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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 08/10/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 509/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 7.10.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo IZZI, presso cui è elettivamente Parte_1 domiciliata
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Costantino CARUGNO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.06.2024, la dott.ssa conveniva in giudizio Parte_1
l , premettendo quanto segue: CP_1 ella, di professione psicologa, con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Vasto, iscritto al n.
R.G. 132/2016, adiva l'autorità giudiziaria per ottenere una pronuncia che dichiarasse, per il periodo dal 1.12.2009 - 28.02.2015, l'uso abusivo ed illegittimo delle tipologie contrattuali utilizzate dall' (incarico libero Parte_2 professionale e contratto di collaborazione coordinata e continuativa) ed accertasse, per il medesimo periodo, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze del precitato ente, in considerazione delle concrete ed effettive modalità di svolgimento della prestazione lavorativa;
con sentenza n. 119/2019, oggi irrevocabile, il pagina 1 di 12 Tribunale di Vasto Sezione Lavoro accertava la sussistenza della natura subordinata a tempo determinato e parziale del rapporto lavorativo intercorso tra le parti dal 1.12.2009 al
28.2.2015, atteso l'espletamento da parte della ricorrente di mansioni e compiti di dirigente psicologo ascrivibili alla categoria professionale di dirigente sanitario psicologo giusto CCNL del personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale;
per effetto di tale sentenza, la Parte_3 provvedeva al pagamento in suo favore degli emolumenti retributivi;
la sottoscriveva poi un contratto a tempo determinato part-time (20 ore Parte_1 settimanali) con la , finalizzato all'attribuzione di funzioni corrispondenti al profilo CP_1 professionale di Dirigente Psicologo ex CCNL per l'Area della Dirigenza Sanitaria per il periodo 01.02.2021 – 31.01.2022, da svolgere presso il CSM di Termoli;
con deliberazione del Direttore Generale n. 459 del 29.03.2023, l indiceva un nuovo CP_1 avviso pubblico, per soli titoli, finalizzato alla copertura a tempo determinato di diverse figure professionali, tra cui n. 6 posti di Dirigente Psicologo;
ella avanzava domanda e veniva dichiarata vincitrice, tanto che sottoscriveva con l resistente un contratto a Controparte_1 tempo determinato e part-time (20 ore settimanali) per lo svolgimento dell'attività di Dirigente
Psicologa presso il CSM di Termoli, avente durata 1.09.2023- 31.08.2024; con provvedimento del D.G. 775 del 13/10/2023, la indiceva un nuovo avviso CP_1 pubblico per la copertura a tempo determinato di n. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO della disciplina di PSICOLOGO – PSICOTERAPEUTA con contratto a tempo parziale e determinato per 18 ore settimanali per 12 mesi;
anche in questo caso la Parte_1 risultava vincitrice e sottoscriveva così un ulteriore contratto individuale di lavoro per l'espletamento delle funzioni di Dirigente Psicologo presso il CSM Sede di Termoli con decorrenza 1.03.2024 e scadenza 30.11.2024; con provvedimento del Direttore Generale n. 1026 del 05.12.2023, la indiceva un CP_1
“avviso pubblico per la stabilizzazione del personale nel profilo professionale di Dirigente
Psicologo – Area di psicologia specialisti nella disciplina di psicologia ovvero psicoterapia che ha prestato servizio durante la Pandemia da COVID 19, ai sensi dell'art. 1, comma 268, lett.
B), della Legge n. 234 del 30/12/2021 e S.M.I.”; tra i requisiti di ammissione alla procedura era previsto quello: di essere personale, anche non più in servizio, che sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2 – ter del Decreto Legge
n. 18/2020 convertito in Legge 27/2020; di essere personale che abbia già maturato al 31 pagina 2 di 12 dicembre 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il
31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022; ella presentava, dunque, rituale domanda di partecipazione ma, con Deliberazione del
Direttore Generale n. 592 del 03.04.2024 -avente ad oggetto le ammissioni e le esclusioni relative all'avviso pubblico di cui sopra- l la escludeva dalla procedura, sulla base CP_1 della seguente motivazione: “carenza di requisito di cui all'avviso pubblico – sezione
“Requisiti di ammissione” lettera B: “essere personale che abbia già maturato al 31 dicembre
2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022” ella chiedeva alla di annullare l'illegittimo provvedimento di esclusione, essendo in CP_1 possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dall'avviso pubblico, senza alcun esito.
Nella presente sede, la lamentava quindi il difetto di motivazione del Parte_1 provvedimento di esclusione, la nullità della deliberazione del D.G. n. 592 del 3.04.2024 per violazione dei principi di correttezza e buona fede e, nel merito, evidenziava di possedere i requisiti di ammissione richiesti dalla normativa e dall'avviso pubblico;
chiedeva quindi di accertare l'illegittimità, invalidità o nullità della deliberazione del Direttore Generale n. 592 del
3.04.24 nella parte in cui la escludeva dalla procedura di stabilizzazione;
di accertare il suo diritto alla stabilizzazione, con conseguente regolarizzazione contributiva ed assistenziale;
chiedeva altresì il risarcimento del danno subito, quantificato nella retribuzione contrattuale di fatto prevista per la figura del dirigente psicologo.
Si costituiva la , chiedendo il rigetto del ricorso, rilevando che la ricorrente aveva CP_1 dichiarato, nella domanda presentata, anche il seguente servizio: dal 1/12/2009 al 28/02/2015 presso l'ASL 02 Lanciano Vasto Chieti con la Qualifica: Dirigente Psicologo, specificando che si trattava di un contratto a tempo determinato e chiarendo -nelle note alla domanda di partecipazione- che tale servizio era stato riconosciuto a tempo determinato a seguito della sentenza del Tribunale di Vasto n. 119/2019 nel giudizio RG n.132/2016; osservava di aver formalmente richiesto alla ASL Lanciano Vasto Chieti di qualificare l'indicato servizio (cfr. nota protocollo n. 45227/2024 del 19-04-2024) e che la ASL Lanciano Vasto Chieti, in riscontro, con nota acquisita al protocollo n. 54860/2024 del 17-05-2024, si era limitata a richiamare la
Sentenza rispetto al servizio prestato dal 1/12/2019 al 28/02/2015.
pagina 3 di 12 Evidenziava, pertanto, che del tutto legittimamente l'Ente non aveva valutato detto servizio ai fini della graduatoria, considerando, invece, solo i servizi dichiarati e svolti dalla Parte_1 presso la stessa dal 1.02.2021 al 31.01.2022 e dal 1.09.2023 al 31.12.2023, per un CP_1 totale di 16 mesi, con la conseguenza che, non avendo maturato alla data del 31.12.2023 i
18 mesi con contratto a tempo determinato, come, invece, richiedeva la normativa di settore e l'avviso pubblico approvato dall' , ella era stata esclusa dalla graduatoria per CP_1 mancanza del requisito.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti depositati e discussa alla indicata udienza.
