Art. 15. Obbligo di autorizzazione
Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui al precedente articolo 12 deve munirsi dell'autorizzazione del Ministero della sanita'.
Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e per l'acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicamenti.
L'importazione, il transito o l'esportazione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di chi e' munito dell'autorizzazione di cui al primo comma, sono subordinati alla concessione di un permesso rilasciato dal Ministro per la sanita' in conformita' delle convenzioni internazionali e delle disposizioni di cui al titolo V della presente legge.
Nella domanda di autorizzazione, gli enti e le imprese interessati devono indicare la carica o l'ufficio i cui titolari sono responsabili della tenuta dei registri e dell'osservanza degli altri obblighi imposti dalle disposizioni dei titoli VI e VII della presente legge.
Il Ministro per la sanita', nel concedere l'autorizzazione, determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie alle quali essa e' subordinata, sentito il comando generale della guardia di finanza nonche', quando trattasi di coltivazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Il decreto di autorizzazione ha durata biennale ed e' soggetto alla tassa di concessione governativa.
((L'autorizzazione prevista nel primo comma e' altresi' necessaria per il compimento delle attivita' di cui al comma 2 dell'articolo 69-bis. Si applicano le disposizioni contenute nei precedenti commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto)) (2a)
---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui al precedente articolo 12 deve munirsi dell'autorizzazione del Ministero della sanita'.
Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e per l'acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicamenti.
L'importazione, il transito o l'esportazione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di chi e' munito dell'autorizzazione di cui al primo comma, sono subordinati alla concessione di un permesso rilasciato dal Ministro per la sanita' in conformita' delle convenzioni internazionali e delle disposizioni di cui al titolo V della presente legge.
Nella domanda di autorizzazione, gli enti e le imprese interessati devono indicare la carica o l'ufficio i cui titolari sono responsabili della tenuta dei registri e dell'osservanza degli altri obblighi imposti dalle disposizioni dei titoli VI e VII della presente legge.
Il Ministro per la sanita', nel concedere l'autorizzazione, determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie alle quali essa e' subordinata, sentito il comando generale della guardia di finanza nonche', quando trattasi di coltivazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Il decreto di autorizzazione ha durata biennale ed e' soggetto alla tassa di concessione governativa.
((L'autorizzazione prevista nel primo comma e' altresi' necessaria per il compimento delle attivita' di cui al comma 2 dell'articolo 69-bis. Si applicano le disposizioni contenute nei precedenti commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto)) (2a)
---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.