Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 28/01/2026, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01686/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05636/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5636 del 2025, proposto da
Bosco del Papa di Ferrari NA rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Re, Nicolò Adavastro, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Re in Milano, via San Damiano n. 4;
contro
Gestore dei Servizi Energetici s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Camillo Naborre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento di “esclusione della richiesta di ammissione al contributo in conto capitale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 “Parco Agrisolare”, per la realizzazione del progetto identificato dal codice AGRS1000002077, comprensivo dell’installazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 55,25 KW, nel Comune di Piozzano (PC)” assunto dal GSE di cui alla nota dirigenziale pec in data 28.02.2025 (doc.1);
- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto, ivi incluso, ove mai occorrer possa, anche la richiesta di integrazione documentale della domanda presentata dalla ricorrente di cui alla nota pec del GSE in data 19.07.2024 (doc.2);
per la condanna al risarcimento in forma specifica mediante il conseguente inserimento della ricorrente nell’elenco dei beneficiari della misura di cui alla Tabella 4 A del decreto “Parco Agrisolare” e con espressa riserva, in caso contrario, di proporre domanda ex art. 30, comma 5, c.p.a., per il ristoro dei danni, anche da ritardo, subiti e subendi per effetto dell’illegittimità degli
atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il dott. IE La FA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 28 aprile e depositato l’8 maggio 2025 l’impresa individuale Bosco del Papa di Ferrari NA impugna il provvedimento di esclusione emesso dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. – GSE della richiesta di ammissione al contributo in conto capitale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 “Parco Agrisolare”, per la realizzazione del progetto identificato dal codice AGRS1000002077, comprensivo dell’installazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 55,25 KW, nel Comune di Piozzano (PC).
1.1. Il ricorso si basa sui seguenti motivi di diritto:
(i) “ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA,CONTRADDITTORIETAEDINGIUSTIZIA MANIFESTA-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.1, 2,3 L. 241/1990E DELL’ART. 1175 C.C.-VIOLAZIONE DEI PRINCI DI BUONA FEDE E LEALE COLLABORAZIONE,ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA DI TRATTAMENTO –VIOLAZIONE ARTT. 3, 97 COST.”;
Il portale telematico di presentazione delle domande sarebbe stato affetto da una lacuna strutturale, quale la mancanza di una sezione riservata a chi volesse accedere agli incentivi previsti dalla tabella 4A del decreto ministeriale del 17 aprile 2023.
In particolare il decreto consente di richiedere finanziamenti per investimento anche oltre il mero autoconsumo per la tabella 4A, senza tuttavia che il portale consentisse il caricamento di siffatte domande.
Sussisterebbe disparità di trattamento con altre domande di ammissione.
Nel corso del procedimento la ricorrente ha evidenziato di aver proposto una richiesta di contributo pe la tabella 1A, pur essendo intenzionata a partecipare per la tabella 4A.
(ii) “VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 3, 6 E 10 BIS L. 241/1990 – VIOLAZIONE DELLE REGOLE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, DEL CONTRADDITTORIO E DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE – CARENZA ISTRUTTORIA -VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E BUONA AMMINISTRAZIONE, TRASPARENZA E CORRETTEZZA –OMESSA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E OMESSO PREAVVISO DI RIGETTO-SVIAMENTO - ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA -VIOLAZIONE ART. 97 COST.”;
Il GSE avrebbe violato la disciplina del soccorso istruttorio e indebitamente non avrebbe comunicato il preavviso di rigetto, con omissione di ogni forma di contraddittorio.
2. Si è costituito il GSE per chiedere il rigetto del ricorso.
3. All’udienza di merito del 20 gennaio 2026, previo deposito di scritti difensivi e formulazione al verbale del rilievo d’ufficio della possibile inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione dell’elenco consolidato dei beneficiari della misura, la causa è stata spedita in decisione.
DIRITTO
4. Preliminarmente sono infondate le eccezioni proposte dall’Amministrazione resistente di difetto di giurisdizione, sussistendo una ipotesi di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, lett. o, c.p.a., e di difetto di legittimazione passiva del GSE, con riferimento alla presunta responsabilità del fatto da attribuirsi in via esclusiva alla società che ha prestato assistenza alla ricorrente, posto che si è in presenza di un’azione di annullamento di provvedimento emesso dal GSE.
