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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/11/2025, n. 4382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4382 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n°4141 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO PALERMO Seconda Sezione Civile
VERBALE D'UDIENZA del 04/11/2025
All'udienza del 04/11/2025, alle ore 9,35, chiamato il procedimento indicato in epigrafe, sono comparsi davanti al Giudice dott.ssa IA GR:
− per parte attrice: l'Avv. PALMERI PAOLO;
− per parte convenuta: l'Avv. GRAVIANO PAOLINO, anche in sostituzione dell'Avv. DI
DO IN.
L'Avv. Palmeri insiste nelle note depositate e nelle conclusioni ivi rassegnate.
L'Avv. Graviano insiste nelle note conclusive depositate e nelle conclusioni ivi rassegnate, insistendo altresì per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Il Giudice
Ritenute di mantenere ferme le determinazioni istruttorie già assunte,
Dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio, riservando all'esito della stessa la decisione della causa.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 17,30, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione nell'assenza delle parti.
Il Giudice
IA GR
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
- Sezione Seconda Civile -
In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa IA GR, all'udienza del
4.11.2025, riaperta la camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n° 4141 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. nato a [...] il [...] ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato a Palermo, Piazza Alberico Gentili n. 12, presso lo studio dell'Avv. Paolo Palmeri, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
attore
e
(C.F. ) nato a [...] in data [...] e CP_1 C.F._2
(C.F. ) nata a [...] il [...], entrambi CP_2 C.F._3 elettivamente domiciliati a Palermo via Maqueda n.8, presso lo studio degli Avv.ti Paolino Graviano e
Vincenzo Di Grado, che li rappresentano e difendono giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, premesso di essere, unitamente al fratello Parte_1
, erede legittimo di deceduta (senza coniuge e senza figli) in data 20.2.2021, CP_1 Persona_1 conveniva in giudizio il fratello e la cognata lamentando l'appropriazione CP_1 CP_2 da parte di questi ultimi (anche nei mesi antecedenti alla morte) del denaro (custodito presso l'abitazione della de cuius, pari ad euro 8.000,00, e depositato presso un conto corrente avente, all'apertura della successione, un saldo attivo di euro 32.988,60) e dei beni mobili di cui la de cuius era proprietaria.
Chiedeva, così, la restituzione all'asse ereditario dei beni indebitamente sottratti o la corresponsione in suo favore della metà del loro equivalente monetario, nonché la divisione tra i due fratelli dell'unico
2 immobile caduto in successione, ossia l'abitazione della sorella defunta, sita in Palermo in Via Ciullo
d'Alcamo n. 6, previa adozione delle misure idonee alla regolarizzazione urbanistica del bene, con condanna del convenuto al pagamento di tutte le spese successive all'apertura della CP_1 successione alla divisione, la cui maturazione era conseguenza della sua inerzia.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano i convenuti e CP_1 CP_2 contestando la ricostruzione dei fatti operata dall'attore e deducendo, in particolare, che la de cuius aveva disposto dei suoi beni mediante testamento, in esecuzione del quale erano stati distribuiti il denaro, i beni mobili e i gioielli della de cuius in favore dei PO , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e ed era stata pure attribuita all'odierno attore la proprietà dell'autovettura
[...] CP_6 appartenuta alla de cuius, targata EN983CF, da lui successivamente alienata a soggetto terzo, con integrale riscossione del relativo corrispettivo.
Premesso che il testamento in questione designava la convenuta quale soggetto tenuto CP_2 alla distribuzione dei mobili e dei suppellettili non espressamente contemplati nel testamento secondo i desideri familiari, deducevano che la de cuius aveva disposto in favore dei due fratelli e del CP_1 Pt_1 solo immobile di Via Ciullo d'Alcamo n. 6 e del Fondo IES di euro 5.000,00 acceso presso la Banca
BNP Paribas e che, sebbene per questioni economiche il testamento non fosse stato pubblicato, i due fratelli, che andavano qualificati come legatari e non invece come eredi, avevano dato spontanea esecuzione a tale atto di ultime volontà, sottoscrivendo una scrittura privata.
Eccepivano, pertanto, l'inammissibilità della domanda di petizione ereditaria formulata dall'attore, giacché avanzata da soggetto che non rivestiva la qualità di erede ma di legatario e contestavano, nel merito, le deduzioni relative alla sottrazione di beni mobili, specificando che il denaro della de cuius era stato, comunque, utilizzato per spese mediche, funerarie, alimentari e per il pagamento delle utenze.
Premessa poi l'impossibilità di procedere alla divisione del bene sito in Palermo, Via Ciullo
D'Alcamo n. 6 in ragione della sua irregolarità sul piano urbanistico e affermando che il fondo IES destinato ai due fratelli per testamento era stato impiegato per l'estinzione di un debito della de cuius, chiedevano, in via preliminare, che fosse dichiarata la successione testamentaria della de cuius Per_1
, con conseguente esclusione della normativa in materia di successione legittima invocata dall'attore,
[...]
e, nel merito, il rigetto delle domande formulate dall'attore; in subordine, ove ritenuti sussistenti i presupposti per procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, chiedevano di procedere alla divisione giudiziale dell'immobile di via Ciullo D'Alcamo, con acquisizione alla massa ereditaria anche della vettura targata EN983CF o del controvalore in denaro di tale bene.
Per quel che qui rileva, nella propria memoria ex art. 171 ter, n. 2 c.p.c. i convenuti documentavano l'intervenuta pubblicazione del testamento olografo della de cuius . Persona_1
Falliti i tentativi diretti alla composizione bonaria della lite, disattese le richieste di prova articolate dalle parti, la causa veniva istruita mediante c.t.u. e perveniva per discussione e decisione ex art. 281
3 sexies c.p.c. all'odierna udienza, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive.
