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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 60/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ANTONUCCIO ALDO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 702/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Enna - Piazza Giuseppe Garibaldi 1 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Enna - Viale Diaz 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE DI n. 29420249003633930 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente.
Resistente/Appellato: Nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso del presente grado di giudizio, Ricorrente_1 nato a [...] il Data nascita_1 ed Indirizzo_1, rappresentato e difeso come indicato in atti, ha impugnato, contro l'A.D.E.R. e la Camera di Commercio di Palermo e Enna, la intimazione di pagamento n.29420249002359630/000, notificata il
17.07.2025 con la quale viene richiesto il pagamento di € 24,95 a titolo di diritto annuale Camera di Commercio anno 2009.
Col ricorso proposto parte ricorrente adduce le motivazioni riportate nello scritto difensivo inoltrato.
Non si è costituita in giudizio l'A.D.E.R..
Si è costituito in giudizio l'Ente Camerale comunicando l'avvenuto sgravio delle somme richieste con l'atto opposto e chiedendo la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viste le controdeduzioni dell'Ente Camerale costituitosi in giudizio, con le quali viene comunicato l'avvenuto sgravio delle somme richieste con l'atto opposto, si dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
ma in considerazione del fatto che la comunicazione dello sgravio è avvenuta successivamente alla presentazione del ricorso, l'ADER e la Camera di Commercio di Palermo – Enna vengono condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio determinate nella misura indicata in parte motiva.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, in composizione monocratica, dichiara la estinzione del procedimento per cessata materia del contendere e condanna, in solido tra loro, l'ADER e la Camera di Commercio di Palermo - Enna al pagamento delle spese di giudizio determinate in euro
180,00 oltre IVA e C.P. se ed in quanto dovute.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ANTONUCCIO ALDO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 702/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Enna - Piazza Giuseppe Garibaldi 1 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Enna - Viale Diaz 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE DI n. 29420249003633930 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente.
Resistente/Appellato: Nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso del presente grado di giudizio, Ricorrente_1 nato a [...] il Data nascita_1 ed Indirizzo_1, rappresentato e difeso come indicato in atti, ha impugnato, contro l'A.D.E.R. e la Camera di Commercio di Palermo e Enna, la intimazione di pagamento n.29420249002359630/000, notificata il
17.07.2025 con la quale viene richiesto il pagamento di € 24,95 a titolo di diritto annuale Camera di Commercio anno 2009.
Col ricorso proposto parte ricorrente adduce le motivazioni riportate nello scritto difensivo inoltrato.
Non si è costituita in giudizio l'A.D.E.R..
Si è costituito in giudizio l'Ente Camerale comunicando l'avvenuto sgravio delle somme richieste con l'atto opposto e chiedendo la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viste le controdeduzioni dell'Ente Camerale costituitosi in giudizio, con le quali viene comunicato l'avvenuto sgravio delle somme richieste con l'atto opposto, si dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
ma in considerazione del fatto che la comunicazione dello sgravio è avvenuta successivamente alla presentazione del ricorso, l'ADER e la Camera di Commercio di Palermo – Enna vengono condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio determinate nella misura indicata in parte motiva.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, in composizione monocratica, dichiara la estinzione del procedimento per cessata materia del contendere e condanna, in solido tra loro, l'ADER e la Camera di Commercio di Palermo - Enna al pagamento delle spese di giudizio determinate in euro
180,00 oltre IVA e C.P. se ed in quanto dovute.