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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 27/11/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 967/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo NT, in composizione monocratica e quale giudice d'appello nella persona del Giudice, dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.A.C. 967 per l'anno 2024, promossa da
, (C.F. , in persona del Sindaco e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso giusta Delibera Giunta Comunale n. 59 del 20.06.2023 e procura in calce al presente atto congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Antonella Smiriglia Fava e dall' Avv. Vittorio Vecchio del Foro di Vibo
NT ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Gebbione n. 9/G presso e nello studio dell'Avv. Antonella Smiriglia Fava giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE-
Contro
( ), elettivamente domiciliata in Via CP_1 CodiceFiscale_1 Pt_1
Foschea, presso e nello studio dell'Avv. Antonino Cosentino ( C.F._2 che la rappresenta e difende giusta procura in atti, ed ivi elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec Email_1
-APPELLATA-
pagina 1 di 12 Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudic n. 419/2024 pubblicata il
25.01.2024, in persona del Dott. Nicola De Blasi, emessa nella causa inter partes
RG n. 2988/2023
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_2
dinanzi al Giudice di Pace di Vibo NT al fine di ottenere Parte_1
l'annullamento della fattura n. 722 del 03.04.2023 relativa all'omesso pagamento di canoni idrici per complessivi € 398,00.
A fondamento della sua domanda eccepiva l'illegittimità della pretesa creditoria con riferimento ai canoni idrici annualità 2021, lamentando la illegittima quantificazione del consumo in base al criterio forfettario e non effettivo, che non è stato mai né accettato né sottoscritto dalla stessa.
In diritto deduceva che le prestazioni di acqua non possono essere quantificate con metodi induttivi o con sistema di “consumo presunto” in violazione del vincolo di sinallagma sotteso ai contratti con prestazioni corrispettive, richiamando sul punto l'indirizzo unanime della giurisprudenza che ha ritenuto tale modus operandi illegittimo in base al principio per cui “il prezzo della fornitura deve essere commisurato all'effettivo consumo e non può essere determinato secondo altri criteri presuntivi che prescindano dalla reale situazione, appalesandosi, pertanto, illogici”, specificando dunque che incombe sul dimostrare la CP_2 corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato fornito nella fattura.
Deduceva pertanto che la lettura dei contatori deve essere effettuata almeno due volte all'anno e che, nel caso di specie, manca la prova atta a rilevare quanto è stato consumato e soprattutto quando è stato accertato.
Sulla base di quanto argomentato ed in mancanza della doppia lettura di inizio e fine anno in contraddittorio con il consumatore, insisteva nell'annullamento dell'avviso impugnato nella parte riguardante il consumo, lasciando inalterata la parte che ha ad oggetto il canone fisso annuo.
pagina 2 di 12 Ha inoltre dedotto che con la fattura contestata l'Ente richiede anche somme a titolo di recupero per consumi relativi ad anni pregressi per cui era maturata la prescrizione biennale. Chiedeva quindi che venisse dichiarata illegittima la pretesa creditoria del , con condanna dell'Ente al pagamento delle Parte_1 spese e competenze del giudizio.
Si costitutiva il che contestava l'avversa domanda, deducendo Parte_1 che parte ricorrente ha usufruito del servizio idrico e che risulta provato che l'Ente abbia rispettato la normativa prevista in materia e quella del Regolamento
Comunale, poiché è la stessa ricorrente, come si evince dalla foto del contatore, ad aver fornito i dati tramite autolettura fino all'anno 2021 e che inoltre il ha Pt_1 provveduto alla lettura tanto nel 2020 ed esattamente in data 22.10.2020 ore
09:44:00 mc 2153,007 quanto nel 2021 ed esattamente in data 09/07/2021 alle ore 15:26:00 mc. 2350,736.
Pertanto, ha dedotto che, avendo dimostrato che il consumo fatturato è reale, sarebbe stato onere di parte attrice provare il contrario, perché la contestazione dell'utente deve essere specifica. Ha da ultimo contestato l'eccezione di prescrizione biennale deducendo che con fattura del 2023 è stato richiesto nel rispetto dei termini di prescrizione il consumo idrico del 2021. Per tutti questi motivi richiedeva il rigetto della domanda e per l'effetto confermare il credito del nei confronti dell'utente. Il tutto con vittoria di spese e Parte_1 competenze del giudizio.
Il Giudice di Pace, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva la domanda attorea, sull'assunto che il convenuto Ente non aveva assolto l'onere di dimostrare di aver calcolato il corrispettivo addebitato all'attore sulla base dell'effettivo consumo rilevato o di avere stipulato ex novo un contratto con l'utente nel quale veniva espressamente accettato la quantificazione del consumo con il criterio del minimo impegnato e che in ogni caso la pretesa doveva considerarsi prescritta stante il maturare del termine c.d. breve di due anni.
Ha proposto il presente appello il , sostenendo quale primo Parte_1 motivo, la mancata valutazione della prova da parte del Giudice di prime cure che avrebbe dovuto accertare che il calcolo dei consumi veniva effettuato in virtù di pagina 3 di 12 consumo effettivo e non a forfait. Sul punto ha specificato che l'autolettura della odierna parte appellata in data 31.12.2021 confrontata con la lettura Pt_2 effettuata il 31.12.2020 ha fornito il dato di consumo effettivo per l'anno 2021 ed il pagamento della fattura è stata ritualmente richiesto entro i due anni previsti dalla legge. Ha inoltre specificato che ha errato il Giudice di prime cure nel considerare la pretesa prescritta poiché la fattura impugnata si riferisce al canone idrico anno
2021, che è stato legittimamente ed esattamente richiesto entro il termine di due anni ed è stato calcolato su consumo effettivo.
Ha da ultimo specificato che l'appellata non ha mai contestato di aver usufruito del servizio idrico e si è pertanto appropriato dell'acqua senza, di contro, provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto, costituendo tale condotta inadempimento contrattuale grave.
