia delle Sezioni Unite della
Cassazione n. 16412/2007. Detto orientamento – indipendentemente dalla sua condivisibilità – fondato su una particolare (ed opinabile) lettura dell'art. 39 D.Lv. 112/99, può applicarsi all'ipotesi in cui venga impugnato un atto dell'agente della riscossione per contestare vizi dell'atto impositivo presupposto ed il ricorso sia notificato al solo agente della riscossione;
non può trovare applicazione nell'ipotesi opposta – quale quella in esame – in cui venga impugnato un atto dell'agente della riscossione per contestare vizi dell'atto medesimo, ma il ricorso sia notificato all'ente impositore e non al all'agente della riscossione. Come detto, infatti, tale orientamento si fonda essenzialmente sulla lettura dell'art. 39 cit. e sull'attribuzione a tale norma di una valenza processuale e non meramente sostanziale. Detta norma prevede che il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite. Evidente, dunque, che la stessa possa trovare applicazione nella sola ipotesi in cui ad essere chiamato in causa sia il concessionario, non potendosi – se non per mero arbitrio – inferire dalla norma un corrispondente (e non enunciato) obbligo a carico dell'ente impositore di chiamata in causa dell'agente della riscossione. Discende che, in tutti i casi in cui venga impugnato un atto dell'agente della riscossione per vizi di tale atto, il contraddittorio non può dirsi integrato ove il ricorso sia stato notificato (maliziosamente o no) al (solo) ente impositore e non all'agente della riscossione, non essendo contemplato né dall'art. 39 cit., né da altra norma, un obbligo o un onere per l'ente impositore di chiamata in causa dell'agente della riscossione.
Nel caso in esame l'impugnazione riguarda una cartella di pagamento di cui si contesta l'omesso pagamento, sicchè il ricorso avrebbe dovuto essere promosso innanzitutto nei confronti dell'agente della riscossione. Di contro è stato proposto avvero la sola agenzia delle entrate, per poi contestare l'intervento volontario dell'agente della riscossione.
L'appello, comunque, è palesemente privo di fondamento.
Legittimo è l'intervento volontario dell'agente della riscossione nel giudizio di primo grado, essendo sempre consentito alla parte che vi ha interesse intervenire nel giudizio. Nella specie l'agente della riscossione non solo vi aveva interesse, ma era, in realtà, l'unico legittimato passivo, maliziosamente pretermesso dalla ricorrente, all'evidente fine di impedirne le difese.
L'appello, comunque, sarebbe infondato.
Come documentato in atti, la cartella è stata ritualmente notificata al contribuente a mezzo posta e ricevuta da familiare convivente.
Infondate sono le eccezioni di irregolarità della notifica. Va, infatti, osservato che, come noto, ai sensi dell'art. 4 D.Lv. 261/99, come modificato dal D.Lv. 58/2011, sono riservati al fornitore del servizio universale, cioè a
Poste Italiane, esclusivamente i servizi inerenti la notifica degli atti giudiziari e delle contestazioni in materia di violazione del codice della strada. Discende che, atteso che la cartella esattoriale, così come l'intimazione di pagamento o la comunicazione di iscrizione ipotecaria, non sono né atto giudiziario, né atto di contestazione di violazioni del codice della strada, la relativa notifica, sin da 2011, può essere effettuata mediante un qualunque operatore postale privato (cfr. Cass. SS.UU. 8416/19) (peraltro, a decorrere dalla l. 124/2017,
l'esclusiva è venuta meno anche per gli atti giudiziari nei confronti degli operatori postali all'uopo autorizzati).
Discende la legittimità e correttezza della notifica eseguita mediante agente postale privato.
Nessuna comunicazione ulteriore era necessaria.
La notifica, infatti, è avvenuta al domicilio del destinatario con consegna a mani di familiare convivente.
