CASS
Sentenza 11 aprile 2022
Sentenza 11 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 11/04/2022, n. 13906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13906 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MO AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 13906 Anno 2022 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 15/12/2021 RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da TI IA avverso la sentenza del Tribunale di Modena del 15 gennaio 2013, con cui era stato condannato alla pena, condizionai- mente sospesa, di mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa in relazione al reato di lesioni colpose (in data 10 gennaio 2008). 2. Il TI, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per travisamento dei fatti, con particolare riferimento alle ragioni per le quali non poteva essere ritenuto responsabile e, cioè, la fornitura dei dispositivi di protezione individuale al lavoratore e la previsione della presenza di un capo reparto con funzioni di controllo della sicurezza. 3. La sentenza impugnata va annullata perché il reato è estinto per prescrizione, in quanto la questione prospettata dal ricorrente con le censure prospettate non è manifestamente infondata. La non manifesta infondatezza del ricorso - determinata dai diversi indirizzi in- terpretativi della giurisprudenza - induce a rilevare ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato ascritto al ricorrente, poiché il relativo termine massimo di anni sette e mesi sei è venuto a scadenza prima della presente pronuncia e non si sono verificati fattori estintivi della prescrizione. Per le considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescri- zione. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 13906 Anno 2022 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 15/12/2021 RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da TI IA avverso la sentenza del Tribunale di Modena del 15 gennaio 2013, con cui era stato condannato alla pena, condizionai- mente sospesa, di mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa in relazione al reato di lesioni colpose (in data 10 gennaio 2008). 2. Il TI, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per travisamento dei fatti, con particolare riferimento alle ragioni per le quali non poteva essere ritenuto responsabile e, cioè, la fornitura dei dispositivi di protezione individuale al lavoratore e la previsione della presenza di un capo reparto con funzioni di controllo della sicurezza. 3. La sentenza impugnata va annullata perché il reato è estinto per prescrizione, in quanto la questione prospettata dal ricorrente con le censure prospettate non è manifestamente infondata. La non manifesta infondatezza del ricorso - determinata dai diversi indirizzi in- terpretativi della giurisprudenza - induce a rilevare ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato ascritto al ricorrente, poiché il relativo termine massimo di anni sette e mesi sei è venuto a scadenza prima della presente pronuncia e non si sono verificati fattori estintivi della prescrizione. Per le considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescri- zione. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021.