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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/11/2025, n. 3452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3452 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario GI LE
All'udienza del giorno 26 novembre 2025
Nella causa per opposizione a cartella esattoriale
promossa da
, rappresentato e difeso dall' Avv. G. Lippolis come da mandato Parte_1
in atti
contro
, in persona del Direttore Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. E. Del Vecchio come da mandato in atti nonchè
Controparte_2
, in persona del Direttore pro tempore,
[...]
rappresentata e difesa dai propri funzionari
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con ricorso in riassunzione, regolarmente notificato, il sig. Parte_1
proponeva opposizione averso cartella di pagamento n. 106 2023 00150822 47 000 Con notificata in data 23.10.2023 di € 44.959,44 emessa su ruolo dell' di per CP_2
mancato pagamento relativo alla Ordinanza Ingiunzione n. 657/2022 del 27/07/2022, notificata il 13/08/2022.
Con comparsa di risposta rispettivamente del 27.05.2025 e del 23.04.2025 si Con costituivano in giudizio di ed per CP_2 Controparte_1
contestare l'assunto attoreo e chiederne il rigetto.
Ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, veniva disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Con il primo motivo di opposizione il sig. si duole della Pt_1
nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1
L. 212/2000.
In particolare, il eccepisce la omessa allegazione degli l'allegazione della Pt_1
copia dell'atto precedentemente notificato e omessa motivazione.
I motivi addotti devono essere qualificati come opposizione agli atti esecutivi.
Invero, l'opposizione agli atti esecutivi ha per oggetto l'accertamento delle irregolarità formali del titolo esecutivo, del precetto e di qualsiasi atto del processo esecutivo, nonché di vizi di notificazione di tali atti, configurandosi quindi come gravame di rito e non di merito.
Costituisce, pertanto, opposizione agli atti esecutivi quella con la quale viene fatta valere la difformità di un atto della procedura rispetto alla fattispecie legale, purchè detto vizio non si traduca in nullità del titolo esecutivo, poiché in detta ipotesi, venendo colpito il diritto ad agire esecutivamente la contestazione va qualificata come
2 opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..
Ai sensi dell'art. 617, comma 2 c.p.c. “ le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione di propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti”
Dagli atti di causa risulta che l'opposizione è stata proposta in data 21.11.2023 e, quindi, oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla avvenuta conoscenza della cartella di pagamento opposta che lo stesso fa risalire a 23 ottobre 2023. Pt_1
Con l'ulteriore motivo di opposizione, il contesta la debenza della pretesa Pt_1
tributaria eccependo la illegittimità/nullità dell'ordinanza ingiunzione di pagamento n.
657/2022 DEL 27/07/2022.
Deduce di aver fatto ricorso all'aiuto di lavoratori occasionali per esigenze improvvise e temporanee e di aver depositato tutta la documentazione necessaria all'assunzione presso il proprio Consulente nello stesso giorno di quello ispettivo.
Conclude chiedendo dichiararsi la inefficacia-nullità dell'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 657/2022 e, per l'effetto, annullarsi la cartella di pagamento opposta.
Orbene, l'opposizione all'esecuzione, disciplinata dagli artt. 615 e 616 c.p.c., nonché dagli artt. 184-186 disp. Att. c.p.c., consiste nella contestazione, da parte del debitore, del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Trattasi di una parentesi cognitiva nel processo esecutivo, con la quale si esercita un'azione di mero accertamento negativo, sostenendosi la inesistenza
3 originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta prima dell'inizio del processo o durante il suo svolgimento.
Essa consiste, cioè, nell'impugnare l'azione esecutiva per una questione di merito, deducendo l'ingiustizia dell'esecuzione perche senza titolo esecutivo ovvero in contrasto con esso, e quindi, in generale, per difetto del titolo, oppure perche relativa a determinati beni dei quali il debitore affermi la impignorabilità.
Sulla base di ciò, si è pervenuti in giurisprudenza, con orientamento constante,
a sostenere che il criterio distintivo fra opposizione all'esecuzione ( art. 615 c.p.c.) e l'opposizione agli atti esecutivi ( art. 617 c.cp.c.) si individua considerando che con la prima si contesta l'an dell'esecuzione, ovvero il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo, mentre con la seconda si contesta il quomodo dell'azione esecutiva, ossia soltanto la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi la esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva ( come il precetto, il titolo esecutivo e le relative notificazioni) CFR Cass. Civ. 06.04.2006 n. 8112; Cass. Civ. 03.08.2005 n.
16262.
In più occasioni, in applicazione dei principi innanzi richiamati, la Suprema
Corte ha affermato che, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo, il giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua
4 formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività ( Cass. 07 maggio 2015
n. 9247).
L'orientamento richiamato ha il pregio di dare la massima effettività e concretezza alla tutela del diritto di credito, al fine di garantire la certezza del diritto, limitando notevolmente il sindacato del giudice dell'esecuzione alla valutazione di quei soli fatti che incidono sul diritto di credito stesso che siano successivi alla sua formazione e non siano stati valutati dal giudice del procedimento nell'ambito del quale il titolo si è formato o non siano mai stati portati alla attenzione del giudice naturaliter destinato a conoscere di tali contestazioni.
Tornando al caso in esame, l'opposizione promossa dal ER non ha il fine di contestare la mancanza del presupposto di legge per procedere con l'azione esecutiva,
e, quindi l'inesistenza del titolo, bensì il fine di proporre un riesame nel merito, recuperando un mezzo di opposizione della pretesa, che doveva essere proposto con l'ordinario procedimento di opposizione avverso ordinanza ingiunzione ( peraltro regolarmente notificata per compiuta giacenza vedi relata in atti) nei termini di legge.
Ne consegue la inammissibilità dei motivi di opposizione articolati.
La particolare natura della controversia e la questione giuridica trattata, inducono il Giudicante a compensare le spese di lite
P. Q. M.
il Tribunale di Lecce, Sezione Commerciale, nella persona del Giudice Onorario
GI LE definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione,così provvede:
5 1) Dichiara inammissibile l'opposizione promossa da;
Parte_1
2) Spese di lite compensate fra le parti in causa
. Lecce, 26 novembre 2025
Il Giudice Onorario
(dott.sssa GI LE)
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