Come noto, la notifica dell'atto eseguita presso il domicilio del destinatario mediante consegna al familiare o a persona addetta alla casa del destinatario è assistita da presunzione di ricezione ai sensi dell'art. 139
c.p.c., senza necessità di raccomandata informativa (cfr. Cass. 24/9/2015, 18989), senza che sia necessario, per l'ufficiale giudiziario, alcun accertamento in ordine al rapporto di parentela o di convivenza o alla funzione svolta nell'abitazione, essendo a tal fine, sufficiente la dichiarazione resa dal soggetto che riceve l'atto e recepita dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica (cfr. Cass. 11/1/2007, 322), restando a carico del destinatario l'onere di provare, in termini di certezza, la natura mendace della dichiarazione resa dal soggetto che ha ricevuto l'atto e, in particolare, la natura assolutamente occasionale della presenza del consegnatario nella dimora del destinatario, non essendo a tal fine in alcun modo sufficiente una mera certificazione anagrafica (cfr. Cass. 30/10/2006, 23368) la quale, come noto, è idonea solo ad attestare una condizione formale, non idonea ad escludere un diverso o concorrente stato di fatto (essendo ben possibile che, malgrado una residenza anagrafica in un determinato luogo, il soggetto possa dimorare stabilmente o occasionalmente altrove o possa comunque avere mansioni all'interno di una diversa abitazione), e con la precisazione che, ai fini della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 139 c.p.c. è sufficiente che la consegna avvenga: ad un familiare del destinatario che si trovi presso l'abitazione di quest'ultimo, indipendentemente dal fatto che questi sia o meno stabilmente convivente;
oppure a persona, anche non convivente, ma a qualsiasi titolo addetta alla casa o all'ufficio. Detta presunzione sussiste anche nell'ipotesi in cui la persona che ha ricevuto l'atto ha apposto una firma illeggibile, dal momento che la relata deve ritenersi vera fino a querela di falso e sull'agente postale non grava l'onere di identificare il soggetto cui l'atto viene consegnato, né essendo ravvisabile alcuna nullità di cui all'art. 160 c.p.c. (cfr. Cass. 14279/2024).
In tali circostanze, inoltre, come espressamente previsto dall'art. 139 c.p.c., nessuna raccomandata informativa deve essere ulteriormente inviata, essendo tale adempimento richiesto – come espressamente indicato dall'art. 139 cit. – nella sola ipotesi di consegna al portiere dello stabile o al vicino di casa, oltre che, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nell'ipotesi di deposito presso la casa comunale in caso di irreperibilità relativa. In proposito, infatti, in materia di notificazione degli atti tributari, l'art. 60 D.P.R. 600/1973, espressamente rinvia agli artt. 137 e ss. del codice di procedura civile, tra le quali, appunto, l'art. 139 c.p.c., escludendo solo l'applicazione delle norme di cui agli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 c.p.c., e con le specificazioni di cui alle lett. da a) a e-bis), nessuna delle quali prevede deroghe alla disciplina di cui all'art. 139 c.p.c. cit.
Nella specie, peraltro, la notifica è avvenuta direttamente a mezzo poste. Ebbene, quando l'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 26 comma 1 DPR 602/1973 seconda parte, o, in generale, l'ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 l. 890/82, si avvalga della facoltà di notificare l'atto direttamente a mezzo posta, con raccomandata con avviso di ricevimento (senza necessità di relazione di notificazione e senza necessità della comunicazione di avvenuta notifica), facoltà illimitatamente esercitabile dagli uffici finanziari, come dall'agente della riscossione, non si applica la normativa prevista per la notifica di atti giudiziari a mezzo posta di cui alla L. 890/1982 (che trova applicazione nei casi in cui l'ufficiale giudiziario si avvalga dello strumento postale per la notifica), bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario (artt. 32 e ss. D.
