CASS
Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2024, n. 43890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43890 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - AF GI GIOVANBATTISTA TONA R.G.N. 26437/2024 PA NT SENTENZA sul ricorso proposto da: NE LE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/05/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
lette le conclusioni del PG, GIANLUIGI PRATOLA, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 17 maggio 2024, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna, quale giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto il vincolo della continuazione in favore di AF NE con riguardo ai reati di cui ai capi 1), 3) e 4) del provvedimento impugnato, individuando la violazione più grave nel reato di cui al capo a) della sentenza sub 4) e aumentando la pena di anni quattro, mesi sei di reclusione e 300,00 euro di multa per i reati di cui ai capi a) e b) della sentenza sub 3) e di anni due di reclusione e 3.000,00 euro di multa per i reati di cui ai capi a) e b) della sentenza sub 1). Ha respinto nel resto l’istanza che aveva ad oggetto anche le sentenze sub 2) e 5). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di AF NE. 2.1 Con il primo motivo ha denunciato violazione dell’art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen. per l’erronea applicazione dell’art. 81 cpv. cod. pen. e per vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della continuazione degli illeciti di cui alla sentenza sub 5), che il giudice dell’esecuzione ha erroneamente giustificato con il fatto che il medesimo disegno criminoso era stato già escluso dal giudice della cognizione con riguardo ai reati di cui alle sentenze sub 4) e sub 5). Il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto valutare l’elemento di novità costituito dalla presenza in atti della sentenza sub 3), che aveva ad oggetto condotte commesse nel dicembre 2012, ossia in un arco temporale perfettamente coincidente con l’operatività del sodalizio criminale di cui al capo 5). Penale Sent. Sez. 1 Num. 43890 Anno 2024 Presidente: TI FR Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 25/10/2024 2.2 Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al calcolo di pena effettuato dal giudice dell’esecuzione che non ha motivato in ordine ai criteri adottati per determinare gli aumenti in relazione ai reati satellite. 3. Il Procuratore Generale, Gianluigi Pratola, ha depositato memoria scritta con la quale chiede l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Ritiene fondato il primo motivo, in quanto il provvedimento è privo di motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza di elementi unificanti tra i fatti di cui alla sentenza sub 5) e quelli di cui alla sentenza sub 3) ed è carente nell’indicazione dei criteri e delle modalità di calcolo dei singoli aumenti per i fatti posti in continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti appresso specificati. 2. E’ infondato il primo motivo. Il ricorrente censura la decisione del giudice dell’esecuzione che ha escluso la possibilità di riconoscere il vincolo della continuazione tra la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 24/09/2018, irrevocabile dall’01/10/2019 per il reato di cui all’art. 416bis cod. pen., accertato in Napoli nel dicembre 2012 (sub 4 dell’istanza) e la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 13/12/2016, irrevocabile dal 29/03/2017, per il reato di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309/90 e 7 l.n. 203/91, commesso in Napoli con condotta perdurante fino a dicembre 2012 (sub 5 dell’istanza). Già in sede di cognizione era stata esclusa tra il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e il reato di associazione mafiosa con la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 24/09/2018, irrevocabile dall’01/10/2019. Tuttavia, secondo il difensore, tale precedente valutazione non precludeva l’esame dell’istanza, perché vi era un elemento di novità, costituito dalla sentenza sub 3) (emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli in data 06/03/2019, irrevocabile dal 23/09/2021), che aveva ad oggetto reati di cui agli artt. 10 e 12 l.n. 497/1974, 703 cod. pen. e 7 l.n. 203/91, nonché reati di cui agli artt. 582, 585, 635 cod. pen. e 7 l.n. 203/91, tutti commessi nel dicembre 2012, cioè in un arco temporale coincidente con l’operatività del sodalizio di cui alla sentenza sub 5). La questione è, ad avviso della Corte, superata dal fatto che i reati di cui alla sentenza sub 4) sono stati ritenuti avvinti dalla continuazione con quelli delle sentenze sub 1) e 3), sicchè, laddove i fatti sub 4) non possono essere avvinti dalla continuazione con quelli sub 5) parimenti non vi potranno essere avvinti quelli frattanto attratti