Ha quindi eccepito che alla pretesa di cui si tratta deve essere applicato il termine di prescrizione decennale e non anche quinquennale poiché ha rilevato l'inadempimento contrattuale grave essendosi appropriata di acqua Parte_2 nell'anno 2021 pari esattamente ad €.398,00.
Pertanto, chiedeva, in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituiva , contestando l'appello in fatto ed in diritto, deducendo CP_3 che per l'anno 2021 riceveva una fattura di pagamento nella quale veniva indicata una lettura reale rilevata alla data del 31.12.2020 nonché alla data del
31.12.2021. Sul punto ha specificato che il avrebbe dovuto Parte_1 dimostrare con documentazione oggettiva (fotolettura, rilevamento sottoscritto dalla parte e/o autolettura) che alle due date di rilevazione inserite in fattura
(31.12.2020 e 31.12.2021) vi fosse un determinato consumo generato dal differenziale tra i due rilievi e che nulla di ciò è stato documentalmente provato.
Per tutti questi motivi ha chiesto il rigetto dell'appello con condanna di parte appellante ex art. 96 c.p.c. oltre alle spese e competenze del giudizio.
pagina 4 di 12 Acquisito il fascicolo di primo grado, il presente fascicolo veniva rinviato all'udienza del 7.10.2025 per la rimessione della causa in decisione con la concessione dei termini ex art 352 c.p.c.
Tanto premesso, l'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito evidenziate.
Giova preliminarmente rilevare in punto di diritto che, venendo in rilievo crediti relativi a canoni idrici, in materia di concessioni di derivazione, il diritto dell'amministrazione concedente ad ottenere il pagamento del relativo canone trova il proprio fondamento nel legittimo prelievo dell'acqua, di cui il canone costituisce il corrispettivo, essendo consolidata nell'elaborazione giurisprudenziale la natura privatistica del rapporto negoziale che si instaura con l'utente a seguito della conclusione del contratto di somministrazione per l'erogazione dell'acqua (Cass.
SU n. 5191 del 10/03/2005, Cass. n. 20192 del 26/09/2007).
Il giudice di Pace, con la sentenza impugnata, ha annullato la fattura di pagamento n.722 del 03.04.2023 emessa dal nei confronti Parte_1 dell'odierna appellata sul presupposto dell'illegittimità della pretesa relativamente al sistema di fatturazione dei canoni idrici per l'anno 2021 nonché del decorso del termine di prescrizione biennale relativamente al recupero dei canoni idrici anche per gli anni pregressi dal 2017 al 2010.
Occorre dunque fare una breve premessa sul termine di prescrizione applicabile alla fattura oggetto del giudizio. In primo luogo, è opportuno richiamare il quadro sistematico entro il quale si colloca il dato normativo introdotto con la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018).
In particolare, l'articolo 1, commi 4 e ss. L. 205/2017, ha introdotto un nuovo regime prescrizionale biennale per i crediti vantati dagli operatori nei settori delle utilities, ivi compreso quello dei servizi idrici: nello specifico, è stato previsto il diritto dei consumatori-utenti - sia domestici che professionisti e microimprese - di eccepire la prescrizione degli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni addietro, indicati nelle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2020, laddove il ritardo nella fatturazione non fosse dovuto ad “accertata responsabilità dell'utente”.
pagina 5 di 12 Il medesimo articolo 1, poi, ha attribuito all'Autorità di Regolazione del settore - il compito, tra l'altro, di definire sia “le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo” (art. 1, comma 4 L. 205/2017), sia “le misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono
l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi”. Dunque, in attuazione del dettato legislativo, ARERA ha emanato, in relazione al settore idrico, la Delibera
n. 547/2019 individuando, nel relativo allegato B, le misure di rafforzamento delle tutele degli utenti finali per i casi di fatturazione di importi per il servizio idrico riferiti a consumi risalenti a più di due anni. Pertanto, in riferimento “alle fatture relative al servizio idrico emesse prima del 1° gennaio 2020, con scadenza successiva a tale data, per importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni” sono stati minuziosamente previsti vari obblighi in capo ai Gestori che prevedono, oltretutto, una trasparente comunicazione all'utente finale circa gli importi relativi a consumi risalenti a più di due anni. In aggiunta, non può essere tralasciato che con la Delibera n. 547/2019, ha espressamente previsto che la prescrizione biennale “decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente” ovverosia una volta trascorsi 45 giorni dalla scadenza dell'ultimo giorno del periodo di riferimento.
In relazione alla decorrenza del termine di prescrizione biennale si registrano due differenti opzioni interpretative.
Secondo una prima interpretazione, la prescrizione breve biennale è applicabile unicamente ai consumi generati e fatturati dopo la data del 1 gennaio 2020 considerando fatturabili dopo tale data anche consumi relativi ai cinque anni precedenti. In tal senso si è pronunciato il Giudice di Pace del Tribunale di Santa
Maria C.V. con la sentenza n. 756/23 depositata in cancelleria il 1 febbraio 2023 nella quale si legge che "le bollette riferite ai consumi anteriori al 02.01.2020 continuano a prescriversi in cinque anni;
invece, le bollette riferite a consumi a partire dal 02.01.2020 si prescrivono in due anni. Pertanto, poiché la bolletta in contestazione è riferita a consumi antecedenti all'entrata in vigore delle norme che stabiliscono la prescrizione biennale, è da ritenersi che nel caso che occupa trovi pagina 6 di 12 applicazione la norma di cui all'art. 2948 cc, cioè il termine quinquennale di prescrizione del diritto vantato dal gestore".
Sullo stesso impianto normativo ma in diverso ambito regolatorio si registra poi la sentenza del Tribunale Benevento sez. II, 11/05/2022, n. 1116 secondo cui
"Atteso che le fatture alla base del D.I. hanno ad oggetto consumi per il periodo di riferimento 2013-2016, trova regolarmente applicazione il termine di prescrizione di 5 anni". Secondo altra interpretazione, nei contratti di fornitura del servizio idrico il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni e tale termine prescrizionale decorre dalla data di scadenza del pagamento delle fatture prescindendo dalla data di erogazione od effettuazione dei consumi.