M. 9/4/2001) (cfr. Cass. 15834/2017; Cass. 28872/2018; Cass. 10037/2019; Cass. 12470/2020; C. Cost.
175/2018; Cass. 6702/2025; Cass. 18880/2025; Cass. 27499/25).
Infine, deve osservarsi che, essendo stata impugnata la cartella, le eccezioni relative alle irregolarità della notifica sono prive di rilevanza.
Inammissibile e, comunque, priva di qualunque fondamento, appare l'eccezione di sottoscrizione del ruolo, dal momento che non sussiste alcun obbligo per l'amministrazione di mettere il contribuente nella condizione di verificare se il ruolo sia stato sottoscritto dal titolare. In generale, peraltro, l'onere della prova sulla contestazione di mancata sottoscrizione del ruolo è a carico di chi lo allega, nella specie il contribuente ricorrente, il quale non può limitarsi ad asserire una generica inesistenza di potere di emissione dell'atto o mettere in discussione la provenienza o dello stesso o la regolarità della sottoscrizione basandosi su mere generiche asserzioni, dovendo allegare concreti elementi di prova a sostegno della propria tesi (cfr. Cass.
19/8/2020, 17354). Del resto, come noto, il ruolo è atto amministrativo a natura vincolata, predeterminato nei suoi contenuti essenziali e privo di spazi di discrezionalità amministrativa;
con la conseguente irrilevanza di asseriti vizi formali di validità (cfr. Cass. 2365/2013; Cass. 27561/2018), compresa la sottoscrizione, in applicazione dell'art. 21 octies l. 241/90. In tal senso, quand'anche il ruolo non fosse stato sottoscritto
(circostanza non provata e, in vero, neppure affermata) tale circostanza sarebbe priva di conseguenze e, men che meno, idonea a determinare la nullità dell'iscrizione e della pretesa, operando, comunque, la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova della eventuale assoluta insussistenza del potere (e, dunque, della falsità del ruolo) a carico di chi la afferma
(cfr. Cass. 19761/2016; Cass. 24322/2014; Cass. 6616/2011). Peraltro l'eventuale difetto di validità della sottoscrizione del ruolo, non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo, trattandosi di atto meramente interno e privo di autonoma rilevanza esterna (cfr. Cass. 19761/2016). Aggiungasi che il ruolo
è trasmesso telematicamente all'agente della riscossione e l'obbligo di sottoscrizione cartacea è superato dal d.l. 106/05 secondo il quale l'art. 12 commi da 1 a 4 d.P.R. 602/73 si interpreta nel senso che i ruoli sono formati e resi esecutivi mediante validazione dei dati in essi contenuti, eseguita anche in via centralizzata, attraverso il sistema telematico dell'amministrazione.
Infondata è l'eccezione di decadenza. Ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. a) D.P.R. 602/73 il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonchè del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
Nella specie la cartella consegue a controllo formale relativo alla dichiarazione Unico 2015, sicchè il termine decadenziale scadeva il 31/12/2019, mentre la notifica è avvenuta in data 5/1/2019 (peraltro spedita in data
6/6/2018).
L'appello, pertanto, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo alla palese infondatezza delle eccezioni, vanno liquidate in € 1.800,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.800,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2412/2023 depositato il 02/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2233/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
6 e pubblicata il 04/10/2022
Atti impositivi:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 29520180011155025 IRPEF-ALTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5/6/2019 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520180011155025 - di cui assumeva essere venuto a conoscenza a seguito di estratto di ruolo acquisito presso l'agente della riscossione - emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 3.555,75 a titolo di irpef 2014.
Il ricorso veniva rigettato con sentenza 2233/2022 del 4/10/2022 mediante la quale si riteneva provata la notifica della cartella e inammissibile il ricorso.
Avverso la sentenza proponeva appello Ricorrente_1 eccependo difetto di rappresentanza in capo all'agente della riscossione, irregolarità della notifica della cartella, difetto di sottoscrizione del ruolo, decadenza.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, assumendo avvenuta notifica della cartella, inammissibilità del ricorso, insussistenza della decadenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Innanzitutto, il ricorso introduttivo avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.
