TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/12/2025, n. 4526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4526 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, I Sezione Civile, in persona della Dott.ssa ER NE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. 16509 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2016
promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Denora;
Parte_1
-attrice-
contro
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, (n. il 18.6.1949), , CP_4 CP_5 Controparte_6 Parte_1
(n. il 21.8.1943), nonché ,
[...] Controparte_7 Controparte_8
(n. il 2.1.1956), (n. il 22.4.1963) e Parte_1 CP_5 CP_9
, in qualità di eredi di ,
[...] Persona_1
-convenuti contumaci-
E
OGGETTO: scioglimento comunione
CONCLUSIONI: all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 30.06.2025, sulle conclusioni del procuratore di parte attrice, di cui alle note scritte, la causa era riservata per la decisone con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale , , (n. il 17.8.1961), (n. il 4.10.1936) Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_3 [...]
, (n. il 21.8.1943), e , al fine di sentire dichiarare lo CP_4 CP_5 CP_6 Pt_1 CP_7 Per_1
scioglimento della comunione pro indiviso tra le suddette parti del fondo sito in agro di Altamura, Contrada Parco Barsaglio, in catasto al foglio 163 p.lla 468 mq 2723, nonché dichiarare la quota di spettanza di ciascun comunista e disporre, in caso di non comoda divisibilità del predetto bene,
l'assegnazione della quota di immobile di pertinenza dei convenuti in favore dell'attrice, in quanto maggiore quotista. Con vittoria di spese di lite.
In particolare, l'attrice riferiva di essere proprietaria della quota di 183/216, pervenuta in parte
(3/216) per successione di e in parte (180/216) per atto di compravendita per Notar CP_5
del 10.2.2004, mentre le restanti quote appartenevano ai convenuti: , Per_2 Controparte_1
, (n. il 17.8.1961) per 3/12 ciascuno;
(n. il 4.10.1936), CP_2 CP_3 Controparte_3 [...]
, e per 2/216 ciascuno;
per 12/216. CP_4 CP_5 CP_6 Pt_1 CP_7 Persona_1
I convenuti non si costituivano nonostante la regolarità della notifica, sicché ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 27.2.2017.
Instaurato il contraddittorio, veniva disposta ed espletata CTU per la descrizione dell'immobile,
la stima dello stesso e la redazione, ove possibile, di un progetto di divisione in natura.
Nelle more del giudizio, il convenuto (n. il 17.8.1961), con atto per Notar Controparte_3
el 24.5.2017, donava all'attrice la propria quota del bene in comunione pari a 3/216, Per_3
sicchè l'attrice risulta proprietaria della complessiva quota di 186/216.
All'udienza del 17.6.2019, parte attrice dava atto del decesso del convenuto (n. Persona_1
il 28.2.1928) e il giudizio veniva interrotto. L'attrice riassumeva il giudizio nei confronti degli eredi , e , che tuttavia non si costituivano in giudizio. Controparte_8 CP_5 Pt_1 CP_9
Parte attrice, in ossequio a quanto disposto con ordinanza dell'8.10.2018 e del 31.10.2022,
provvedeva a depositare la nota di trascrizione della domanda giudiziale, certificazione notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari dell'ultimo ventennio e le trascrizioni delle accettazioni di eredità.
Indi, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 30.6.2025 parte attrice precisava le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc. La domanda di scioglimento della comunione mediante assegnazione merita accoglimento.
Per l'esatta identificazione del bene immobile oggetto del giudizio e per la sua stima veniva disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio.
La relazione del CTU nominato in corso di causa, che il Tribunale ritiene senz'altro di fare propria in quanto chiara, coerente, convincente e non contestata, ha descritto l'immobile oggetto di comunione, stimandone il valore in € 5.446,00.
Non sono state sollevate contestazioni in merito al valore di mercato attribuito dal CTU
all'immobile. Inoltre, in ordine al valore del bene, si osserva che la valutazione dell'esperto risale al 2018 e, considerata la profonda crisi che negli ultimi anni ha colpito il mercato immobiliare producendo una stasi dello stesso, si ritiene che l'immobile in oggetto non abbia subito alcun considerevole incremento di valore, tanto da potersi reputare ancora attuale la stima effettuata.
