Art. 3. 1. Per l'attuazione della presente legge, e' autorizzata la spesa massima di 75.000 euro per l'anno 2003, 151.950 euro per l'anno 2004 e 822.700 euro a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. ((1)) 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 645) che "L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 15 aprile 2003, n. 86 , e' incrementata di 450.000 euro annui a decorrere dal 2019".
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 645) che "L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 15 aprile 2003, n. 86 , e' incrementata di 450.000 euro annui a decorrere dal 2019".