5. Il ricorso è inammissibile per omessa impugnazione dell’elenco dei beneficiari ammessi agli incentivi.
La procedura in esame si è caratterizzata per l’approvazione ministeriale, in data 18 dicembre 2023, di un elenco nominativo degli ammessi con indicazione del relativo contributo concesso, come reso pubblicamente noto tramite anche il portale telematico del GSE dedicato alla misura parco agrisolare.
Ciò in attuazione dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 211444/2023, ai sensi del quale “ Il Soggetto attuatore procede alla verifica di ammissibilità delle domande secondo le modalità e i criteri stabiliti nei Provvedimenti.
2. Sulla base delle informazioni contenute nelle domande ricevute ai sensi dell’articolo 7, il Soggetto attuatore provvede a redigere l’elenco dei potenziali destinatari delle risorse, con specificazione del contributo da ciascuno richiesto.
3. Sui siti del Ministero e del Soggetto attuatore è pubblicato l’elenco dei Soggetti beneficiari ammessi al contributo ”.
Tale decreto specifica che, a seguito del completamento del processo di valutazione di ulteriori proposte pervenute, con successivi provvedimenti si provvederà all’integrazione dell’elenco dei destinatari delle risorse finanziarie della misura (da ultimo per quanto riguarda il presente procedimento, con decreto 0022997 del 20 gennaio 2025).
Il decreto del MASAF in questione ha natura presupposta rispetto all’esclusione impugnata ed era onere della ricorrente impugnarlo per coltivare l’interesse a ricorrere.
Siffatto provvedimento non impugnato palesa in modo chiaro la lesività della posizione argomentata in giudizio dalla ricorrente, perché dispone le ammissioni all’erogazione degli incentivi per la misura cui ha partecipato la ricorrente ed è legato al provvedimento impugnato da un rapporto di presupposizione (cfr. per un caso analogo, questo Tribunale, V, n. 9624 del 13 luglio 2022; I, n. 2007 del 14 febbraio 2020).
In particolare, il Collegio ritiene di aderire al consolidato indirizzo giurisprudenziale, a proposito dell’inammissibilità dell’impugnazione svolta unicamente avverso l’atto applicativo e consequenziale, ove la dedotta illegittimità derivi dall’atto presupposto, non impugnato neanche contestualmente all’impugnazione dell’atto consequenziale (TAR Campania, Napoli, III, 4228 del 24 luglio 2014).
Si è infatti precisato che se tra due atti amministrativi sorge un nesso di presupposizione perché l’uno (l’atto consequenziale, il secondo da adottarsi in ordine cronologico) non può essere emanato senza l’adozione del primo, l’omessa o tardiva impugnazione dell’atto presupposto rende inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto contro l’atto consequenziale (TAR Puglia, Bari, II, 11 novembre 2010, n. 3901).
La formazione di elenchi progressivamente integrati da ulteriori liste di beneficiari non può dirsi neutra rispetto alla posizione della ricorrente perché comporta, in assenza di impugnazione, il consolidamento dei finanziamenti concessi in favore dei controinteressati e giustifica il mancato trattenimento dei fondi non distribuiti, con correlata ammissione di altri partecipanti alla conseguente percezione delle risorse (in senso conforme cfr. TAR Lazio, III-ter, 22429/2024; 4463/2025; 23339/2025).
L’inserimento nell’oggetto dell’impugnazione del ricorso di tutti gli atti “connessi, presupposti e consequenziali” è espressione meramente generica o di stile, inidonea a dimostrare l’intervenuta impugnazione (per giurisprudenza costante, cfr. Cons. Stato, VI, 3325 del 31 maggio 2006; V, 11 gennaio 2011 n. 80; VI, 26 maggio 2017, n.2482; TAR Friuli, I, 174 del 19 aprile 2019).
6. Per mera completezza, si osserva che il ricorso è comunque infondato nel merito.
6.1. Il primo motivo è infondato.
La ricorrente ha selezionato la tabella 1A e violato la prescrizione del relativo limite dell’autoconsumo, risultando pertanto esclusa dalla procedura; nelle osservazioni formulate nel corso del procedimento di verifica, dato atto che la producibilità dell’impianto per come progettato è superiore al limite dell’autoconsumo, la ricorrente ha dichiarato di prevedere di accedere all’incentivo di cui alla tabella 4A.
Il GSE ha riscontrato che, nei dati inseriti per la progettazione dell’impianto fotovoltaico attraverso il PVGIS prot. GSEWEB/A20231949894, il valore di produzione annuale FV [kWh] è risultato maggiore del valore di producibilità dichiarato a portale, a sua volta maggiore del fabbisogno energetico totale dell’azienda calcolato. Ha quindi correttamente ritenuto non rilevanti per una diversa conclusione le osservazioni espressamente richieste ed escluso la ricorrente per assenza di una possibilità procedurale di spostamento dell’istanza da una misura all’altra.