Per quel che qui rileva, alla luce della sopravvenuta pubblicazione del testamento, l'attore chiedeva di:
“- dichiarata aperta la successione della Signora deceduta in Palermo il 20 febbraio 2021 e che ivi era Persona_1 nata il [...], accertare e dichiarare che la successione di è in parte regolata dal testamento Persona_1 olografo della stessa, del 29 gennaio 2021, pubblicato a Palermo il 23 giugno 2023, ed in parte dalla legge;
- per l'effetto, dichiarare che col detto testamento ha disposto solo a titolo particolare (legati) e che, in Persona_1 forza di legge, suoi unici eredi legittimi sono il Sig. ed il fratello che per tale effetto sono Parte_1 CP_1 succeduti alla sorella in parti uguali;
- ordinare ai Signori e di restituire alla massa ereditaria della Signora le CP_1 CP_2 Persona_1 somme dagli stessi prelevate senza titolo vuoi dall'abitazione, vuoi dal conto corrente della de cuius, prima della morte, nonché tutti i beni mobili che senza titolo gli stessi hanno asportato dall'abitazione della medesima de cuius, prima e dopo la sua morte;
- accertare che nel patrimonio da dividere della de cuius rientrano: - un appartamento di civile abitazione in Palermo,
Via Ciullo d'Alcamo n. 6, censito al catasto dei fabbricati di Palermo, al fg. 34 part.lla 1445 sub 14, oltre che dei beni che lo arredavano e corredavano, inclusi i monili e i gioielli;
- il saldo del conto corrente n. 04708 001658, giacente presso la Banca Nazionale del Lavoro, ex agenzia di Palermo di Via Sciuti, portante un saldo attivo, all'apertura della successione, di € 32.988,60; - le somme liquide che si trovavano in moneta contante presso il detto appartamento;
- le somme prelevate nel periodo gennaio-febbraio 2021 dal conto corrente, attinte senza titolo dai Signori e CP_1
il Fondo IES, per un controvalore pari ad € 5.000,00; CP_2
- ritenere e dichiarare il diritto dell'attore, Sig. a procedere alla divisione dell'eredità della Signora Parte_1
e dunque dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria dei diritti per i quali la de cuius non ha Persona_1 disposto per testamento e procedere alla conseguente divisione, disponendo e adottando tutte le misure che si rendano necessarie per addivenire al fine, autorizzando, in particolare, il Sig. a riscuotere il credito a sé spettante di Parte_1 cui al conto corrente n. 04708 001658, giacente presso la Banca Nazionale del Lavoro;
- ordinare che le parti provvedano in pari misura alla regolarizzazione urbanistica dell'appartamento di Via Ciullo
d'Alcamo n. 6 e disporre, accertata la non comoda divisibilità del bene, la sua vendita;
- condannare il Sig. al pagamento di tutte le spese maturate dall'apertura della successione alla CP_1 divisione, che siano conseguenza della sua inerzia e/o che potevano essere evitate se si fosse proceduto sin da subito alla divisione dell'eredità, avuto anche riguardo al comportamento tenuto in sede di mediazione;
- condannare i convenuti ai sensi dell'art. 12bis, commi 1, 2 e 3 del d.lgs 4 marzo 2010 n. 28 e dell'art. 96 c.p.c.”.
All'odierna udienza, le parti concludevano, dunque, come da verbale in atti.
*****
4 1. In via preliminare, deve darsi atto dell'intervenuta pubblicazione in corso di causa, in data
23.6.2023, del testamento olografo di , nata a [...] il [...] e ivi deceduta il 20.2.2021 Persona_1
(v. doc. 9 allegato alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
Mediante tale testamento, datato 29.1.2021 e pubblicato in Notaio il 23.6.2023, la de cuius Per_2 ha disposto del proprio patrimonio, per il tempo della sua morte, attribuendo:
– ai fratelli e l'immobile di Via Ciullo D'Alcamo n. 6 e “il Fondo IES di € 5.000,00 CP_1 Pt_1 acceso presso la Banca BNP Paribas”;
– a (nella misura del 40%) e a , e Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
(per il restante 60%, da suddividersi in parti uguali) il “contante rimanente”, decurtato “da tutte le spese”;
- a il “punto luce compreso di collana e la vetrinetta” Controparte_4
- a il “ciondolo di acquamarina compreso di collana e il pianoforte”; CP_6
- al fratello l'autovettura targata EN983CF. Parte_1
La de cuius, nel suo atto di ultime volontà, ha infine previsto che “per la gestione di mobili e suppellettili se ne occuperà che dividerà secondo i desideri della famiglia”. CP_2
Detto testamento, ad oggi, non è stato impugnato dal convenuto, sicché è perfettamente valido ed efficace.
Ora, secondo la prospettazione di parte attrice, anche in seguito alla pubblicazione del testamento, la successione di sarebbe, in parte, regolata dalla legge, essendo cadute in successione Persona_1 legittima, in favore dei due fratelli, le somme depositate presso il conto corrente intrattenuto dalla de cuius presso BNL, avente all'apertura della successione, un saldo attivo di euro 32.988,60.
E sempre muovendo da tale assunto, l'odierno attore ha insistito, anche dopo la pubblicazione del testamento, affinché venisse ordinato ai due convenuti la restituzione all'asse ereditario da dividere tra i due fratelli delle somme che, secondo la sua prospettazione, essi avrebbero ingiustificatamente prelevato dal conto corrente della de cuius quando quest'ultima era ancora in vita e dopo la sua morte.
Ebbene, la tesi di parte attrice non può essere condivisa, dovendosi ritenere che con il testamento suddetto la de cuius abbia, in realtà, disposto di tutti i suoi beni.
Diversamente da quanto prospettato dall'attore, non può, infatti, ritenersi che allorquando la testatrice, dopo aver lasciato il “fondo IES di euro 5.000,00 acceso c/o la banca BNP Paribas” ai due fratelli e abbia, testualmente, “diviso” tra , e CP_1 Pt_1 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
“il contante rimanente, decurtato da tutte le spese” abbia inteso riferirsi al solo denaro contante CP_6 che la de cuius custodiva in casa e non invece a tutto il denaro di cui ella era titolare, incluso quello depositato presso il conto corrente intrattenuto presso BNL.