Invero, nel processo tributario, il concessionario del servizio di riscossione è parte, ai sensi dell'art. 10 D. Lv. 546/92, quando oggetto della controversia è l'impugnazione di atti allo stesso riferibili. In tali ipotesi, l'Amministrazione finanziaria è priva di legittimazione passiva, sicché è inammissibile il ricorso proposto esclusivamente nei suoi confronti (cfr. Cass. 3242/2007; Cass. 5832/2011; Cass. tr., 24/4/2015, 8370). Del tutto inappropriato è il richiamo alla giurisprudenza ispirata alla pronuncia delle Sezioni Unite della
Cassazione n. 16412/2007. Detto orientamento – indipendentemente dalla sua condivisibilità – fondato su una particolare (ed opinabile) lettura dell'art. 39 D.Lv. 112/99, può applicarsi all'ipotesi in cui venga impugnato un atto dell'agente della riscossione per contestare vizi dell'atto impositivo presupposto ed il ricorso sia notificato al solo agente della riscossione;
non può trovare applicazione nell'ipotesi opposta – quale quella in esame – in cui venga impugnato un atto dell'agente della riscossione per contestare vizi dell'atto medesimo, ma il ricorso sia notificato all'ente impositore e non al all'agente della riscossione. Come detto, infatti, tale orientamento si fonda essenzialmente sulla lettura dell'art. 39 cit. e sull'attribuzione a tale norma di una valenza processuale e non meramente sostanziale. Detta norma prevede che il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite. Evidente, dunque, che la stessa possa trovare applicazione nella sola ipotesi in cui ad essere chiamato in causa sia il concessionario, non potendosi – se non per mero arbitrio – inferire dalla norma un corrispondente (e non enunciato) obbligo a carico dell'ente impositore di chiamata in causa dell'agente della riscossione. Discende che, in tutti i casi in cui venga impugnato un atto dell'agente della riscossione per vizi di tale atto, il contraddittorio non può dirsi integrato ove il ricorso sia stato notificato (maliziosamente o no) al (solo) ente impositore e non all'agente della riscossione, non essendo contemplato né dall'art. 39 cit., né da altra norma, un obbligo o un onere per l'ente impositore di chiamata in causa dell'agente della riscossione.
Nel caso in esame l'impugnazione riguarda una cartella di pagamento di cui si contesta l'omesso pagamento, sicchè il ricorso avrebbe dovuto essere promosso innanzitutto nei confronti dell'agente della riscossione. Di contro è stato proposto avvero la sola agenzia delle entrate, per poi contestare l'intervento volontario dell'agente della riscossione.
L'appello, comunque, è palesemente privo di fondamento.
Legittimo è l'intervento volontario dell'agente della riscossione nel giudizio di primo grado, essendo sempre consentito alla parte che vi ha interesse intervenire nel giudizio. Nella specie l'agente della riscossione non solo vi aveva interesse, ma era, in realtà, l'unico legittimato passivo, maliziosamente pretermesso dalla ricorrente, all'evidente fine di impedirne le difese.
L'appello, comunque, sarebbe infondato.
Come documentato in atti, la cartella è stata ritualmente notificata al contribuente a mezzo posta e ricevuta da familiare convivente.
Infondate sono le eccezioni di irregolarità della notifica. Va, infatti, osservato che, come noto, ai sensi dell'art. 4 D.Lv. 261/99, come modificato dal D.Lv. 58/2011, sono riservati al fornitore del servizio universale, cioè a
Poste Italiane, esclusivamente i servizi inerenti la notifica degli atti giudiziari e delle contestazioni in materia di violazione del codice della strada. Discende che, atteso che la cartella esattoriale, così come l'intimazione di pagamento o la comunicazione di iscrizione ipotecaria, non sono né atto giudiziario, né atto di contestazione di violazioni del codice della strada, la relativa notifica, sin da 2011, può essere effettuata mediante un qualunque operatore postale privato (cfr. Cass. SS.UU. 8416/19) (peraltro, a decorrere dalla l. 124/2017,
l'esclusiva è venuta meno anche per gli atti giudiziari nei confronti degli operatori postali all'uopo autorizzati).