_____
1.La domanda va rigettata.
2.Dal punto di vista documentale emerge che: con provvedimento del Direttore Generale n. 1026 del 5.12.2023, la indiceva un CP_1
“avviso pubblico per la stabilizzazione del personale nel profilo professionale di Dirigente
Psicologo – Area di psicologia specialisti nella disciplina di psicologia ovvero psicoterapia che ha prestato servizio durante la Pandemia da COVID 19, ai sensi dell'art. 1, comma 268, lett.
B), della Legge n. 234 del 30/12/2021 e S.M.I.”;
Il predetto Avviso pubblico, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 1, Comma 268, lett. b), della Legge n. 234 del 30.12.2021, prevedeva, ai fini della stabilizzazione, il possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti specifici di ammissione:
- essere in possesso della specializzazione in Psicologia e /o equipollenti ovvero specializzazione in Psicoterapia e/o equipollenti;
- iscrizione nell'albo dell'ordine professionale;
- essere in possesso dei requisiti specifici previsti ex art. 1, comma 268, della L. n. 234 del
30/12/2021, come modificato ed integrato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” - convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023,
n. 14 e s.m.i.:
a) essere personale, anche non più in servizio, che sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2 - ter del Decreto Legge
n. 18/2020 convertito in Legge 27/2020; pagina 4 di 12 b) essere personale che abbia già maturato al 31 dicembre 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022”; in seguito all'istruttoria delle domande, l adottava la Deliberazione del Direttore CP_1
Generale n. 592 del 3-04-2024 relativa alla ammissione / esclusione dei candidati;
la eniva esclusa con la seguente indicazione: “carenza requisito di cui all'avviso Parte_1 pubblico - sezione "Requisiti di ammissione " lettera B): "essere personale che abbia già maturato al 31 dicembre 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022”.
Tanto premesso, è indubbio che la dal 1.02.2021 al 31.01.2022, sia stata in Parte_1 servizio presso la , assunta con ctd in qualità di Dirigente Psicologo e che dal CP_1
1.09.2023 al 31.08.2024 sia stata in servizio presso la , sempre assunta con ctd in CP_1 qualità di Dirigente Psicologo;
pertanto, sommando questi periodi di servizio, ella alla data del 31.12.2023 poteva senz'altro vantare 16 mesi di servizio (12 mesi dal 1.02.21 al 31.01.22 e 4 mesi dal 1.09.23 al
31.12.2023), di cui almeno 6 svolti tra il 31.01.2020 ed il 31.12.2022; tuttavia, come accennato, la normativa di riferimento e l'avviso pubblico richiedevano 18 mesi di servizio.
Per dirimere la controversia deve quindi accertarsi se possa essere computato ai fini del servizio (anche) quello prestato dalla al 1.12.2009 al 28.02.2015 presso la ASL Parte_1
rapporto che è stato oggetto della sentenza del Tribunale di Vasto - Parte_2
Sezione Lavoro - n. 119/2019, pubblicata in data 3.10.2019 nel giudizio N. RG 132/2016, attualmente passata in giudicato (cfr. sentenza cit. in all. 7, nonché attestazione passaggio in giudicato in allegato alle note di udienza del 19.07.2024).
Alla domanda deve darsi risposta negativa, valutata la complessiva normativa di riferimento, nonché la sua ratio.
Va in primo luogo ricordato che nella sentenza indicata, pronunciata all'esito del giudizio instaurato dalla ontro la era così statuito: Parte_1 Parte_4
“in accoglimento del ricorso, accertata la natura subordinata a tempo determinato e parziale del rapporto lavorativo intercorso tra le parti dal 1.12.2009 al 28.2.2015 per l'espletamento da parte della ricorrente di mansioni e compiti di dirigente psicologo ascrivibili alla categoria professionale di dirigente sanitario psicologo giusto CCNL del personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale , condanna pagina 5 di 12 la di a corrispondere a la somma lorda di € Pt_5 Parte_3 Parte_1
89.846,58 a titolo di differenze retributive e TFR, oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto all'effettivo soddisfo (…)”.
3.Deve poi rilevarsi, effettuando anche una breve disamina della normativa di riferimento, che nel caso in esame ricorre una ipotesi di procedura di stabilizzazione cd. diretta (come peraltro indicato dalla stessa ricorrente) e, infatti, proprio per questo motivo sussiste la giurisdizione dell'adito G.O.
In termini generali, la norma di riferimento relativa alla stabilizzazione è rappresentata dall'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 (c.d. Decreto Madia), intitolata “superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”, che prevede due percorsi di stabilizzazione, disciplinati dal comma 1 e dal comma 2.
Il comma 1 dell'art. 20 contempla una procedura di stabilizzazione “diretta”, in base a cui il lavoratore deve aver prestato servizio, con un contratto a termine, presso l'Amministrazione; tale speciale tutela vale per tutti i contratti sottoscritti a partire dal 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della Legge n. 124 del 2015); la norma non richiede che il precario sia attualmente in servizio presso l'Amministrazione che avvia la procedura di stabilizzazione;
inoltre, esso deve aver iniziato a lavorare presso l'Azienda che intende assumerlo, oppure presso un'Azienda diversa, con un contratto a termine che è stato firmato a seguito del superamento di un concorso e dell'inserimento in una graduatoria pubblica;
La stabilizzazione di cui al comma 2 dell'art. 20 viene invece definita stabilizzazione “indiretta”
o tramite concorso.
La differenza principale di questa stabilizzazione, rispetto a quella prevista dal comma 1, è data dal fatto che il personale precario deve sottoporsi ad un nuovo concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato, anche se una quota dei posti messi a concorso viene riservata, appunto, al personale precario.