in unico disegno criminoso negli illeciti sub 4). Resta infatti insuperabile, anche in presenza di un fatto nuovo che sia ricollegabile ai reati sub 4), la valutazione coperta dal giudicato. Lo ha già affermato la giurisprudenza di legittimità, ponendo il principio per il quale «in tema di continuazione in sede esecutiva, l'efficacia preclusiva del giudicato di esclusione del vincolo tra due reati si estende a tutti gli altri reati già ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione con i primi. (Fattispecie in cui è stata ritenuta corretta l'esclusione, da parte del giudice dell'esecuzione, della continuazione tra un reato ed altro, a sua volta già unificato in continuazione con un terzo reato per il quale la continuazione con il primo era stata già negata in sede di cognizione)» (Sez. 1, n. 35460 dell’11/05/2021, Rv. 282001 – 01) 3. Il secondo motivo è invece fondato. Secondo Sez U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 - 01, «in tema di reato continuato, il 2 giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene) (Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01)» Sulla necessità di calcolare specificamente e motivare gli aumenti per i singoli reati satelliti ha insistito anche la giurisprudenza più recente, affermando tra l’altro che «la possibilità di indicare sinteticamente l'incremento sanzionatorio per ciascun reato satellite non esonera il giudice dalla valutazione degli elementi che, ai sensi dell'art. 133, cod. pen., incidono sulla gravità dei singoli reati unificati "quoad poenam" e dall'indicazione dell'entità e delle ragioni degli aumenti di pena, avuto riguardo alla cornice edittale prevista per le fattispecie contestate e alle relative circostanze aggravanti o attenuanti» (cfr. Sez. 2, n. 25273 dell’11/04/2024, Rv. 286681). Il giudice dell’esecuzione si è limitato ad enunciare gli aumenti per ognuno dei reati senza tuttavia dare controllabile giustificazione della misura prescelta. 4. L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio affinchè il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna, quale giudice dell’esecuzione e in diversa persona fisica, rivaluti, compiutamente motivandola, la misura degli aumenti di pena per i reati satellite posti in continuazione. Nel resto il ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla misura dell'aumento di pena a titolo di continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al g.i.p. del Tribunale di Bologna. Rigetta il ricorso nel resto. Così è deciso, 25/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBATTISTA TONA FR TI 3
lette le conclusioni del PG, GIANLUIGI PRATOLA, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 17 maggio 2024, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna, quale giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto il vincolo della continuazione in favore di AF NE con riguardo ai reati di cui ai capi 1), 3) e 4) del provvedimento impugnato, individuando la violazione più grave nel reato di cui al capo a) della sentenza sub 4) e aumentando la pena di anni quattro, mesi sei di reclusione e 300,00 euro di multa per i reati di cui ai capi a) e b) della sentenza sub 3) e di anni due di reclusione e 3.000,00 euro di multa per i reati di cui ai capi a) e b) della sentenza sub 1). Ha respinto nel resto l’istanza che aveva ad oggetto anche le sentenze sub 2) e 5). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di AF NE. 2.1 Con il primo motivo ha denunciato violazione dell’art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen. per l’erronea applicazione dell’art. 81 cpv. cod. pen. e per vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della continuazione degli illeciti di cui alla sentenza sub 5), che il giudice dell’esecuzione ha erroneamente giustificato con il fatto che il medesimo disegno criminoso era stato già escluso dal giudice della cognizione con riguardo ai reati di cui alle sentenze sub 4) e sub 5). Il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto valutare l’elemento di novità costituito dalla presenza in atti della sentenza sub 3), che aveva ad oggetto condotte commesse nel dicembre 2012, ossia in un arco temporale perfettamente coincidente con l’operatività del sodalizio criminale di cui al capo 5). Penale Sent. Sez. 1 Num. 43890 Anno 2024 Presidente: TI FR Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 25/10/2024 2.2 Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al calcolo di pena effettuato dal giudice dell’esecuzione che non ha motivato in ordine ai criteri adottati per determinare gli aumenti in relazione ai reati satellite. 