Che la de cuius intendesse riferirsi a tutta la liquidità presente al momento del suo decesso (al netto delle spese da sostenere) si desume da un'interpretazione letterale e sistematica della scheda testamentaria, atteso: (i) non vi è alcun riferimento all'esistenza di denaro “contante” custodito dalla
5 testatrice in casa, da tenere distinto rispetto al denaro giacente presso il conto corrente intrattenuto presso l'istituto di credito BNL;
(ii) l'attribuzione del “contante rimanente” in favore dei PO avviene immediatamente dopo l'attribuzione ai due fratelli del “Fondo IES di € 5.000,00 acceso presso la Banca BNP
Paribas” e ciò prova in maniera inequivocabile che, nelle intenzioni della disponente, anche la somma di euro 5.000,00 di cui al “fondo IES” integrava la nozione di “contante” (la cui “rimanente” parte veniva attribuita ai PO); (iii) la lettura del testamento, nella parte in cui vengono fornite indicazioni in ordine alla divisione dei beni mobili e dei suppellettili diversi rispetto a quelli espressamente menzionati in testamento, palesa la volontà della de cuius di distribuire il suo intero patrimonio.
Tanto chiarito, non essendovi (pacificamente) beni immobili e mobili registrati ulteriori rispetto a quelli attribuito ai due fratelli, deve concludersi che la successione di è regolata unicamente Persona_1 dal testamento olografo datato 29.1.2021 e pubblicato in Notaio il 23.6.2023. Per_2
2. Quanto finora detto reca con sé la carenza di legittimazione e di interesse ad agire dell'odierno attore per la restituzione delle somme di denaro della de cuius depositate presso il conto corrente da quest'ultima intrattenuto presso l'istituto di credito BNL che, secondo la sua prospettazione, sarebbero state indebitamente sottratte dai due convenuti prima e dopo il decesso di . Persona_1
Ed infatti, indipendentemente dalla qualificazione di alla stregua di erede ex re certa (di Parte_1 cui all'art. 588, comma 2, c.c.) o di legatario, egli non avrebbe alcun interesse concreto ad ottenere la restituzione all'asse ereditario della sorella di somme di denaro che, in ogni caso, non gli spetterebbero.
A ciò si aggiunga che, ancor prima della pubblicazione del testamento, i due fratelli avevano in data
5.3.2021 sottoscritto una scrittura privata in cui, dando atto dell'esistenza del testamento (poi pubblicato), si obbligavano a dare esecuzione alle previsioni ivi contemplate e ad attribuire a
[...]
, e proprio le somme di cui al conto intestato CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 alla de cuius intrattenuto presso BNL, secondo le percentuali indicate nel testamento v. doc. Persona_1
6 allegato alla comparsa di costituzione).
Detta scrittura privata non è stata disconosciuta dall'attore e, essendo comunque vincolante nei suoi confronti, avvalora il suo difetto di legittimazione e di interesse ad agire.
3. Ciò posto, premesso che, pacificamente, ha già ricevuto l'autovettura targata Parte_1
EN983CF che gli era stata attribuita per testamento dalla sorella, la legittimazione dell'odierno attore è limitata alle questioni relative alle somme di cui al “Fondo IES” di € 5.000,00 intrattenuto dalla de cuius presso la Banca BNP Paribas e all'immobile di Via Ciullo D'Alcamo n. 6, che la testatrice aveva attribuito in parti uguali ai due fratelli, nonché ai “mobili e suppellettili” diversi rispetto a quelli indicati in testamento, della cui gestione era stata incaricata la convenuta (cognata della de cuius) , che CP_2 avrebbe dovuto dividere “secondo i desideri della famiglia” (di cui faceva, inevitabilmente, parte anche il fratello della de cuius, odierno attore).
6 Con riferimento ai menzionati beni mobili e suppellettili, deve, invero, rilevarsi che, in assenza di qualsivoglia elemento da cui desumere quali fossero tali bene e quale ne fosse il valore, è preclusa al giudicante ogni statuizione (divisione o risarcimento del danno per mancato conseguimento da parte dell'attore della quota di sua spettanza) sul punto.
4. Quanto, invece, alla somma di euro 5.000,00 del citato “Fondo IES” intrattenuto con BNP
Paribas, che spettava all'attore per una quota pari alla metà (dal valore di euro 2.5000,00), deve, invero, rilevarsi che, fin dalla loro costituzione in giudizio, i convenuti hanno dedotto che le somme di tale fondo sono state destinate all'estinzione di un “debito AGOS” contratto dalla de cuius.
Sul punto, deve, però, rilevarsi che il testamento di prevedeva espressamente che “tutte le Persona_1 spese” avrebbero dovuto essere sostenute con il denaro residuo della de cuius, diverso rispetto a quello di cui al citato “Fondo Ies”, da dividere (per la parte rimanente e secondo le percentuali riportate) tra i PO e proPO indicati nella stessa scheda.
E, avendo riguardo alla evidente intenzione della de cuius di regolamentare tutti i rapporti dipendenti dalla sua morte, il termine “spese” va inteso in senso ampio, ricomprendendo tutti i “costi” da sostenere in occasione dell'apertura della successione, incluso, dunque, il pagamento dei debiti ereditari.
Da ciò discende che la (pacifica) distrazione da parte dei convenuti della somma di euro 5.000,00, il cui importo pari alla metà spettava all'attore, per finalità estranee rispetto a quelle indicate in testamento
è illegittima.
Né, del resto, i convenuti hanno dedotto (e provato) che avesse prestato il proprio Parte_1 consenso all'utilizzo della somma che gli spettava per l'estinzione di debiti ereditari.
Per tale ragione, l'attore ha diritto al pagamento in suo favore dell'importo di euro 2.500,00, oltre interessi dall'aperura della successione di (20.2.2021). Persona_1
5. Venendo, adesso, alla domanda di divisione dell'immobile sito in Palermo in Via Ciullo D'Alcamo
n. 6, attribuito dalla de cuius indivisamente ai due fratelli e , detta domanda è Parte_1 CP_1 improcedibile.
Va rammentato, in punto di diritto, che costituisce condizione dell'azione di divisione tanto, a mente dell'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e degli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985, la regolarità edilizia dei beni di cui si chiede la divisione (essendo a tal fine necessario, come chiarito anche da Cass Sez. Un. n.