Occorre rilevare che la tesi più favorevole all'utente che ancora il decorso del termine biennale di prescrizione alla data di scadenza della fattura e non all'effettivo momento del consumo sembra aver trovato un primo riconoscimento anche da parte della Suprema Corte. Con l'Ordinanza Pregiudiziale del
17/04/2023 con R.G. 2666/2022 il Giudice di Pace di Caserta aveva richiesto, ai sensi dell'art. 363-bis cod. proc. civ., la soluzione di una questione pregiudiziale in relazione ad un procedimento civile inerente la prescrizione breve dei corrispettivi per i consumi idrici. In particolare, il remittente chiedeva alla Cassazione "se la prescrizione relativa ai consumi idrici effettuati in data antecedente al primo gennaio 2020 sia biennale come stabilito dalla legge 205/2017 – legge di bilancio
2018- o quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n°5 cc. e se il Giudice possa dunque disapplicare una decisione di natura formalmente amministrativa anche se destinata ad incidere sui procedimenti aventi ad oggetto la decisione de qua".
Il Primo Presidente della Cassazione, con provvedimento n.r.g. 9126/2023 pubblicato in data 10/05/2023 - ha ritenuto inammissibile il rinvio pregiudiziale in quanto mancante, oltre al requisito della necessità-rilevanza, anche di quello della difficoltà interpretativa della norma invocata. Infatti per la Cassazione "la disposizione transitoria di cui all'art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017 determina esplicitamente l'evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi". È
pagina 7 di 12 evidente, dunque, che per il Primo Presidente della Corte di Cassazione il termine di prescrizione del credito vantato dai Comuni per la somministrazione di acqua è biennale per tutte le fatture che recano come scadenza un data successiva al
1.1.2020 anche se in relazione a consumi effettuati in epoca precedente.
Va, poi, osservato che la norma che ha ridotto il termine di prescrizione nell'ambito delle forniture di servizi energetici, elettrici e idrici è entrata in vigore il 1° gennaio
2018. Da tale data, pertanto, i gestori del servizio idrico hanno acquisito conoscenza del nuovo termine di prescrizione, applicato ai consumi idrici, e avrebbero dovuto adottare comportamenti volti a recuperare i crediti pregressi pendenti, al fine poi di applicare correttamente detto termine dal 1° gennaio 2020.
Dunque, avuto riguardo al settore idrico, il legislatore ha riconosciuto ai gestori idrici ben due anni di tempo per adeguarsi alla suddetta normativa. Il legislatore, peraltro, non ha inteso modificare i principi civilistici in materia, ma ha voluto limitare un fenomeno patologico di ritardo nella fatturazione riducendo il periodo del termine prescrizionale e, per venire incontro alle esigenze dei gestori idrici, ha riconosciuto un arco temporale sufficientemente lungo tra l'entrata in vigore della norma ( 1 gennaio 2018) e la sua concreta applicazione ( 1 gennaio 2020 per fatture con scadenza successiva a tale data e riferite a consumi risalenti a più di due anni) proprio per i servizi idrici.
Pertanto, pur facendo salve le norme civilistiche e la prassi giurisprudenziale in materia di prescrizione, non sorgerebbe alcun dubbio circa l'applicabilità della prescrizione biennale a tutte le bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio
2020, anche se contenenti importi riferiti a periodi di consumo ultra biennali, atteso che trattasi di bollette che avrebbero dovute essere emesse molto tempo prima, in quanto relative a consumi antecedenti i due anni rispetto all'effettiva emissione della bolletta. Ne deriva come logico corollario che l'applicazione del termine prescrizione biennale anche ai consumi antecedenti al 1° gennaio 2020 non determina un'applicazione retroattiva della suddetta norma, in quanto appunto la norma individua il momento di applicazione del nuovo termine non alla data di effettuazione dei consumi idrici ma all'atto di fatturazione degli stessi, ovvero alle bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, seppure emesse prima di tale data. pagina 8 di 12 Ne consegue che le bollette, mediante le quali si richiede il pagamento di ogni singola prestazione (nel caso di specie di fornitura idrica), debbono essere notificate all'utente nel rispetto della periodicità stabilità dalla regolazione vigente e, comunque in base ai principi civilistici e giurisprudenziali, entro il termine di prescrizione dall'espletamento della prestazione del servizio, cui i crediti specificamente si riferiscono, anche al fine di evitare al cliente la corresponsione di importi relativi a periodi di consumo pluriennale.
Ciò posto, va quindi chiarito quale sia il momento cui vada agganciato il c.d. exordium praescriptionis. Orbene, dalla lettura combinata delle disposizioni in materia di decorrenza della prescrizione, art. 2935 c.c., e di contratto di somministrazione è dato evincere che il termine di prescrizione decorre da quando il fornitore/Gestore, in base alla regolazione vigente, deve emettere il documento di fatturazione dei consumi ovvero entro 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento. Ciò essenzialmente in quanto, ai fini del diritto che può far valere il Gestore, sono del tutto irrilevanti i tempi in cui sono avvenute le forniture, atteso che la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture precedenti, diviene liquida solo nel momento in cui lo stesso fornitore deve emettere il documento di fatturazione.
In tal senso, non rileva più il momento del consumo ma quello della fatturazione.
