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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 13/02/2026, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1337/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente e Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5355/2024 depositato il 02/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo N. 3 95124 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2337/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
7 e pubblicata il 26/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49200 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 171/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 2337.7.2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania che, ritenuta la tempestività e regolarità dell'atto impugnato, rigettava il ricorso presentato dal Sig. Ricorrente_1 contro il Comune di Catania per l'annullamento di avviso di accertamento per omesso pagamento n. 49200 del 22/02/2021 – TARI Anno Imposta 2015, proponeva appello, in data 2/11/2024, la parte contribuente lamentando carenza di motivazione della sentenza e insistendo sulla irregolarità e intempestività dell'atto e della relativa notifica;
chiede, pertanto, in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, dichiarare illegittimo l'atto impugnato.
Il Comune di Catania deposita controdeduzioni in data 1/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione risulta fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
All'uopo, si rileva che, dall'esame della documentazione e della normativa, si evincono le ragioni del contribuente che insiste sulla circostanza che il termine decadenziale ex art. 1 comma 161 Legge n.
296/2006 non è stato rispettato atteso che nessun valore giuridico può essere attribuito alla documentazione prodotta dall'Ente Comunale in quanto agli atti non vi era alcuna valida prova che la raccomandata contenente l'avviso di accertamento impugnato fosse stata consegnata dall'operatore postale autorizzato Società_1, per la notifica, in data 26 marzo 2021, seppur consegnata al contribuente in data 29 aprile 2021.
Infatti quanto prodotto dal Comune non costituisce valida attestazione in quanto, come eccepito dalla ricorrente, non è inidonea a provare la contestata consegna dell'atto, neppure esattamente individuato, non potendosi ritenere il foglio depositato quale valida distinta di raccomandate in quanto del tutto generica e indicante solo riferimenti che non possono ricondursi facilmente ed esattamente all'atto impositivo impugnato.
Deve, peraltro, rilevarsi la distanza temporale tra l'asserita consegna all'operatore postale e l'effettiva consegna al destinatario, seppur nello stesso Comune.
Pertanto, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso introduttivo ed annullato l'avviso di accertamento impugnato con compensazione, in considerazione dell'esito complessivo della controversia e dell'attività difensiva delle parti, delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA, in accoglimento dell'appello proposto dal contribuente e in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso originario. Spese dei due gradi compensate.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente e Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5355/2024 depositato il 02/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo N. 3 95124 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2337/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
7 e pubblicata il 26/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49200 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 171/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 2337.7.2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania che, ritenuta la tempestività e regolarità dell'atto impugnato, rigettava il ricorso presentato dal Sig. Ricorrente_1 contro il Comune di Catania per l'annullamento di avviso di accertamento per omesso pagamento n. 49200 del 22/02/2021 – TARI Anno Imposta 2015, proponeva appello, in data 2/11/2024, la parte contribuente lamentando carenza di motivazione della sentenza e insistendo sulla irregolarità e intempestività dell'atto e della relativa notifica;
chiede, pertanto, in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, dichiarare illegittimo l'atto impugnato.
Il Comune di Catania deposita controdeduzioni in data 1/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione risulta fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
All'uopo, si rileva che, dall'esame della documentazione e della normativa, si evincono le ragioni del contribuente che insiste sulla circostanza che il termine decadenziale ex art. 1 comma 161 Legge n.
296/2006 non è stato rispettato atteso che nessun valore giuridico può essere attribuito alla documentazione prodotta dall'Ente Comunale in quanto agli atti non vi era alcuna valida prova che la raccomandata contenente l'avviso di accertamento impugnato fosse stata consegnata dall'operatore postale autorizzato Società_1, per la notifica, in data 26 marzo 2021, seppur consegnata al contribuente in data 29 aprile 2021.
Infatti quanto prodotto dal Comune non costituisce valida attestazione in quanto, come eccepito dalla ricorrente, non è inidonea a provare la contestata consegna dell'atto, neppure esattamente individuato, non potendosi ritenere il foglio depositato quale valida distinta di raccomandate in quanto del tutto generica e indicante solo riferimenti che non possono ricondursi facilmente ed esattamente all'atto impositivo impugnato.
Deve, peraltro, rilevarsi la distanza temporale tra l'asserita consegna all'operatore postale e l'effettiva consegna al destinatario, seppur nello stesso Comune.
Pertanto, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso introduttivo ed annullato l'avviso di accertamento impugnato con compensazione, in considerazione dell'esito complessivo della controversia e dell'attività difensiva delle parti, delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA, in accoglimento dell'appello proposto dal contribuente e in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso originario. Spese dei due gradi compensate.