La norma prevede, in tal caso, che il precario risulti titolare di un contratto di lavoro flessibile presso l'Amministrazione che bandisce il concorso. Anche in tal caso, tale speciale tutela vale per tutti i contratti sottoscritti a partire dal 28 agosto 2015.
La S.C. si è occupata della procedura di stabilizzazione rendendo statuizioni sul punto della giurisdizione;
nello specifico, con la pronuncia a S.U. n. 40953/2021 (cfr. in termini analoghi
Cass. S.U. n. 4643/2023) ha precisato che, in materia di pubblico impiego privatizzato, competono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla stabilizzazione pagina 6 di 12 a domanda del personale non dirigenziale di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del
2017, dovendo intendersi per controversie "relative all'assunzione" del personale, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, anche quelle per le quali non è prevista alcuna procedura concorsuale, bensì esclusivamente un percorso assunzionale che, come nella specie, riguardi dipendenti già reclutati a tempo determinato mediante procedure concorsuali, nell'ambito del quale la P.A., attualizzata la programmazione del fabbisogno nei limiti dei vincoli di spesa pubblica, ed esercitata la facoltà di far luogo alla stabilizzazione, deve soltanto verificare la sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge, senza, quindi, esercitare alcun pubblico potere.
Nell'ambito sanitario, oltre alla stabilizzazione del comma 1 e del comma 2 dell'art. 20 Madia, esiste anche una ulteriore forma di stabilizzazione abbreviata, applicabile a quanti hanno prestato servizio durante la massima diffusione della pandemia da Covid 19.
Tale procedura, che ricalca quella prevista dal Decreto Madia, è disciplinata dalla Legge di
Bilancio per il 2022, ossia dalla legge 30 dicembre 2021 n. 234, ed in modo particolare dall'art. 1 comma 268 lettera b). La normativa è stata peraltro e modificata dall'art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 19.
Il meccanismo di stabilizzazione previsto dall' art.1 , comma 268 , lett. b) l. 234/2021, che è quello che viene in rilievo nella odierna vicenda giudiziaria, richiede l'accertamento di alcuni presupposti oggettivi in capo agli interessati, senza che sussista lo spazio per l'apertura di procedure selettive e per la formazione di corrispondenti graduatorie, nonché per la formulazione di valutazioni discrezionali attinenti ai requisiti e al merito riconducibili a ciascun candidato;
dalle procedure di cui alla sopra citata norma esula cioè una valutazione "su base selettiva" (a differenza di quanto accade per le ipotesi contemplate dal comma 2 dell' art. 20
d.lgs.75/2017). La necessità del percorso selettivo si giustifica, infatti, nelle sole procedure di stabilizzazione rivolte a soggetti che non siano stati in precedenza assunti mediante prove di tipo concorsuale, mentre il contenuto del comma 268 dell'art.1 esclude il passaggio concorsuale, in quanto la stabilizzazione ivi prevista può avvenire in presenza di determinati requisiti di accesso, secondo elementi preferenziali già determinati e oggettivamente verificabili dall'amministrazione, in difetto di esercizio di alcun potere discrezionale.
Di tale generale assetto e dei conseguenti criteri sul riparto della giurisdizione non dubita parte ricorrente, come pure indicato alle pagg. 7 e 8 del ricorso introduttivo.
pagina 7 di 12 4.Effettuata tale premessa, reputa questo Tribunale che l'operato dell' sia stato nel CP_1 caso in esame condivisibile perché conforme alla normativa applicabile e alle previsioni dell'avviso pubblico di stabilizzazione pubblicato il 5.12.2023.
La disposizione di cui all'art. 1 comma 268 lett. b della L. 234/2021 prevede, come visto, che gli enti del servizio sanitario nazionale… “b) ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1°luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2024 (ndr termine poi prorogato) possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al
31 dicembre 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il
31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.
Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive”.
La norma di riferimento, che accorcia in maniera significativa il tempo di servizio “utile” alle dipendenze dell'ente, riducendolo a 18 mesi (cd. “stabilizzazione precari Covid semplificata” o
“abbreviata”) ha previsto quindi che le possono assumere, a tempo Parte_6 indeterminato, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari nel rispetto delle seguenti condizioni:
- Abbiano maturato al 31 dicembre 2023, alle dipendenze “di un ente” del Controparte_2
, almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel
[...] periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022;
- Siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali o selezioni pubbliche per titoli ed esami.
In perfetta corrispondenza con il dato normativo sopra richiamato, l'Avviso pubblico diramato dall' oggetto della odierna controversia prevedeva che il candidato dovesse avere il CP_1 requisito del pregresso reclutamento “a tempo determinato” con procedure concorsuali e che avesse maturato al 31 dicembre 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022;
Pertanto, la forma contrattuale ammessa per la stabilizzazione dei “precari Covid” era quella pagina 8 di 12 del previo intervenuto reclutamento con contratto a tempo determinato con procedura concorsuale, analogamente a quanto accade per la stabilizzazione diretta “ordinaria” prevista dal decreto madia (art. 20, comma 1 cit.), e del servizio prestato -avente la durata indicata- alle dipendenze di enti del servizio sanitario nazionale.
Applicando la normativa menzionata alla odierna vicenda, deve quindi ritenersi che la intervenuta qualificazione del lavoro svolto dalla resso la ASL abruzzese quale Parte_1
“rapporto di servizio a tempo determinato”, operata per via giudiziale, se le ha consentito di ottenere una tutela dal punto di vista economico, in primo luogo ancorata al pagamento delle differenze retributive dovute all'inquadramento ottenuto (del resto, lo stesso Tribunale, nella sentenza n. 119/2019, precisa di fare applicazione del costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità per cui “Nel caso in cui un rapporto di lavoro subordinato di fatto con una P.A. sia nullo, trova applicazione l'art. 2126 cod. civ., che equipara il rapporto a quello valido ai fini retributivi e contributivi per il periodo in cui ha avuto esecuzione), non le può consentire di parificare quel lavoro prestato, a cui aveva avuto - pacificamente- accesso con l'instaurazione di un rapporto libero-professionale intercorso dal
1.12.2009 sino al 28.02.2011 e, poi, con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa dal 1.03.2011 al 28.02.2015 (sul punto, si legga la menzionata sentenza del
Tribunale di Vasto, n. 119/2019, nonché si valutino le allegazioni della stessa ricorrente), a quello svolto in forza di un previo reclutamento con contratto a tempo determinato con procedura concorsuale.