Discende la legittimità e correttezza della notifica eseguita mediante agente postale privato.
Nessuna comunicazione ulteriore era necessaria.
La notifica, infatti, è avvenuta al domicilio del destinatario con consegna a mani di familiare convivente.
Come noto, la notifica dell'atto eseguita presso il domicilio del destinatario mediante consegna al familiare o a persona addetta alla casa del destinatario è assistita da presunzione di ricezione ai sensi dell'art. 139
c.p.c., senza necessità di raccomandata informativa (cfr. Cass. 24/9/2015, 18989), senza che sia necessario, per l'ufficiale giudiziario, alcun accertamento in ordine al rapporto di parentela o di convivenza o alla funzione svolta nell'abitazione, essendo a tal fine, sufficiente la dichiarazione resa dal soggetto che riceve l'atto e recepita dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica (cfr. Cass. 11/1/2007, 322), restando a carico del destinatario l'onere di provare, in termini di certezza, la natura mendace della dichiarazione resa dal soggetto che ha ricevuto l'atto e, in particolare, la natura assolutamente occasionale della presenza del consegnatario nella dimora del destinatario, non essendo a tal fine in alcun modo sufficiente una mera certificazione anagrafica (cfr. Cass. 30/10/2006, 23368) la quale, come noto, è idonea solo ad attestare una condizione formale, non idonea ad escludere un diverso o concorrente stato di fatto (essendo ben possibile che, malgrado una residenza anagrafica in un determinato luogo, il soggetto possa dimorare stabilmente o occasionalmente altrove o possa comunque avere mansioni all'interno di una diversa abitazione), e con la precisazione che, ai fini della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 139 c.p.c. è sufficiente che la consegna avvenga: ad un familiare del destinatario che si trovi presso l'abitazione di quest'ultimo, indipendentemente dal fatto che questi sia o meno stabilmente convivente;
oppure a persona, anche non convivente, ma a qualsiasi titolo addetta alla casa o all'ufficio. Detta presunzione sussiste anche nell'ipotesi in cui la persona che ha ricevuto l'atto ha apposto una firma illeggibile, dal momento che la relata deve ritenersi vera fino a querela di falso e sull'agente postale non grava l'onere di identificare il soggetto cui l'atto viene consegnato, né essendo ravvisabile alcuna nullità di cui all'art. 160 c.p.c. (cfr. Cass. 14279/2024).
In tali circostanze, inoltre, come espressamente previsto dall'art. 139 c.p.c., nessuna raccomandata informativa deve essere ulteriormente inviata, essendo tale adempimento richiesto – come espressamente indicato dall'art. 139 cit. – nella sola ipotesi di consegna al portiere dello stabile o al vicino di casa, oltre che, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nell'ipotesi di deposito presso la casa comunale in caso di irreperibilità relativa. In proposito, infatti, in materia di notificazione degli atti tributari, l'art. 60 D.P.R. 600/1973, espressamente rinvia agli artt. 137 e ss. del codice di procedura civile, tra le quali, appunto, l'art. 139 c.p.c., escludendo solo l'applicazione delle norme di cui agli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 c.p.c., e con le specificazioni di cui alle lett. da a) a e-bis), nessuna delle quali prevede deroghe alla disciplina di cui all'art. 139 c.p.c. cit.