A tale termine di decorrenza va, dunque, agganciato il c.d. exordium praescriptionis
e da tale momento va calcolata la prescrizione biennale per le fatture il cui termine di scadenza sia successivo al 01 gennaio 2020 e afferiscano, altresì, consumi risalenti di oltre due anni. Del resto, una diversa “interpretazione” della decorrenza della prescrizione biennale stride con il chiaro dettato della normativa primaria secondo cui la prescrizione biennale si applica, invece, agli importi (afferenti a consumi pregressi ultra biennali) presenti nelle bollette di conguaglio/ricalcolo che abbiano scadenza successiva al 1° gennaio 2020, ostando, ad oggi, al riconoscimento dell'eccezione de qua soltanto la presenza di una delle cause impeditive di cui alla generale disciplina di cui al c.c. - articolo 2935 (sussistenza di un impedimento giuridico al decorso della prescrizione) e articolo 2941, (doloso pagina 9 di 12 occultamento dell'esistenza del debito) - che il Gestore del servizio ha onere di evidenziare e provare.
Orbene, nel caso di specie, la fattura n. 722 del 03.04.2023 si riferisce ai consumi idrici relativi all'anno 2021, ovvero quelli intercorrenti dal 31.12.2020 al
31.12.2021. Pertanto, il credito relativo ai canoni 2021 non può considerarsi prescritto dal momento che la fattura è stata emessa entro il termine di due anni dalla scadenza dell'ultimo giorno del periodo di riferimento.
Per quanto riguarda il recupero dei consumi riferiti alle annualità precedenti
(ovvero quelli dal 2017 al 2020), non avendo il provato né la sussistenza Pt_1 di un impedimento giuridico al decorso della prescrizione, né il doloso occultamento dell'esistenza del debito, si devono considerare prescritti, in quanto avrebbero dovuto essere fatturati entro 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento.
Venendo ora al merito dei canoni del 2021, questo Tribunale si deve discostare dalla decisione assunta dal Giudice di prime cure relativamente all'illegittimità del criterio di calcolo. Dalla documentazione fornita dal Comune di si evince Pt_1 infatti che i 242 mc di consumo del contatore Matricola n. 10-057946 di Via
Barriera intestato a sono il risultato della differenza tra l'autolettura Parte_2 del 31.12.2021 che ha rilevato 2438 mc e la lettura reale del 31.12.2020 che ha rilevato 2196 mc.
Ciò posto, in applicazione della giurisprudenza di legittimità che più volte si è occupata del sistema di calcolo dei canoni idrici, si deve osservare che per quanto concerne la dedotta erronea determinazione del corrispettivo e la illegittimità della richiesta di pagamento, che in tema di somministrazione vigono i principi secondo cui: a) la misurazione effettuata mediante lettura del contatore si presume vera fino a prova contraria;
b) in caso di contestazione da parte dell'utente, il somministrante deve provare il corretto funzionamento dell'apparecchio di misurazione;
c) assolto il predetto onere probatorio, il somministrato dovrà provare che l'eccessività dei consumi dipende da fattori estranei al suo controllo (cfr. da ultimo Cass. Civ. n. 19154/2018).
A ciò si aggiunga che posto che il rapporto di utenza idrica trova la propria fonte in un contratto di natura privatistica e che la tariffa ha natura di corrispettivo, il pagina 10 di 12 principio di corrispettività proprio di tutti i contratti sinallagmatici, quale è quello di somministrazione di acqua, impone il sorgere dell'obbligo di pagamento del corrispettivo solo con riguardo al consumo effettivo (cfr. sul punto Cass. Civ. n.
12870/2017). Può essere ammessa una fatturazione sulla base di consumi presunti soltanto ove le parti (somministrante e somministrato) lo abbiano espressamente previsto. Nella specie deve darsi atto che non è in contestazione l'utenza riferita a , quanto piuttosto il criterio di calcolo del canone Parte_3
a quest'utenza riferito. Orbene, nel giudizio di primo grado, non è stato allegato dal appellante alcun contratto di somministrazione, ed il Giudice di prime Pt_1 cure pertanto non poteva quindi verificare l'esistenza di pattuizioni alternative, evincibili tra l'altro anche dal “ regolamento di gestione e fornitura di acqua potabile del . Da ciò ne deriva, che la fornitura di acqua deve tener conto Pt_1 esclusivamente della verifica periodica dei metri cubi consumati mediante lettura diretta del contatore eseguita da incaricati del gestore del servizio ovvero, a distanza, da parte del gestore con il tramite di opportuni mezzi tecnologici, ove disponibili o mediante autolettura da parte dell'utente successivamente comunicata al gestore.
Pertanto, è priva di pregio risulta la doglianza dell'appellata relativamente all'utilizzo da parte del di un criterio a forfait o presunto, dal momento Pt_1 che il calcolo è stato effettuato in base al consumo effettivo dell'utente.
Né la ha contestato neppure genericamente il corretto funzionamento Pt_2 dell'apparecchio di misurazione e tantomeno ha allegato e provato che l'eventuale eccessività dei consumi per il periodo intercorrente tra il 31.12.2020 ed il
31.12.2021 sia dipesa da fattori estranei al suo controllo.
Ne discende quindi la legittimità degli importi conteggiati, dal momento che non vi sono elementi o ragioni per commisurare il corrispettivo dovuto in maniera diversa rispetto alla liquidazione operata nella fattura suddetta.
Per l'effetto la sentenza di primo grado deve essere riformata in parte qua e Pt_2
deve essere condannata al pagamento dei soli consumi riferiti all'anno 2021
[...]
e quantificati in fattura nell'importo di € 279,99, mentre deve essere confermata relativamente all'avvenuta prescrizione dei crediti relativi ai recuperi dei canoni pregressi.