Di conseguenza, l'operato riconoscimento del servizio, pur operato in virtù di sentenza irrevocabile, non può essere “speso” ai fini invocati, perché confliggerebbe con la ratio della normativa di riferimento, a più riprese -e in differenti sedi - chiarita dalla giurisprudenza, anche costituzionale.
In tema di stabilizzazione, infatti, la giurisprudenza è costante nell'affermare che qualunque deroga alla regola dell'assunzione nei ruoli dell'amministrazione mediante pubblico concorso
(art. 97 cost.) è ammessa nei soli casi tipizzati dalla legge;
e che le disposizioni disciplinanti le procedure di stabilizzazione, in quanto recanti elementi in deroga al modello generale di matrice costituzionale, devono essere fatte oggetto di interpretazione restrittiva, e ciò anche al fine di garantirne la compatibilità, oltre che con l'art. 97 della Costituzione, anche con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della medesima carta (C. Stato n. 1052/2022; cfr. C.
Cost. n. 113/2017; C. Cost. n. 227/2013; C. Cost. n. 167/2013; C. Cost. n. 189/2011).
pagina 9 di 12 Tale principio ha ricevuto autorevole conferma, anche di recente, da parte della Consulta con la sentenza n. 99/2023 (peraltro emessa in relazione alla legge della Regione Molise 4 agosto
2022, n. 13, recante Stabilizzazione del personale sanitario precario, in attuazione della legge
30 dicembre 2021, n. 234), pur se resa nell'ambito di un giudizio di legittimità costituzionale e, quindi, con finalità proprie di quel tipo di processo, in cui la Corte -in ogni caso- formula elementi argomentativi ed interpretativi del tutto condivisibili e, nello specifico, così si esprime:
Ai fini dell'esame del merito, è necessaria una breve ricostruzione del contesto normativo di riferimento. La disposizione statale di cui alla lettera b) del comma 268 dell'art. 1 della legge n. 234 del 2021, nel limitare le stabilizzazioni solo ai lavoratori precedentemente reclutati mediante contratti a tempo determinato, introduce un limite in materia di ordinamento civile, in conformità a quanto stabilito dall'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b),
c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», il quale consente, sino al 31 dicembre 2023, l'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale, che possegga i seguenti requisiti: a) risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che deve procedere all'assunzione; b) sia stato assunto
a tempo determinato attingendo a una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita a una procedura concorsuale – ordinaria, per esami o per titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge – in relazione alle medesime attività svolte intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze della stessa amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;
rileva la Corte che “La disciplina sulla stabilizzazione del personale della pubblica amministrazione introduce, dunque, una deroga temporanea al principio del pubblico concorso” e che “l'art. 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234 del 2021, nel delimitare la possibilità di stabilizzare solo i lavoratori preliminarmente reclutati con contratto a tempo determinato (e che abbiano superato un concorso), non comporta una irragionevole disparità di trattamento, poiché difetta la condizione di sostanziale identità delle situazioni pagina 10 di 12 messe a confronto. Nella fattispecie dei lavoratori assunti con contratti di lavoro a tempo determinato, infatti, a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di lavoratori reclutati con altre forme contrattuali flessibili, il lavoratore viene inserito, mediante procedure selettive, nell'organizzazione dell'ente”; pertanto, sottolinea la Corte, la scelta operata dal legislatore statale con la lettera b) del comma 268 dell'art. 1 della legge n. 234 del 2021 – di introdurre una procedura di stabilizzazione in deroga alla regola del pubblico concorso – rispetta le condizioni stabilite dalla norma di cui al comma 1 dell'art. 20 del d.lgs. n. 75 del
2017 e pertanto supera il vaglio di non manifesta irragionevolezza.
Dunque, anche valorizzati gli spunti interpretativi evincibili da tale pronuncia, è evidente che nel caso in esame il rapporto di lavoro prestato dalla ricorrente presso la Lanciano Pt_3
Vasto e Sulmona, ancorché di fatto riconducibile, come affermato nella sentenza n. 119/2019,
“a rapporto di tipo determinato e subordinato”, ai fini che interessano e che vengono in rilievo nell'odierna vicenda non può utilmente computarsi (dato che, differentemente opinando, si consentirebbe di valorizzare un periodo di lavoro in cui il reclutamento è avvenuto, pacificamente, al di fuori delle ipotesi previste dalla legge per poter ottenere la stabilizzazione), con la conseguenza che la avuto riguardo al periodo di Parte_1 presentazione della domanda di stabilizzazione) poteva vantare 16 mesi di servizio alla data del 31.12.2023 di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, non raggiungendo, tuttavia, i 18 mesi richiesti e, quindi, correttamente la PA ha escluso il computo del periodo di lavoro sopra indicato, ritenendo che la candidata non potesse vantare il requisito dei 18 mesi utili.
Deve altresì rigettarsi il motivo di ricorso fondato sulla presunta omessa motivazione della
Deliberazione del D.G. n. 592 del 3.04.2024, dato che, da un lato, il presente giudizio ha ad oggetto il rapporto e non già l'atto amministrativo (con la conseguenza che, dal punto di vista sostanziale, nel presente processo doveva essere in ogni caso verificato se la candidata avesse o meno i requisiti previsti dal bando e dalla legge) e, dall'altro, la Deliberazione presentava una sintetica ed adeguata motivazione, sopra già testualmente riportata, che ha consentito alla ricorrente:
-di comprendere il motivo della sua esclusione, ossia il fatto che non fosse stato computato - quale servizio utile- quello oggetto della sentenza n. 119/2019, con conseguente carenza del requisito del servizio utile che il candidato doveva aver maturato alla data indicata nel bando;
-di difendersi adeguatamente anche nella presente sede giudiziale.
pagina 11 di 12 Del pari, la Deliberazione non risulta collidere con i principi di buona fede e correttezza o con quelli di cui all'art. 97 Cost., viste anche le ragioni di merito di reiezione del ricorso, di cui sopra si è dato conto.
5.Segue il rigetto della domanda.
Le spese processuali possono essere compensate integralmente, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni nei termini delineati dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 77 del
19.04.2018, valutata la novità della questione trattata e la obiettiva complessità, anche dal punto di vista interpretativo, delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1.Rigetta la domanda;
2.Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Campobasso, 8 ottobre 2025.
Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 7.10.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo IZZI, presso cui è elettivamente Parte_1 domiciliata
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Costantino CARUGNO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.06.2024, la dott.ssa conveniva in giudizio Parte_1
l , premettendo quanto segue: CP_1 ella, di professione psicologa, con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Vasto, iscritto al n.
R.G. 132/2016, adiva l'autorità giudiziaria per ottenere una pronuncia che dichiarasse, per il periodo dal 1.12.2009 - 28.02.2015, l'uso abusivo ed illegittimo delle tipologie contrattuali utilizzate dall' (incarico libero Parte_2 professionale e contratto di collaborazione coordinata e continuativa) ed accertasse, per il medesimo periodo, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze del precitato ente, in considerazione delle concrete ed effettive modalità di svolgimento della prestazione lavorativa;
con sentenza n. 119/2019, oggi irrevocabile, il pagina 1 di 12 Tribunale di Vasto Sezione Lavoro accertava la sussistenza della natura subordinata a tempo determinato e parziale del rapporto lavorativo intercorso tra le parti dal 1.12.2009 al
28.2.2015, atteso l'espletamento da parte della ricorrente di mansioni e compiti di dirigente psicologo ascrivibili alla categoria professionale di dirigente sanitario psicologo giusto CCNL del personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale;
per effetto di tale sentenza, la Parte_3 provvedeva al pagamento in suo favore degli emolumenti retributivi;
la sottoscriveva poi un contratto a tempo determinato part-time (20 ore Parte_1 settimanali) con la , finalizzato all'attribuzione di funzioni corrispondenti al profilo CP_1 professionale di Dirigente Psicologo ex CCNL per l'Area della Dirigenza Sanitaria per il periodo 01.02.2021 – 31.01.2022, da svolgere presso il CSM di Termoli;
con deliberazione del Direttore Generale n. 459 del 29.03.2023, l indiceva un nuovo CP_1 avviso pubblico, per soli titoli, finalizzato alla copertura a tempo determinato di diverse figure professionali, tra cui n. 6 posti di Dirigente Psicologo;
ella avanzava domanda e veniva dichiarata vincitrice, tanto che sottoscriveva con l resistente un contratto a Controparte_1 tempo determinato e part-time (20 ore settimanali) per lo svolgimento dell'attività di Dirigente
Psicologa presso il CSM di Termoli, avente durata 1.09.2023- 31.08.2024; con provvedimento del D.G. 775 del 13/10/2023, la indiceva un nuovo avviso CP_1 pubblico per la copertura a tempo determinato di n. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO della disciplina di PSICOLOGO – PSICOTERAPEUTA con contratto a tempo parziale e determinato per 18 ore settimanali per 12 mesi;
anche in questo caso la Parte_1 risultava vincitrice e sottoscriveva così un ulteriore contratto individuale di lavoro per l'espletamento delle funzioni di Dirigente Psicologo presso il CSM Sede di Termoli con decorrenza 1.03.2024 e scadenza 30.11.2024; con provvedimento del Direttore Generale n. 1026 del 05.12.2023, la indiceva un CP_1
“avviso pubblico per la stabilizzazione del personale nel profilo professionale di Dirigente
Psicologo – Area di psicologia specialisti nella disciplina di psicologia ovvero psicoterapia che ha prestato servizio durante la Pandemia da COVID 19, ai sensi dell'art. 1, comma 268, lett.
B), della Legge n. 234 del 30/12/2021 e S.M.I.”; tra i requisiti di ammissione alla procedura era previsto quello: di essere personale, anche non più in servizio, che sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2 – ter del Decreto Legge
n. 18/2020 convertito in Legge 27/2020; di essere personale che abbia già maturato al 31 pagina 2 di 12 dicembre 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il
31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022; ella presentava, dunque, rituale domanda di partecipazione ma, con Deliberazione del
Direttore Generale n. 592 del 03.04.2024 -avente ad oggetto le ammissioni e le esclusioni relative all'avviso pubblico di cui sopra- l la escludeva dalla procedura, sulla base CP_1 della seguente motivazione: “carenza di requisito di cui all'avviso pubblico – sezione
“Requisiti di ammissione” lettera B: “essere personale che abbia già maturato al 31 dicembre
2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022” ella chiedeva alla di annullare l'illegittimo provvedimento di esclusione, essendo in CP_1 possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dall'avviso pubblico, senza alcun esito.
Nella presente sede, la lamentava quindi il difetto di motivazione del Parte_1 provvedimento di esclusione, la nullità della deliberazione del D.G. n. 592 del 3.04.2024 per violazione dei principi di correttezza e buona fede e, nel merito, evidenziava di possedere i requisiti di ammissione richiesti dalla normativa e dall'avviso pubblico;
chiedeva quindi di accertare l'illegittimità, invalidità o nullità della deliberazione del Direttore Generale n. 592 del
3.04.24 nella parte in cui la escludeva dalla procedura di stabilizzazione;
di accertare il suo diritto alla stabilizzazione, con conseguente regolarizzazione contributiva ed assistenziale;
chiedeva altresì il risarcimento del danno subito, quantificato nella retribuzione contrattuale di fatto prevista per la figura del dirigente psicologo.
Si costituiva la , chiedendo il rigetto del ricorso, rilevando che la ricorrente aveva CP_1 dichiarato, nella domanda presentata, anche il seguente servizio: dal 1/12/2009 al 28/02/2015 presso l'ASL 02 Lanciano Vasto Chieti con la Qualifica: Dirigente Psicologo, specificando che si trattava di un contratto a tempo determinato e chiarendo -nelle note alla domanda di partecipazione- che tale servizio era stato riconosciuto a tempo determinato a seguito della sentenza del Tribunale di Vasto n. 119/2019 nel giudizio RG n.132/2016; osservava di aver formalmente richiesto alla ASL Lanciano Vasto Chieti di qualificare l'indicato servizio (cfr. nota protocollo n. 45227/2024 del 19-04-2024) e che la ASL Lanciano Vasto Chieti, in riscontro, con nota acquisita al protocollo n. 54860/2024 del 17-05-2024, si era limitata a richiamare la
Sentenza rispetto al servizio prestato dal 1/12/2019 al 28/02/2015.
pagina 3 di 12 Evidenziava, pertanto, che del tutto legittimamente l'Ente non aveva valutato detto servizio ai fini della graduatoria, considerando, invece, solo i servizi dichiarati e svolti dalla Parte_1 presso la stessa dal 1.02.2021 al 31.01.2022 e dal 1.09.2023 al 31.12.2023, per un CP_1 totale di 16 mesi, con la conseguenza che, non avendo maturato alla data del 31.12.2023 i
18 mesi con contratto a tempo determinato, come, invece, richiedeva la normativa di settore e l'avviso pubblico approvato dall' , ella era stata esclusa dalla graduatoria per CP_1 mancanza del requisito.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti depositati e discussa alla indicata udienza.