Inoltre, il CTU ha escluso -senza alcun margine di dubbio- la possibilità di addivenire ad una divisione in natura del bene, considerate le quote dei condividenti.
Ciò posto, in ordine alle modalità di scioglimento della comunione, si osserva che l'attrice,
quotista maggioritaria (quota di 186/216), ha chiesto l'assegnazione della quota di proprietà dei convenuti pari a: 3/216 ciascuno per e Donato;
2/216 ciascuno per (n. il Controparte_1 CP_3
4.10.1936), , e 3/216 ciascuno per CP_4 CP_5 CP_6 Pt_1 CP_7 [...]
(n. il 22.4.1963), (n. il 2.1.1956) e (eredi di ). CP_8 CP_5 Pt_1 CP_9 Persona_1
Tale istanza di assegnazione può essere accolta: invero, sul punto non sono sorte contestazioni e la richiesta è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 720 c.c. ai sensi del quale, in caso di indivisibilità o non comoda divisibilità del bene comune, l'ipotesi della vendita costituisce l'estrema ratio dovendosi preferire l'assegnazione in natura ad uno o più comunisti che ne facciano richiesta dietro versamento del corrispettivo in denaro ai quotisti non assegnatari, con preferenza per il condividente avente diritto alla quota maggiore ma senza alcuna preclusione derivante dall'uguaglianza delle quote (cfr. Cass. 10/4/1990 n. 2990). Le spese di lite vanno regolamentate tenendo conto che, per giurisprudenza costante, nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese necessarie allo svolgimento del giudizio nel comune interesse, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che,
secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, siano conseguenza di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dell'ingiustificato comportamento della parte.
Orbene, nel caso in esame le spese di lite devono essere compensate, non rilevandosi atteggiamenti defatiganti o meramente ostruzionistici ai fini divisori, tanto che i convenuti non costituendosi nel presente giudizio, non si sono opposti né alla divisione né all'assegnazione del bene all'attrice.
Quanto alle spese per l'espletamento della C.T.U., nella misura già liquidata in corso di causa, le stesse andranno definitivamente poste a carico degli attori e dei convenuti contumaci metà per ciascuna parte (modus procedendi ritenuto pienamente corretto dalla giurisprudenza di legittimità,
si veda Cass. civ., n. 17953/2005 e Cass. civ., n. 1256/2013) atteso che, in linea generale, l'obbligo di pagare il compenso dell'ausiliario ha natura solidale rientrando lato sensu tra le spese di giustizia necessarie per l'accertamento della verità (arg. da Cass. civ., n. 23586/2008).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
1) dichiara lo scioglimento della comunione ordinaria esistente tra le parti mediante assegnazione diretta all'attrice -già comproprietaria della quota di Parte_1
186/216 sul fondo sito in agro di Altamura, Contrada Parco Barsaglio, in catasto al foglio 163 p.lla 468 mq 2723-, dell'ulteriore quota di 30/216 di spettanza dei convenuti (per 3/216), (per 3/216), Controparte_1 Controparte_2 CP_3
(n. il 4.10.1936) (per 2/216), (per 2/216),
[...] Controparte_4 CP_5
(per 2/216), (per 2/216), (per 2/216)
[...] Controparte_6 Parte_1 CP_7 (per 2/216), (per 3/216), (n. il 22.4.1963)
[...] Controparte_8 CP_5
(per 3/216), (n. il 2.1.1956) (per 3/216) e (per Parte_1 Controparte_9
3/216);
2) dispone che l'attrice versi ai convenuti contumaci un conguaglio di denaro pari a complessivi € 756,30, di cui € 75,63 ciascuno a , , Controparte_1 Controparte_2
, (n. il 22.4.1963), (n. il 2.1.1956) Controparte_8 CP_5 Parte_1
e ; € 50,42 ciascuno a (n. il 4.10.1936), Controparte_9 Controparte_3 [...]
, , , , , CP_4 CP_5 Controparte_6 Parte_1 Controparte_7
oltre a interessi legali a decorrere dalla data di deposito della sentenza e sino al soddisfo;
3) ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
4) compensa le spese di lite;
5) pone definitivamente le spese di C.T.U., nella misura già liquidata in corso di causa,
a carico di ciascuna delle parti al 50%.