pagina 11 di 12 In considerazione della novità delle questioni trattate e dell'esistenza di interpretazioni contrastanti in merito all'individuazione del dies a quo del termine prescrizionale biennale, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Vibo NT, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1)accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza di primo grado dichiara dovuta in favore del , in persona del Sindaco Parte_1
l.r.p.r., la somma di € 279,99 portata dalla fattura n. 722 del 03.04.2023 per le ragioni chiarite in parte motiva;
2) conferma per il resto la sentenza impugnata;
3) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizi
Vibo NT, 27 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo NT, in composizione monocratica e quale giudice d'appello nella persona del Giudice, dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.A.C. 967 per l'anno 2024, promossa da
, (C.F. , in persona del Sindaco e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso giusta Delibera Giunta Comunale n. 59 del 20.06.2023 e procura in calce al presente atto congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Antonella Smiriglia Fava e dall' Avv. Vittorio Vecchio del Foro di Vibo
NT ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Gebbione n. 9/G presso e nello studio dell'Avv. Antonella Smiriglia Fava giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE-
Contro
( ), elettivamente domiciliata in Via CP_1 CodiceFiscale_1 Pt_1
Foschea, presso e nello studio dell'Avv. Antonino Cosentino ( C.F._2 che la rappresenta e difende giusta procura in atti, ed ivi elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec Email_1
-APPELLATA-
pagina 1 di 12 Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudic n. 419/2024 pubblicata il
25.01.2024, in persona del Dott. Nicola De Blasi, emessa nella causa inter partes
RG n. 2988/2023
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_2
dinanzi al Giudice di Pace di Vibo NT al fine di ottenere Parte_1
l'annullamento della fattura n. 722 del 03.04.2023 relativa all'omesso pagamento di canoni idrici per complessivi € 398,00.
A fondamento della sua domanda eccepiva l'illegittimità della pretesa creditoria con riferimento ai canoni idrici annualità 2021, lamentando la illegittima quantificazione del consumo in base al criterio forfettario e non effettivo, che non è stato mai né accettato né sottoscritto dalla stessa.
In diritto deduceva che le prestazioni di acqua non possono essere quantificate con metodi induttivi o con sistema di “consumo presunto” in violazione del vincolo di sinallagma sotteso ai contratti con prestazioni corrispettive, richiamando sul punto l'indirizzo unanime della giurisprudenza che ha ritenuto tale modus operandi illegittimo in base al principio per cui “il prezzo della fornitura deve essere commisurato all'effettivo consumo e non può essere determinato secondo altri criteri presuntivi che prescindano dalla reale situazione, appalesandosi, pertanto, illogici”, specificando dunque che incombe sul dimostrare la CP_2 corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato fornito nella fattura.
Deduceva pertanto che la lettura dei contatori deve essere effettuata almeno due volte all'anno e che, nel caso di specie, manca la prova atta a rilevare quanto è stato consumato e soprattutto quando è stato accertato.
Sulla base di quanto argomentato ed in mancanza della doppia lettura di inizio e fine anno in contraddittorio con il consumatore, insisteva nell'annullamento dell'avviso impugnato nella parte riguardante il consumo, lasciando inalterata la parte che ha ad oggetto il canone fisso annuo.
pagina 2 di 12 Ha inoltre dedotto che con la fattura contestata l'Ente richiede anche somme a titolo di recupero per consumi relativi ad anni pregressi per cui era maturata la prescrizione biennale. Chiedeva quindi che venisse dichiarata illegittima la pretesa creditoria del , con condanna dell'Ente al pagamento delle Parte_1 spese e competenze del giudizio.
Si costitutiva il che contestava l'avversa domanda, deducendo Parte_1 che parte ricorrente ha usufruito del servizio idrico e che risulta provato che l'Ente abbia rispettato la normativa prevista in materia e quella del Regolamento
Comunale, poiché è la stessa ricorrente, come si evince dalla foto del contatore, ad aver fornito i dati tramite autolettura fino all'anno 2021 e che inoltre il ha Pt_1 provveduto alla lettura tanto nel 2020 ed esattamente in data 22.10.2020 ore
09:44:00 mc 2153,007 quanto nel 2021 ed esattamente in data 09/07/2021 alle ore 15:26:00 mc. 2350,736.
Pertanto, ha dedotto che, avendo dimostrato che il consumo fatturato è reale, sarebbe stato onere di parte attrice provare il contrario, perché la contestazione dell'utente deve essere specifica. Ha da ultimo contestato l'eccezione di prescrizione biennale deducendo che con fattura del 2023 è stato richiesto nel rispetto dei termini di prescrizione il consumo idrico del 2021. Per tutti questi motivi richiedeva il rigetto della domanda e per l'effetto confermare il credito del nei confronti dell'utente. Il tutto con vittoria di spese e Parte_1 competenze del giudizio.
Il Giudice di Pace, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva la domanda attorea, sull'assunto che il convenuto Ente non aveva assolto l'onere di dimostrare di aver calcolato il corrispettivo addebitato all'attore sulla base dell'effettivo consumo rilevato o di avere stipulato ex novo un contratto con l'utente nel quale veniva espressamente accettato la quantificazione del consumo con il criterio del minimo impegnato e che in ogni caso la pretesa doveva considerarsi prescritta stante il maturare del termine c.d. breve di due anni.
Ha proposto il presente appello il , sostenendo quale primo Parte_1 motivo, la mancata valutazione della prova da parte del Giudice di prime cure che avrebbe dovuto accertare che il calcolo dei consumi veniva effettuato in virtù di pagina 3 di 12 consumo effettivo e non a forfait. Sul punto ha specificato che l'autolettura della odierna parte appellata in data 31.12.2021 confrontata con la lettura Pt_2 effettuata il 31.12.2020 ha fornito il dato di consumo effettivo per l'anno 2021 ed il pagamento della fattura è stata ritualmente richiesto entro i due anni previsti dalla legge. Ha inoltre specificato che ha errato il Giudice di prime cure nel considerare la pretesa prescritta poiché la fattura impugnata si riferisce al canone idrico anno
2021, che è stato legittimamente ed esattamente richiesto entro il termine di due anni ed è stato calcolato su consumo effettivo.
Ha da ultimo specificato che l'appellata non ha mai contestato di aver usufruito del servizio idrico e si è pertanto appropriato dell'acqua senza, di contro, provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto, costituendo tale condotta inadempimento contrattuale grave.