_____
1.La domanda va rigettata.
2.Dal punto di vista documentale emerge che: con provvedimento del Direttore Generale n. 1026 del 5.12.2023, la indiceva un CP_1
“avviso pubblico per la stabilizzazione del personale nel profilo professionale di Dirigente
Psicologo – Area di psicologia specialisti nella disciplina di psicologia ovvero psicoterapia che ha prestato servizio durante la Pandemia da COVID 19, ai sensi dell'art. 1, comma 268, lett.
B), della Legge n. 234 del 30/12/2021 e S.M.I.”;
Il predetto Avviso pubblico, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 1, Comma 268, lett. b), della Legge n. 234 del 30.12.2021, prevedeva, ai fini della stabilizzazione, il possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti specifici di ammissione:
- essere in possesso della specializzazione in Psicologia e /o equipollenti ovvero specializzazione in Psicoterapia e/o equipollenti;
- iscrizione nell'albo dell'ordine professionale;
- essere in possesso dei requisiti specifici previsti ex art. 1, comma 268, della L. n. 234 del
30/12/2021, come modificato ed integrato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” - convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023,
n. 14 e s.m.i.:
a) essere personale, anche non più in servizio, che sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2 - ter del Decreto Legge
n. 18/2020 convertito in Legge 27/2020; pagina 4 di 12 b) essere personale che abbia già maturato al 31 dicembre 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022”; in seguito all'istruttoria delle domande, l adottava la Deliberazione del Direttore CP_1
Generale n. 592 del 3-04-2024 relativa alla ammissione / esclusione dei candidati;
la eniva esclusa con la seguente indicazione: “carenza requisito di cui all'avviso Parte_1 pubblico - sezione "Requisiti di ammissione " lettera B): "essere personale che abbia già maturato al 31 dicembre 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022”.
Tanto premesso, è indubbio che la dal 1.02.2021 al 31.01.2022, sia stata in Parte_1 servizio presso la , assunta con ctd in qualità di Dirigente Psicologo e che dal CP_1
1.09.2023 al 31.08.2024 sia stata in servizio presso la , sempre assunta con ctd in CP_1 qualità di Dirigente Psicologo;
pertanto, sommando questi periodi di servizio, ella alla data del 31.12.2023 poteva senz'altro vantare 16 mesi di servizio (12 mesi dal 1.02.21 al 31.01.22 e 4 mesi dal 1.09.23 al
31.12.2023), di cui almeno 6 svolti tra il 31.01.2020 ed il 31.12.2022; tuttavia, come accennato, la normativa di riferimento e l'avviso pubblico richiedevano 18 mesi di servizio.
Per dirimere la controversia deve quindi accertarsi se possa essere computato ai fini del servizio (anche) quello prestato dalla al 1.12.2009 al 28.02.2015 presso la ASL Parte_1
rapporto che è stato oggetto della sentenza del Tribunale di Vasto - Parte_2
Sezione Lavoro - n. 119/2019, pubblicata in data 3.10.2019 nel giudizio N. RG 132/2016, attualmente passata in giudicato (cfr. sentenza cit. in all. 7, nonché attestazione passaggio in giudicato in allegato alle note di udienza del 19.07.2024).
Alla domanda deve darsi risposta negativa, valutata la complessiva normativa di riferimento, nonché la sua ratio.
Va in primo luogo ricordato che nella sentenza indicata, pronunciata all'esito del giudizio instaurato dalla ontro la era così statuito: Parte_1 Parte_4
“in accoglimento del ricorso, accertata la natura subordinata a tempo determinato e parziale del rapporto lavorativo intercorso tra le parti dal 1.12.2009 al 28.2.2015 per l'espletamento da parte della ricorrente di mansioni e compiti di dirigente psicologo ascrivibili alla categoria professionale di dirigente sanitario psicologo giusto CCNL del personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale , condanna pagina 5 di 12 la di a corrispondere a la somma lorda di € Pt_5 Parte_3 Parte_1
89.846,58 a titolo di differenze retributive e TFR, oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto all'effettivo soddisfo (…)”.
3.Deve poi rilevarsi, effettuando anche una breve disamina della normativa di riferimento, che nel caso in esame ricorre una ipotesi di procedura di stabilizzazione cd. diretta (come peraltro indicato dalla stessa ricorrente) e, infatti, proprio per questo motivo sussiste la giurisdizione dell'adito G.O.
In termini generali, la norma di riferimento relativa alla stabilizzazione è rappresentata dall'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 (c.d. Decreto Madia), intitolata “superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”, che prevede due percorsi di stabilizzazione, disciplinati dal comma 1 e dal comma 2.
Il comma 1 dell'art. 20 contempla una procedura di stabilizzazione “diretta”, in base a cui il lavoratore deve aver prestato servizio, con un contratto a termine, presso l'Amministrazione; tale speciale tutela vale per tutti i contratti sottoscritti a partire dal 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della Legge n. 124 del 2015); la norma non richiede che il precario sia attualmente in servizio presso l'Amministrazione che avvia la procedura di stabilizzazione;
inoltre, esso deve aver iniziato a lavorare presso l'Azienda che intende assumerlo, oppure presso un'Azienda diversa, con un contratto a termine che è stato firmato a seguito del superamento di un concorso e dell'inserimento in una graduatoria pubblica;
La stabilizzazione di cui al comma 2 dell'art. 20 viene invece definita stabilizzazione “indiretta”
o tramite concorso.
La differenza principale di questa stabilizzazione, rispetto a quella prevista dal comma 1, è data dal fatto che il personale precario deve sottoporsi ad un nuovo concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato, anche se una quota dei posti messi a concorso viene riservata, appunto, al personale precario.