25021/2019, l'indicazione degli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, ovvero della copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967 ed essendo, poi, irrilevante, in presenza nell'atto della dichiarazione degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, l'eventuale difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato) quanto, a mente dell'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52/1985, la attestazione di conformità dello stato di fatto alle
7 planimetrie depositate in catasto. Pacificamente, la disposizione da ultimo richiamata opera, infatti, anche per i provvedimenti giudiziali di trasferimento di diritti reali e di scioglimento delle comunioni
(cfr. Cass. n. 17990/2016; Cass. n. 18043/2020), essendo dunque necessario che l'accertamento richiesto dalla legge sia stato acquisito al processo, con conseguente improcedibilità della domanda laddove tale accertamento manchi o a fortiori laddove il c.t.u. abbia certificato la non conformità dello stato di fatto del cespite alle planimetrie catastali (v. in particolare Cass. n. 18043/2020, ove si legge che
“la divisione intanto [è] possibile in quanto i beni soddisfino le condizioni prescritte per la loro commerciabilità, e nel caso di specie quelle di cui alla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 bis, con la conseguenza che, in loro assenza, i beni sono destinati a restare in comunione fin quando non sia regolarizzato il loro assetto urbanistico – edilizio”; v., da ultimo, anche Cass. n. 2047/2024: “L'art. 29, comma 1 bis della l. 52/1985, aggiunto dal comma 19, comma 14, del
D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010, richiede le indicazioni circa la c.d. conformità catastale oggettiva, ovvero
l'identificazione catastale del bene, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, la dichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, a pena di nullità del contratto di trasferimento immobiliare per gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali, requisiti che devono sussistere anche per la divisione giudiziale(…)
L'omissione determina la nullità assoluta dell'atto che ha carattere oggettivo, avendo la norma una finalità pubblicistica di contrasto all'evasione fiscale (…) ”.
Ebbene, applicando tali assunti al caso di specie, muovendo dagli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa, e affidata all'Arch. deve innanzitutto ritenersi che Controparte_7 nulla osti alla divisione dell'immobile sul piano della regolarità urbanistica, essendo agli atti del giudizio
(v. doc. allegati alla c.t.u.) la concessione edilizia n. 19 rilasciata dal Comune di Palermo in data 18 febbraio 1985 relativa all'edificio di cui fa parte l'immobile di cui si controverte.
A diverse conclusioni deve, invece, pervenirsi con riferimento alla conformità catastale, avendo il c.t.u. riscontrato che “..le planimetrie a confronto tra lo stato dei luoghi in essere e la planimetria allegata alla concessione edilizia, l'immobile nello stato odierno presenta alcune difformità. In particolare: è stata dimessa una parete nel soggiorno, è stata eliminata una porta che divideva il soggiorno dal disimpegno, e nella camera da letto è stato dismesso
l'infisso esterno verso il balcone ed è stato chiuso lo stesso balcone con pannelli a vetri con montanti in alluminio (veranda) aumentando la superficie utile dell'appartamento. Relativamente a tutte queste modifiche non vo è alcuna pratica presente agli atti dell'Ufficio tecnico del Comune. Pertanto risultano irregolari.” (v. pagg. 10 della c.t.u. depositata il
18.11.2024).
Dunque, come pure desumibile dalla documentazione fotografica che correda la c.t.u. (pp. 20 e s.s.), la veranda è stata annessa alla camera da letto e la porta che divideva il disimpegno dal soggiorno è stata sostituita da uno stipite in legno privo di porta ed è stata eliminata la parete che divideva il soggiorno in due parti come si evince dalla planimetria catastale.
8 Difformità simili – rispetto alle quali vi sarebbe, peraltro, l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione dello stato dei beni con allegazione delle planimetrie catastali e pagamento della relativa sanzione, rientrando tra le ipotesi di variazione “incidenti sulla consistenza, l'attribuzione della categoria e della classe” (così pp. 10 e 12 Circolare dell'Agenzia del Territorio n. 2 del 9.7.2010 prot. n. 36607) – rendono improcedibile, per assenza della conformità catastale oggettiva richiesta dall'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52/1985, la domanda di divisione.
Né può in questa sede (contenziosa) essere adottata qualsivoglia statuizione nei confronti dei comproprietari finalizzata alla regolarizzazione dell'immobile di cui si tratta e non essendovi nessuna allegazione (né tantomeno prova) in ordine alla riconducibilità al convenuto di una simile CP_1 difformità (verosimilmente già esistente al momento della morte della de cuius) non può neppure addebitarsi a quest'ultimo l'impossibilità di procedere allo scioglimento della comunione o il maturare di ulteriori costi (quali gli oneri condominiali) connessi alla comproprietà del bene.
La domanda dell'attore dirette alla condanna di “al pagamento di tutte le spese maturate CP_1 dall'apertura della successione alla divisione, che siano conseguenza della sua inerzia e/o che potevano essere evitate se si fosse proceduto sin da subito alla divisione dell'eredità” non può, pertanto, essere accolta.
*****
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
Ed infatti, benché l'attore abbia ottenuto un accoglimento parziale delle proprie richieste, sono state respinte tutte le restanti domande da lui formulate, peraltro dirette alla restituzione in suo favore di somme che, con scrittura privata non disconosciuta, aveva già riconosciuto appartenere a terzi e dirette alla divisione di un immobile di cui lui stesso conosceva già la irregolarità.
I compensi connessi all'espletamento della c.t.u. vanno posti definitivamente a carico di Pt_1
e , in solido nei rapporti esterni e in parti uguali nei rapporti interni.
[...] CP_1
Non sussistono, infine, i presupposti per condannare i convenuti ai sensi dell'art. 12 bis, commi 1, 2
e 3 del d.lgs 4 marzo 2010 n. 28 (non essendo stati, peraltro, depositati i verbali di mediazione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
- DICHIARA aperta la successione di nata a [...] il [...] e ivi deceduta il Persona_1
20.2.2021, secondo le disposizioni del testamento olografo datato 29.1.2021, pubblicato in Notaio il 23.6.2023; Per_2
- CONDANNA i convenuti e in solido, al pagamento in favore di CP_1 CP_2
di euro 2.500,00, oltre interessi al saggio legale dall'apertura della successione (20.2.2021); CP_1
- DICHIARA improcedibile la domanda di divisione dell'immobile sito in Palermo in via Ciullo
D'Alcamo n. 6;
- RIGETTA le restanti richieste di parte attrice;
9 - COMPENSA le spese di lite tra le parti;
- PONE le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico di e Parte_1 CP_1
, in parti uguali nei rapporti interni e in solido nei rapporti esterni.
[...]