Bari, 11.12.2025 Il Giudice
ER NE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, I Sezione Civile, in persona della Dott.ssa ER NE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. 16509 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2016
promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Denora;
Parte_1
-attrice-
contro
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, (n. il 18.6.1949), , CP_4 CP_5 Controparte_6 Parte_1
(n. il 21.8.1943), nonché ,
[...] Controparte_7 Controparte_8
(n. il 2.1.1956), (n. il 22.4.1963) e Parte_1 CP_5 CP_9
, in qualità di eredi di ,
[...] Persona_1
-convenuti contumaci-
E
OGGETTO: scioglimento comunione
CONCLUSIONI: all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 30.06.2025, sulle conclusioni del procuratore di parte attrice, di cui alle note scritte, la causa era riservata per la decisone con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale , , (n. il 17.8.1961), (n. il 4.10.1936) Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_3 [...]
, (n. il 21.8.1943), e , al fine di sentire dichiarare lo CP_4 CP_5 CP_6 Pt_1 CP_7 Per_1
scioglimento della comunione pro indiviso tra le suddette parti del fondo sito in agro di Altamura, Contrada Parco Barsaglio, in catasto al foglio 163 p.lla 468 mq 2723, nonché dichiarare la quota di spettanza di ciascun comunista e disporre, in caso di non comoda divisibilità del predetto bene,
l'assegnazione della quota di immobile di pertinenza dei convenuti in favore dell'attrice, in quanto maggiore quotista. Con vittoria di spese di lite.
In particolare, l'attrice riferiva di essere proprietaria della quota di 183/216, pervenuta in parte
(3/216) per successione di e in parte (180/216) per atto di compravendita per Notar CP_5
del 10.2.2004, mentre le restanti quote appartenevano ai convenuti: , Per_2 Controparte_1
, (n. il 17.8.1961) per 3/12 ciascuno;
(n. il 4.10.1936), CP_2 CP_3 Controparte_3 [...]
, e per 2/216 ciascuno;
per 12/216. CP_4 CP_5 CP_6 Pt_1 CP_7 Persona_1
I convenuti non si costituivano nonostante la regolarità della notifica, sicché ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 27.2.2017.
Instaurato il contraddittorio, veniva disposta ed espletata CTU per la descrizione dell'immobile,
la stima dello stesso e la redazione, ove possibile, di un progetto di divisione in natura.
Nelle more del giudizio, il convenuto (n. il 17.8.1961), con atto per Notar Controparte_3
el 24.5.2017, donava all'attrice la propria quota del bene in comunione pari a 3/216, Per_3
sicchè l'attrice risulta proprietaria della complessiva quota di 186/216.
All'udienza del 17.6.2019, parte attrice dava atto del decesso del convenuto (n. Persona_1
il 28.2.1928) e il giudizio veniva interrotto. L'attrice riassumeva il giudizio nei confronti degli eredi , e , che tuttavia non si costituivano in giudizio. Controparte_8 CP_5 Pt_1 CP_9
Parte attrice, in ossequio a quanto disposto con ordinanza dell'8.10.2018 e del 31.10.2022,
provvedeva a depositare la nota di trascrizione della domanda giudiziale, certificazione notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari dell'ultimo ventennio e le trascrizioni delle accettazioni di eredità.
Indi, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 30.6.2025 parte attrice precisava le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc. La domanda di scioglimento della comunione mediante assegnazione merita accoglimento.
Per l'esatta identificazione del bene immobile oggetto del giudizio e per la sua stima veniva disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio.
La relazione del CTU nominato in corso di causa, che il Tribunale ritiene senz'altro di fare propria in quanto chiara, coerente, convincente e non contestata, ha descritto l'immobile oggetto di comunione, stimandone il valore in € 5.446,00.
Non sono state sollevate contestazioni in merito al valore di mercato attribuito dal CTU
all'immobile. Inoltre, in ordine al valore del bene, si osserva che la valutazione dell'esperto risale al 2018 e, considerata la profonda crisi che negli ultimi anni ha colpito il mercato immobiliare producendo una stasi dello stesso, si ritiene che l'immobile in oggetto non abbia subito alcun considerevole incremento di valore, tanto da potersi reputare ancora attuale la stima effettuata.