La norma prevede, in tal caso, che il precario risulti titolare di un contratto di lavoro flessibile presso l'Amministrazione che bandisce il concorso. Anche in tal caso, tale speciale tutela vale per tutti i contratti sottoscritti a partire dal 28 agosto 2015.
La S.C. si è occupata della procedura di stabilizzazione rendendo statuizioni sul punto della giurisdizione;
nello specifico, con la pronuncia a S.U. n. 40953/2021 (cfr. in termini analoghi
Cass. S.U. n. 4643/2023) ha precisato che, in materia di pubblico impiego privatizzato, competono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla stabilizzazione pagina 6 di 12 a domanda del personale non dirigenziale di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del
2017, dovendo intendersi per controversie "relative all'assunzione" del personale, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, anche quelle per le quali non è prevista alcuna procedura concorsuale, bensì esclusivamente un percorso assunzionale che, come nella specie, riguardi dipendenti già reclutati a tempo determinato mediante procedure concorsuali, nell'ambito del quale la P.A., attualizzata la programmazione del fabbisogno nei limiti dei vincoli di spesa pubblica, ed esercitata la facoltà di far luogo alla stabilizzazione, deve soltanto verificare la sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge, senza, quindi, esercitare alcun pubblico potere.
Nell'ambito sanitario, oltre alla stabilizzazione del comma 1 e del comma 2 dell'art. 20 Madia, esiste anche una ulteriore forma di stabilizzazione abbreviata, applicabile a quanti hanno prestato servizio durante la massima diffusione della pandemia da Covid 19.
Tale procedura, che ricalca quella prevista dal Decreto Madia, è disciplinata dalla Legge di
Bilancio per il 2022, ossia dalla legge 30 dicembre 2021 n. 234, ed in modo particolare dall'art. 1 comma 268 lettera b). La normativa è stata peraltro e modificata dall'art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 19.
Il meccanismo di stabilizzazione previsto dall' art.1 , comma 268 , lett. b) l. 234/2021, che è quello che viene in rilievo nella odierna vicenda giudiziaria, richiede l'accertamento di alcuni presupposti oggettivi in capo agli interessati, senza che sussista lo spazio per l'apertura di procedure selettive e per la formazione di corrispondenti graduatorie, nonché per la formulazione di valutazioni discrezionali attinenti ai requisiti e al merito riconducibili a ciascun candidato;
dalle procedure di cui alla sopra citata norma esula cioè una valutazione "su base selettiva" (a differenza di quanto accade per le ipotesi contemplate dal comma 2 dell' art. 20
d.lgs.75/2017). La necessità del percorso selettivo si giustifica, infatti, nelle sole procedure di stabilizzazione rivolte a soggetti che non siano stati in precedenza assunti mediante prove di tipo concorsuale, mentre il contenuto del comma 268 dell'art.1 esclude il passaggio concorsuale, in quanto la stabilizzazione ivi prevista può avvenire in presenza di determinati requisiti di accesso, secondo elementi preferenziali già determinati e oggettivamente verificabili dall'amministrazione, in difetto di esercizio di alcun potere discrezionale.
Di tale generale assetto e dei conseguenti criteri sul riparto della giurisdizione non dubita parte ricorrente, come pure indicato alle pagg. 7 e 8 del ricorso introduttivo.
pagina 7 di 12 4.Effettuata tale premessa, reputa questo Tribunale che l'operato dell' sia stato nel CP_1 caso in esame condivisibile perché conforme alla normativa applicabile e alle previsioni dell'avviso pubblico di stabilizzazione pubblicato il 5.12.2023.
La disposizione di cui all'art. 1 comma 268 lett. b della L. 234/2021 prevede, come visto, che gli enti del servizio sanitario nazionale… “b) ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1°luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2024 (ndr termine poi prorogato) possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al
31 dicembre 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il
31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.
Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive”.
La norma di riferimento, che accorcia in maniera significativa il tempo di servizio “utile” alle dipendenze dell'ente, riducendolo a 18 mesi (cd. “stabilizzazione precari Covid semplificata” o
“abbreviata”) ha previsto quindi che le possono assumere, a tempo Parte_6 indeterminato, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari nel rispetto delle seguenti condizioni:
- Abbiano maturato al 31 dicembre 2023, alle dipendenze “di un ente” del Controparte_2
, almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel
[...] periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022;
- Siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali o selezioni pubbliche per titoli ed esami.
In perfetta corrispondenza con il dato normativo sopra richiamato, l'Avviso pubblico diramato dall' oggetto della odierna controversia prevedeva che il candidato dovesse avere il CP_1 requisito del pregresso reclutamento “a tempo determinato” con procedure concorsuali e che avesse maturato al 31 dicembre 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022;
Pertanto, la forma contrattuale ammessa per la stabilizzazione dei “precari Covid” era quella pagina 8 di 12 del previo intervenuto reclutamento con contratto a tempo determinato con procedura concorsuale, analogamente a quanto accade per la stabilizzazione diretta “ordinaria” prevista dal decreto madia (art. 20, comma 1 cit.), e del servizio prestato -avente la durata indicata- alle dipendenze di enti del servizio sanitario nazionale.
Applicando la normativa menzionata alla odierna vicenda, deve quindi ritenersi che la intervenuta qualificazione del lavoro svolto dalla resso la ASL abruzzese quale Parte_1
“rapporto di servizio a tempo determinato”, operata per via giudiziale, se le ha consentito di ottenere una tutela dal punto di vista economico, in primo luogo ancorata al pagamento delle differenze retributive dovute all'inquadramento ottenuto (del resto, lo stesso Tribunale, nella sentenza n. 119/2019, precisa di fare applicazione del costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità per cui “Nel caso in cui un rapporto di lavoro subordinato di fatto con una P.A. sia nullo, trova applicazione l'art. 2126 cod. civ., che equipara il rapporto a quello valido ai fini retributivi e contributivi per il periodo in cui ha avuto esecuzione), non le può consentire di parificare quel lavoro prestato, a cui aveva avuto - pacificamente- accesso con l'instaurazione di un rapporto libero-professionale intercorso dal
1.12.2009 sino al 28.02.2011 e, poi, con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa dal 1.03.2011 al 28.02.2015 (sul punto, si legga la menzionata sentenza del
Tribunale di Vasto, n. 119/2019, nonché si valutino le allegazioni della stessa ricorrente), a quello svolto in forza di un previo reclutamento con contratto a tempo determinato con procedura concorsuale.