Così deciso in Palermo, in data 4.11.2025
Il Giudice
IA GR
10
TRIBUNALE ORDINARIO PALERMO Seconda Sezione Civile
VERBALE D'UDIENZA del 04/11/2025
All'udienza del 04/11/2025, alle ore 9,35, chiamato il procedimento indicato in epigrafe, sono comparsi davanti al Giudice dott.ssa IA GR:
− per parte attrice: l'Avv. PALMERI PAOLO;
− per parte convenuta: l'Avv. GRAVIANO PAOLINO, anche in sostituzione dell'Avv. DI
DO IN.
L'Avv. Palmeri insiste nelle note depositate e nelle conclusioni ivi rassegnate.
L'Avv. Graviano insiste nelle note conclusive depositate e nelle conclusioni ivi rassegnate, insistendo altresì per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Il Giudice
Ritenute di mantenere ferme le determinazioni istruttorie già assunte,
Dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio, riservando all'esito della stessa la decisione della causa.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 17,30, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione nell'assenza delle parti.
Il Giudice
IA GR
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
- Sezione Seconda Civile -
In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa IA GR, all'udienza del
4.11.2025, riaperta la camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n° 4141 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. nato a [...] il [...] ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato a Palermo, Piazza Alberico Gentili n. 12, presso lo studio dell'Avv. Paolo Palmeri, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
attore
e
(C.F. ) nato a [...] in data [...] e CP_1 C.F._2
(C.F. ) nata a [...] il [...], entrambi CP_2 C.F._3 elettivamente domiciliati a Palermo via Maqueda n.8, presso lo studio degli Avv.ti Paolino Graviano e
Vincenzo Di Grado, che li rappresentano e difendono giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, premesso di essere, unitamente al fratello Parte_1
, erede legittimo di deceduta (senza coniuge e senza figli) in data 20.2.2021, CP_1 Persona_1 conveniva in giudizio il fratello e la cognata lamentando l'appropriazione CP_1 CP_2 da parte di questi ultimi (anche nei mesi antecedenti alla morte) del denaro (custodito presso l'abitazione della de cuius, pari ad euro 8.000,00, e depositato presso un conto corrente avente, all'apertura della successione, un saldo attivo di euro 32.988,60) e dei beni mobili di cui la de cuius era proprietaria.
Chiedeva, così, la restituzione all'asse ereditario dei beni indebitamente sottratti o la corresponsione in suo favore della metà del loro equivalente monetario, nonché la divisione tra i due fratelli dell'unico
2 immobile caduto in successione, ossia l'abitazione della sorella defunta, sita in Palermo in Via Ciullo
d'Alcamo n. 6, previa adozione delle misure idonee alla regolarizzazione urbanistica del bene, con condanna del convenuto al pagamento di tutte le spese successive all'apertura della CP_1 successione alla divisione, la cui maturazione era conseguenza della sua inerzia.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano i convenuti e CP_1 CP_2 contestando la ricostruzione dei fatti operata dall'attore e deducendo, in particolare, che la de cuius aveva disposto dei suoi beni mediante testamento, in esecuzione del quale erano stati distribuiti il denaro, i beni mobili e i gioielli della de cuius in favore dei PO , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e ed era stata pure attribuita all'odierno attore la proprietà dell'autovettura
[...] CP_6 appartenuta alla de cuius, targata EN983CF, da lui successivamente alienata a soggetto terzo, con integrale riscossione del relativo corrispettivo.
Premesso che il testamento in questione designava la convenuta quale soggetto tenuto CP_2 alla distribuzione dei mobili e dei suppellettili non espressamente contemplati nel testamento secondo i desideri familiari, deducevano che la de cuius aveva disposto in favore dei due fratelli e del CP_1 Pt_1 solo immobile di Via Ciullo d'Alcamo n. 6 e del Fondo IES di euro 5.000,00 acceso presso la Banca
BNP Paribas e che, sebbene per questioni economiche il testamento non fosse stato pubblicato, i due fratelli, che andavano qualificati come legatari e non invece come eredi, avevano dato spontanea esecuzione a tale atto di ultime volontà, sottoscrivendo una scrittura privata.
Eccepivano, pertanto, l'inammissibilità della domanda di petizione ereditaria formulata dall'attore, giacché avanzata da soggetto che non rivestiva la qualità di erede ma di legatario e contestavano, nel merito, le deduzioni relative alla sottrazione di beni mobili, specificando che il denaro della de cuius era stato, comunque, utilizzato per spese mediche, funerarie, alimentari e per il pagamento delle utenze.
Premessa poi l'impossibilità di procedere alla divisione del bene sito in Palermo, Via Ciullo
D'Alcamo n. 6 in ragione della sua irregolarità sul piano urbanistico e affermando che il fondo IES destinato ai due fratelli per testamento era stato impiegato per l'estinzione di un debito della de cuius, chiedevano, in via preliminare, che fosse dichiarata la successione testamentaria della de cuius Per_1
, con conseguente esclusione della normativa in materia di successione legittima invocata dall'attore,
[...]
e, nel merito, il rigetto delle domande formulate dall'attore; in subordine, ove ritenuti sussistenti i presupposti per procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, chiedevano di procedere alla divisione giudiziale dell'immobile di via Ciullo D'Alcamo, con acquisizione alla massa ereditaria anche della vettura targata EN983CF o del controvalore in denaro di tale bene.
Per quel che qui rileva, nella propria memoria ex art. 171 ter, n. 2 c.p.c. i convenuti documentavano l'intervenuta pubblicazione del testamento olografo della de cuius . Persona_1
Falliti i tentativi diretti alla composizione bonaria della lite, disattese le richieste di prova articolate dalle parti, la causa veniva istruita mediante c.t.u. e perveniva per discussione e decisione ex art. 281
3 sexies c.p.c. all'odierna udienza, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive.