Ha quindi eccepito che alla pretesa di cui si tratta deve essere applicato il termine di prescrizione decennale e non anche quinquennale poiché ha rilevato l'inadempimento contrattuale grave essendosi appropriata di acqua Parte_2 nell'anno 2021 pari esattamente ad €.398,00.
Pertanto, chiedeva, in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituiva , contestando l'appello in fatto ed in diritto, deducendo CP_3 che per l'anno 2021 riceveva una fattura di pagamento nella quale veniva indicata una lettura reale rilevata alla data del 31.12.2020 nonché alla data del
31.12.2021. Sul punto ha specificato che il avrebbe dovuto Parte_1 dimostrare con documentazione oggettiva (fotolettura, rilevamento sottoscritto dalla parte e/o autolettura) che alle due date di rilevazione inserite in fattura
(31.12.2020 e 31.12.2021) vi fosse un determinato consumo generato dal differenziale tra i due rilievi e che nulla di ciò è stato documentalmente provato.
Per tutti questi motivi ha chiesto il rigetto dell'appello con condanna di parte appellante ex art. 96 c.p.c. oltre alle spese e competenze del giudizio.
pagina 4 di 12 Acquisito il fascicolo di primo grado, il presente fascicolo veniva rinviato all'udienza del 7.10.2025 per la rimessione della causa in decisione con la concessione dei termini ex art 352 c.p.c.
Tanto premesso, l'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito evidenziate.
Giova preliminarmente rilevare in punto di diritto che, venendo in rilievo crediti relativi a canoni idrici, in materia di concessioni di derivazione, il diritto dell'amministrazione concedente ad ottenere il pagamento del relativo canone trova il proprio fondamento nel legittimo prelievo dell'acqua, di cui il canone costituisce il corrispettivo, essendo consolidata nell'elaborazione giurisprudenziale la natura privatistica del rapporto negoziale che si instaura con l'utente a seguito della conclusione del contratto di somministrazione per l'erogazione dell'acqua (Cass.
SU n. 5191 del 10/03/2005, Cass. n. 20192 del 26/09/2007).
Il giudice di Pace, con la sentenza impugnata, ha annullato la fattura di pagamento n.722 del 03.04.2023 emessa dal nei confronti Parte_1 dell'odierna appellata sul presupposto dell'illegittimità della pretesa relativamente al sistema di fatturazione dei canoni idrici per l'anno 2021 nonché del decorso del termine di prescrizione biennale relativamente al recupero dei canoni idrici anche per gli anni pregressi dal 2017 al 2010.
Occorre dunque fare una breve premessa sul termine di prescrizione applicabile alla fattura oggetto del giudizio. In primo luogo, è opportuno richiamare il quadro sistematico entro il quale si colloca il dato normativo introdotto con la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018).
In particolare, l'articolo 1, commi 4 e ss. L. 205/2017, ha introdotto un nuovo regime prescrizionale biennale per i crediti vantati dagli operatori nei settori delle utilities, ivi compreso quello dei servizi idrici: nello specifico, è stato previsto il diritto dei consumatori-utenti - sia domestici che professionisti e microimprese - di eccepire la prescrizione degli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni addietro, indicati nelle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2020, laddove il ritardo nella fatturazione non fosse dovuto ad “accertata responsabilità dell'utente”.
pagina 5 di 12 Il medesimo articolo 1, poi, ha attribuito all'Autorità di Regolazione del settore - il compito, tra l'altro, di definire sia “le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo” (art. 1, comma 4 L. 205/2017), sia “le misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono
l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi”. Dunque, in attuazione del dettato legislativo, ARERA ha emanato, in relazione al settore idrico, la Delibera
n. 547/2019 individuando, nel relativo allegato B, le misure di rafforzamento delle tutele degli utenti finali per i casi di fatturazione di importi per il servizio idrico riferiti a consumi risalenti a più di due anni. Pertanto, in riferimento “alle fatture relative al servizio idrico emesse prima del 1° gennaio 2020, con scadenza successiva a tale data, per importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni” sono stati minuziosamente previsti vari obblighi in capo ai Gestori che prevedono, oltretutto, una trasparente comunicazione all'utente finale circa gli importi relativi a consumi risalenti a più di due anni. In aggiunta, non può essere tralasciato che con la Delibera n. 547/2019, ha espressamente previsto che la prescrizione biennale “decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente” ovverosia una volta trascorsi 45 giorni dalla scadenza dell'ultimo giorno del periodo di riferimento.
In relazione alla decorrenza del termine di prescrizione biennale si registrano due differenti opzioni interpretative.
Secondo una prima interpretazione, la prescrizione breve biennale è applicabile unicamente ai consumi generati e fatturati dopo la data del 1 gennaio 2020 considerando fatturabili dopo tale data anche consumi relativi ai cinque anni precedenti. In tal senso si è pronunciato il Giudice di Pace del Tribunale di Santa
Maria C.V. con la sentenza n. 756/23 depositata in cancelleria il 1 febbraio 2023 nella quale si legge che "le bollette riferite ai consumi anteriori al 02.01.2020 continuano a prescriversi in cinque anni;
invece, le bollette riferite a consumi a partire dal 02.01.2020 si prescrivono in due anni. Pertanto, poiché la bolletta in contestazione è riferita a consumi antecedenti all'entrata in vigore delle norme che stabiliscono la prescrizione biennale, è da ritenersi che nel caso che occupa trovi pagina 6 di 12 applicazione la norma di cui all'art. 2948 cc, cioè il termine quinquennale di prescrizione del diritto vantato dal gestore".
Sullo stesso impianto normativo ma in diverso ambito regolatorio si registra poi la sentenza del Tribunale Benevento sez. II, 11/05/2022, n. 1116 secondo cui
"Atteso che le fatture alla base del D.I. hanno ad oggetto consumi per il periodo di riferimento 2013-2016, trova regolarmente applicazione il termine di prescrizione di 5 anni". Secondo altra interpretazione, nei contratti di fornitura del servizio idrico il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni e tale termine prescrizionale decorre dalla data di scadenza del pagamento delle fatture prescindendo dalla data di erogazione od effettuazione dei consumi.
