Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 11/12/2025, n. 2740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2740 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02740/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00936/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 936 del 2025, proposto da
LV VI, rappresentato e difeso dall'avvocato Fernando Lo Voi, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione in Palermo, Via Butera n. 6;
contro
Comune di Cinisi, non costituitosi in giudizio;
per l’ottemperanza
- DELLA SENTENZA 19/12/2024 N. 3533, DI ACCOGLIMENTO DEL RICORSO AVVERSO IL SILENZIO SERBATO SULL’ATTO DI DIFFIDA PER L’ATTRIBUZIONE DI UNA CONGRUA DESTINAZIONE URBANISTICA AL TERRENO DI PROPRIETÀ;
e per l’accertamento
- DELL’OBBLIGO DI DARE ESECUZIONE ALLA PRONUNCIA DI QUESTA SEZIONE;
e per la nomina
- DI UN COMMISSARIO AD ACTA PER IL CASO DI INOTTEMPERANZA;
e per la determinazione
- DI UNA SOMMA PER OGNI GIORNO DI ULTERIORE RITARDO (PENALITA’ DI MORA).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 il dott. FA TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato:
- che il ricorrente è proprietario di un appezzamento di terreno al Fg. 16 par. 2873 per 1111 mq., che ricade in zona C2 residenziale di completamento secondo il PRG vigente;
- che, dopo aver appreso dell’esistenza di un vincolo preordinato all’esproprio, a suo avviso decaduto dopo 10 anni dall’approvazione del Piano di urbanizzazione e dopo 5 anni dall’approvazione del PRG (divenuto quindi “zona bianca”) e stante l’inutile diffida trasmessa, ha proposto ricorso innanzi a questo T.A.R. avverso il silenzio del Comune sulla sollecitazione;
- che, con sentenza di accoglimento 19/12/2024 n. 3533, che non risulta impugnata, questa Sezione ha statuito tra l’altro quanto segue:
<<Evidenziato:
- che, pertanto, una volta decaduto un vincolo urbanistico per inutile decorso del quinquennio di efficacia previsto dall'art. 9 del DPR 327/2001 (come prima dall'art. 2 comma 1 della L. 19/11/1968 n. 1187), il Comune è tenuto ad integrare sul punto il Piano urbanistico, dato che la disciplina legislativamente prevista circa i limiti di edificabilità in caso di decadenza siffatta è per sua natura provvisoria, in quanto tende a supplire a un'inerzia dell'Ente locale in proposito (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII – 29/6/2023 n. 3912 e i precedenti ivi citati);
- che l'obbligo di provvedere gravante sul Comune in caso di decadenza di un vincolo preordinato all'esproprio va assolto mediante l'adozione di una variante specifica o di una variante generale (gli unici strumenti che consentono alle amministrazioni comunali di verificare la persistente compatibilità delle destinazioni già impresse ad aree situate nelle zone più diverse del territorio comunale rispetto ai principi informatori della vigente disciplina di piano regolatore e alle nuove esigenze di pubblico interesse) e il potere di conformazione urbanistica è attribuito dalla legge all'organo consiliare, di talché il semplice e prospettato avvio del procedimento di revisione del piano regolatore generale comunale non costituisce adempimento da parte del Comune in ordine all'obbligo di riqualificazione urbanistica della zona rimasta priva di specifica disciplina a seguito di decadenza del vincolo di destinazione su di essa gravante (T.A.R. Sicilia Catania, sez. III – 18/12/2020 n. 3479; si veda anche T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III – 3/8/2020 n. 1750);
- che, come ha sottolineato la sentenza di questo T.A.R. da ultimo citata, alla luce di tali principi, che fanno salva la discrezionalità amministrativa del Comune di valutare e attribuire la destinazione urbanistica ritenuta confacente agli interessi pubblici urbanistici attuali, sussiste l'obbligo del Comune intimato – già in forza del principio sancito in linea generale dall'art. 2 della L. 241/90 – di dare impulso al procedimento di ridefinizione della situazione urbanistica del terreno a seguito dell'avvenuta scadenza del vincolo espropriativo di P.R.G., e di ultimarlo in un termine ragionevole;
- che, nel caso di specie, i descritti margini di apprezzamento appaiono peraltro attenuati dalla prospettata urbanizzazione e dai precedenti CDU che classificavano l’area C2 “Espansione residenziale di completamento”;
- che le predette statuizioni sono state recepite nella sentenza di questa Sezione 9/10/2023 n. 2990, integrata dall’ordinanza collegiale di correzione di errore materiale 19/11/2024 n. 3179.