Per quel che qui rileva, alla luce della sopravvenuta pubblicazione del testamento, l'attore chiedeva di:
“- dichiarata aperta la successione della Signora deceduta in Palermo il 20 febbraio 2021 e che ivi era Persona_1 nata il [...], accertare e dichiarare che la successione di è in parte regolata dal testamento Persona_1 olografo della stessa, del 29 gennaio 2021, pubblicato a Palermo il 23 giugno 2023, ed in parte dalla legge;
- per l'effetto, dichiarare che col detto testamento ha disposto solo a titolo particolare (legati) e che, in Persona_1 forza di legge, suoi unici eredi legittimi sono il Sig. ed il fratello che per tale effetto sono Parte_1 CP_1 succeduti alla sorella in parti uguali;
- ordinare ai Signori e di restituire alla massa ereditaria della Signora le CP_1 CP_2 Persona_1 somme dagli stessi prelevate senza titolo vuoi dall'abitazione, vuoi dal conto corrente della de cuius, prima della morte, nonché tutti i beni mobili che senza titolo gli stessi hanno asportato dall'abitazione della medesima de cuius, prima e dopo la sua morte;
- accertare che nel patrimonio da dividere della de cuius rientrano: - un appartamento di civile abitazione in Palermo,
Via Ciullo d'Alcamo n. 6, censito al catasto dei fabbricati di Palermo, al fg. 34 part.lla 1445 sub 14, oltre che dei beni che lo arredavano e corredavano, inclusi i monili e i gioielli;
- il saldo del conto corrente n. 04708 001658, giacente presso la Banca Nazionale del Lavoro, ex agenzia di Palermo di Via Sciuti, portante un saldo attivo, all'apertura della successione, di € 32.988,60; - le somme liquide che si trovavano in moneta contante presso il detto appartamento;
- le somme prelevate nel periodo gennaio-febbraio 2021 dal conto corrente, attinte senza titolo dai Signori e CP_1
il Fondo IES, per un controvalore pari ad € 5.000,00; CP_2
- ritenere e dichiarare il diritto dell'attore, Sig. a procedere alla divisione dell'eredità della Signora Parte_1
e dunque dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria dei diritti per i quali la de cuius non ha Persona_1 disposto per testamento e procedere alla conseguente divisione, disponendo e adottando tutte le misure che si rendano necessarie per addivenire al fine, autorizzando, in particolare, il Sig. a riscuotere il credito a sé spettante di Parte_1 cui al conto corrente n. 04708 001658, giacente presso la Banca Nazionale del Lavoro;
- ordinare che le parti provvedano in pari misura alla regolarizzazione urbanistica dell'appartamento di Via Ciullo
d'Alcamo n. 6 e disporre, accertata la non comoda divisibilità del bene, la sua vendita;
- condannare il Sig. al pagamento di tutte le spese maturate dall'apertura della successione alla CP_1 divisione, che siano conseguenza della sua inerzia e/o che potevano essere evitate se si fosse proceduto sin da subito alla divisione dell'eredità, avuto anche riguardo al comportamento tenuto in sede di mediazione;
- condannare i convenuti ai sensi dell'art. 12bis, commi 1, 2 e 3 del d.lgs 4 marzo 2010 n. 28 e dell'art. 96 c.p.c.”.
All'odierna udienza, le parti concludevano, dunque, come da verbale in atti.
*****
4 1. In via preliminare, deve darsi atto dell'intervenuta pubblicazione in corso di causa, in data
23.6.2023, del testamento olografo di , nata a [...] il [...] e ivi deceduta il 20.2.2021 Persona_1
(v. doc. 9 allegato alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
Mediante tale testamento, datato 29.1.2021 e pubblicato in Notaio il 23.6.2023, la de cuius Per_2 ha disposto del proprio patrimonio, per il tempo della sua morte, attribuendo:
– ai fratelli e l'immobile di Via Ciullo D'Alcamo n. 6 e “il Fondo IES di € 5.000,00 CP_1 Pt_1 acceso presso la Banca BNP Paribas”;
– a (nella misura del 40%) e a , e Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
(per il restante 60%, da suddividersi in parti uguali) il “contante rimanente”, decurtato “da tutte le spese”;
- a il “punto luce compreso di collana e la vetrinetta” Controparte_4
- a il “ciondolo di acquamarina compreso di collana e il pianoforte”; CP_6
- al fratello l'autovettura targata EN983CF. Parte_1
La de cuius, nel suo atto di ultime volontà, ha infine previsto che “per la gestione di mobili e suppellettili se ne occuperà che dividerà secondo i desideri della famiglia”. CP_2
Detto testamento, ad oggi, non è stato impugnato dal convenuto, sicché è perfettamente valido ed efficace.
Ora, secondo la prospettazione di parte attrice, anche in seguito alla pubblicazione del testamento, la successione di sarebbe, in parte, regolata dalla legge, essendo cadute in successione Persona_1 legittima, in favore dei due fratelli, le somme depositate presso il conto corrente intrattenuto dalla de cuius presso BNL, avente all'apertura della successione, un saldo attivo di euro 32.988,60.
E sempre muovendo da tale assunto, l'odierno attore ha insistito, anche dopo la pubblicazione del testamento, affinché venisse ordinato ai due convenuti la restituzione all'asse ereditario da dividere tra i due fratelli delle somme che, secondo la sua prospettazione, essi avrebbero ingiustificatamente prelevato dal conto corrente della de cuius quando quest'ultima era ancora in vita e dopo la sua morte.
Ebbene, la tesi di parte attrice non può essere condivisa, dovendosi ritenere che con il testamento suddetto la de cuius abbia, in realtà, disposto di tutti i suoi beni.
Diversamente da quanto prospettato dall'attore, non può, infatti, ritenersi che allorquando la testatrice, dopo aver lasciato il “fondo IES di euro 5.000,00 acceso c/o la banca BNP Paribas” ai due fratelli e abbia, testualmente, “diviso” tra , e CP_1 Pt_1 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
“il contante rimanente, decurtato da tutte le spese” abbia inteso riferirsi al solo denaro contante CP_6 che la de cuius custodiva in casa e non invece a tutto il denaro di cui ella era titolare, incluso quello depositato presso il conto corrente intrattenuto presso BNL.