Occorre rilevare che la tesi più favorevole all'utente che ancora il decorso del termine biennale di prescrizione alla data di scadenza della fattura e non all'effettivo momento del consumo sembra aver trovato un primo riconoscimento anche da parte della Suprema Corte. Con l'Ordinanza Pregiudiziale del
17/04/2023 con R.G. 2666/2022 il Giudice di Pace di Caserta aveva richiesto, ai sensi dell'art. 363-bis cod. proc. civ., la soluzione di una questione pregiudiziale in relazione ad un procedimento civile inerente la prescrizione breve dei corrispettivi per i consumi idrici. In particolare, il remittente chiedeva alla Cassazione "se la prescrizione relativa ai consumi idrici effettuati in data antecedente al primo gennaio 2020 sia biennale come stabilito dalla legge 205/2017 – legge di bilancio
2018- o quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n°5 cc. e se il Giudice possa dunque disapplicare una decisione di natura formalmente amministrativa anche se destinata ad incidere sui procedimenti aventi ad oggetto la decisione de qua".
Il Primo Presidente della Cassazione, con provvedimento n.r.g. 9126/2023 pubblicato in data 10/05/2023 - ha ritenuto inammissibile il rinvio pregiudiziale in quanto mancante, oltre al requisito della necessità-rilevanza, anche di quello della difficoltà interpretativa della norma invocata. Infatti per la Cassazione "la disposizione transitoria di cui all'art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017 determina esplicitamente l'evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi". È
pagina 7 di 12 evidente, dunque, che per il Primo Presidente della Corte di Cassazione il termine di prescrizione del credito vantato dai Comuni per la somministrazione di acqua è biennale per tutte le fatture che recano come scadenza un data successiva al
1.1.2020 anche se in relazione a consumi effettuati in epoca precedente.
Va, poi, osservato che la norma che ha ridotto il termine di prescrizione nell'ambito delle forniture di servizi energetici, elettrici e idrici è entrata in vigore il 1° gennaio
2018. Da tale data, pertanto, i gestori del servizio idrico hanno acquisito conoscenza del nuovo termine di prescrizione, applicato ai consumi idrici, e avrebbero dovuto adottare comportamenti volti a recuperare i crediti pregressi pendenti, al fine poi di applicare correttamente detto termine dal 1° gennaio 2020.
Dunque, avuto riguardo al settore idrico, il legislatore ha riconosciuto ai gestori idrici ben due anni di tempo per adeguarsi alla suddetta normativa. Il legislatore, peraltro, non ha inteso modificare i principi civilistici in materia, ma ha voluto limitare un fenomeno patologico di ritardo nella fatturazione riducendo il periodo del termine prescrizionale e, per venire incontro alle esigenze dei gestori idrici, ha riconosciuto un arco temporale sufficientemente lungo tra l'entrata in vigore della norma ( 1 gennaio 2018) e la sua concreta applicazione ( 1 gennaio 2020 per fatture con scadenza successiva a tale data e riferite a consumi risalenti a più di due anni) proprio per i servizi idrici.
Pertanto, pur facendo salve le norme civilistiche e la prassi giurisprudenziale in materia di prescrizione, non sorgerebbe alcun dubbio circa l'applicabilità della prescrizione biennale a tutte le bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio
2020, anche se contenenti importi riferiti a periodi di consumo ultra biennali, atteso che trattasi di bollette che avrebbero dovute essere emesse molto tempo prima, in quanto relative a consumi antecedenti i due anni rispetto all'effettiva emissione della bolletta. Ne deriva come logico corollario che l'applicazione del termine prescrizione biennale anche ai consumi antecedenti al 1° gennaio 2020 non determina un'applicazione retroattiva della suddetta norma, in quanto appunto la norma individua il momento di applicazione del nuovo termine non alla data di effettuazione dei consumi idrici ma all'atto di fatturazione degli stessi, ovvero alle bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, seppure emesse prima di tale data. pagina 8 di 12 Ne consegue che le bollette, mediante le quali si richiede il pagamento di ogni singola prestazione (nel caso di specie di fornitura idrica), debbono essere notificate all'utente nel rispetto della periodicità stabilità dalla regolazione vigente e, comunque in base ai principi civilistici e giurisprudenziali, entro il termine di prescrizione dall'espletamento della prestazione del servizio, cui i crediti specificamente si riferiscono, anche al fine di evitare al cliente la corresponsione di importi relativi a periodi di consumo pluriennale.
Ciò posto, va quindi chiarito quale sia il momento cui vada agganciato il c.d. exordium praescriptionis. Orbene, dalla lettura combinata delle disposizioni in materia di decorrenza della prescrizione, art. 2935 c.c., e di contratto di somministrazione è dato evincere che il termine di prescrizione decorre da quando il fornitore/Gestore, in base alla regolazione vigente, deve emettere il documento di fatturazione dei consumi ovvero entro 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento. Ciò essenzialmente in quanto, ai fini del diritto che può far valere il Gestore, sono del tutto irrilevanti i tempi in cui sono avvenute le forniture, atteso che la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture precedenti, diviene liquida solo nel momento in cui lo stesso fornitore deve emettere il documento di fatturazione.
In tal senso, non rileva più il momento del consumo ma quello della fatturazione.