Ritenuto, pertanto:
- di dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Cinisi sulla predetta istanza, con correlata declaratoria dell'obbligo del medesimo Ente di adottare, con provvedimento consiliare, una determinazione esplicita che concluda il procedimento urbanistico di ri-tipizzazione del suolo di proprietà del ricorrente;
- che, tenuto conto della materia e della potestà riconosciuta al Comune in tema di disciplina urbanistica del proprio territorio, appare congruo assegnare – per l'adempimento – il termine di centoventi (120) giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- che, per l'ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine predetto, viene nominato fin d'ora, quale Commissario ad acta, il Dirigente generale pro tempore del Dipartimento Regionale Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con facoltà di delega ad altro dirigente del Dipartimento medesimo, il quale provvederà, in via sostitutiva e su istanza dell'interessato, nei successivi centoventi (120) giorni, a tutti i necessari adempimenti, con spese a carico del Comune di Cinisi (cfr. la già citata pronuncia del T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III – 3/8/2020 n. 1750);
- che, una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell'organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull'assolvimento del mandato ricevuto;
- che il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30/5/2002 n. 115>> ;
Tenuto conto:
- che, con l’introdotto gravame per ottemperanza, parte ricorrente afferma di aver notificato a mezzo pec la sentenza in data 8/1/2025, e che è decorso il termine di 120 giorni senza che il Comune abbia provveduto ad eseguire il dispositivo;
- che chiede pertanto di ordinare al Comune intimato di dare esecuzione alla sentenza (intraprendere e concludere il procedimento di ri-definizione urbanistica dell’appezzamento di proprietà) e di pagare le spese di lite della causa precedente (1.500 € oltre a oneri di legge);
- che chiede inoltre: (i) di fissare un termine perentorio per adempiere; (ii) di nominare un Commissario in caso di infruttuosa scadenza; (iii) di determinare una penalità di mora giornaliera per ogni ulteriore ritardo; (iv) di condannare l’amm.ne alle spese del presente giudizio previa distrazione.
- che l’intimato Comune di Cinisi non si è costituito neppure in questo giudizio;
Considerato:
- che la sentenza della quale si è riportato l’estratto, ha già individuato il Commissario ad acta , nella figura del Dirigente generale pro tempore del Dipartimento Regionale Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con facoltà di delega ad altro dirigente del Dipartimento medesimo;
- che il medesimo sarebbe potuto intervenire in via sostitutiva e su semplice istanza dell'interessato (ossia di parte ricorrente), nei 120 giorni successivi all’identico termine assegnato al Comune di Cinisi per provvedere;
- che, nel formulare domanda di ottemperanza in questa sede, il ricorrente omette di chiarire le ragioni del mancato impulso all’esercizio dell’attività del Commissario, per la quale era sufficiente una semplice sollecitazione scritta allo spirare dei primi 120 giorni;
- che alcuna delucidazione è stata fornita in Camera di consiglio, pur a fronte del prospettato preavviso a verbale della “… possibile improcedibilità del ricorso per carenza di interesse con riguardo all’azione, attesa la precedente nomina del commissario ad acta disposta con la sentenza n. 3533/2024 …” ;
Ritenuto, pertanto:
- che la pretesa avanzata in questa sede di rivela dunque improcedibile, per avere l’esponente omesso di azionare il rimedio apprestato con la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, e altresì mancato di rendere noti a questo Tribunale eventuali ostacoli insorti per l’attività del Commissario individuato da questo T.A.R.;
- che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in difetto di costituzione del Comune di Cinisi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) Palermo definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per carenza di interesse.
Spese compensate.
La presente sentenza è depositata in forma telematica, e la Segreteria del Tribunale provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FA TE, Presidente, Estensore
Bartolo Salone, Primo Referendario
Andrea Illuminati, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| FA TE |
IL SEGRETARIO