Che la de cuius intendesse riferirsi a tutta la liquidità presente al momento del suo decesso (al netto delle spese da sostenere) si desume da un'interpretazione letterale e sistematica della scheda testamentaria, atteso: (i) non vi è alcun riferimento all'esistenza di denaro “contante” custodito dalla
5 testatrice in casa, da tenere distinto rispetto al denaro giacente presso il conto corrente intrattenuto presso l'istituto di credito BNL;
(ii) l'attribuzione del “contante rimanente” in favore dei PO avviene immediatamente dopo l'attribuzione ai due fratelli del “Fondo IES di € 5.000,00 acceso presso la Banca BNP
Paribas” e ciò prova in maniera inequivocabile che, nelle intenzioni della disponente, anche la somma di euro 5.000,00 di cui al “fondo IES” integrava la nozione di “contante” (la cui “rimanente” parte veniva attribuita ai PO); (iii) la lettura del testamento, nella parte in cui vengono fornite indicazioni in ordine alla divisione dei beni mobili e dei suppellettili diversi rispetto a quelli espressamente menzionati in testamento, palesa la volontà della de cuius di distribuire il suo intero patrimonio.
Tanto chiarito, non essendovi (pacificamente) beni immobili e mobili registrati ulteriori rispetto a quelli attribuito ai due fratelli, deve concludersi che la successione di è regolata unicamente Persona_1 dal testamento olografo datato 29.1.2021 e pubblicato in Notaio il 23.6.2023. Per_2
2. Quanto finora detto reca con sé la carenza di legittimazione e di interesse ad agire dell'odierno attore per la restituzione delle somme di denaro della de cuius depositate presso il conto corrente da quest'ultima intrattenuto presso l'istituto di credito BNL che, secondo la sua prospettazione, sarebbero state indebitamente sottratte dai due convenuti prima e dopo il decesso di . Persona_1
Ed infatti, indipendentemente dalla qualificazione di alla stregua di erede ex re certa (di Parte_1 cui all'art. 588, comma 2, c.c.) o di legatario, egli non avrebbe alcun interesse concreto ad ottenere la restituzione all'asse ereditario della sorella di somme di denaro che, in ogni caso, non gli spetterebbero.
A ciò si aggiunga che, ancor prima della pubblicazione del testamento, i due fratelli avevano in data
5.3.2021 sottoscritto una scrittura privata in cui, dando atto dell'esistenza del testamento (poi pubblicato), si obbligavano a dare esecuzione alle previsioni ivi contemplate e ad attribuire a
[...]
, e proprio le somme di cui al conto intestato CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 alla de cuius intrattenuto presso BNL, secondo le percentuali indicate nel testamento v. doc. Persona_1
6 allegato alla comparsa di costituzione).
Detta scrittura privata non è stata disconosciuta dall'attore e, essendo comunque vincolante nei suoi confronti, avvalora il suo difetto di legittimazione e di interesse ad agire.
3. Ciò posto, premesso che, pacificamente, ha già ricevuto l'autovettura targata Parte_1
EN983CF che gli era stata attribuita per testamento dalla sorella, la legittimazione dell'odierno attore è limitata alle questioni relative alle somme di cui al “Fondo IES” di € 5.000,00 intrattenuto dalla de cuius presso la Banca BNP Paribas e all'immobile di Via Ciullo D'Alcamo n. 6, che la testatrice aveva attribuito in parti uguali ai due fratelli, nonché ai “mobili e suppellettili” diversi rispetto a quelli indicati in testamento, della cui gestione era stata incaricata la convenuta (cognata della de cuius) , che CP_2 avrebbe dovuto dividere “secondo i desideri della famiglia” (di cui faceva, inevitabilmente, parte anche il fratello della de cuius, odierno attore).
6 Con riferimento ai menzionati beni mobili e suppellettili, deve, invero, rilevarsi che, in assenza di qualsivoglia elemento da cui desumere quali fossero tali bene e quale ne fosse il valore, è preclusa al giudicante ogni statuizione (divisione o risarcimento del danno per mancato conseguimento da parte dell'attore della quota di sua spettanza) sul punto.
4. Quanto, invece, alla somma di euro 5.000,00 del citato “Fondo IES” intrattenuto con BNP
Paribas, che spettava all'attore per una quota pari alla metà (dal valore di euro 2.5000,00), deve, invero, rilevarsi che, fin dalla loro costituzione in giudizio, i convenuti hanno dedotto che le somme di tale fondo sono state destinate all'estinzione di un “debito AGOS” contratto dalla de cuius.
Sul punto, deve, però, rilevarsi che il testamento di prevedeva espressamente che “tutte le Persona_1 spese” avrebbero dovuto essere sostenute con il denaro residuo della de cuius, diverso rispetto a quello di cui al citato “Fondo Ies”, da dividere (per la parte rimanente e secondo le percentuali riportate) tra i PO e proPO indicati nella stessa scheda.
E, avendo riguardo alla evidente intenzione della de cuius di regolamentare tutti i rapporti dipendenti dalla sua morte, il termine “spese” va inteso in senso ampio, ricomprendendo tutti i “costi” da sostenere in occasione dell'apertura della successione, incluso, dunque, il pagamento dei debiti ereditari.
Da ciò discende che la (pacifica) distrazione da parte dei convenuti della somma di euro 5.000,00, il cui importo pari alla metà spettava all'attore, per finalità estranee rispetto a quelle indicate in testamento
è illegittima.
Né, del resto, i convenuti hanno dedotto (e provato) che avesse prestato il proprio Parte_1 consenso all'utilizzo della somma che gli spettava per l'estinzione di debiti ereditari.
Per tale ragione, l'attore ha diritto al pagamento in suo favore dell'importo di euro 2.500,00, oltre interessi dall'aperura della successione di (20.2.2021). Persona_1
5. Venendo, adesso, alla domanda di divisione dell'immobile sito in Palermo in Via Ciullo D'Alcamo
n. 6, attribuito dalla de cuius indivisamente ai due fratelli e , detta domanda è Parte_1 CP_1 improcedibile.
Va rammentato, in punto di diritto, che costituisce condizione dell'azione di divisione tanto, a mente dell'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e degli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985, la regolarità edilizia dei beni di cui si chiede la divisione (essendo a tal fine necessario, come chiarito anche da Cass Sez. Un. n.