Nella specie, peraltro, la notifica è avvenuta direttamente a mezzo poste. Ebbene, quando l'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 26 comma 1 DPR 602/1973 seconda parte, o, in generale, l'ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 l. 890/82, si avvalga della facoltà di notificare l'atto direttamente a mezzo posta, con raccomandata con avviso di ricevimento (senza necessità di relazione di notificazione e senza necessità della comunicazione di avvenuta notifica), facoltà illimitatamente esercitabile dagli uffici finanziari, come dall'agente della riscossione, non si applica la normativa prevista per la notifica di atti giudiziari a mezzo posta di cui alla L. 890/1982 (che trova applicazione nei casi in cui l'ufficiale giudiziario si avvalga dello strumento postale per la notifica), bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario (artt. 32 e ss. D.
M. 9/4/2001) (cfr. Cass. 15834/2017; Cass. 28872/2018; Cass. 10037/2019; Cass. 12470/2020; C. Cost.
175/2018; Cass. 6702/2025; Cass. 18880/2025; Cass. 27499/25).
Infine, deve osservarsi che, essendo stata impugnata la cartella, le eccezioni relative alle irregolarità della notifica sono prive di rilevanza.
Inammissibile e, comunque, priva di qualunque fondamento, appare l'eccezione di sottoscrizione del ruolo, dal momento che non sussiste alcun obbligo per l'amministrazione di mettere il contribuente nella condizione di verificare se il ruolo sia stato sottoscritto dal titolare. In generale, peraltro, l'onere della prova sulla contestazione di mancata sottoscrizione del ruolo è a carico di chi lo allega, nella specie il contribuente ricorrente, il quale non può limitarsi ad asserire una generica inesistenza di potere di emissione dell'atto o mettere in discussione la provenienza o dello stesso o la regolarità della sottoscrizione basandosi su mere generiche asserzioni, dovendo allegare concreti elementi di prova a sostegno della propria tesi (cfr. Cass.
19/8/2020, 17354). Del resto, come noto, il ruolo è atto amministrativo a natura vincolata, predeterminato nei suoi contenuti essenziali e privo di spazi di discrezionalità amministrativa;
con la conseguente irrilevanza di asseriti vizi formali di validità (cfr. Cass. 2365/2013; Cass. 27561/2018), compresa la sottoscrizione, in applicazione dell'art. 21 octies l. 241/90. In tal senso, quand'anche il ruolo non fosse stato sottoscritto
(circostanza non provata e, in vero, neppure affermata) tale circostanza sarebbe priva di conseguenze e, men che meno, idonea a determinare la nullità dell'iscrizione e della pretesa, operando, comunque, la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova della eventuale assoluta insussistenza del potere (e, dunque, della falsità del ruolo) a carico di chi la afferma
(cfr. Cass. 19761/2016; Cass. 24322/2014; Cass. 6616/2011). Peraltro l'eventuale difetto di validità della sottoscrizione del ruolo, non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo, trattandosi di atto meramente interno e privo di autonoma rilevanza esterna (cfr. Cass. 19761/2016). Aggiungasi che il ruolo
è trasmesso telematicamente all'agente della riscossione e l'obbligo di sottoscrizione cartacea è superato dal d.l. 106/05 secondo il quale l'art. 12 commi da 1 a 4 d.P.R. 602/73 si interpreta nel senso che i ruoli sono formati e resi esecutivi mediante validazione dei dati in essi contenuti, eseguita anche in via centralizzata, attraverso il sistema telematico dell'amministrazione.
Infondata è l'eccezione di decadenza. Ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. a) D.P.R. 602/73 il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonchè del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
Nella specie la cartella consegue a controllo formale relativo alla dichiarazione Unico 2015, sicchè il termine decadenziale scadeva il 31/12/2019, mentre la notifica è avvenuta in data 5/1/2019 (peraltro spedita in data
6/6/2018).
L'appello, pertanto, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo alla palese infondatezza delle eccezioni, vanno liquidate in € 1.800,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.800,00 oltre accessori di legge.