Nessun principio di prova documentale o indiziario risulta allegato circa la presunta lacuna del portale telematico, né la ricorrente ha tempestivamente fatto presente all’Amministrazione la presunta impossibilità di presentare la domanda nel modo da sé realmente inteso.
6.2. L’infondatezza del secondo motivo deriva poi dall’applicazione del principio di autoresponsabilità e dall’insussistenza dell’applicazione obbligatoria del soccorso istruttorio per i casi di modifica sostanziale della domanda in una procedura di selezione per l’accesso a contributi pubblici, con riferimento alla linea di contributo per la quale si intende partecipare, in una procedura a sportello caratterizzata dalla rilevanza del criterio di priorità nella presentazione delle domande.
Al riguardo questa Sezione ha recentemente confermato un consolidato indirizzo sull’irrilevanza di aspettative di sanatoria di errori di compilazione nelle procedure a sportello del GSE, dato anche il loro carattere massivo:
“ 3.2. Sulla correttezza dell’esclusione del richiedente giova richiamare la giurisprudenza amministrativa che, in relazione alle c.d. procedure a sportello (come quella oggi in esame), ha più volte sottolineato che le opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione documentale non possono tradursi, pena la violazione del principio della par condicio, in un’occasione di aggiustamento postumo, per giunta ad iniziativa dell’amministrazione, e cioè in un espediente per eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando alle manchevolezze della domanda, o per ovviare alle irregolarità non sanabili conseguenti alla negligente inosservanza di chiare e inequivoche prescrizioni tassative imposte a tutti i concorrenti (Cons. Stato, n. 5698/2018).
3.2.1. In particolare, nelle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, non può maturare un’aspettativa in capo al richiedente che l’amministrazione controlli e corregga eventuali irregolarità della domanda, per di più se questi si inseriscono, come nel caso di specie, nella parte dedicata alla procedura per attivare la fase del “soccorso istruttorio”, in quanto la lex specialis configura in capo al singolo partecipante dei basilari obblighi di correttezza, solidarietà e autoresponsabilità che gli impongono di assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti, complete e non contradditorie, di compilare moduli e di presentare documenti (Cons. Stato, n. 4932/2016; Ad. Plen., n. 9 del 2014) ” (TAR Lazio, III-ter, 4463/2025; indirizzo confermato dalla Sezione anche nelle sentenze 11810/2025; 8431/2025; 7861/2025; 6874/2025; 773/2025).
La pretesa di parte ricorrente volta a esigere dall’Amministrazione l’interpretazione e qualificazione sostanziale della domanda, senza tenere conto dei dati formali dichiarati, implicherebbe una gestione irrazionale della procedura e divergente rispetto ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento (cfr. sulla procedura in esame, in cui l’elemento cronologico delle domande costituisce il criterio di accesso al beneficio economico su fondi che vanno ad esaurimento, TAR Lazio, Quarta-ter, 10829/2025, nel senso che la tardiva produzione delle dichiarazioni omesse inviata solamente in sede di istanza in autotutela non muterebbe il presupposto della esclusione, doverosa, dalla procedura).
L’art. 6 comma 4 del regolamento operativo del GSE istituisce poi la possibilità per l’operatore economico di ritirare la domanda (“l’annullamento della proposta inviata”) e, inoltre, il dovere del GSE di valutare l’ultima proposta presentata e di procedere d’ufficio all’annullamento delle precedenti proposte, nel caso in cui per il medesimo progetto siano state presentate dal soggetto beneficiario più domande: ne segue che la regolamentazione della procedura prevede apposite funzionalità utili a emendare eventuali errori di presentazione, senza che l’operatore economico possa esigere diverse e ulteriori modalità di correzione degli errori di presentazione della domanda, a sé singolarmente utili.
7. Conclusivamente, il gravame va dichiarato inammissibile per omessa impugnazione dell’elenco dei soggetti ammessi agli incentivi, pur essendo peraltro infondato nel merito.
La natura degli interessi coinvolti, la peculiarità della vicenda e la definizione in rito della controversia giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
FF CC, Presidente FF
IE La FA LL, Referendario, Estensore
Giacomo Nappi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE La FA LL | FF CC |
IL SEGRETARIO