A tale termine di decorrenza va, dunque, agganciato il c.d. exordium praescriptionis
e da tale momento va calcolata la prescrizione biennale per le fatture il cui termine di scadenza sia successivo al 01 gennaio 2020 e afferiscano, altresì, consumi risalenti di oltre due anni. Del resto, una diversa “interpretazione” della decorrenza della prescrizione biennale stride con il chiaro dettato della normativa primaria secondo cui la prescrizione biennale si applica, invece, agli importi (afferenti a consumi pregressi ultra biennali) presenti nelle bollette di conguaglio/ricalcolo che abbiano scadenza successiva al 1° gennaio 2020, ostando, ad oggi, al riconoscimento dell'eccezione de qua soltanto la presenza di una delle cause impeditive di cui alla generale disciplina di cui al c.c. - articolo 2935 (sussistenza di un impedimento giuridico al decorso della prescrizione) e articolo 2941, (doloso pagina 9 di 12 occultamento dell'esistenza del debito) - che il Gestore del servizio ha onere di evidenziare e provare.
Orbene, nel caso di specie, la fattura n. 722 del 03.04.2023 si riferisce ai consumi idrici relativi all'anno 2021, ovvero quelli intercorrenti dal 31.12.2020 al
31.12.2021. Pertanto, il credito relativo ai canoni 2021 non può considerarsi prescritto dal momento che la fattura è stata emessa entro il termine di due anni dalla scadenza dell'ultimo giorno del periodo di riferimento.
Per quanto riguarda il recupero dei consumi riferiti alle annualità precedenti
(ovvero quelli dal 2017 al 2020), non avendo il provato né la sussistenza Pt_1 di un impedimento giuridico al decorso della prescrizione, né il doloso occultamento dell'esistenza del debito, si devono considerare prescritti, in quanto avrebbero dovuto essere fatturati entro 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento.
Venendo ora al merito dei canoni del 2021, questo Tribunale si deve discostare dalla decisione assunta dal Giudice di prime cure relativamente all'illegittimità del criterio di calcolo. Dalla documentazione fornita dal Comune di si evince Pt_1 infatti che i 242 mc di consumo del contatore Matricola n. 10-057946 di Via
Barriera intestato a sono il risultato della differenza tra l'autolettura Parte_2 del 31.12.2021 che ha rilevato 2438 mc e la lettura reale del 31.12.2020 che ha rilevato 2196 mc.
Ciò posto, in applicazione della giurisprudenza di legittimità che più volte si è occupata del sistema di calcolo dei canoni idrici, si deve osservare che per quanto concerne la dedotta erronea determinazione del corrispettivo e la illegittimità della richiesta di pagamento, che in tema di somministrazione vigono i principi secondo cui: a) la misurazione effettuata mediante lettura del contatore si presume vera fino a prova contraria;
b) in caso di contestazione da parte dell'utente, il somministrante deve provare il corretto funzionamento dell'apparecchio di misurazione;
c) assolto il predetto onere probatorio, il somministrato dovrà provare che l'eccessività dei consumi dipende da fattori estranei al suo controllo (cfr. da ultimo Cass. Civ. n. 19154/2018).
A ciò si aggiunga che posto che il rapporto di utenza idrica trova la propria fonte in un contratto di natura privatistica e che la tariffa ha natura di corrispettivo, il pagina 10 di 12 principio di corrispettività proprio di tutti i contratti sinallagmatici, quale è quello di somministrazione di acqua, impone il sorgere dell'obbligo di pagamento del corrispettivo solo con riguardo al consumo effettivo (cfr. sul punto Cass. Civ. n.
12870/2017). Può essere ammessa una fatturazione sulla base di consumi presunti soltanto ove le parti (somministrante e somministrato) lo abbiano espressamente previsto. Nella specie deve darsi atto che non è in contestazione l'utenza riferita a , quanto piuttosto il criterio di calcolo del canone Parte_3
a quest'utenza riferito. Orbene, nel giudizio di primo grado, non è stato allegato dal appellante alcun contratto di somministrazione, ed il Giudice di prime Pt_1 cure pertanto non poteva quindi verificare l'esistenza di pattuizioni alternative, evincibili tra l'altro anche dal “ regolamento di gestione e fornitura di acqua potabile del . Da ciò ne deriva, che la fornitura di acqua deve tener conto Pt_1 esclusivamente della verifica periodica dei metri cubi consumati mediante lettura diretta del contatore eseguita da incaricati del gestore del servizio ovvero, a distanza, da parte del gestore con il tramite di opportuni mezzi tecnologici, ove disponibili o mediante autolettura da parte dell'utente successivamente comunicata al gestore.
Pertanto, è priva di pregio risulta la doglianza dell'appellata relativamente all'utilizzo da parte del di un criterio a forfait o presunto, dal momento Pt_1 che il calcolo è stato effettuato in base al consumo effettivo dell'utente.
Né la ha contestato neppure genericamente il corretto funzionamento Pt_2 dell'apparecchio di misurazione e tantomeno ha allegato e provato che l'eventuale eccessività dei consumi per il periodo intercorrente tra il 31.12.2020 ed il
31.12.2021 sia dipesa da fattori estranei al suo controllo.
Ne discende quindi la legittimità degli importi conteggiati, dal momento che non vi sono elementi o ragioni per commisurare il corrispettivo dovuto in maniera diversa rispetto alla liquidazione operata nella fattura suddetta.
Per l'effetto la sentenza di primo grado deve essere riformata in parte qua e Pt_2
deve essere condannata al pagamento dei soli consumi riferiti all'anno 2021
[...]
e quantificati in fattura nell'importo di € 279,99, mentre deve essere confermata relativamente all'avvenuta prescrizione dei crediti relativi ai recuperi dei canoni pregressi.
pagina 11 di 12 In considerazione della novità delle questioni trattate e dell'esistenza di interpretazioni contrastanti in merito all'individuazione del dies a quo del termine prescrizionale biennale, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Vibo NT, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1)accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza di primo grado dichiara dovuta in favore del , in persona del Sindaco Parte_1
l.r.p.r., la somma di € 279,99 portata dalla fattura n. 722 del 03.04.2023 per le ragioni chiarite in parte motiva;
2) conferma per il resto la sentenza impugnata;
3) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizi
Vibo NT, 27 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Ida Cuffaro
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