3. Il Procuratore Generale, Gianluigi Pratola, ha depositato memoria scritta con la quale chiede l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Ritiene fondato il primo motivo, in quanto il provvedimento è privo di motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza di elementi unificanti tra i fatti di cui alla sentenza sub 5) e quelli di cui alla sentenza sub 3) ed è carente nell’indicazione dei criteri e delle modalità di calcolo dei singoli aumenti per i fatti posti in continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti appresso specificati. 2. E’ infondato il primo motivo. Il ricorrente censura la decisione del giudice dell’esecuzione che ha escluso la possibilità di riconoscere il vincolo della continuazione tra la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 24/09/2018, irrevocabile dall’01/10/2019 per il reato di cui all’art. 416bis cod. pen., accertato in Napoli nel dicembre 2012 (sub 4 dell’istanza) e la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 13/12/2016, irrevocabile dal 29/03/2017, per il reato di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309/90 e 7 l.n. 203/91, commesso in Napoli con condotta perdurante fino a dicembre 2012 (sub 5 dell’istanza). Già in sede di cognizione era stata esclusa tra il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e il reato di associazione mafiosa con la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 24/09/2018, irrevocabile dall’01/10/2019. Tuttavia, secondo il difensore, tale precedente valutazione non precludeva l’esame dell’istanza, perché vi era un elemento di novità, costituito dalla sentenza sub 3) (emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli in data 06/03/2019, irrevocabile dal 23/09/2021), che aveva ad oggetto reati di cui agli artt. 10 e 12 l.n. 497/1974, 703 cod. pen. e 7 l.n. 203/91, nonché reati di cui agli artt. 582, 585, 635 cod. pen. e 7 l.n. 203/91, tutti commessi nel dicembre 2012, cioè in un arco temporale coincidente con l’operatività del sodalizio di cui alla sentenza sub 5). La questione è, ad avviso della Corte, superata dal fatto che i reati di cui alla sentenza sub 4) sono stati ritenuti avvinti dalla continuazione con quelli delle sentenze sub 1) e 3), sicchè, laddove i fatti sub 4) non possono essere avvinti dalla continuazione con quelli sub 5) parimenti non vi potranno essere avvinti quelli frattanto attratti in unico disegno criminoso negli illeciti sub 4). Resta infatti insuperabile, anche in presenza di un fatto nuovo che sia ricollegabile ai reati sub 4), la valutazione coperta dal giudicato. Lo ha già affermato la giurisprudenza di legittimità, ponendo il principio per il quale «in tema di continuazione in sede esecutiva, l'efficacia preclusiva del giudicato di esclusione del vincolo tra due reati si estende a tutti gli altri reati già ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione con i primi. (Fattispecie in cui è stata ritenuta corretta l'esclusione, da parte del giudice dell'esecuzione, della continuazione tra un reato ed altro, a sua volta già unificato in continuazione con un terzo reato per il quale la continuazione con il primo era stata già negata in sede di cognizione)» (Sez. 1, n. 35460 dell’11/05/2021, Rv. 282001 – 01) 3. Il secondo motivo è invece fondato. Secondo Sez U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 - 01, «in tema di reato continuato, il 2 giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene) (Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01)» Sulla necessità di calcolare specificamente e motivare gli aumenti per i singoli reati satelliti ha insistito anche la giurisprudenza più recente, affermando tra l’altro che «la possibilità di indicare sinteticamente l'incremento sanzionatorio per ciascun reato satellite non esonera il giudice dalla valutazione degli elementi che, ai sensi dell'art. 133, cod. pen., incidono sulla gravità dei singoli reati unificati "quoad poenam" e dall'indicazione dell'entità e delle ragioni degli aumenti di pena, avuto riguardo alla cornice edittale prevista per le fattispecie contestate e alle relative circostanze aggravanti o attenuanti» (cfr. Sez. 2, n. 25273 dell’11/04/2024, Rv. 286681). Il giudice dell’esecuzione si è limitato ad enunciare gli aumenti per ognuno dei reati senza tuttavia dare controllabile giustificazione della misura prescelta. 4. L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio affinchè il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna, quale giudice dell’esecuzione e in diversa persona fisica, rivaluti, compiutamente motivandola, la misura degli aumenti di pena per i reati satellite posti in continuazione. Nel resto il ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla misura dell'aumento di pena a titolo di continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al g.i.p. del Tribunale di Bologna. Rigetta il ricorso nel resto. Così è deciso, 25/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBATTISTA TONA FR TI 3