Di conseguenza, l'operato riconoscimento del servizio, pur operato in virtù di sentenza irrevocabile, non può essere “speso” ai fini invocati, perché confliggerebbe con la ratio della normativa di riferimento, a più riprese -e in differenti sedi - chiarita dalla giurisprudenza, anche costituzionale.
In tema di stabilizzazione, infatti, la giurisprudenza è costante nell'affermare che qualunque deroga alla regola dell'assunzione nei ruoli dell'amministrazione mediante pubblico concorso
(art. 97 cost.) è ammessa nei soli casi tipizzati dalla legge;
e che le disposizioni disciplinanti le procedure di stabilizzazione, in quanto recanti elementi in deroga al modello generale di matrice costituzionale, devono essere fatte oggetto di interpretazione restrittiva, e ciò anche al fine di garantirne la compatibilità, oltre che con l'art. 97 della Costituzione, anche con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della medesima carta (C. Stato n. 1052/2022; cfr. C.
Cost. n. 113/2017; C. Cost. n. 227/2013; C. Cost. n. 167/2013; C. Cost. n. 189/2011).
pagina 9 di 12 Tale principio ha ricevuto autorevole conferma, anche di recente, da parte della Consulta con la sentenza n. 99/2023 (peraltro emessa in relazione alla legge della Regione Molise 4 agosto
2022, n. 13, recante Stabilizzazione del personale sanitario precario, in attuazione della legge
30 dicembre 2021, n. 234), pur se resa nell'ambito di un giudizio di legittimità costituzionale e, quindi, con finalità proprie di quel tipo di processo, in cui la Corte -in ogni caso- formula elementi argomentativi ed interpretativi del tutto condivisibili e, nello specifico, così si esprime:
Ai fini dell'esame del merito, è necessaria una breve ricostruzione del contesto normativo di riferimento. La disposizione statale di cui alla lettera b) del comma 268 dell'art. 1 della legge n. 234 del 2021, nel limitare le stabilizzazioni solo ai lavoratori precedentemente reclutati mediante contratti a tempo determinato, introduce un limite in materia di ordinamento civile, in conformità a quanto stabilito dall'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b),
c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», il quale consente, sino al 31 dicembre 2023, l'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale, che possegga i seguenti requisiti: a) risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che deve procedere all'assunzione; b) sia stato assunto
a tempo determinato attingendo a una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita a una procedura concorsuale – ordinaria, per esami o per titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge – in relazione alle medesime attività svolte intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze della stessa amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;
rileva la Corte che “La disciplina sulla stabilizzazione del personale della pubblica amministrazione introduce, dunque, una deroga temporanea al principio del pubblico concorso” e che “l'art. 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234 del 2021, nel delimitare la possibilità di stabilizzare solo i lavoratori preliminarmente reclutati con contratto a tempo determinato (e che abbiano superato un concorso), non comporta una irragionevole disparità di trattamento, poiché difetta la condizione di sostanziale identità delle situazioni pagina 10 di 12 messe a confronto. Nella fattispecie dei lavoratori assunti con contratti di lavoro a tempo determinato, infatti, a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di lavoratori reclutati con altre forme contrattuali flessibili, il lavoratore viene inserito, mediante procedure selettive, nell'organizzazione dell'ente”; pertanto, sottolinea la Corte, la scelta operata dal legislatore statale con la lettera b) del comma 268 dell'art. 1 della legge n. 234 del 2021 – di introdurre una procedura di stabilizzazione in deroga alla regola del pubblico concorso – rispetta le condizioni stabilite dalla norma di cui al comma 1 dell'art. 20 del d.lgs. n. 75 del
2017 e pertanto supera il vaglio di non manifesta irragionevolezza.
Dunque, anche valorizzati gli spunti interpretativi evincibili da tale pronuncia, è evidente che nel caso in esame il rapporto di lavoro prestato dalla ricorrente presso la Lanciano Pt_3
Vasto e Sulmona, ancorché di fatto riconducibile, come affermato nella sentenza n. 119/2019,
“a rapporto di tipo determinato e subordinato”, ai fini che interessano e che vengono in rilievo nell'odierna vicenda non può utilmente computarsi (dato che, differentemente opinando, si consentirebbe di valorizzare un periodo di lavoro in cui il reclutamento è avvenuto, pacificamente, al di fuori delle ipotesi previste dalla legge per poter ottenere la stabilizzazione), con la conseguenza che la avuto riguardo al periodo di Parte_1 presentazione della domanda di stabilizzazione) poteva vantare 16 mesi di servizio alla data del 31.12.2023 di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, non raggiungendo, tuttavia, i 18 mesi richiesti e, quindi, correttamente la PA ha escluso il computo del periodo di lavoro sopra indicato, ritenendo che la candidata non potesse vantare il requisito dei 18 mesi utili.
Deve altresì rigettarsi il motivo di ricorso fondato sulla presunta omessa motivazione della
Deliberazione del D.G. n. 592 del 3.04.2024, dato che, da un lato, il presente giudizio ha ad oggetto il rapporto e non già l'atto amministrativo (con la conseguenza che, dal punto di vista sostanziale, nel presente processo doveva essere in ogni caso verificato se la candidata avesse o meno i requisiti previsti dal bando e dalla legge) e, dall'altro, la Deliberazione presentava una sintetica ed adeguata motivazione, sopra già testualmente riportata, che ha consentito alla ricorrente:
-di comprendere il motivo della sua esclusione, ossia il fatto che non fosse stato computato - quale servizio utile- quello oggetto della sentenza n. 119/2019, con conseguente carenza del requisito del servizio utile che il candidato doveva aver maturato alla data indicata nel bando;
-di difendersi adeguatamente anche nella presente sede giudiziale.
pagina 11 di 12 Del pari, la Deliberazione non risulta collidere con i principi di buona fede e correttezza o con quelli di cui all'art. 97 Cost., viste anche le ragioni di merito di reiezione del ricorso, di cui sopra si è dato conto.
5.Segue il rigetto della domanda.
Le spese processuali possono essere compensate integralmente, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni nei termini delineati dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 77 del
19.04.2018, valutata la novità della questione trattata e la obiettiva complessità, anche dal punto di vista interpretativo, delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1.Rigetta la domanda;
2.Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Campobasso, 8 ottobre 2025.
Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
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