25021/2019, l'indicazione degli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, ovvero della copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967 ed essendo, poi, irrilevante, in presenza nell'atto della dichiarazione degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, l'eventuale difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato) quanto, a mente dell'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52/1985, la attestazione di conformità dello stato di fatto alle
7 planimetrie depositate in catasto. Pacificamente, la disposizione da ultimo richiamata opera, infatti, anche per i provvedimenti giudiziali di trasferimento di diritti reali e di scioglimento delle comunioni
(cfr. Cass. n. 17990/2016; Cass. n. 18043/2020), essendo dunque necessario che l'accertamento richiesto dalla legge sia stato acquisito al processo, con conseguente improcedibilità della domanda laddove tale accertamento manchi o a fortiori laddove il c.t.u. abbia certificato la non conformità dello stato di fatto del cespite alle planimetrie catastali (v. in particolare Cass. n. 18043/2020, ove si legge che
“la divisione intanto [è] possibile in quanto i beni soddisfino le condizioni prescritte per la loro commerciabilità, e nel caso di specie quelle di cui alla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 bis, con la conseguenza che, in loro assenza, i beni sono destinati a restare in comunione fin quando non sia regolarizzato il loro assetto urbanistico – edilizio”; v., da ultimo, anche Cass. n. 2047/2024: “L'art. 29, comma 1 bis della l. 52/1985, aggiunto dal comma 19, comma 14, del
D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010, richiede le indicazioni circa la c.d. conformità catastale oggettiva, ovvero
l'identificazione catastale del bene, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, la dichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, a pena di nullità del contratto di trasferimento immobiliare per gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali, requisiti che devono sussistere anche per la divisione giudiziale(…)
L'omissione determina la nullità assoluta dell'atto che ha carattere oggettivo, avendo la norma una finalità pubblicistica di contrasto all'evasione fiscale (…) ”.
Ebbene, applicando tali assunti al caso di specie, muovendo dagli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa, e affidata all'Arch. deve innanzitutto ritenersi che Controparte_7 nulla osti alla divisione dell'immobile sul piano della regolarità urbanistica, essendo agli atti del giudizio
(v. doc. allegati alla c.t.u.) la concessione edilizia n. 19 rilasciata dal Comune di Palermo in data 18 febbraio 1985 relativa all'edificio di cui fa parte l'immobile di cui si controverte.
A diverse conclusioni deve, invece, pervenirsi con riferimento alla conformità catastale, avendo il c.t.u. riscontrato che “..le planimetrie a confronto tra lo stato dei luoghi in essere e la planimetria allegata alla concessione edilizia, l'immobile nello stato odierno presenta alcune difformità. In particolare: è stata dimessa una parete nel soggiorno, è stata eliminata una porta che divideva il soggiorno dal disimpegno, e nella camera da letto è stato dismesso
l'infisso esterno verso il balcone ed è stato chiuso lo stesso balcone con pannelli a vetri con montanti in alluminio (veranda) aumentando la superficie utile dell'appartamento. Relativamente a tutte queste modifiche non vo è alcuna pratica presente agli atti dell'Ufficio tecnico del Comune. Pertanto risultano irregolari.” (v. pagg. 10 della c.t.u. depositata il
18.11.2024).
Dunque, come pure desumibile dalla documentazione fotografica che correda la c.t.u. (pp. 20 e s.s.), la veranda è stata annessa alla camera da letto e la porta che divideva il disimpegno dal soggiorno è stata sostituita da uno stipite in legno privo di porta ed è stata eliminata la parete che divideva il soggiorno in due parti come si evince dalla planimetria catastale.
8 Difformità simili – rispetto alle quali vi sarebbe, peraltro, l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione dello stato dei beni con allegazione delle planimetrie catastali e pagamento della relativa sanzione, rientrando tra le ipotesi di variazione “incidenti sulla consistenza, l'attribuzione della categoria e della classe” (così pp. 10 e 12 Circolare dell'Agenzia del Territorio n. 2 del 9.7.2010 prot. n. 36607) – rendono improcedibile, per assenza della conformità catastale oggettiva richiesta dall'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52/1985, la domanda di divisione.
Né può in questa sede (contenziosa) essere adottata qualsivoglia statuizione nei confronti dei comproprietari finalizzata alla regolarizzazione dell'immobile di cui si tratta e non essendovi nessuna allegazione (né tantomeno prova) in ordine alla riconducibilità al convenuto di una simile CP_1 difformità (verosimilmente già esistente al momento della morte della de cuius) non può neppure addebitarsi a quest'ultimo l'impossibilità di procedere allo scioglimento della comunione o il maturare di ulteriori costi (quali gli oneri condominiali) connessi alla comproprietà del bene.
La domanda dell'attore dirette alla condanna di “al pagamento di tutte le spese maturate CP_1 dall'apertura della successione alla divisione, che siano conseguenza della sua inerzia e/o che potevano essere evitate se si fosse proceduto sin da subito alla divisione dell'eredità” non può, pertanto, essere accolta.
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Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
Ed infatti, benché l'attore abbia ottenuto un accoglimento parziale delle proprie richieste, sono state respinte tutte le restanti domande da lui formulate, peraltro dirette alla restituzione in suo favore di somme che, con scrittura privata non disconosciuta, aveva già riconosciuto appartenere a terzi e dirette alla divisione di un immobile di cui lui stesso conosceva già la irregolarità.
I compensi connessi all'espletamento della c.t.u. vanno posti definitivamente a carico di Pt_1
e , in solido nei rapporti esterni e in parti uguali nei rapporti interni.
[...] CP_1
Non sussistono, infine, i presupposti per condannare i convenuti ai sensi dell'art. 12 bis, commi 1, 2
e 3 del d.lgs 4 marzo 2010 n. 28 (non essendo stati, peraltro, depositati i verbali di mediazione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
- DICHIARA aperta la successione di nata a [...] il [...] e ivi deceduta il Persona_1
20.2.2021, secondo le disposizioni del testamento olografo datato 29.1.2021, pubblicato in Notaio il 23.6.2023; Per_2
- CONDANNA i convenuti e in solido, al pagamento in favore di CP_1 CP_2
di euro 2.500,00, oltre interessi al saggio legale dall'apertura della successione (20.2.2021); CP_1
- DICHIARA improcedibile la domanda di divisione dell'immobile sito in Palermo in via Ciullo
D'Alcamo n. 6;
- RIGETTA le restanti richieste di parte attrice;
9 - COMPENSA le spese di lite tra le parti;
- PONE le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico di e Parte_1 CP_1
, in parti uguali nei rapporti interni e in solido nei rapporti esterni.
[...]
Così deciso in Palermo, in data 4.11.2025
Il Giudice
IA GR
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