Inoltre, il CTU ha escluso -senza alcun margine di dubbio- la possibilità di addivenire ad una divisione in natura del bene, considerate le quote dei condividenti.
Ciò posto, in ordine alle modalità di scioglimento della comunione, si osserva che l'attrice,
quotista maggioritaria (quota di 186/216), ha chiesto l'assegnazione della quota di proprietà dei convenuti pari a: 3/216 ciascuno per e Donato;
2/216 ciascuno per (n. il Controparte_1 CP_3
4.10.1936), , e 3/216 ciascuno per CP_4 CP_5 CP_6 Pt_1 CP_7 [...]
(n. il 22.4.1963), (n. il 2.1.1956) e (eredi di ). CP_8 CP_5 Pt_1 CP_9 Persona_1
Tale istanza di assegnazione può essere accolta: invero, sul punto non sono sorte contestazioni e la richiesta è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 720 c.c. ai sensi del quale, in caso di indivisibilità o non comoda divisibilità del bene comune, l'ipotesi della vendita costituisce l'estrema ratio dovendosi preferire l'assegnazione in natura ad uno o più comunisti che ne facciano richiesta dietro versamento del corrispettivo in denaro ai quotisti non assegnatari, con preferenza per il condividente avente diritto alla quota maggiore ma senza alcuna preclusione derivante dall'uguaglianza delle quote (cfr. Cass. 10/4/1990 n. 2990). Le spese di lite vanno regolamentate tenendo conto che, per giurisprudenza costante, nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese necessarie allo svolgimento del giudizio nel comune interesse, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che,
secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, siano conseguenza di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dell'ingiustificato comportamento della parte.
Orbene, nel caso in esame le spese di lite devono essere compensate, non rilevandosi atteggiamenti defatiganti o meramente ostruzionistici ai fini divisori, tanto che i convenuti non costituendosi nel presente giudizio, non si sono opposti né alla divisione né all'assegnazione del bene all'attrice.
Quanto alle spese per l'espletamento della C.T.U., nella misura già liquidata in corso di causa, le stesse andranno definitivamente poste a carico degli attori e dei convenuti contumaci metà per ciascuna parte (modus procedendi ritenuto pienamente corretto dalla giurisprudenza di legittimità,
si veda Cass. civ., n. 17953/2005 e Cass. civ., n. 1256/2013) atteso che, in linea generale, l'obbligo di pagare il compenso dell'ausiliario ha natura solidale rientrando lato sensu tra le spese di giustizia necessarie per l'accertamento della verità (arg. da Cass. civ., n. 23586/2008).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
1) dichiara lo scioglimento della comunione ordinaria esistente tra le parti mediante assegnazione diretta all'attrice -già comproprietaria della quota di Parte_1
186/216 sul fondo sito in agro di Altamura, Contrada Parco Barsaglio, in catasto al foglio 163 p.lla 468 mq 2723-, dell'ulteriore quota di 30/216 di spettanza dei convenuti (per 3/216), (per 3/216), Controparte_1 Controparte_2 CP_3
(n. il 4.10.1936) (per 2/216), (per 2/216),
[...] Controparte_4 CP_5
(per 2/216), (per 2/216), (per 2/216)
[...] Controparte_6 Parte_1 CP_7 (per 2/216), (per 3/216), (n. il 22.4.1963)
[...] Controparte_8 CP_5
(per 3/216), (n. il 2.1.1956) (per 3/216) e (per Parte_1 Controparte_9
3/216);
2) dispone che l'attrice versi ai convenuti contumaci un conguaglio di denaro pari a complessivi € 756,30, di cui € 75,63 ciascuno a , , Controparte_1 Controparte_2
, (n. il 22.4.1963), (n. il 2.1.1956) Controparte_8 CP_5 Parte_1
e ; € 50,42 ciascuno a (n. il 4.10.1936), Controparte_9 Controparte_3 [...]
, , , , , CP_4 CP_5 Controparte_6 Parte_1 Controparte_7
oltre a interessi legali a decorrere dalla data di deposito della sentenza e sino al soddisfo;
3) ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
4) compensa le spese di lite;
5) pone definitivamente le spese di C.T.U., nella misura già liquidata in corso di causa,
a carico di ciascuna delle parti al 50%.
Bari, 11.12.2025 Il Giudice
ER NE